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Regolamento regionale 16 Luglio 2021 n. 12

  • BUR n. 72 del 20/07/2021
  • Testo vigente al:
  • Regolamento di attuazione e integrazione della legge regionale 5 agosto 2020, n. 7 (Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia)

  • CAPO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Art. 1

    (Oggetto)

    1. Il presente regolamento reca disposizioni di attuazione e integrazione della legge regionale 5 agosto 2020, n. 7 (Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia) ai sensi dell’articolo 52 della medesima legge regionale 7/2020, di seguito indicata semplicemente come legge.

    Art. 2

    (Regolamento comunale)

    1. I comuni inviano alla direzione regionale competente in materia di servizi educativi i regolamenti approvati ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della legge entro trenta giorni dalla loro approvazione.

    Art. 3

    (Ubicazione dei servizi educativi)

    1. Qualora l’edificio non sia interamente destinato a servizio educativo, deve essere assicurata l’autonomia funzionale del servizio educativo.

    2. I comuni individuano, in relazione alle caratteristiche dell’edificio, i casi in cui alcuni spazi di quest’ultimo possono essere condivisi fra il servizio educativo e altri servizi ubicati nel medesimo edificio.

    3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai nidi domestici.

      Art. 4

      (Titoli di studio del personale educativo)

    1. Ai sensi dell’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), per l’accesso ai posti di educatore nei servizi per l’infanzia, continuano ad avere validità i seguenti diplomi conseguiti entro il 31/05/2017:

           a) maestra d’asilo;

           b) vigilatore d’infanzia;

           c) puericultore;

           d) assistente d’infanzia o alla comunità d’infanzia;

           e) abilitazione magistrale;

           f) maturità professionale di assistente di comunità infantile;

           g) maturità tecnica femminile;

           h) liceo socio-psicopedagogico;

           i) laurea in scienze della formazione primaria a ciclo unico quinquennale;

           l) laurea in scienze della formazione primaria, con indirizzo scuola dell’infanzia, vecchio ordinamento;

           m) laurea di durata triennale, laurea del vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, nell’ambito delle discipline di scienze dell’educazione e della formazione o titoli equipollenti.

    Art. 5

    (Personale ausiliario)

    1. Nello svolgimento dei compiti di cui all’articolo 22, comma 3, della legge, il personale ausiliario garantisce il mantenimento di condizioni igienico-ambientali adeguate al servizio, segnalando al coordinatore pedagogico eventuali disfunzioni.

    2. Il personale ausiliario collabora con gli educatori anche in occasione di iniziative complementari e sussidiarie rispetto alle attività educative.

    3. Non compete al personale ausiliario l’igiene e il cambio dei bambini e delle bambine.

    CAPO II

    NIDO

    Art. 6

    (Sezioni)

    1. Il nido è suddiviso in base all’età dei bambini e delle bambine nelle seguenti sezioni:

           a) piccoli o lattanti da tre mesi a dodici mesi;

           b) medi o semidivezzi da tredici mesi a ventiquattro mesi;

           c) grandi o divezzi da venticinque mesi a trentasei mesi.

    Art. 7

    (Anno educativo)

    1. Per anno educativo si intende il periodo intercorrente tra il 1° settembre ed il 31 luglio.

    Art. 8

    (Assistenza sanitaria preventiva)

    1. Ogni nido nomina un medico pediatra di riferimento per svolgere le funzioni di assistenza sanitaria preventiva, a chiamata o programmata.

    2. La frequenza degli accessi del pediatra al nido non può essere inferiore ad una prestazione al mese.

    3. Il pediatra coadiuva il personale educativo nella individuazione precoce dei disturbi e delle patologie nei bambini e nelle bambine.

    4. Per i nidi a titolarità pubblica e per i posti in convenzione, il pediatra è individuato sulla base di accordi con la azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente.

    Art. 9

    (Ricettività)

    1. Possono accedere al nido i bambini e le bambine che hanno compiuto tre mesi e che entro il 31 dicembre dell’anno educativo in cui si effettua l’iscrizione non hanno compiuto i tre anni di età, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 9, comma 4, della legge per i bambini e le bambine con bisogni educativi speciali.

