Regolamento regionale 15 Novembre 2019 n. 23
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BUR 19 Novembre 2019, n. 93
- Testo vigente al:
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Regolamento di attuazione della Legge regionale 10 marzo 2017, n. 2 (Disposizioni per la realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione della rete dei cammini della Regione Lazio. Modifiche alla Legge regionale 6 agosto 2007 n. 13 concernente l’organizzazione del sistema turistico laziale e successive modifiche)
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CAPO I
AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1
(Oggetto)
1. Il presente Regolamento, in attuazione dell’articolo 15 della Legge regionale 10 marzo 2017, n. 2 “Disposizioni per la realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione della rete dei cammini della Regione Lazio” definisce:
a) le caratteristiche tecniche a cui uniformare la segnaletica della Rete dei cammini della Regione Lazio (RCL);
b) i termini e le modalità entro i quali deve provvedersi all'installazione e all'adeguamento della segnaletica della RCL;
c) i criteri e le modalità per la progettazione e la realizzazione di itinerari escursionistici e archeologici;
d) le caratteristiche di sicurezza necessarie per consentire le diverse tipologie di fruizione;
e) le modalità e i termini per la presentazione delle proposte nonché la documentazione da produrre per la redazione del Catasto;
f) le modalità relative alla tenuta, aggiornamento e pubblicità del Catasto;
g) le modalità per l'iscrizione al Forum;
i) le modalità ed i criteri per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 12.
Art. 2
(I cammini ricadenti nelle aree naturali protette)
1. In attuazione dell’articolo 1-bis, comma 2, della Legge regionale 10 marzo 2017, n. 2 il presente regolamento, il documento di indirizzo di cui all’articolo 13 ed il programma operativo di cui all’articolo 14 della citata Legge regionale 2/2017, qualora riguardino anche aree ricadenti nel territorio delle aree naturali protette, sono adottati in conformità alla disciplina di tutela dettata dal provvedimento istitutivo delle aree naturali protette interessate, dai piani e dai regolamenti delle stesse nonché da eventuali altri atti adottati in materia dagli enti gestori.
2. L’applicazione delle disposizioni del regolamento alla sentieristica delle aree naturali protette è subordinata, ai sensi dell’articolo 15, comma 1-bis, della Legge regionale 2/2017 al recepimento delle stesse da parte degli enti di gestione delle medesime aree.
CAPO II
LA SEGNALETICA
Art. 3
(Le caratteristiche tecniche della segnaletica della Rete dei cammini)
1. La fruizione in sicurezza dei cammini è assicurata, unitamente ai fattori tecnici, organizzativi e infrastrutturali di cui agli articoli 4 e seguenti del presente regolamento, anche attraverso l’allestimento e la disposizione di opportuna segnaletica direzionale ed informativa unificata, costituita, tra l’altro, da pannelli turistici descrittivi, segnali turistici verticali e orizzontali e pittogrammi, apposti secondo le specifiche tecniche definite negli Allegati A, A.1, A.2 che possono essere integrati e periodicamente aggiornati dall’Agenzia regionale del turismo.
2. La segnaletica, nel rispetto delle specifiche tecniche definite nei suddetti Allegati A, A.1, A.2 è apposta, lungo il percorso, su pannelli, cartelli, cippi, manufatti in pietra o pali, nei formati e nei materiali previsti o elementi naturali quali pietre, rocce, alberi, senza arrecar danno alla vegetazione, in materiale adeguato al paesaggio e coerente con i luoghi, secondo le prescrizioni di legge in materia forestale, ambientale e paesaggistica.
3. La segnaletica deve riportare la numerazione del sentiero coerentemente con la classificazione allo stesso attribuita nel Catasto di cui all’articolo 10.
4. La segnaletica rispetta le normative vigenti ed in particolare le disposizioni del Codice della Strada di cui al Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e si uniforma agli standard di cui al presente articolo in un’ottica di immagine coordinata e di contenimento dell’impatto visivo.
5. I pannelli turistici descrittivi e i segnali turistici verticali e orizzontali devono essere posizionati in maniera tale da creare il minor impatto alla flora ed alla fauna.
