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Regolamento regionale 16 Maggio 2019 n.7

  • BUR 21 Maggio 2019, n. 41
  • Testo vigente al:
  • Regolamento per la disciplina delle modalità per il rilascio della licenza di pesca professionale delle modalità per il rilascio del tesserino segna catture e costituzione dell’elenco dei pescatori professionali (Legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87, come modificata dalla legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, articolo 20)
  • Articolo 1

    (Finalità)

     

    1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell’art. 9 ter della l.r. 87/90, così come modificata dall’art. 20 della l.r. 7/2018, i requisiti necessari per lo svolgimento delle attività professionali, le modalità di rilascio della licenza di pesca professionale, le modalità di costituzione e tenuta dell’elenco dei pescatori professionali, le caratteristiche e le modalità di rilascio del tesserino regionale segna catture per chi esercita la pesca sportiva o ricreativa dilettantistica.

     

    Articolo 2

    (Requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività di pesca professionale)

     

    1. La pesca professionale di tipo A può essere esercitata da imprenditori ittici e da giovani imprenditori ittici di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96), in possesso della licenza rilasciata secondo le modalità previste nel presente regolamento e che abbiano provveduto al versamento della tassa e della soprattassa di concessione regionale.
    2. Ai fini del rilascio della licenza di pesca professionale di tipo A, il richiedente deve dichiarare di essere in possesso di partita IVA, di essere iscritto alla Camera di Commercio e di essere iscritto all’INPS nel regime assicurativo relativo al settore pesca.

     

    Articolo 3

    (Modalità di rilascio della licenza di pesca professionale e durata)

     

    1.  La domanda di rilascio della licenza di pesca professionale, compilata su apposito modulo, allegato al presente Regolamento (MODULO 1), deve essere inoltrata all’Area Decentrata Agricoltura competente per territorio.
    2. Alla domanda devono essere allegati:

    -          due foto tessera uguali e recenti;

    -          fotocopia documento di identità in corso di validità;

    -          attestazione versamento relativo alla tassa e sovrattassa di concessione regionale, comprensivo del costo del libretto;

    -          due marche da bollo, ciascuna del valore corrente di € 16,00;

    -            licenza di pesca professionale scaduta, nel caso di richiesta di una nuova licenza di pesca professionale;

    -            copia della domanda di iscrizione all’INPS nel regime assicurativo relativo al settore pesca o autocertificazione dell’avvenuta presentazione della domanda di iscrizione all’INPS;

    -          autocertificazione della nuova residenza in caso di variazione rispetto a quella riportata sul documento di identità;

    -          certificato di iscrizione alla Camera di commercio per attività di pesca professionale;

    -          fascicolo delle attività di pesca professionale esercitata in forma singola o associata, sottoscritto dall’imprenditore ittico, nel quale siano indicati:

    a)      tipologia delle attività di pesca che si intende esercitare ai sensi della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 376 del 28/05/1997 cosi come modificata dalla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 116 del 31/07/2002;

    b)      descrizione imbarcazioni da pesca eventualmente utilizzate (lunghezza, portata, motorizzazione);

          3. La durata della licenza di pesca professionale è pari a sei anni ed è rinnovabile alla scadenza.

          4 Le licenze di pesca professionale rilasciate antecedentemente alla entrata in vigore del presente regolamento restano valide sino alla naturale scadenza.

     

    Articolo 4

    (Modalità di costituzione e tenuta dell’elenco dei pescatori professionali di cui all’art. 9, comma 2 L.R. 87/1990)

     

    1. È istituito presso la Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, l’elenco dei pescatori professionali suddiviso in sezioni territoriali corrispondenti ai territori delle singole province, redatto su apposito modulo, allegato al presente Regolamento (MODULO 2). Le Aree Decentrate Agricoltura, competenti per territorio, con cadenza annuale, comunicano alla Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, gli aggiornamenti all’elenco dei pescatori di professione.
    2. Nell’elenco di cui al comma 1, dovranno essere indicati:

              a)      Numero Licenza di pesca;

              b)      dati anagrafici del pescatore;

              c)      E-mail, eventuale Pec e numero di telefono;

              d)      data rilascio e validità licenza di pesca professionale;

              e)      attrezzi da pesca utilizzati;

              f)       caratteristiche tecniche imbarcazione utilizzata;

              g)      iscrizione dell’imbarcazione al registro di navigazione, ove presente;

              h)      annotazioni di eventuali sanzioni.

           3. Ogni variazione del suddetto elenco dovrà essere comunicata dall’Imprenditore ittico all’Area Decentrata Agricoltura competente per territorio.