    2. Qualora siano stati iscritti un numero di bambini e bambine superiori alla ricettività della struttura ai sensi dell'articolo 32, comma 4, della legge, la frequenza in ogni momento della giornata non può comunque essere superiore alla ricettività autorizzata.

    Art. 10

    (Spazi interni)

    1. Nel rispetto del regolamento edilizio e delle relative norme igienico-sanitarie in relazione alle superfici aeroilluminanti, in caso di ristrutturazione edilizia o di nuova costruzione di un nido si devono prevedere finestre ad anta non apribile con quota d'imposta di almeno 50 cm, in modo da permettere ai bambini e alle bambine un continuo rapporto visivo con l'esterno.

    2. Lo spazio per le attività ordinarie e libere costituisce il fulcro funzionale del nido e deve mantenere uno stretto rapporto con spazi di altra natura, come lo spazio per il riposo, la sala igienica, i servizi igienici, l'atrio e lo spazio esterno. Lo spazio deve essere concepito come insieme organico di ambiti, in cui sia possibile svolgere attività di natura differente, come le attività a tavolino per piccoli e grandi gruppi, la lettura e le attività libere. Gli arredi sono funzionali all’organizzazione dello spazio, con l'ausilio di pareti basse e una possibile interpretazione della pavimentazione, con colori e materiali differenti.

    3. Lo spazio per il riposo deve essere previsto come autonomo, con accesso diretto dallo spazio per le attività e con comunicazione visiva garantita tramite finestra a vetro fisso, con vetro-camera per un buon isolamento acustico, per permettere agli educatori una continua verifica delle condizioni dei piccoli che riposano. Gli infissi esterni devono essere oscurabili. Si può prevedere una soluzione d'uso flessibile, che ne consenta un uso alternativo, come angolo calmo o come teatrino.

    4. Lo spazio per l'igiene, il cambio e la cura, detto anche sala igienica, si colloca in prossimità con lo spazio per le attività ed i servizi igienici e deve comprendere un angolo riparato e funzionale alla movimentazione dei bambini e delle bambine da parte del personale educativo. Deve prevedere l’accesso diretto dallo spazio attività ed un buon grado di comunicazione visiva, tramite finestre a vetro non apribili. Gli arredi minimi previsti sono un fasciatoio a norma ed un lavandino a canale per lavare i bambini e le bambine in posizione adiacente ed alla stessa quota del fasciatoio.

    5. I servizi igienici si differenziano rispetto alla fascia di età a cui vengono dedicati:

            a) per il nucleo dei piccoli non si rende necessaria la presenza di wc piccoli, poiché devono ancora acquisire la necessaria autonomia di movimento per l'uso;

            b) per il nucleo dei medi e grandi, devono prevedere un wc piccolo ogni sette bambini.

          6. In generale, lo spazio dedicato ai servizi igienici è integrato alla sezione, con accessibilità diretta dallo spazio per le attività, o con accessibilità mediata dalla sala igienica. Oltre ai wc piccoli, di altezza  variabile tra 28 e 30 cm, dotati di cassetta di scarico idonea a facilitare la manovra ai bambini e alle bambine, devono essere presenti dei lavabi, preferibilmente a canale, di dimensioni adeguate all’uso da parte di bambini e bambine. Nel caso in cui sia possibile, i lavabi devono essere collocati in un antibagno, da utilizzare eventualmente anche per attività ludiche o per laboratori. Le pavimentazioni devono essere certificate antiscivolo secondo la normativa vigente, in modo che l'eventuale spargimento di acqua non costituisca pericolo. La superficie dei locali dei servizi igienici, compresa la sala igienica, deve soddisfare un indice parametrico pari ad almeno 0,75 mq per bambino per i nidi fino a trenta bambini e 0,63 mq per bambino per i nidi con più di trenta bambini.

          7. Ogni sezione di cui all’articolo 6 è dotata di spazi idonei a garantire la massima autonomia funzionale.

    Art. 11

    (Spazi esterni)

    1. L’area esterna del servizio educativo ad uso esclusivo dei bambini e delle bambine costituisce un prolungamento dello spazio interno per le attività, è recintata ed organizzata ed attrezzata come ambiente educativo al fine di consentire l’esplorazione libera ed il gioco strutturato in relazione alle esigenze delle diverse età.