6. La segnaletica è predisposta in lingua italiana e inglese.
Art. 4
(Termini e le modalità entro i quali deve provvedersi all’installazione e all’adeguamento della segnaletica della RCL)
1. L’installazione e l’adeguamento della segnaletica ai sensi del presente regolamento deve completarsi entro 3 anni dall’entrata in vigore del presente regolamento.
2. Il progetto esecutivo, da presentare all’Agenzia regionale del Turismo, ai fini dell’adeguamento di cui al comma 1 contiene, in particolare:
a) l'analisi sullo stato della segnaletica eventualmente esistente;
b) gli interventi da realizzare per l'adeguamento della segnaletica esistente;
c) gli interventi per l'installazione della segnaletica nei tratti di viabilità non segnalati;
d) l'individuazione dei soggetti responsabili della realizzazione della segnaletica tenuto conto delle differenti tipologie di viabilità;
e) le modalità e le tempistiche per la realizzazione.
CAPO III
LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI ITINERARI ESCURSIONISTICI ED ARCHEOLOGICI
Art. 5
(La progettazione)
1. La progettazione degli itinerari escursionistici ed archeologici è finalizzata a consentire al visitatore la conoscenza dei valori ambientali, naturalistici, paesaggistici, storici e culturali presenti sul territorio.
2. La costruzione degli itinerari escursionistici è preceduta dalla pianificazione della rete dei percorsi che costituiscono ciascun cammino, nell’ambito della quale vengono definiti il punto di partenza, il punto di arrivo e le tappe intermedie di ogni percorso, nonché il tracciato, tale che i vari sentieri, ove possibile, siano interconnessi.
3. Con la pianificazione della rete devono definirsi i servizi minimi e la frequenza con cui questi sono garantiti, lungo l’intero tracciato, agli utenti dei cammini di interesse regionale. Per servizi minimi sono da intendersi quelli che garantiscono la fruizione in sicurezza dei cammini, quali, tra l’altro, i punti prelievo dell’acqua potabile, gli spazi per la sosta temporanea eventualmente attrezzati con tettoie, le aree di copertura del servizio di telefonia mobile.
4. Nell’ambito della pianificazione di cui al comma precedente sono coordinate anche le attività con altri settori di utilizzazione del territorio (quali, tra l’altro, l’agricoltura, la selvicoltura, la cultura, lo sport, il tempo libero, il turismo, i trasporti) e con la protezione delle specie, della natura e del paesaggio.
5. La progettazione deve essere rivolta al miglioramento dell’accessibilità e della fruizione degli utenti attraverso la realizzazione di sistemi integrati finalizzati al superamento delle barriere fisiche e sensoriali-percettive.
6. La progettazione degli itinerari deve favorire e promuovere in particolare:
a) il rapporto con le comunità locali, evidenziando le variabili fisiche e antropiche del percorso anche con l’utilizzazione di specifica cartellonistica finalizzata all’interpretazione del paesaggio e del contesto culturale e sociale;
b) il turismo rivolto alla conoscenza della realtà territoriale in un sistema di relazioni ambientali;
c) lo sviluppo di tracciati ciclo-escursionistici, equi-turistici e di trekking che consentano di cogliere la varietà dei paesaggi e degli ambienti del territorio o di itinerari tematici capaci di valorizzare uno specifico circuito turistico;
d) la salvaguardia e la valorizzazione della rete antica dei sentieri definita dai percorsi storici, dai cammini dei pellegrini, dagli scambi commerciali e dalla tradizionale attività agro-pastorale.
7. Ogni progetto deve contenere un programma pluriennale di manutenzione in cui siano dettagliatamente riportati i lavori da eseguire per mantenere i tracciati sempre efficienti.
Art. 6
(La realizzazione)
1. La realizzazione degli itinerari escursionistici ed archeologici deve tenere conto dei possibili effetti sull’ambiente e necessita dell’individuazione di idonee misure di contenimento dell’impatto ambientale.
