NUR 06 99 500

NUR - Numero Unico Regionale 06 99 500

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Regolamento regionale 15 luglio 2009, n. 11

  • BUR 28 luglio 2009, n. 28
  • Testo vigente al:
  • Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico- ricreative e classificazione degli stabilimenti balneari.

  • Art. 1
    (Oggetto e finalità)
     

    1. Il presente regolamento autorizzato, ai sensi degli articoli 52, commi 3 e 4 e 56 della legge regionale 6 agosto 2007 n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14), stabilisce i requisiti e le caratteristiche delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative, i requisiti minimi funzionali e strutturali per la classificazione degli stabilimenti balneari nonché i relativi segni distintivi.
     

    2. Il presente regolamento stabilisce, altresì, gli indirizzi per assicurare livelli minimi di uniformità sul territorio regionale nella disciplina dei procedimenti finalizzati alla classificazione degli stabilimenti balneari, anche ai fini della semplificazione amministrativa.
     

    Art. 2
    (Tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative)
     

    1. Ai sensi dell'articolo 52, comma 1, della l.r. 13/2007 le tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative sono le seguenti:
     

    a) stabilimenti balneari consistenti in aree demaniali marittime dotate di strutture e attrezzate per la balneazione ed assentite in concessione, caratterizzate dalla presenza di cabine, di ambienti destinati a spogliatoi comuni, di servizi igienici, di servizi di accoglienza, di un punto di ristoro e destinate, con esclusione dell'attività ricettiva, anche ad attività ludico/sportive, nonché ad altre attività connesse alla principale, tra le quali la rivendita di giornali e di articoli per il mare, il noleggio delle imbarcazioni leggere e delle moto d'acqua. Le stesse sono, altresì, dotate di attrezzature balneari, quali ombrelloni o simili, sedie, sdraio e lettini, posizionate sulla spiaggia a prescindere dall'effettiva richiesta. Sono considerati stabilimenti balneari anche quelli che svolgono le proprie attività in parte su aree demaniali marittime ed in parte su aree di proprietà privata;
     

    b) spiagge attrezzate consistenti in aree demaniali marittime attrezzate per la balneazione ed assentite in concessione per il posizionamento di attrezzature balneari, a prescindere dalla effettiva richiesta e caratterizzate dalla presenza di un punto di ristoro e di servizi igienici. Sono considerate spiagge attrezzate anche quelle che svolgono le proprie attività in parte su aree demaniali marittime ed in parte su aree di proprietà privata;
     

    c) spiagge libere attrezzate consistenti in aree demaniali marittime libere all'uso pubblico gestite dai comuni, nelle quali gli stessi assicurano il servizio di assistenza, di pulizia e di salvataggio e i servizi igienici direttamente o attraverso convenzioni di cui all'art. 5 comma 2;
     

    d) punti d'ormeggio consistenti, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8 della L. 15 marzo 1997, n. 59) e successive modificazioni, in aree demaniali marittime e/o specchi acquei assentiti in concessione, sulle quali insistono strutture che non importino impianti di difficile rimozione e destinate all'ormeggio, all'alaggio, al varo ed al rimessaggio di piccole imbarcazioni e di natanti da diporto;
     

    e) esercizi di ristorazione, somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio consistenti in esercizi commerciali che svolgono la propria attività in base alla normativa vigente in materia e che insistono su aree demaniali marittime assentite, anche dotate di arenile in concessione per il posizionamento di attrezzature balneari; a tale arenile si applica quanto previsto per le spiagge attrezzate di cui alla lettera b); 
     

    f) noleggi di imbarcazioni e natanti in genere e di attrezzature balneari consistenti in aree demaniali marittime e/o specchi acquei assentiti in concessione sulle quali possono insistere strutture di facile rimozione adibite allo svolgimento di attività di noleggio di imbarcazioni e di natanti in genere e di attrezzature balneari;
     