    2. Lo spazio attrezzato all'aperto deve collocarsi in contiguità con lo spazio interno e, laddove il piano di calpestio dell’area esterna non sia alla stessa quota del piano interno, devono essere realizzate rampe di raccordo dei piani con la minore pendenza possibile al fine di agevolare la deambulazione dei bambini e delle bambine.

    3. Le aree destinate a parcheggi ed alla viabilità carrabile e tutti gli spazi esterni pertinenti alla struttura non di uso dei bambini e delle bambine sono protetti per garantire la sicurezza degli stessi.

    Art. 12

    (Spazi di servizio)

    1. Gli spazi di servizio al funzionamento del nido si articolano in:

            a) atrio;

            b) segreteria;

            c) spazio infermeria/visite pediatriche;

            d) bagni e spogliatoi per il personale;

            e) cucina e dispensa;

            f) locali tecnici e di servizio (ripostigli, magazzini ecc.).

          2. L'atrio si struttura come spazio aperto in contiguità con l'ingresso, preferibilmente non attraversato da percorsi per raggiungere gli spazi di servizio; si configura come uno spazio flessibile, di accoglienza e di incontro con le famiglie, e può essere utilizzato anche come spazio collettivo per le eventuali iniziative organizzate in comune tra tutte le sezioni. Lo spazio può essere articolato facilmente tramite arredi e muretti bassi per separare eventualmente piccoli ambiti più riservati dove le famiglie possono disporre di una maggiore intimità.

          3. Lo spazio per la segreteria è destinato allo svolgimento delle attività del coordinatore pedagogico e deve avere dimensioni minime conformi ai regolamenti edilizi comunali. Nelle strutture più piccole può essere utilizzato anche per le visite periodiche del pediatra o per l'eventuale isolamento temporaneo dei bambini e delle bambine con insorte malattie. La sua collocazione ottimale nella struttura è in diretta comunicazione con l’ingresso e l’atrio.

          4. Lo spazio di infermeria/visite pediatriche, dotato di armadietto per il primo soccorso secondo la normativa vigente, è utilizzato per le visite periodiche di controllo ai bambini e alle bambine, nonché come isolamento temporaneo in caso di malattie insorte in attesa dell'arrivo dei genitori.

          5. Gli spogliatoi per il personale devono essere articolati almeno in un locale, dotato di armadietti e possibilmente comunicante con i servizi igienici a loro dedicati. Inoltre, devono essere presenti un ulteriore spogliatoio e un servizio igienico, dotato oltre che di lavabo e wc, anche di doccia, per il personale addetto alla cucina, collocati in adiacenza funzionale alla cucina.

          6. La cucina deve avere un accesso riservato dall'esterno tramite una zona di disimpegno che impedisca l'attraversamento della cucina o del nido da parte dei non addetti. La sua collocazione è, di norma, in adiacenza agli spazi pranzo e, ove non possibile, perché su piano diverso, è necessaria l’installazione di un montacarichi di comunicazione o di un ascensore. In tale ultimo caso, deve essere garantito un percorso igienicamente sicuro dei cibi, che devono essere trasportati in carrelli dotati delle protezioni richieste dalla ASL. Il locale deve avere forma possibilmente regolare, in modo da favorire l'organizzazione funzionale delle varie zone secondo la corretta sequenzialità logica delle specifiche lavorazioni di preparazione e cottura degli alimenti. Il posizionamento delle apparecchiature deve garantire l’ispezionabilità, salvaguardando gli appositi spazi di movimento e sicurezza, evitando comunque di addossare le macchine di cottura ai muri perimetrali dei locali. La logistica interna dovrà tener conto della separazione della zona preparazione (“pulito”) e la zona di rientro (“sporco”). Con riferimento alle normative in materia di igiene e sicurezza sulla preparazione degli alimenti, la superficie minima destinata alla cucina deve essere tra 35 e 40 mq in un nido fino a sessanta bambini, tra i 20 e 25 mq per un nido fino a trenta bambini, tra 9 e 12 mq per un micronido.