2. Gli elementi di corredo dei percorsi che possono produrre degli effetti ambientali devono essere individuati e valutati in fase di progettazione con la correlata determinazione delle misure di mitigazione. Per elementi di corredo si intendono tra l’altro:
a) la segnaletica di cui all’articolo 3;
b) le piattaforme di appoggio;
c) le aree belvedere;
d) i punti informativi;
e) le aree attrezzate in corrispondenza dei punti di partenza o arrivo;
f) le stazioni di sosta per l’osservazione di fenomeni o emergenze naturali, paesaggi e panorami;
g) i capanni e le strutture per l’osservazione della fauna;
h) la cartellonistica didattica e scientifica riportante le descrizioni delle principali emergenze naturalistiche, geologiche e storiche che si incontrano nel corso del cammino.
CAPO IV
LE CARATTERISTICHE DI SICUREZZA NECESSARIE PER CONSENTIRE LE DIVERSE TIPOLOGIE DI FRUIZIONE
Art. 7
(La sicurezza)
1. I cammini devono garantire l’accessibilità degli utenti in sicurezza.
2. I responsabili della gestione della viabilità dei cammini favoriscono il superamento delle barriere fisiche per gli utenti con esigenze speciali.
3. Qualora i controlli o le segnalazioni evidenzino anomalie potenzialmente pericolose occorre intervenire immediatamente e ripristinare un livello di sicurezza adeguato alla categoria di percorso.
4. Ai fini della sicurezza devono essere attentamente valutati ed eventualmente esclusi i tratti di percorso con le seguenti caratteristiche:
a) fondo estremamente irregolare con sali-scendi molto ravvicinati;
b) pendii particolarmente ripidi o lungo la linea di massima pendenza, scarpate rocciose, ghiaioni e altri tratti pericolosi o con rischio di erosione;
c) zone umide, zone franose, zone sensibili e altri terreni instabili;
d) attraversamenti di colture in atto e pascoli.
Art. 8
(Norme di comportamento ed informazione agli utenti)
1. Il soggetto gestore deve riportare le norme di comportamento sui pannelli della rete dei percorsi e sui materiali promozionali e divulgativi (cartografie, mappe, guide e siti web).
Art. 9
(La fruizione multipla)
1. La fruizione multipla (a piedi, in bicicletta, anche a pedalata assistita ad alimentazione elettrica o e-bike, mountain bike o mtb, a cavallo o su dorso di altri animali da sella o da soma e con mezzi non motorizzati), ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 2, della Legge regionale 2/2017 è di norma liberamente consentita su tutti i percorsi inclusi nella RCL, ad eccezione dei casi in cui, per determinate caratteristiche fisiche degli ambienti attraversati o per la presenza di previgenti limitazioni, i soggetti competenti, ai fini della gestione tecnica dei rispettivi settori di intervento, in accordo con i comuni interessati, sentito il Coordinamento della RCL, definiscono le specifiche modalità di fruizione degli stessi.
Art. 10
(La fruizione in bicicletta)
1. La fruizione dei percorsi con bicicletta, anche a pedalata assistita (e-bike) o con mountain bike (mtb) è di norma consentita su tutti i percorsi a condizione che presentino caratteristiche fisiche tali da permettere l’agevole passaggio contemporaneo di utenza multipla.
2. Laddove il percorso presenti tratti con caratteristiche fisiche (tra cui, in particolare, l’elevata pendenza, la larghezza limitata, la particolare tipologia di fondo) tali da impedire di fatto la fruizione multipla o da renderla difficoltosa anche ai fini della sicurezza degli utenti, il soggetto gestore provvede, nell’ambito della pianificazione delle modalità di frequentazione del percorso e in accordo con gli enti territorialmente competenti, a:
a) interdire la fruizione con biciclette, e-bike e mountain bike, qualora l'incidenza dei tratti non adatti a tali modalità di utilizzo sia significativa rispetto alla totalità del percorso. I soggetti competenti ai fini della gestione tecnica dei rispettivi settori di intervento o i comuni territorialmente interessati hanno l'obbligo di riportare su tali percorsi il simbolo di divieto per biciclette, e-bike e mountain bike;
b) consentire la fruizione con biciclette, e-bike e mountain bike, qualora l'incidenza dei tratti non adatti a tale modalità di utilizzo sia poco significativa rispetto alla totalità del percorso, imponendo il transito con il mezzo a mano nei tratti in cui l’interferenza con altri utenti sia difficoltosa. I soggetti competenti, ai fini della gestione tecnica dei rispettivi settori di intervento, o i comuni territorialmente interessati hanno l'obbligo di apporre, su tali percorsi, le specifiche avvertenze e segnalazioni di pericolo destinate alla sicurezza degli escursionisti, tra le quali l'obbligo di portare il mezzo a mano per determinati tratti;
c) destinare il percorso ad attività diverse dall'escursionismo sia a piedi che in biciclette, e-bike e mountain bike, in conformità alla legislazione vigente in materia.