    g) strutture ricettive consistenti in strutture che, ai sensi della normativa vigente in materia, offrono al pubblico ospitalità, intesa come prestazione di alloggio e di servizi accessori e connessi e che insistono, in tutto o in parte, su aree demaniali marittime, assentite in concessione, pur non disponendo necessariamente di dette aree per il posizionamento di attrezzature balneari riservate ad uso esclusivo degli ospiti; 
     

    h) attività ricreative e sportive consistenti in attività di balneazione e in quelle effettuate in circoli ed impianti sportivi, ricadenti in tutto o in parte su aree demaniali marittime assentite in concessione, svolte, nei limiti previsti dai relativi statuti, da enti pubblici o privati, ivi compresi quelli che, ai sensi della normativa vigente, godono della riduzione del canone di concessione. 
     

    Art. 3
    (Requisiti e caratteristiche degli stabilimenti balneari)
     

    1. Gli stabilimenti balneari posseggono i seguenti requisiti:
     

    a) delimitazioni che si sviluppano lungo tre lati, escluso quello fronte mare, le quali, sul lato verso terra, sono realizzate con strutture che si inseriscono nel contesto paesistico circostante e consentono la libera visuale verso il mare. Le delimitazioni perpendicolari alla battigia, interrotte prima dei 5 metri dalla stessa, sono realizzate con materiali ecocompatibili e di facile rimozione, ma non con filo spinato o con rete metallica, né con un materiale che possa limitare la visuale;
     

    b) servizio d'accoglienza;
     

    c) punto di ristoro di superficie coperta minima di 25 metri quadrati;
     

    d) area comune attrezzata per il gioco e per lo svago;
     

    e) attrezzature da spiaggia posizionate in maniera tale da garantire un'ordinata utilizzazione dell'arenile e la circolazione da parte dei bagnanti sulla spiaggia nonché, in caso di necessità, le operazioni di soccorso in mare e sull'arenile stesso;
     

    f) cabine, costituite da locali chiusi, di altezza superiore a 2,10 metri ed inferiore a 2,70 metri, forniti di attaccapanni, specchio, sgabello e porta chiudibile sia dall'interno che dall'esterno che possono anche essere dotati di doccia calda/fredda e relativo impianto tecnologico e sistemi di raccolta e smaltimento delle acque reflue, la cui superficie totale lorda non risulti inferiore all'1 per cento dei metri quadrati totali in concessione. Le cabine ed i corpi accessori sono posizionate in modo tale da limitare al minimo l'impedimento della libera visuale del mare;
     

    g) locali spogliatoi, separati tra uomini e donne, costituiti da locali chiusi forniti di attaccapanni, specchio, sgabello e porta chiudibile dall'interno;
     

    h) servizi igienici, comprensivi di un modulo accessibile alle persone diversamente abili, ogni cento ombrelloni; 
     

    i) una doccia ogni cento ombrelloni; 
     

    l) la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nonché la pulizia degli appositi contenitori, assicurate almeno una volta al giorno attraverso modalità conformi alla normativa vigente in materia di igiene ed idonee allo svolgimento della raccolta differenziata dei rifiuti stessi;
     

    m) sistemi di sicurezza, attrezzature per il primo soccorso ed assistenza ai bagnanti assicurati secondo quanto previsto nei provvedimenti delle autorità marittime competenti e dalla normativa vigente; 
     

    n) un percorso perpendicolare alla battigia, ogni 150 metri, presso il quale è predisposta una piazzola di sosta all'ombra per la fruizione dell'arenile da parte delle persone diversamente abili;
     

    o) la riserva di posti auto per persone diversamente abili, ai sensi della normativa vigente, nell'eventualità che nell'area in concessione, o in un'area di pertinenza dello stabilimento, vi sia un parcheggio;
     

    p) la pulizia della spiaggia assicurata almeno una volta al giorno.
     

