Regolamento regionale 15 settembre 2022 n. 12
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BUR Lazio 20 settembre 2022 n. 78
- Testo vigente al:
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Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni
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Art. 1
(Modifiche all’articolo 17 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 17 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni la parola “diciannove” è sostituita dalla seguente: “venti”.
Art. 2
(Modifiche all’articolo 20 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)1. Dopo il numero 18-bis), del comma 1, dell’articolo 20 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è aggiunto il seguente: “18-ter) Direzione regionale “Turismo.”.”
Art. 3
(Modifiche all’allegato B al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)1. All’allegato B al r.r. 1/2002 e successive modificazioni, dopo il paragrafo “Direzione regionale per l’Innovazione tecnologica e la trasformazione digitale” è inserito il seguente:
“DIREZIONE REGIONALE TURISMO
Provvede al coordinamento e alla gestione delle attività amministrative e tecniche di competenza regionale in materia di turismo in attuazione dell’articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 e successive modifiche e delle finalità di cui alla medesima legge. In particolare, svolge le funzioni indicate di seguito.
Adotta il piano triennale per lo sviluppo del turismo degli interventi con il quale sono determinati gli obiettivi da perseguire nel triennio di validità, gli indirizzi, i criteri e le metodologie d'intervento nonché i criteri per la concessione di contributi per le imprese turistiche e le attività ricettive.
Attua gli interventi riservati alla Regione dal piano triennale per lo sviluppo del turismo, definisce e attua specifici progetti, studi e programmi di interesse regionale a valenza turistica.
Valorizza il sistema turistico regionale e promuove le manifestazioni e le iniziative atte a stimolare i flussi turistici.
Promuove e valorizza, sul mercato locale, nazionale ed estero, l’immagine unitaria del sistema turistico laziale e delle sue destinazioni anche mediante l’utilizzo di piattaforme digitali.
Coordina e svolge funzioni di indirizzo in relazione alle attività e alle iniziative per la promozione del prodotto turistico, con particolare riferimento alle azioni promosse dagli Ambiti turistici di destinazione, fatta salva l’autonomia degli enti locali.
Elabora e coordina l’attuazione dei programmi di intervento previsti dall’Unione europea e da leggi statali.
Cura i rapporti con gli organi istituzionalmente preposti alla tutela del patrimonio storico, monumentale, naturalistico, culturale, per la valorizzazione del proprio territorio a fini turistici.
Svolge attività volte ad agevolare l’accesso al credito delle imprese turistiche mediante la stipula di apposite convenzioni con istituti di credito.
Determina i requisiti minimi funzionali e strutturali per la classificazione delle strutture ricettive.
Esercita le funzioni connesse all’attuazione della l.r. 2/2017 e successive modifiche relativamente alla Rete dei Cammini del Lazio.
Esercita le funzioni amministrative concernenti le associazioni pro-loco e le associazioni e altri enti senza scopo di lucro operanti nel settore turistico; coordina gli interventi promozionali di livello comunale, ivi compresi quelli riguardanti il turismo sociale e individua le aree omogenee turisticamente rilevanti, suddivise in Ambiti turistici di destinazione, e dei cluster previsti nel piano triennale per lo sviluppo del turismo.
Controlla la qualità dei servizi anche mediante la promozione di marchi collettivi regionali istituiti ai sensi della normativa europea e statale vigente in materia e adotta la carta del turista.
Coordina la raccolta dei dati per l’elaborazione e la diffusione delle rilevazioni e delle informazioni concernenti la domanda e l’offerta turistica regionale. Raccoglie ed elabora i dati sul movimento dei clienti nelle strutture ricettive e sulla capacità delle strutture ricettive, anche con la collaborazione dei comuni e di Roma Capitale. Elabora un sistema di gestione unico di raccolta e monitoraggio dei dati relativi agli adempimenti amministrativi degli operatori e delle imprese di settore da realizzarsi anche mediante società in house providing partecipate dalla Regione.
Svolge le funzioni di cui all’articolo 20 della l.r. 13/2007 e successive modifiche afferenti all’Osservatorio regionale del turismo.
Provvede alla pubblicazione annuale nel Bollettino ufficiale della Regione dell'elenco regionale delle agenzie di viaggi e turismo in possesso dei requisiti di legge.
Cura l'organizzazione dell'informazione, dell'accoglienza, dell'assistenza e della tutela del turista, anche con l'ausilio delle tecnologie dell'informazione e comunicazione (ICT), attraverso servizi di informazione e accoglienza turistica.
Collabora alla definizione e all’attuazione di programmi di formazione professionale e di qualificazione degli operatori e degli addetti al turismo, in collaborazione con le strutture regionali competenti in materia, nonché con gli enti, le istituzioni e le associazioni di categoria.
Esercita le funzioni amministrative concernenti le professioni turistiche ai sensi della l.r. 50/1985 e successive modifiche e i direttori tecnici delle agenzie di viaggi e turismo ai sensi dell’articolo 35 bis della l.r. 13/2007 e successive modifiche. Valorizza le forme associative e le reti d’impresa tra privati nel settore turistico.”.
Art. 4
(Disposizioni transitorie)1. In fase di prima applicazione del presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 45 della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8 “Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche) e successive modifiche”, e nelle more dell’adozione dei relativi atti di organizzazione ai sensi del r.r. 1/2002 e successive modificazioni, le strutture organizzative già istituite nell’Agenzia regionale del Turismo e il relativo personale dirigenziale e non dirigenziale transitano, senza soluzione di continuità, nella Direzione regionale Turismo e sono confermate le declaratorie delle competenze delle relative strutture in quanto compatibili con le disposizioni di cui alla l.r. 13/2007 e successive modificazioni.
2. Il direttore della direzione regionale competente in materia di personale procede, ove necessario, alla novazione dei contratti del personale dirigenziale e alla assegnazione del personale non dirigenziale, senza soluzione di continuità.
Art. 5
(Pubblicazione ed entrata in vigore)1. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ed entra in vigore il 1° ottobre 2022.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.
Data di aggiornamento/verifica: 02/11/2022