Regolamento regionale 16 dicembre 2011 n. 12
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28 dicembre 2011, n.48
- Testo vigente al:
- "Regolamento per l'organizzazione comune dei mercati agricoli limitatamente al settore ortofrutticolo, in attuazione del regolamento (CE) n. 361/2008 del Consiglio, del 14 aprile 2008 (che modifica il regolamento CE n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli - regolamento unico OCM) e delle relative disposizioni applicative".
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Art. 1
(Oggetto)1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge regionale 11 agosto 2008, n.14 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio), attua il regolamento (CE) n. 361/2008 del Consiglio, del 14 aprile 2008 (che modifica il regolamento CE n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli - regolamento unico OCM) e le relative disposizioni applicative, limitatamente all'organizzazione comune dei mercati nel settore ortofrutticolo.
Art. 2
(Riconoscimento delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli - OP)1. La Regione riconosce le organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di seguito denominate OP, che perseguono le finalità di cui all'articolo 122, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007, hanno come attività principale, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011 (recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati), la concentrazione dell'offerta e la commercializzazione dei prodotti dei soci per i quali sono riconosciute e soddisfano i requisiti di cui all'articolo 3.
Art. 3
(Requisiti per il riconoscimento delle OP)1. La Regione riconosce le OP che:
a) assumono una delle forme giuridiche societarie previste dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 (Regolazione dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38);
b) soddisfano i requisiti di cui agli articoli 125 bis e 125 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007;
c) soddisfano gli ulteriori requisiti di cui al decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali 3 agosto 2011, n. 5463 (Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi), di seguito denominato decreto MIPAAF.
d) raggiungono i livelli di valore minimo di produzione commercializzata con riferimento ai parametri di riconoscimento regionale indicati nell'allegato A.
2. In particolare, le OP:
a) hanno la sede legale nel territorio regionale;
b) hanno un numero minimo di produttori pari a cinque;
c) realizzano, all'interno del territorio regionale, il prodotto o i gruppi di prodotto che concorrono a formare il maggior valore della produzione commercializzata;
d) operano con riferimento al prodotto o ai gruppi di prodotto precisati nella domanda di riconoscimento di OP, sulla base dell'elenco di prodotti e gruppi di prodotto contenuto nell'allegato A;
e) assicurano ai soci produttori il controllo democratico delle decisioni da attuare in materia di gestione e funzionamento della OP, prevedendo anche che un unico socio non possa detenere più del 35 per cento delle quote sociali con diritto di voto della OP o più del 35 per cento dei diritti di voto della OP.
3. La struttura regionale competente in materia di agricoltura, di seguito denominata struttura regionale competente, comunica al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e, in qualità di Organismo pagatore, all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata AGEA, i livelli di valore minimo di produzione commercializzata di cui all'allegato A.Art. 4
(Richiesta di riconoscimento della OP)1. La OP che intende ottenere il riconoscimento presenta alla struttura regionale competente apposita richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante e redatta sulla base di quanto previsto nell'allegato B. La OP cura, altresì, l'inserimento della richiesta nel sistema informatizzato di cui all'articolo 21 del decreto MIPAAF.
2. La struttura regionale competente, entro tre mesi dalla presentazione della richiesta, verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3 sulla base della documentazione presentata e attraverso accertamenti in loco, secondo quanto previsto nell'allegato, parte A, del decreto MIPAAF, riconosce la OP e provvede a darne comunicazione al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e ad AGEA, entro i trenta giorni successivi.Art. 5
(Riconoscimento delle associazioni di organizzazioni di produttori - AOP)1. La Regione riconosce le associazioni di organizzazioni di produttori, di seguito denominate AOP, che, ai sensi dell'articolo 125 quater del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono costituite su iniziativa di OP riconosciute e soddisfano i requisiti di cui all'articolo 6.
2. Le AOP possono svolgere qualsiasi attività propria di una OP.Art. 6
(Requisiti per il riconoscimento delle AOP)1. La Regione riconosce le AOP che:
a) assumono una delle forme giuridiche societarie previste dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 (Regolazione dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38);
b) soddisfano i requisiti di cui all'articolo 125 quater del regolamento (CE) n. 1234/2007;
c) soddisfano gli ulteriori requisiti di cui all'articolo 5 del decreto MIPAAF.