    2. I titolari delle concessioni hanno l'obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione e di consentire le operazioni di sicurezza in mare attraverso appositi varchi e con le modalità stabilite dalla Regione nel piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, di cui all'articolo 46 della l.r. 13/2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge finanziaria 2007).
     

    Art. 4
    (Requisiti e caratteristiche delle spiagge attrezzate)
     

    1. Le spiagge attrezzate posseggono i seguenti requisiti :
     

    a) delimitazioni che si sviluppano lungo tre lati, escluso quello fronte mare, le quali, sul lato verso terra, sono realizzate con strutture che si inseriscono nel contesto paesistico circostante e consentono la libera visuale verso il mare. Le delimitazioni perpendicolari alla battigia, interrotte prima dei 5 metri dalla stessa, sono realizzate con materiali ecocompatibili e di facile rimozione, ma non con filo spinato o con rete metallica, né di un materiale che possa limitare la visuale. 
     

    b) attrezzature da spiaggia, posizionate in maniera tale da garantire una ordinata utilizzazione dell'arenile e la circolazione da parte dei bagnanti sulla spiaggia ed in modo da consentire, in caso di necessità, le operazioni di soccorso in mare e sull'arenile;
     

    c) punto di ristoro, la cui superficie coperta non può essere inferiore a 25 metri quadrati; 
     

    d) servizi igienici, comprensivi di un modulo accessibile alle persone diversamente abili, ogni cento ombrelloni, localizzato all'interno o all'esterno del punto di ristoro, compatibilmente con lo stato dei luoghi e con la normativa igienico-sanitaria vigente, in ogni caso nel limite di 40 metri quadrati di superficie coperta; 
     

    e) una doccia ogni cento ombrelloni;
     

    f) la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nonché la pulizia degli appositi contenitori, assicurate almeno una volta al giorno attraverso modalità conformi alla normativa vigente in materia di igiene ed idonee allo svolgimento della raccolta differenziata dei rifiuti stessi;
     

    g) sistemi di sicurezza, attrezzature per il primo soccorso, assistenza bagnanti secondo quanto disciplinato nei provvedimenti delle autorità marittime competenti e dalla normativa vigente; 
     

    h) un percorso perpendicolare alla battigia ogni 150 metri, presso il quale è predisposta una piazzola di sosta all'ombra per la fruizione dell'arenile da parte delle persone diversamente abili;
     

    i) la pulizia della spiaggia assicurata almeno una volta al giorno.
     

    2. I titolari delle concessioni hanno l'obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione e di consentire le operazioni di sicurezza in mare attraverso appositi varchi e con le modalità stabilite dalla Regione nel piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, di cui all'articolo 46 della l.r. 13/2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 254, della l. 296/2006.
     

    Art. 5
    (Requisiti e caratteristiche delle spiagge libere attrezzate)
     

    1. Le spiagge libere attrezzate posseggono i seguenti requisiti:
     

    a) servizi di assistenza, servizi igienici, comprensivi di un modulo accessibile alle persone diversamente abili, servizi di pulizia e di salvataggio per la cui realizzazione è consentita l'installazione di strutture di superficie coperta massima di 25 metri quadrati e di facile rimozione;
     

    b) un percorso perpendicolare alla battigia ogni 150 metri, presso il quale è predisposta una piazzola di sosta all'ombra per la fruizione dell'arenile da parte delle persone diversamente abili.
     

    2. Al fine di garantire lo svolgimento dei servizi di cui al comma 1, lettera a), i comuni possono stipulare apposite convenzioni con i titolari delle concessioni balneari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), e), f), g) e h), singoli o associati, con imprese individuali, società o cooperative, associazioni no-profit e di volontariato che operano in campo territoriale ed ambientale, secondo criteri di economicità e convenienza. 
     

    Art. 6
    (Requisiti e caratteristiche dei punti d'ormeggio)
     

    1. Nei punti d'ormeggio possono essere installate strutture di facile rimozione, della superficie massima di 25 metri quadrati, da destinare a natanti o piccole imbarcazioni o per offrire i servizi necessari all'utenza nautica. 
     