          7. La dispensa è l’ambiente di servizio alla cucina e deve essere accessibile sia dalla cucina per prelevare le derrate che dall'esterno per il rifornimento delle merci, possibilmente in prossimità di un accesso carrabile. Il locale deve essere areato direttamente con finestre, protette da retina antinsetto, montata su telaio autonomo rimovibile per la pulizia. La dotazione minima di impianti consiste in armadio frigorifero ed eventuale congelatore. Deve avere una dimensione minima tra 4 e 6 mq.

          8. Il locale detersivi, di dimensione minima di 3,5 mq deve essere accessibile direttamente mediante disimpegno ventilato.

    Art. 13

    (Nido aziendale)

      1. I servizi educativi nei luoghi di lavoro o anche nidi aziendali, pubblici e privati, seguono tutte le regole autorizzative e di accreditamento dei nidi.

      2. Possono accedere al nido aziendale i figli dei lavoratori e delle lavoratrici dell’azienda stessa, anche se provenienti da altri comuni. L’accesso al nido avviene nei limiti dei posti autorizzati e secondo le regole di accesso stabilite dall’azienda.

      3. L’eventuale disponibilità residua di posti del nido aziendale è utilizzata secondo le regole stabilite dall’azienda, con priorità per l’accesso dei bambini e delle bambine residenti o domiciliati nel comune o nel municipio di pertinenza.

        CAPO III

        POLI PER L’INFANZIA

        Art. 14

        (Caratteristiche)

    1. I poli per l'infanzia accolgono, in un unico plesso o in edifici aventi particelle catastali contigue, almeno un servizio educativo per l’infanzia ed una scuola dell'infanzia.

    2. I poli per l’infanzia sono caratterizzati da:

            a) la condivisione di servizi generali (quali, ad esempio, la segreteria, l’ufficio del coordinatore pedagogico, l’aula insegnanti, la cucina/sporzionamento dei pasti), di spazi collettivi (quali ad esempio l’area esterna, il salone) e di risorse professionali (quali il personale amministrativo, il personale ausiliario, il personale di coordinamento);

            b)l’integrazione dei percorsi secondo un progetto di continuità educativa zero sei anni.

          3. La continuità educativa viene costruita e sostenuta nel tempo attraverso:

            a) l’esplicitazione dei riferimenti ideali in un progetto educativo identitario comune;

            b) l’attribuzione ad un'unica figura delle funzioni di coordinamento pedagogico zero sei anni;

            c) la programmazione lungo l’anno educativo di alcuni collegi unitari con tutto il personale;

            d) la progettazione e la realizzazione di occasioni formative interne rivolte a tutto il personale.

          4. Il progetto educativo, in particolare, sviluppa l’integrazione delle attività rivolte alle diverse età accolte attraverso adeguate modalità di organizzazione degli spazi, dei gruppi dei bambini e delle bambine e dei turni del personale.

    Art. 15

    (Formazione del personale)

    1. La formazione continua è uno degli obiettivi strategici del sistema di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni.

    2. I soggetti gestori, nella programmazione e nella realizzazione della formazione obbligatoria annua, dedicano il cinquanta per cento delle attività formative ad iniziative congiunte tra gli educatori del servizio educativo per l’infanzia e gli insegnanti della scuola dell’infanzia.

    Art. 16

    (Sostituzione temporanea del personale)

      1. Il personale educativo che abbia maturato almeno quaranta ore di formazione specifica sulla continuità educativa per l’integrazione zero sei anni, può essere utilizzato, in caso di necessità, per le sostituzioni temporanee per massimo tre giorni presso l’altro servizio presente nello stesso polo.

    Art. 17

    (Comunicazione visiva)

    1. Al fine di identificare in modo univoco la struttura e valorizzare il progetto educativo di continuità zero sei anni, il polo per l’infanzia deve essere identificato chiaramente con la denominazione “polo per l’infanzia” nei rapporti con le famiglie e con i referenti istituzionali.