3. Le limitazioni di cui al presente articolo possono riguardare, previe intese, anche i percorsi della RCL presenti all'interno di Aree naturali protette.
Art. 11
(La fruizione a cavallo)
1. La fruizione dei percorsi dei cammini a cavallo o su dorso di altri animali da sella e da soma è di norma consentita su tutti i percorsi a condizione che presentino caratteristiche fisiche tali da permettere l’agevole passaggio contemporaneo di utenza multipla.
2. Laddove il percorso presenti tratti con caratteristiche fisiche tali da impedire la fruizione multipla o da renderla difficoltosa, ai fini della sicurezza degli utenti, il soggetto gestore può, nell’ambito della pianificazione delle modalità di frequentazione del percorso e in accordo con i comuni interessati:
a) interdire la fruizione a cavallo qualora l'incidenza dei tratti non adatti a tali modalità di utilizzo sia significativa rispetto alla totalità del percorso. I soggetti competenti, ai fini della gestione tecnica dei rispettivi settori di intervento, o i comuni territorialmente interessati hanno l'obbligo di riportare su tali percorsi il simbolo di divieto di transito a cavallo;
d) consentire la fruizione a cavallo qualora l'incidenza dei tratti non adatti a tale modalità di utilizzo sia poco significativa rispetto alla totalità del percorso, imponendo il transito a piedi accompagnando il cavallo nei punti in cui l’interferenza con altri utenti sia difficoltosa. I soggetti competenti, ai fini della gestione tecnica dei rispettivi settori di intervento, o i comuni territorialmente interessati hanno l'obbligo di apporre, su tali percorsi, le specifiche avvertenze e segnalazioni ai fini della sicurezza degli escursionisti, tra le quali l'obbligo di accompagnare a piedi il cavallo per determinati tratti.
3. Le limitazioni di cui al presente articolo, possono riguardare, previe intese, anche i percorsi della RCL presenti all'interno di Aree naturali protette.
CAPO V
IL CATASTO
Art. 12
(Modalità relative alla tenuta, aggiornamento e pubblicità del Catasto)
1. Il Catasto della RCL è tenuto presso l’Agenzia regionale del turismo ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. La Giunta regionale provvede al relativo aggiornamento entro il 31 ottobre di ogni anno.
2. Il Catasto della RCL è costituito da una banca dati collegata ad un sistema informativo geografico regionale e contiene i principali elementi identificativi, territoriali e descrittivi di ciascun percorso, che è individuato con un codice univoco.
3. Il Catasto comprende le seguenti informazioni per ciascun cammino inserito nella RCL:
a) il tracciato del percorso con indicazione di comuni e province attraversati;
b) la località di inizio, il termine del percorso e i centri abitati ivi presenti;
c) i principali beni culturali (storici, architettonici, archeologici), naturalistici, ambientali e paesaggistici lungo il percorso o in prossimità dello stesso;
d) i servizi di supporto (le aree attrezzate per la sosta, i punti informativi e i centri di accoglienza, informazione e assistenza), le strutture turistico ricettive (alberghiere, extralberghiere, all’aria aperta e albergo diffuso) e i punti di ristoro lungo il cammino o nelle vicinanze;
e) le sorgenti, le fontane di acqua potabile e i fontanili lungo il percorso;
f) la tipologia prevalente di ambiente e paesaggio su cui si sviluppa il percorso;
g) le principali caratteristiche morfologiche del paesaggio (fondovalle, crinale, mezza costa, pendice o pianura) e del fondo (sterrato, roccia, naturale e artificiale);
h) le condizioni di percorribilità e lo stato della segnaletica, da aggiornare ogni volta che si procede alla manutenzione della viabilità;
i) l’interesse prevalente del percorso (storico, culturale, spirituale, naturalistico, ambientale, turistico);
j) l’eventuale attraversamento di terreni su fondo privato;
k) la presenza di strade statali, regionali, provinciali, comunali e vicinali;
l) il soggetto preposto alla manutenzione della viabilità.
4. Ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettere a), b), c) e d) della Legge regionale 2/2017 sono inseriti nella RCL, in quanto riconosciuti particolarmente meritevoli di tutela per ragioni storiche, religiose, culturali e ambientali, il Cammino di San Benedetto, il Cammino di San Francesco, il Cammino della Luce - Via Amerina e il Cammino dei Parchi.
5. Il Catasto è pubblicato sul sito della Regione Lazio ed è liberamente accessibile.
Art. 13
(Modalità e termini per la presentazione delle proposte)
1. Il riconoscimento dei cammini di interesse regionale avviene a seguito di istanza presentata dai seguenti soggetti:
a) gli Enti locali e gli Enti gestori di Aree naturali protette e della Rete europea Natura 2000, territorialmente attraversati dal percorso di cui si propone l’inserimento nel Catasto della RCL, anche in forma aggregata con l’individuazione di un Ente capofila o di concerto con altri soggetti pubblici e privati che hanno nei propri scopi sociali la valorizzazione e la promozione dei beni e delle attività previsti dalla Legge regionale 10 marzo 2017, n. 2;
b) il Forum ai sensi dell’articolo 9, comma 3, della Legge regionale 2/2017 sentiti i Comuni attraversati dal percorso stesso.
2. La proposta di inclusione nel Catasto dei cammini è indirizzata all’Agenzia regionale del turismo, allegando la seguente documentazione:
a) la scheda di sintesi del percorso contenente i seguenti dati e informazioni:
1) la denominazione attuale o proposta per il percorso;
2) la località di inizio e di termine del percorso ed elenco dei Comuni attraversati con rispettive Province di appartenenza;
3) la lunghezza complessiva del percorso in km, tempi di percorrenza in entrambi i sensi di marcia, numero totale di tappe (pari o superiori a 3) che lo compongono; la lunghezza minima, media e massima (comunque non superiore a 30 km) delle tappe stesse, con specificazione dell’eventuale stagionalità di alcune di esse;
4) il sito Internet di riferimento, ove esistente;
5) il soggetto gestore del percorso (quali, tra l’altro il Comune, le aggregazioni di Comuni, le associazioni), ove costituito;
b) la rappresentazione cartografica su Carta Tecnica Regionale e geo-referenziazione puntuale dell’intero tracciato, di cui si propone l’iscrizione nel Catasto della RCL, acquisita lungo il percorso individuato;
c) la relazione descrittiva sul percorso, supportata da idonea documentazione fotografica, con indicazione dei seguenti elementi:
1) i principali temi d’interesse (quali, tra gli altri, quelli storici, culturali, religiosi e spirituali, naturalistici e ambientali, sociali e turistici), i principali beni architettonici, archeologici e naturalistici presenti e le località che si trovano lungo il percorso;
2) la presenza di sorgenti o di fontane di acqua potabile lungo il percorso e di punti di ristoro nelle immediate vicinanze dello stesso, nonché di aree attrezzate per la sosta, strutture ricettive, centri di accoglienza ed eventuali altri servizi di supporto per escursionisti e turisti entro una fascia di 5 km per lato rispetto al tracciato del cammino;
3) le caratteristiche fisiche e morfologiche del percorso in relazione allo stato del fondo (sterrato, su roccia, naturale o artificiale) e alla localizzazione (su fondovalle, crinale, mezza costa, pianura);
4) le forme di percorribilità e fruibilità del percorso (a piedi, a cavallo, in bicicletta) con indicazione della percentuale di strade asfaltate che non deve essere superiore al 40%;
5) lo stato di conservazione e le condizioni di sicurezza del percorso, con riferimento alla segnaletica orizzontale e verticale esistente e alle modalità di controllo e monitoraggio del tracciato da parte degli Enti e dei soggetti pubblici e privati coinvolti;
6) le eventuali criticità esistenti e i progetti in corso di attuazione;
7) la rilevanza attuale o potenziale del percorso (locale, regionale, interregionale, europea);
8) i collegamenti con altri percorsi quali, tra gli altri, itinerari culturali riconosciuti dal Consiglio d’Europa, i cammini interregionali individuati dai Ministeri competenti in materia di cultura e di turismo, in accordo con le Regioni interessate, i cammini di interesse regionale o locale riconosciuti dalla Regione e gli itinerari già iscritti nel Catasto della RCL;
9) la documentazione informativa sullo stato delle proprietà pubbliche o private attraversate dal percorso, di cui si propone l’iscrizione nel Catasto della RCL, e gli accordi con i proprietari dei terrenti, ai sensi dell’articolo 14 del presente Regolamento.
