Regolamento regionale 15 settembre 2022 n. 13
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BUR Lazio 20 settembre 2022 n. 78
- Testo vigente al:
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Modifiche al regolamento regionale 15 gennaio 2019 n.1 (Regolamento per la disciplina degli interventi a sostegno delle famiglie dei minori fino al dodicesimo anno di età nello spettro autistico e successive modifiche e al regolamento regionale 22 giugno 2020, n.16 (Modifiche al regolamento regionale 15 gennaio 2019, n.1). Disposizioni transitorie
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Art. 1
(Modifica all’articolo 1 del regolamento regionale 1/2019)1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 del r.r. 1/2019 dopo le parole: “dei trattamenti” sono inserite le seguenti: “evidence based”.
Art. 2
(Modifica all’articolo 2 del regolamento regionale 1/2019)1. Al comma 1 dell’articolo 2 del r.r. 1/2019 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: “nel Lazio che” sono inserite le seguenti: “, in esito alla valutazione multidimensionale effettuata dai competenti servizi Tutela Salute Mentale e Riabilitazione dell’Età Evolutiva -TSMREE-,”;
b) le parole: “a modificare i comportamenti” sono sostituite dalle seguenti: “a promuovere lo sviluppo cognitivo, sociale e comunicativo”.
Art. 3
(Modifica all’articolo 3 del regolamento regionale n. 1/2019)1. Il comma 2 dell’articolo 3 del r.r. 1/2019 è sostituito dal seguente:
“2. Per ciascun professionista iscritto, in apposite sezioni dell’elenco, sono indicati:
a) il nome e il cognome;
b) i titoli di studio e la specifica formazione post laurea;
c) l’esperienza professionale acquisita, con indicazione della tipologia di trattamenti e dei programmi eseguiti e, nel caso di protocolli fondati sul programma ABA, il ruolo rivestito dal professionista tra quelli previsti all’articolo 5, comma 2;
d) l’indirizzo della sede in cui si eroga la prestazione;
e) l’area territoriale di intervento, a scelta tra regionale, provinciale, distrettuale o comunale;
f) le informazioni di contatto.”.
Art. 4
(Modifiche all’articolo 4 del regolamento regionale n. 1/2019)1. All’articolo 4 del r.r. n. 1/2019 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. I professionisti ai fini dell’iscrizione all’Elenco, pena l’inammissibilità della relativa domanda, devono possedere i seguenti titoli ovvero i titoli ad essi equipollenti o equiparati:
a) Diploma di Laurea vecchio ordinamento oppure Laurea specialistica o Magistrale o Diploma di Laurea primo ciclo in: Medicina e Chirurgia, Psicologia, Scienze dell’Educazione e della Formazione, Scienze della Formazione Primaria, Educatore professionale socio-pedagogico e pedagogista, Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione (Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, Logopedista, Educatore professionale sociosanitario, Terapista Occupazionale);
b) Abilitazione all’esercizio della professione, qualora previsto dalla normativa di settore;
c) specifica formazione post laurea, conseguita presso enti di formazione, pubblici o privati, accreditati, relativa a programmi psicologici e comportamentali strutturati, “Applied Behavior Analysis” – ABA, “Early Intensive Behavioral Intervention “– EIBI, “Early Start Denver Model” – ESDM o a programmi educativi “Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped Children” – TEACCH o ad altri trattamenti con evidenza scientifica riconosciuta, mirati a promuovere lo sviluppo cognitivo, sociale e comunicativo del bambino, per favorire un migliore adattamento alla vita quotidiana, quale almeno una delle seguenti:
1) diploma di specializzazione;
2) master universitario I livello;
3) master universitario II livello;
4) perfezionamento universitario;
5) corso di formazione con un numero di ore di frequenza in aula non inferiore a quaranta e di tirocinio pratico non inferiore a quattrocento. E’ considerato titolo preferenziale un corso di formazione che preveda un numero di partecipanti non superiore a 40 e il rilascio di almeno 30 crediti ECM o CFU;
d) expertise almeno triennale successiva al conseguimento dei titoli di cui alle lettere a), b) e/o c), acquisita presso centri pubblici o presso centri privati accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale o presso centri privati specializzati nei trattamenti “evidence based” dei disturbi dello spettro autistico.”;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2 bis. I professionisti che richiedono l’iscrizione all’elenco nel ruolo di supervisore o analista del comportamento di programmi ABA devono essere in possesso di almeno il titolo di master di II livello e 1500 ore di tirocinio super visionato.”;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. I requisiti per l’iscrizione all’elenco sono posseduti alla data di presentazione della relativa domanda.”.
Art. 5
(Modifiche all’articolo 5 del regolamento regionale n. 1/2019)1. L’articolo 5 del r.r. n. 1/2019 è sostituito dal seguente:
“Art. 5
(Modalità di iscrizione all’Elenco)
1. Ai fini dell’iscrizione nell’Elenco, i professionisti interessati presentano apposita domanda, redatta utilizzando la modulistica di cui agli Allegati 1 e 2, che formano parte integrante del presente regolamento, sottoscritta con una delle modalità previste dall’articolo 65, comma 1, lettere a) e c) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) e successive modifiche e trasmessa tramite PEC alla Direzione regionale competente in materia di salute e di integrazione sociosanitaria.
2. Nella domanda è specificato il possesso dei titoli, delle competenze e dei requisiti di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, e, nel caso di interventi basati sul programma ABA, il ruolo rivestito dal professionista tra quelli di tutor, operatore o tecnico o assistant, supervisore o analista di comportamento. Alla domanda sono allegati il modulo per l’autorizzazione alla pubblicazione delle informazioni di contatto di cui all’all’Allegato 2, il curriculum vitae in formato europeo, nonché copia del documento di identità, se la domanda non è sottoscritta con firma digitale.