      CAPO IV

      EDUCAZIONE SPERIMENTALE ALL’APERTO

      Art. 18

      (Definizione e monitoraggio)

    1. Ai fini del presente regolamento si intende per “educazione all’aperto”: una vasta area di attività educative il cui comune denominatore è la valorizzazione dell’ambiente esterno, nelle sue diverse configurazioni come ambiente educativo, tramite esperienze dirette che rispondono al bisogno naturale dell’infanzia di esplorazione e scoperta nonché tramite progetti di educazione e sostenibilità ambientale. La caratteristica principale dell’educazione sperimentale all’aperto è la libertà esplorativa, osservativa e manipolativa con cui i bambini e le bambine possono relazionarsi all’ambiente naturale esterno attraverso esperienze concrete e dirette. L’educazione sperimentale all’aperto ha una finalità educativa e formativa tale da accrescere le capacità di socializzazione dei bambini e delle bambine in un contesto di rispetto reciproco e per l’ambiente circostante.

    2. L'educazione sperimentale all’aperto può essere esercitata secondo le seguenti forme:

            a) servizi di educazione all’aperto che possono essere esercitati nelle forme disciplinate dall’articolo 2 della l.r. 7/2020 e, pertanto, dedicate esclusivamente ai bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi di età;

            b) progetti di educazione all’aperto, anche senza l’utilizzo di spazi interni, rivolti, invece ai bambini tra i 3 mesi e i 6 anni e svolti autonomamente, o in collaborazione e/o integrazione con i servizi educativi o le scuole dell’infanzia.

           3. La regione, decorsi tre anni dalla sperimentazione di cui al comma 2 effettua il monitoraggio sull’attuazione del progetto educativo realizzato nell’ambito dell’educazione all’aperto.

    Art. 19

    (Requisiti di autorizzazione dei servizi di educazione all’aperto)

    1. I servizi di educazione all’aperto corrispondono ad una delle tipologie previste dall’articolo 2, primo comma, della l.r. n.7/2020 e ad essi si applica la relativa disciplina con le seguenti integrazioni:

            a) il progetto educativo è caratterizzato da attività svolte prevalentemente all’aperto, ed, in particolare, prevede:

                1. un protocollo di sicurezza, di tutela della salute delle bambine e dei bambini e di prevenzione dei rischi specifici connessi all’attività all’aperto;

                2. l’utilizzo da parte delle bambine e dei bambini di un abbigliamento adeguato alle attività all’aria aperta tale da consentire l’accesso all’ambiente esterno in tutte le condizioni climatiche e stagionali;

            b) spazi interni ridotti in misura del 30% rispetto a quelli previsti dalla l.r. 7/2020;

            c) spazi esterni a disposizione in misura non inferiore a 50 mq/bambino;

            d) il personale educativo, secondo la disciplina del singolo servizio, è specificatamente formato per l’educazione all’aperto;

            e) la cassetta di pronto soccorso deve essere dotata di idonei medicinali antiallergici e disinfettanti specifici per la vita all’aperto, indicati dal proprio medico competente, per eventuali punture di insetti o animali o piante.

          2. In caso di servizio di educazione all'aperto insediato all'interno di un parco, oasi o riserva naturale o, comuncque, qualunque area pubblica, il richiedente dovrà allegare alla domanda di autorizzazione anche il nullaosta del soggetto gestore delle aree naturali protette.

    Art. 20

    (Autorizzazione)

    1. I servizi di educazione sperimentale all’aperto sono soggetti a autorizzazione rilasciata dal comune nel cui territorio è ubicato il servizio.

    2. L'autorizzazione al funzionamento ha una durata massima di cinque anni.

    3. Possono presentare domanda di autorizzazione:

            a) servizi educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia che intendono ampliare l’offerta dei propri servizi avvalendosi dell’educazione sperimentale all’aperto;

            b) altri enti che intendono organizzare e gestire servizi di educazione sperimentale all’aperto presso strutture terze (fattorie, agriturismi, parchi e riserve naturali, etc.) in collaborazione con servizi educativi per l’infanzia e scuole per l’infanzia.

          4. La domanda di autorizzazione è presentata dal gestore o legale rappresentante e contiene:

            a) generalità del gestore o del legale rappresentante in caso di ente;

            b) denominazione e ragione sociale in caso di ente;

            c) sede del servizio.