3. L’Agenzia regionale del turismo, effettuate le preliminari istruttorie formali sulle proposte di inclusione nella RCL, trasmette, entro 60 giorni dal ricevimento, le proposte risultate ammissibili alla valutazione del Coordinamento della RCL, di cui all’articolo 7 della Legge regionale 2/2017.
4. Il Coordinamento della RCL ammette all’iscrizione al Catasto le proposte che presentino i requisiti di seguito indicati:
a) storico-culturale: da intendersi quale valore del percorso come testimonianza di civiltà, storia e cultura ed in particolare l'utilizzo dello stesso nel passato per fini strategici, militari, commerciali, colturali, l'impiego di antiche tecniche e materiali o la connotazione storica del territorio di appartenenza in relazione all'uso del suolo, all’agricoltura, all'allevamento o alla gestione silvo-forestale;
b) religioso e spirituale: per la presenza di antichi tracciati di vie sacre o di pellegrinaggio, in contesti caratterizzati da luoghi di culto e strutture architettoniche di tipo tradizionale;
c) paesaggistico-ambientale: per la significativa presenza di emergenze naturalistiche, flora e fauna o l'attraversamento di luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio e della natura;
d) funzionalità alla realizzazione e allo sviluppo del sistema della RCL: per il collegamento con cammini o percorsi già esistenti o la connessione a itinerari di rilievo interregionale, nazionale o europeo di lunga percorrenza.
5. Il Coordinamento della RCL, procede, previa eventuale richiesta e acquisizione di integrazioni documentarie, alla elaborazione e predisposizione della proposta per l’aggiornamento annuale del Catasto della RCL che invia all’Agenzia regionale del turismo per la successiva approvazione della Giunta regionale entro il 31 ottobre di ogni anno.
Art. 14
(L'inclusione nella rete regionale di tratti di viabilità privata)
1. Nei casi in cui l'area oggetto di intervento di recupero sia del tutto o in parte di proprietà privata, l’amministrazione proponente, prima di presentare la proposta di inserimento nella rete regionale, deve addivenire alla stipula di appositi accordi ai sensi dell’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) con i proprietari o titolari di altri diritti reali, al fine di definire le modalità di transito e le limitazioni connesse alle condizioni del percorso nei tratti di proprietà privata, nel rispetto della normativa statale vigente.
2. Ove i suddetti tratti di proprietà privata ricadano nell’ambito di aree naturali protette gli accordi sono stipulati anche con i relativi enti di gestione.
3. Gli accordi d'uso di cui al comma 2 possono prevedere norme comportamentali e divieti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la generalità della RCL.
4. L'accesso e il transito nei tratti di viabilità privata di cui al comma 1 sono, altresì, consentiti al personale incaricato per lo svolgimento di interventi di manutenzione o di assistenza alle attività che si svolgono lungo la RCL.
CAPO VI
IL FORUM
Art. 15
(Modalità per l’iscrizione al Forum)
1. Possono iscriversi al Forum quale organo consultivo, istituito ai sensi dell’art. 9, commi 1 e 2 della Legge regionale 2/2017 presso l’Agenzia regionale del Turismo:
a) i Sindaci dei Comuni interessati dal percorso della RCL;
b) gli Enti pubblici e privati, le Associazioni, le Fondazioni e tutti gli altri soggetti pubblici e privati che hanno negli scopi sociali la valorizzazione e la promozione dei beni e delle attività previsti dalla Legge regionale 2/2017.