2. In particolare, le AOP:
a) hanno la sede legale nel territorio regionale e sono costituite da almeno due OP riconosciute;
b) realizzano all'interno del territorio regionale il prodotto o i gruppi di prodotto che concorrono a formare il maggior valore della produzione commercializzata;
c) possono associare una persona fisica o giuridica che non sia riconosciuta come OP con i limiti di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 543/2011. Le suddette persone fisiche e giuridiche, in ogni caso, non possono detenere complessivamente più del 10 per cento delle quote sociali con diritto di voto della AOP;
d) assicurano ai soci produttori il controllo democratico delle decisioni da attuare in materia di gestione e funzionamento, in conformità con la legislazione societaria vigente, prevedendo anche che un'unica OP non possa detenere più del 50 per cento delle quote sociali con diritto di voto.Art. 7
(Richiesta di riconoscimento della AOP)1. La AOP che intende ottenere il riconoscimento presenta alla struttura regionale competente apposita richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante e redatta sulla base di quanto previsto nell'allegato C. La AOP cura, altresì, l'inserimento della richiesta nel sistema informatizzato di cui all'articolo 21 del decreto MIPAAF.
2. La struttura regionale competente, entro tre mesi dalla presentazione della richiesta:
a) verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 sulla base della documentazione presentata e di quella già in possesso dell'amministrazione regionale riguardante le singole OP socie;
b) effettua accertamenti a campione con riferimento ai dati anagrafici e catastali dichiarati e alle superfici, secondo quanto previsto nell'allegato, parte A, del decreto MIPAAF;
c) riconosce la AOP e provvede a darne comunicazione al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e ad AGEA, entro i trenta giorni successivi.Art. 8
(Revoca, sospensione del riconoscimento. Ulteriori sanzioni)1. In caso di inosservanza sostanziale dei criteri di riconoscimento, il riconoscimento è revocato ai sensi dell'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 543/2011.
2. In caso di commissione di frode con riguardo agli aiuti finanziari di cui all'articolo 10, si applicano le misure di cui all'articolo 115, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 543/2011.
3. Il riconoscimento delle OP e delle AOP è sospeso in caso di inosservanza sostanziale temporanea dei criteri di riconoscimento, ai sensi dell'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 543/2011.
4. Il riconoscimento delle OP e delle AOP può essere sospeso in caso di sospetta frode con riguardo agli aiuti finanziari di cui all'articolo 10, ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 543/2011.
5. Se vi è inosservanza dei criteri di riconoscimento in casi diversi da quelli previsti dal comma 1 e dal comma 4, la struttura regionale competente, ai sensi dell'articolo 114, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 543/2011, invia alla OP o alla AOP interessata una lettera di avvertimento con le misure correttive da adottare.
6. Le ulteriori sanzioni e le relative modalità applicative, finalizzate al recupero degli importi indebitamente pagati, compresi eventuali errori palesi, sono disciplinate dall'articolo 23 del decreto MIPAAF e dalle circolari AGEA.Art. 9
(Programmi operativi)1. I programmi operativi perseguono, in conformità all'articolo 103 quater, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, almeno due dei seguenti obiettivi:
a) pianificazione della produzione o pianificazione della produzione adeguata in funzione della domanda, in particolare in termini di qualità e quantità;
b) concentrazione dell'offerta e immissione sul mercato della produzione degli aderenti alla OP o alla AOP;
c) ottimizzazione dei costi di produzione e stabilizzazione dei prezzi alla produzione;
d) miglioramento della qualità dei prodotti;
e) incremento del valore commerciale dei prodotti;
f) promozione dei prodotti freschi o trasformati;
g) misure ambientali e metodi di produzione rispettosi dell'ambiente, inclusa l'agricoltura biologica;
h) prevenzione e gestione della crisi.
2. I programmi operativi di cui al comma 1, in conformità all'articolo 103 quater, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, devono essere coerenti con la Strategia nazionale 2009 - 2013, adottata con DM 3417 del 25 settembre 2008 e successive modifiche e, in via alternativa, comprendere:
a) due o più azioni ambientali;
b) una o più azioni ambientali la cui spesa è pari almeno al 10 per cento della spesa complessiva del programma operativo.