         5. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:

            a) progetto educativo, con particolare riferimento alla strategia educativa basata sulla pedagogia attiva e sull’apprendimento esperienziale all’aperto;

            b) generalità e curriculum vitae del coordinatore pedagogico;

            c) relazione contente la descrizione dei requisiti organizzativi del servizio che si intende offrire con particolare riferimento agli spazi esterni e alle regole relative alla sicurezza, con specifica indicazione delle misure adottate per il superamento delle barriere architettoniche derivanti dall’ambiente naturale.

            d) nulla osta igienico sanitario della ASL territorialmente competente;

            e) tabella dietetica approvata dai competenti uffici dell’ASL nel caso sia prevista la somministrazione di pasti e bevande. In tal caso, inoltre, è necessario allegare il piano di autocontrollo sull’igiene dei prodotti alimentari, redatto secondo le metodologie del sistema HACCP;

            f) elenco degli accordi di collaborazione stipulati con i servizi educativi per l’infanzia e le scuola per l’infanzia;

            g) dichiarazione sostitutiva in merito al possesso dei requisiti di cui ai commi 6 e 7.

          6. Gli spazi interni del servizio devono avere una superficie minima di 5 mq a bambino; gli spazi esterni devono avere una superficie minima di 15 mq a bambino.

          7. Al fine di tutelare i bambini e le bambine e la qualità del servizio educativo, il servizio sperimentale all’aperto deve possedere i seguenti requisiti:

            a) rispetto delle normative vigenti in materia di edilizia, sicurezza, salubrità e igiene;

            b) accessibilità degli spazi tale da garantire il superamento di ogni eventuale barriera architettonica, tenendo conto anche dei fattori sensoriali e cognitivi;

            c) assicurazione per il personale e per l’utenza.

    CAPO V

    SPAZIO GIOCO

    Art. 21

    (Funzionamento)

      1. Lo spazio gioco garantisce un orario di funzionamento quotidiano compreso tra un minimo di cinque e un massimo di undici ore. Nel caso di funzionamento per un numero di ore superiore al minimo, il servizio deve essere articolato in due distinte fasi di accoglienza, antimeridiana e pomeridiana, e può prevedere un’eventuale interruzione. Qualora l’interruzione non sia prevista, ciascun bambino può frequentare per un massimo di cinque ore giornaliere.

      2. Nel caso di articolazione in due fasi, ciascun bambino o bambina può frequentare quotidianamente il servizio per una sola delle due fasi.

      3. Lo spazio gioco non prevede il servizio mensa. Può prevedere il consumo di merende con prodotti confezionati e non forniti dalle famiglie o acquistati dal gestore e conservati secondo le normative vigenti.

      4. Il personale deve essere formato, abilitato ed espressamente autorizzato dalla famiglia allo sporzionamento, ai sensi della normativa vigente in materia. Nel caso di merende non confezionate, dovrà essere individuato dal gestore un operatore formato e abilitato come responsabile HACCP.

      5. Il personale deve essere formato e abilitato allo sporzionamento, ai sensi della normativa vigente in materia.

      6. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 39 della legge, gli spazi gioco rispettano i requisiti previsti per i nidi dalla legge e dal presente regolamento.

    CAPO VI

    AUTORIZZAZIONI

    Art. 22

    (Disposizioni generali)

    1. Il comune predispone idonei processi informatici al fine di rendere più agevole l’inoltro della domanda di autorizzazione, il rilascio della stessa e la dichiarazione annuale di permanenza del possesso dei requisiti, promuovendo l’uso di strumenti e modelli che realizzino i principi della cittadinanza digitale e dell’open government.

    2. Il comune, entro sessanta giorni dal rilascio dell’autorizzazione, inserisce sul portale regionale dedicato i dati relativi al servizio educativo autorizzato ed il relativo atto di autorizzazione al funzionamento.

    3. Il gestore del servizio espone nella bacheca dei locali del servizio l’autorizzazione al funzionamento.

    4. Ogni autorizzazione al funzionamento è relativa ad un singolo servizio educativo. È possibile autorizzare più servizi educativi nella stessa struttura a condizione che sia garantita l’autonomia funzionale di ciascun servizio.

      Art. 23

    (Domanda di autorizzazione)

    1. La domanda di aut orizzazione è presentata dal soggetto gestore (persona fisica) o dal legale rappresentante della persona giuridica e contiene:

             a) generalità del gestore o del legale rappresentante;

             b) denominazione e ragione sociale del gestore persona giuridica;

             c) generalità del titolare del servizio, se diverso dal gestore;

             d) esatta tipologia del servizio educativo per il quale è richiesta autorizzazione;

             e) sede del servizio educativo.