     

    Articolo 5

    (Requisiti relativi allo svolgimento della pesca sportiva o dilettantistica e licenza)

     

    1. Ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della L.R. 87/1990, la pesca sportiva o dilettantistica è esercitata da dilettanti nel tempo libero, per diletto, senza scambio dei prodotti catturati e senza lucro.
    2. La licenza di pesca sportiva di tipo B è costituita dalla ricevuta di versamento degli importi dovuti ai sensi della tabella A della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2. 
    3. Il pescatore sportivo, per esercitare l’attività di pesca dilettantistica, deve effettuare il versamento degli importi dovuti ai sensi del comma 1; nella ricevuta di versamento devono essere riportati i dati anagrafici del pescatore (Nome, Cognome e residenza) e la causale del versamento. Il pescatore nell’attività di pesca deve portare con sé la ricevuta del versamento insieme ad un documento di identità valido ed al tesserino segna catture, ferma restando la sanzione di cui al punto 1) della Tabella di cui all’art.43 (Sanzioni amministrative) della l.r. 87/1990.
    4. I soggetti di cui all’ articolo 9 bis, comma 2, della L.R. 87/1990 sono comunque tenuti al possesso del tesserino segna catture, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 9 bis.

     

    Articolo 6

    (Modalità di rilascio, compilazione e riconsegna del tesserino segna catture di cui all’art. 9 bis, comma 3 l.r. 87/1990)

     

    1. Il tesserino regionale segna catture, di seguito tesserino, ha validità annuale dal 1° novembre al 31 ottobre di ogni anno. La richiesta  per il rilascio, compilata sul modulo 3 allegato al Regolamento, è presentata dal pescatore di pesca sportiva o ricreativa-dilettantistica, dal 1° novembre, alla Direzione regionale competente in materia di agricoltura, per il tramite delle proprie Aree decentrate, di seguito ADA. il tesserino è unico su tutto il territorio regionale.(1)
    2. Il pescatore di pesca sportiva o ricreativa dilettantistica può richiedere un solo tesserino all'anno, previa riconsegna del precedente, entro e non oltre il 30 novembre. La riconsegna di cui al primo periodo costituisce condizione necessaria ai fini del rilascio del nuovo tesserino. Con le medesime modalità di cui al comma 1, il prescatore di pesca sportiva o ricreativa-dilettantistica può richiedere un tesserino aggiuntivo per l'anno in corso qualora gli spazi per le annotazioni di cui al comma 5 siano terminati. Resta fermo l'obbligo di riconsegna del precedente tesserino anche per il pescatore che non presenti la richiesta di rilascio per l'anno successivo. (2)  
    3. l tesserino segna catture è strettamente personale e deve essere compilato dal pescatore, con mezzi indelebili, contestualmente all’attività di pesca.
    4. La mancata o ritardata riconsegna del tesserino segna catture entro i termini di cui al comma 2, nonché la mancata, errata o ritardata compilazione del medesimo, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa indicata al n. 34 della TABELLA di cui all’articolo 14 bis (Divieti per contrastare il bracconaggio ittico) della l.r. 7/2018.
    5. Sul tesserino segna catture devono essere annotati a cura del pescatore sportivo:

              a)      la giornata di pesca;

              b)      il luogo di pesca;

              c)      la specie ittica pescata;

              d)      il numero dei capi pescati o il quantitativo dei pesci catturati per specie.

          6. Il tesserino segna catture è ritirato e consegnato presso l’ADA competente per il territorio di residenza.

          7. La richiesta di cui al comma 1, può essere presentata anche dalle Associazioni di pescatori, riconosciute a livello nazionale, munite di apposita delega dei propri iscritti. In tal caso, il pescatore di pesca sportiva o ricreativa dilettantistica consegna il precedente tesserino all'Associazione delegata a norma del primo periodo che provvede anche agli adempimenti del comma 2. (3)

          8.Chi esercita la pesca a prelievo nullo (comunemente denominata “No Kill”), caratterizzata dal rilascio immediato dopo la cattura è tenuto a registrare le catture sul tesserino.

          9.Chi esercita la pesca “Carp Fishing”, di cui all’articolo 14, comma 1 bis, della l.r. 87/1990, deve compilare l’apposita sezione del tesserino per ogni giornata di pesca con i dati delle catture effettuate anche in caso di rilascio.

     

     

    Articolo 7

    (Disposizioni finali)

     

    1. In fase di prima applicazione del presente regolamento, i soggetti di cui all’articolo 9 bis, comma 3, della l.r. 87/1990 devono essere in possesso del tesserino segna catture a partire dal 1° novembre 2019.
    2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni previste dalla vigente normativa di settore.

     

    Articolo 8

    (Entrata in vigore)

     

    1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

     

              Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.


    Note

    (1) Comma sostituito dall'art.1, comma 1, lett. a), del r.r. 8 gennaio 2020, n.4, pubblicato sul BUR Lazio 9 gennaio 2020, n.3

    (2) Comma sostituito dall'art.1, comma 1, lett. b), del r.r. 8 gennaio 2020, n.4, pubblicato sul BUR Lazio 9 gennaio 2020, n.3

    (3) Comma sostituito dall'art.1, comma 1, lett. c), del r.r. 8 gennaio 2020, n.4, pubblicato sul BUR Lazio 9 gennaio 2020, n.3


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Data di aggiornamento/verifica: 27/05/2021

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