3. I programmi operativi, che hanno una durata minima di tre anni e massima di cinque anni, sono redatti in coerenza con quanto previsto dall'allegato, parte B, paragrafo 9, del decreto MIPAAF.Art. 10
(Fondo di esercizio)1. Le OP e le AOP costituiscono un fondo di esercizio destinato esclusivamente a realizzare gli obiettivi dei programmi operativi, che è finanziato, ai sensi dell'articolo 103 ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, attraverso:
a) i contributi finanziari della OP, della AOP nonché dei rispettivi soci aderenti, ai sensi dell'articolo 53 del regolamento (UE) n. 543/2011;
b) l'aiuto finanziario comunitario di cui all'articolo 12, comma 1;
c) gli eventuali aiuti finanziari nazionali aggiuntivi di cui all'articolo 12, comma 6.
2. Il fondo di esercizio è gestito secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto MIPAAF.
3. Le OP e le AOP sono tenute a fornire alla Regione le informazioni necessarie all'adempimento degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto MIPAAF.Art. 11
(Presentazione, approvazione e modifica dei programmi operativi)1. Le OP presentano alla struttura regionale competente i programmi operativi entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello della loro esecuzione, salvo diversa disposizione ministeriale o dell'Unione Europea. Se il programma operativo è presentato contestualmente alla richiesta di riconoscimento della OP, l'approvazione del programma stesso è condizionata all'ottenimento del riconoscimento.
2. Le AOP sono autorizzate a presentare e realizzare un programma operativo su delega delle OP aderenti, in conformità all'articolo 62 del regolamento (UE) n. 543/2011 e secondo le modalità di cui all'articolo 14 del decreto MIPAAF.
3. Ai sensi dell'articolo 54 del regolamento (UE) n. 543/2011, le OP e le AOP, contestualmente alla presentazione dei programmi operativi o alle richieste di approvazione delle rispettive modifiche, comunicano alla struttura regionale competente l'importo indicativo dei contributi e degli aiuti, di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), che finanziano il fondo di esercizio per l'anno successivo.
4. Il contenuto dei programmi operativi, le azioni ammissibili nonché la documentazione a corredo sono stabiliti, rispettivamente, dagli articoli 59, 60 e 61 del regolamento (UE) n. 543/2011.
5. La struttura regionale competente, effettuati i controlli di cui all'articolo 104, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 543/2011, adotta, secondo quanto previsto dall'articolo 64, paragrafo 1, del medesimo regolamento, uno o più dei seguenti provvedimenti:
a) approva gli importi dei fondi di esercizio e dei programmi operativi conformi al regolamento (CE) n. 1234/2007 ed al regolamento (UE) n. 543/2011;
b) approva i programmi operativi a condizione che la OP o la AOP accettino alcune modifiche;
c) respinge i programmi operativi o parte dei medesimi.
6. La struttura regionale competente adotta i provvedimenti di cui al comma 5 entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione ovvero, per motivi debitamente giustificati, entro il diverso termine stabilito dal MIPAAF o dall'Unione Europea, conformemente alla previsione di cui all'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 543/2011.
7. In caso di approvazione dei programmi operativi, la struttura regionale competente comunica alle OP e alle AOP, ai sensi dell'articolo 68 del regolamento (UE) n. 543/2011, l'importo dell'aiuto finanziario comunitario.
8. Le OP e le AOP possono presentare alla struttura regionale competente richiesta di modifica dei programmi operativi, come previsto dagli articoli 65 e 66 del regolamento (UE) n. 543/2011 con le modalità indicate nell'allegato, parte B, del decreto MIPAAF.
Art. 12
(Aiuto finanziario comunitario e aiuto finanziario nazionale)1. L'aiuto finanziario comunitario che può essere concesso alle OP e alle AOP per ciascuno dei programmi operativi e le relative percentuali di calcolo sono disciplinati dall'articolo 103 quinquies del regolamento (CE) n. 1234/2007.
2. Ai sensi dell'articolo 69 del regolamento (UE) n.543/2011, le OP e le AOP presentano ad AGEA, entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello per il quale è stato chiesto l'aiuto finanziario di cui al comma 1, la domanda di aiuto o del relativo saldo. Alla domanda sono allegati il rendiconto del programma operativo realizzato e i documenti giustificativi secondo le modalità previste dal paragrafo 2 del medesimo articolo e le ulteriori modalità stabilite da AGEA.
3. La struttura regionale competente verifica la domanda presentata, effettua i controlli di cui al capo V, sezione 2, del regolamento (UE) n. 543/2011 e trasmette ad AGEA il nulla osta per il pagamento dell'aiuto.
