Regolamento regionale 16 Dicembre 2015 n. 18
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BUR 22 Dicembre, n. 102
- Testo vigente al:
- “Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1” (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni
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Art. 1
(Modifica dell’articolo 233, comma 2, del regolamento regionale n.1/2002)
L’art. 233, comma 2, è sostituito dal seguente: “1. Il comando verso la Regione è disposto per riconosciute esigenze di servizio o quando siano richieste particolari professionalità o competenze non presenti all’interno dell’amministrazione, nel limite delle vacanze di organico e per un contingente massimo di 30 unità”.
Art. 2
(Entrata in vigore)
Il presente regolamento regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.
Data di aggiornamento/verifica: 27/05/2021