          2. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:

             a) fotocopia del documento di identità in corso di validità del gestore o legale rappresentante;

             b) copia dell'atto costitutivo e dell'eventuale statuto in caso di gestore persona giuridica;

             c) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), firmata dal gestore o dal legale rappresentante della persona giuridica, attestante, in particolare:

                1. il contratto di gestione del servizio e la relativa durata in caso di non coincidenza tra il titolare e il gestore;

                2. il titolo di disponibilità dell’immobile sede del servizio educativo con indicazione specifica della durata;

                3. la ricettività massima determinata secondo i parametri indicati agli articoli 32 e 33 della legge;

                4. l’età minima e massima dei bambini ammessi;

                5.  l’indicazione dei mezzi finanziari, patrimoniali e strumentali a disposizione;

                6. l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro di settore, compreso il rispetto degli inquadramenti professionali e l'attuazione delle norme per la sicurezza sul lavoro;

                7. la rispondenza degli spazi e degli arredi agli standard strutturali previsti dalla legge e dalla relativa normativa di attuazione;

            d) progetto educativo, descrittivo delle modalità organizzative del servizio nonché delle linee pedagogiche cui lo stesso si ispira;

            e) menù e tabelle dietetiche approvate dalla ASL competente;

            f) carta dei servizi;

            g) documento di valutazione dei rischi;

            h)  copia della polizza assicurativa del personale, dell’utenza e verso terzi, contro il rischio di infortunio, invalidità temporanea o permanente e decesso;

            i) dichiarazione sostitutiva del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;

            l) dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia, in caso di servizio ad offerta pubblica;

            m) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), firmata dal gestore o dal legale rappresentante della persona giuridica, attestante:

               1) il permesso di costruire nel caso di nuova costruzione o della S.C.I.A. nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente;

               2 il certificato di agibilità;

               3) la destinazione di uso;

               4) la dichiarazione di conformità degli impianti;

               5) la S.C.I.A. per l’attivazione all'esercizio della cucina, se prevista per il servizio educativo;

               6) la S.C.I.A. relativa alla prevenzione incendi se prevista per il servizio educativo;

            n) nulla osta igienico-sanitario rilasciato dalla ASL territorialmente competente.

    3. Alla domanda sono altresì allegati i seguenti elaborati progettuali redatti, timbrati e sottoscritti in originale da un professionista abilitato:

            a) inquadramento territoriale ed urbanistico;

            b) planimetria generale, in scala 1:200 o 1:500, dell'edificio in cui è inserito il servizio educativo e della relativa area esterna e dell’area a verde di pertinenza esclusiva;

            c)piante, prospetti e sezioni significative dei locali dove avviare il servizio educativo, in scala 1:100 (ante operam e post operam), con l'indicazione per ciascun ambiente delle quote, delle altezze nette, della destinazione d'uso, della superficie utile e delle superfici aeroilluminanti;

            d) planimetria degli spazi interni ed esterni con individuazione e differenziazione, mediante campitura colorata, degli spazi secondo i parametri indicati dagli articoli 33 e 34 della Legge. In tale elaborato deve essere presente una tabella riepilogativa con il totale delle superfici al fine della determinazione e verifica della ricettività massima;

            e)planimetria quotata con la disposizione e l’ingombro degli arredi;

            f) relazione, corredata da schede tecniche o altra idonea documentazione, che attesti la conformità degli arredi alla normativa vigente in materia di sicurezza con particolare riferimento ai bambini;

            g) relazione tecnica sul rispetto della normativa vigente sul superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.

    4. La domanda di autorizzazione per i servizi sperimentali all’aperto è disciplinata dall’articolo 20 del presente regolamento.

    5. I regolamenti comunali possono prevedere documentazione integrativa specifica per le varie tipologie di servizio educativo.