2. I soggetti di cui al comma 1 che intendono iscriversi devono presentare la domanda per via telematica, su apposita piattaforma informatica, secondo la procedura che l’Agenzia regionale del Turismo rende nota con specifici avvisi sul sito istituzionale regionale, in cui sono indicate anche le modalità di supporto alla presentazione.
3. L’Agenzia regionale del Turismo provvede, entro 90 gg. dall’entrata in vigore del presente Regolamento, ad adottare gli opportuni provvedimenti per porre in essere le azioni finalizzate alla raccolta, per via telematica, delle domande di iscrizione al Forum da parte dei soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b) del presente articolo, nonché la predisposizione di adeguati applicativi informatici per agevolare la consultazione e il confronto on line tra i componenti del Forum della RCL.
4. L’Agenzia regionale del Turismo, effettuate le necessarie verifiche istruttorie sulle domande di iscrizione al Forum pervenute, provvede ad approvare l’Elenco regionale degli iscritti al Forum della RCL e a darne pubblicazione sul Sito istituzionale della Regione Lazio, nonché ad aggiornarlo con cadenza annuale.
CAPO VII
I CONTRIBUTI REGIONALI
Art. 16
(Modalità e criteri per l’erogazione dei contributi)
1. Ai sensi dell’articolo 12 della Legge regionale 2/2017, possono beneficiare dei contributi regionali, di cui all’articolo 18, comma 1, lettere a) e b) della sopra citata legge:
a) gli enti locali, preferibilmente in forma associata, gli enti gestori delle aree naturali protette regionali, le università, gli enti gestori dei cammini ove riconosciuti e gli enti pubblici di ricerca nonché gli altri enti pubblici;
b) le associazioni e le fondazioni e le altre istituzioni private che perseguono, senza scopo di lucro, finalità connesse alla valorizzazione e alla promozione dei beni e delle attività previste dalla presente Legge;
c) i soggetti privati i cui beni, ritenuti di interesse ai fini della presente legge, ricadono nelle aree territoriali interessate.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge gli enti locali e gli enti gestori dei cammini ove riconosciuti, possono predisporre progetti in partenariato o in collaborazione anche con soggetti privati.
3. La Regione adotta appositi avvisi che fissano modalità e termini di presentazione delle richieste, gli ambiti di intervento e i settori di attività per i quali è possibile presentare la domanda di contributo, distinguendo gli interventi ammissibili in parte corrente e in conto capitale e le relative risorse disponibili nonché:
a) i criteri di valutazione delle domande con l’indicazione dei relativi punteggi minimo e massimo;
b) i criteri di irricevibilità e di non ammissibilità della domanda;
c) l’entità del contributo riconoscibile;
d) le spese ammissibili e inammissibili;
e) le modalità di liquidazione e rendiconto del contributo;
f) i casi di decadenza e revoca.
4. L’ammissione al contributo avviene sulla base di una procedura che si articola in 3 fasi:
a) la presentazione della domanda;
b) l’istruttoria di ammissibilità;
c) la valutazione della domanda.
Art. 17
(Presentazione della domanda)
1. Le domande per l’ammissione al contributo devono essere presentate entro il termine indicato dall’avviso di cui al precedente articolo 16.
2. La domanda, pena l’esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto istante o del soggetto con ruolo di capofila nel caso di raggruppamenti e presentata per via telematica, secondo la procedura che l’Agenzia del Turismo rende nota sul sito istituzionale regionale in cui sono indicate anche le modalità di supporto alla presentazione.
3. Il valore del contributo di parte corrente richiesto non può essere superiore a 10.000 euro e il contributo di parte capitale richiesto non può essere superiore a 80.000 euro.
4. Per ciascun soggetto è ammessa la presentazione di una sola domanda in forma singola e di una sola domanda in forma associata.
5. La Regione Lazio non assume alcuna responsabilità per impossibilità o ritardi di presentazione delle domande dipendenti da problemi tecnici o comunque dipendenti da caso fortuito o forza maggiore.