4. Le OP e le AOP possono chiedere il versamento di un anticipo, con cadenza trimestrale o quadrimestrale, alle condizioni e secondo le modalità previste dall'articolo 71 del regolamento (UE) n. 543/2011 e dall'allegato, parte B, del decreto MIPAAF.
5. Le OP e le AOP possono chiedere pagamenti parziali della parte dell'aiuto corrispondente alle spese inerenti al programma operativo già sostenute, con le modalità e nei limiti previsti dall'articolo 72 del regolamento (UE) n. 543/2011.
6. L'aiuto finanziario nazionale, di cui all'articolo 103 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007, è concesso nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 15 del decreto MIPAAF.
7. All'aiuto di cui al comma 6 non si applicano gli articoli 107, 108 e 109 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.Art. 13
(Gestione e prevenzione delle crisi)1. I programmi operativi delle OP e delle AOP, al fine di prevenire e gestire le crisi dei mercati ortofrutticoli, possono prevedere una o più delle misure previste dall'articolo 103 quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
2. Le misure di cui al comma 1 e le relative modalità applicative sono disciplinate dal Capo III, sezioni 2, 3, 4, 5 e 6 del regolamento (UE) n. 543/2011.Art. 14
(Verifica del funzionamento delle OP e delle AOP)1. La struttura regionale competente esegue i controlli sulle OP e sulle AOP previsti dall'articolo 125 ter, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 con le modalità di cui all'allegato, parte A, del decreto MIPAAF.
2. In ogni caso, la struttura regionale competente, come previsto dall'articolo 106, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 543/2011, effettua controlli sulle OP e sulle AOP che hanno presentato il programma operativo attraverso accertamenti in loco eseguiti, ove possibile, di concerto con AGEA.
3. Le OP e le AOP che non hanno presentato programma operativo sono sottoposte a controllo una volta ogni cinque anni.Art. 15
(Modifiche agli allegati)1. L'allegato A del presente regolamento è modificato, ove necessario, con deliberazione della Giunta regionale.
2. Gli allegati B e C del presente regolamento sono modificati, ove necessario, con determinazione del direttore del dipartimento competente in materia di agricoltura.Art. 16
(Disposizioni transitorie)1. Le OP già riconosciute all'entrata in vigore del presente regolamento devono adeguarsi ai livelli di valore minimo di produzione commercializzata, con riferimento ai parametri di riconoscimento regionale di cui all'allegato A, all'atto di presentazione del nuovo programma operativo, nel rispetto del termine di cui all'articolo 11, comma 1, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2016, salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, le OP già riconosciute possono mantenere i livelli di valore minimo di produzione commercializzata di cui all'allegato, parte A, del decreto MIPAAF, a condizione che le stesse, entro la data di presentazione dei nuovi programmi operativi, deleghino in modo totale la gestione del programma operativo alla AOP di cui sono socie.
3. Alla OP già riconosciuta all'entrata in vigore del presente regolamento, che non si adegua ai citati parametri di riconoscimento regionale entro il termine finale di cui al comma 1, è revocato il riconoscimento, a cura della struttura regionale competente, ai sensi dell'articolo 114, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n.543/2011.Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti normativi originari.
SommarioArticolo 1 (Oggetto)
Articolo 2 (Riconoscimento delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli - OP)
Articolo 3 (Requisiti per il riconoscimento delle OP)
Articolo 4 (Richiesta di riconoscimento della OP)
Articolo 5 (Riconoscimento delle associazioni di organizzazioni di produttori -AOP)
Articolo 6 (Requisiti per il riconoscimento delle AOP)
Articolo 7 (Richiesta di riconoscimento della AOP)
Articolo 8 (Revoca, sospensione del riconoscimento. Ulteriori sanzioni)
Articolo 9 (Programmi operativi)
Articolo 10 (Fondo di esercizio)
Articolo 11 (Presentazione, approvazione e modifica dei programmi operativi)
Articolo 12 (Aiuto finanziario comunitario e aiuto finanziario nazionale)
Articolo 13 (Gestione e prevenzione delle crisi)
Articolo 14 (Verifica del funzionamento delle OP e delle AOP)
Articolo 15 (Modifiche agli allegati)
Articolo 16 (Disposizioni transitorie)
ALLEGATO A
ALLEGATO B
ALLEGATO C - File allegati:
Data di aggiornamento/verifica: 27/05/2021