    6. Il comune, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione, verificata la sussistenza di tutti i requisiti richiesti nonché la rispondenza dei locali e delle attrezzature alle norme tecniche previste dalla legge e dal presente regolamento, rilascia l’autorizzazione dando atto:

            a) della regolarità della domanda presentata;

            b) della tipologia di servizio educativo autorizzato;

            c) dell’idoneità dei locali, sia in relazione alla loro ubicazione, che alle necessarie condizioni di sicurezza, igiene e funzionalità degli stessi, nonché dei relativi impianti e servizi;

            d) del gestore del servizio e del legale rappresentante;

            e) del titolare del servizio e del legale rappresentante, se diverso;

            f) del titolo di disponibilità dell’immobile sede del servizio;

            g) della ricettività massima della struttura espressa in numero posti;

            h) dell’attestazione di deposito della S.C.I.A. prevenzione incendi ove prevista;

            i) del certificato di agibilità e destinazione d’uso dell’immobile;

            l) della scadenza dell'autorizzazione al funzionamento.

    7. Nel caso di affidamento del servizio educativo da parte dei comuni ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge, la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione viene effettuata nell’ambito della relativa procedura di evidenza pubblica. L'affidamento del servizio educativo costituisce titolo autorizzativo.

    Art. 24

    (Durata dell’autorizzazione e rinnovo)

    1. La durata dell’autorizzazione al funzionamento non può essere superiore alla durata del titolo di disponibilità dell’immobile sede del servizio educativo.

    2. In caso di servizio educativo gestito da soggetto diverso dal titolare la durata dell’autorizzazione non può essere superiore alla durata del contratto di gestione del servizio.

    3. La richiesta di rinnovo dell'autorizzazione è presentata dal gestore al comune entro i novanta giorni precedenti la scadenza dell’autorizzazione stessa.

    4. Il rinnovo dell'autorizzazione può essere rilasciato solo nel caso in cui non vi siano modifiche sostanziali e la scadenza sia legata esclusivamente alla disponibilità dell’immobile.

    Art. 25

    (Autorizzazione temporanea)

    1. Ove il gestore del servizio educativo abbia necessità di trasferire temporaneamente il servizio presso altra struttura, presenta domanda di autorizzazione temporanea al comune.

    2. L'autorizzazione temporanea al funzionamento può essere richiesta per un massimo di dodici mesi e solo per i seguenti comprovati motivi:

               a) ristrutturazione edilizia;

               b) adeguamento degli impianti a sopravvenute normative;

               c) situazioni di pericolo e incolumità dei bambini.

           3. L’ autorizzazione temporanea al funzionamento è rilasciata dal comune previa verifica della conformità della struttura ai requisiti di funzionamento del servizio, limitatamente agli aspetti di igiene, distributivi, dimensionali e funzionali della sede temporanea proposta. Il rispetto di tali requisiti nella sede temporanea proposta può essere attestato tramite la presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) firmata da un tecnico abilitato.

    Art. 26

    (Disposizioni transitorie)

    1. In caso di modifiche sostanziali delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della normativa previgente, fatta eccezione per la variazione del numero dei posti autorizzati, la autorizzazione di cui all’articolo 56, comma 1, della legge decade e deve essere presentata domanda per il rilascio di una nuova autorizzazione.

    2. Per modifiche sostanziali di cui al comma 1 si intendono le opere che comportano modifiche dimensionali dello stato dei luoghi. Non sono considerate sostanziali le modifiche organizzative nonché i cambi di uso funzionale degli ambienti purché effettuati nel rispetto della normativa vigente.

    CAPO VII

    VIGILANZA E DISPOSIZIONI FINALI

    Art. 27

    (Vigilanza)

    1. I comuni svolgono la funzione di vigilanza sui servizi educativi al fine di verificare la permanenza dei requisiti strutturali, organizzativi e gestionali stabiliti dalla legge e dal presente regolamento ivi compresi gli aspetti relativi all’attuazione delle linee pedagogiche del progetto educativo adottato.

    2. A tale scopo i comuni si dotano di propri strumenti, quali ad esempio schede/check list, per svolgere le verifiche in modo puntuale ed omogeneo. I comuni sono tenuti a dare continuità nel tempo all’azione di vigilanza, effettuando ispezioni ai sensi dell’articolo 54 della legge, anche su segnalazione.

    Art. 28

    (Entrata in vigore)

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

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