Art. 18
(Istruttoria di ammissibilità)
1. La domanda di contributo, sottoscritta dal rappresentante legale, nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite dall’avviso pubblico deve contenere:
a) la relazione illustrativa del progetto che si intende realizzare, con l'indicazione del periodo e della durata di svolgimento del progetto;
b) il piano finanziario dettagliato delle entrate e delle spese;
c) l'indicazione dell’eventuale concorso finanziario di altri soggetti pubblici o privati;
d) l'impegno ad indicare espressamente, sui materiali e sulle opere realizzate la seguente dicitura: "Con il contributo della Regione Lazio".
2. Le domande pervenute sono sottoposte all’istruttoria formale-amministrativa di ammissibilità volta a verificare il rispetto dei requisiti soggettivi e progettuali di partecipazione, delle modalità e dei termini di presentazione e la completezza della documentazione richiesta.
3. L’Agenzia del Turismo procede all’istruttoria di cui al comma precedente, anche avvalendosi delle società strumentali regionali, entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
4. La carenza degli elementi formali della domanda di partecipazione, ad esclusione di quelli incidenti sulla descrizione tecnica ed economica del progetto, può essere regolarizzata mediante soccorso istruttorio. In tal caso, l’Agenzia di cui al comma 3 provvede a trasmettere, tramite PEC, apposita richiesta di regolarizzazione assegnando al soggetto proponente un termine non superiore a 10 giorni per provvedere. In caso di mancata o incompleta regolarizzazione entro il termine assegnato la domanda è dichiarata non ammissibile alla fase di valutazione. La richiesta di regolarizzazione interrompe i termini di cui al comma 1, che ricominciano a decorrere dalla scadenza del termine concesso per la regolarizzazione stessa.
5. Non possono essere regolarizzate attraverso soccorso istruttorio le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione tecnica ed economica del progetto e del soggetto responsabile dello stesso.
6. Le richieste di contributi che hanno superato l’istruttoria formale sono inviate ad una Commissione di valutazione, nominata, successivamente alla scadenza dell’Avviso pubblico, con determina del Direttore dell’Agenzia regionale del Turismo e composta da tre componenti, dipendenti regionali, di cui uno con qualifica di dirigente, con funzioni di Presidente, e due con qualifica di funzionario. Svolge le funzioni di segretario un dipendente regionale di categoria "C" o “D”.
Art. 19
(Modalità di valutazione della proposta progettuale)
1. La commissione di cui all’articolo 18, comma 6, del presente Regolamento valuta i progetti sulla base dei seguenti criteri:
a) coerenza con le finalità e gli obiettivi di valorizzazione della RCL previsti dalla Legge regionale 2/2017, anche con riferimento ai criteri e alle modalità di progettazione, di cui all’articolo 5 del presente Regolamento, nonché con gli indirizzi di programmazione turistica regionale;
b) proposte progettuali finalizzate al miglioramento della conoscenza, della fruizione, della sicurezza e dell’accessibilità dei cammini;
c) proposte progettuali in ambiti territoriali dotati di elevati valori storico-culturali;
d) proposte progettuali in ambiti territoriali dotati di elevati valori paesaggistici e ambientali;
e) proposte progettuali in ambiti territoriali con potenzialità di sviluppo turistico con particolare riferimento ai principi di sostenibilità, accessibilità e innovazione;
f) proposte derivanti da percorsi di progettazione partecipata a livello locale, con il coinvolgimento attivo dei portatori di interesse.
2. Con determinazione del Direttore competente in materia di turismo sono approvati gli elenchi delle domande ammissibili con indicazione dei punteggi assegnati, che sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale Regionale con valore di notifica per gli interessati.
3. Fatto salvo i limiti di cui all’articolo 17 del presente regolamento, qualora i progetti ammissibili superino le dotazioni finanziarie disponibili i contributi sono distribuiti in proporzione al valore delle spese ammissibili dei progetti selezionati. Le richieste di contributo sono finanziate secondo l’ordine della graduatoria, sino all’esaurimento delle risorse disponibili.
Art. 20
(Aiuti di Stato)
1. I contributi che costituiscono Aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione Europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in conformità al regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998, relativo all’applicazione delle disposizioni in materia di Aiuti di Stato a determinate categorie di Aiuti di Stato orizzontali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie L 142 del 14 maggio 1998, e successive modifiche.
Art. 21
(Entrata in vigore)
- Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.
- File allegati:
Data di aggiornamento/verifica: 12/10/2023