3. La Direzione regionale competente in materia di salute e di integrazione sociosanitaria, anche avvalendosi di personale esperto in materia, esamina la domanda d’iscrizione entro novanta giorni dal suo ricevimento; detto termine può essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per acquisire informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione regionale o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Qualora nel corso dell’istruttoria, si ravvedano motivi ostativi all’accoglimento della domanda, gli stessi sono comunicati al professionista ai sensi dell’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche. Conclusa l’istruttoria della domanda, il relativo esito è comunicato al professionista interessato.
4. Il direttore della Direzione regionale competente in materia di salute e di integrazione sociosanitaria di concerto con il direttore della Direzione regionale competente in materia di inclusione sociale provvedono, con cadenza almeno annuale, all’aggiornamento dell’Elenco sulla base delle domande di iscrizione valutate con esito positivo. Gli aggiornamenti dell’Elenco sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione ai sensi dell’articolo 3, comma 3 del presente regolamento.
5. I professionisti iscritti nell’Elenco sono tenuti a comunicare alla Direzione regionale competente in materia di salute e integrazione sociosanitaria, entro e non oltre trenta giorni dal loro verificarsi, ogni variazione o aggiornamento relativi ai titoli ed ai requisiti autocertificati nella domanda d’iscrizione, anche ai fini dell'aggiornamento dell’Elenco.
6. La modulistica di cui al comma 1, laddove necessario, può essere modificata o aggiornata con determinazione dal Direttore regionale competente in materia di salute e di integrazione sociosanitaria adottata di concerto con il Direttore regionale competente in materia di inclusione sociale.
Art. 6
(Modifica all’articolo 6 del regolamento regionale 1/2019)1. L’articolo 6 del r.r. n. 1/2019 è abrogato.
Art. 7
(Modifica all’articolo 7 del regolamento regionale 1/2019)1. Al comma 1 dell’articolo 7 del r.r. 1/2019 dopo le parole: “e integrazione sociosanitaria” sono inserite le seguenti: “di concerto con il Direttore della Direzione competente in materia di inclusione sociale”.
Art. 8
(Modifiche all’articolo 10 del regolamento regionale n. 1/2019)1. All’articolo 10 del r.r. 1/2019 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3 bis. In caso di prima valutazione del minore e qualora non sia stato ancora nominato, in sede di unità valutativa multidimensionale è individuato, il “case manager”, quale punto di riferimento per la famiglia e per gli altri soggetti coinvolti e che svolge anche la funzione di referente per il monitoraggio e la verifica delle prestazioni rese e dei risultati conseguiti nella realizzazione del progetto di assistenza individuale comprensivo della misura di sostegno di cui all’articolo 8.”;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. In sede di valutazione multidimensionale, viene indicata la tipologia di intervento maggiormente appropriata al caso, in relazione all’età del minore, al quadro diagnostico, alla diagnosi funzionale e al progetto terapeutico riabilitativo predisposto dal TSMREE. La famiglia, per realizzare detto intervento anche attraverso la misura di sostegno di cui all’articolo 8, sceglie un professionista iscritto nell’Elenco di cui all’articolo 3. Per i programmi fondati sull’Applied Behaviour Analysis – ABA il tutor, il tecnico o operatore o assistant sono assistiti da un supervisore o analista del comportamento. I dati relativi al professionista scelto sono registrati nel progetto di assistenza individuale del minore.”;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. L’unità di valutazione multidimensionale comunica l’importo della misura di sostegno, integrata al piano di assistenza individuale dei beneficiari, all’Ufficio di piano del distretto sociosanitario che predispone l’elenco delle domande ammesse alla misura di sostegno.”.
Art. 9
(Modifiche all’articolo 11 del regolamento regionale n. 1/2019)1. Al comma 1 dell’articolo 11 del r.r. n. 1/2019 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: “avviso di cui all’articolo 10.” sono inserite le seguenti: “È ammessa la documentazione fiscale rilasciata da professionisti iscritti all’Elenco di cui all’articolo 3 ovvero da centri qualificati presso cui gli stessi operano.”;
b) dopo le parole: “richiesta di contributo alle spese.” sono inserite le seguenti: “Non sono comunque ammesse a contributo le spese per le quali siano stati concessi altri contributi pubblici.”.
Art. 10
(Modifica all’articolo 5 del regolamento regionale 22 giugno 2020, n. 16)1. Al comma 2 dell’articolo 5 del r.r. 16/2020 le parole: “e 2020” sono sostituite dalle seguenti: “, 2020 e 2021”.
Art. 11
(Disposizioni transitorie)1. Le domande presentate dalle famiglie nell’anno 2021 ritenute dai Comuni ammissibili, ma non finanziabili in quanto i professionisti non erano risultati iscritti nell’Elenco sono ammesse a liquidazione:
a) previa rendicontazione presentata agli uffici comunali competenti entro il 31 gennaio 2022;
b) in base alla disponibilità economica dei Comuni.
2. La validità dell’Elenco relativo all’anno 2021 è prorogata fino alla data di pubblicazione dell’Elenco relativo all’anno 2022, nel quale sono comunque inseriti i professionisti idonei nell’anno 2021.
Art. 12
(Entrata in vigore)1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.
- File allegati:
Data di aggiornamento/verifica: 02/11/2022