    2. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nonché la pulizia degli appositi contenitori sono assicurate almeno una volta al giorno attraverso modalità conformi alla normativa vigente in materia di igiene ed idonee allo svolgimento della raccolta differenziata dei rifiuti stessi.
     

    Art. 7
    (Requisiti e caratteristiche dei noleggi di imbarcazioni e natanti in genere)
     

    1. Nelle aree adibite al noleggio di imbarcazioni e natanti in genere può essere installata una struttura di facile rimozione, della superficie massima di 25 metri quadrati, per il ricovero delle attrezzature e per fornire servizi alla clientela.
     

    2. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nonché la pulizia degli appositi contenitori sono assicurate almeno una volta al giorno attraverso modalità conformi alla normativa vigente in materia di igiene ed idonee allo svolgimento della raccolta differenziata dei rifiuti stessi.
     

    Art. 8
    (Classificazione degli stabilimenti balneari) 
     

    1. La classificazione degli stabilimenti balneari, ai sensi dell'articolo 52, comma 4, della l.r. 13/2007, è effettuata dalla provincia competente per territorio. 
     

    2. La provincia, sulla base dei requisiti strutturali e funzionali indicati nell'Allegato A, classifica gli stabilimenti balneari con un numero variabile da 1 a 4 stelle marine secondo la seguente articolazione:
     

    a) una stella marina per gli stabilimenti balneari aventi i requisiti strutturali e funzionali di cui alla fascia 1 dell'allegato A;
     

    b) due stelle marine per gli stabilimenti balneari aventi i requisiti strutturali e funzionali di cui alla fascia 1 dell'allegato A e un punteggio pari ad almeno tredici punti relativi ai requisiti riportati nella fascia 2 dell'allegato A;
     

    c) tre stelle marine per gli stabilimenti balneari aventi i requisiti strutturali e funzionali di cui alla fascia 1 dell'allegato A e un punteggio pari ad almeno venti punti relativi ai requisiti riportati nella fascia 3 dell'allegato A;
     

    d) quattro stelle marine per gli stabilimenti balneari aventi i requisiti strutturali e funzionali di cui alla fascia 1 dell'allegato A e un punteggio pari ad almeno quarantaquattro punti relativi ai requisiti riportati nella fascia 4 dell'allegato A.
     

    3. La provincia può procedere in ogni momento, anche d'ufficio, al declassamento di uno stabilimento balneare, qualora accerti il venir meno dei requisiti minimi previsti.
     

    4. La provincia, su istanza del titolare dello stabilimento balneare, può procedere all'attribuzione di una classificazione superiore, previo accertamento dell'effettivo possesso dei relativi requisiti. 
     

    Art. 9
    (Procedura per la classificazione degli stabilimenti balneari)
     

    1. Entro trenta giorni dal rilascio della concessione il titolare dello stabilimento balneare presenta alla provincia competente per territorio, sulla base di uno schema tipo predisposto dalla stessa, domanda per l'attribuzione della classificazione allegando la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti per il livello di classificazione richiesto.
     

    2. La provincia, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, provvede all'attribuzione della classificazione e la comunica all'interessato e al comune in cui è situata la struttura. La provincia provvede, altresì, a comunicare con le medesime modalità ogni eventuale variazione della stessa.
     

    3. Decorso il termine di cui al comma 2, il silenzio dell'amministrazione provinciale equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni.
     

    Art. 10
    (Targa ed altri obblighi informativi per gli stabilimenti balneari)
     

    1. Sulla facciata principale degli stabilimenti balneari, in prossimità dell'entrata, è apposta, con le specifiche tecniche di cui all'Allegato B, una targa recante la denominazione dello stabilimento stesso e le stelle marine nel numero corrispondente alla classificazione attribuita. 
     

    2. Il numero di stelle marine corrispondente al livello di classificazione attribuito è indicato sulla carta intestata, in ogni opuscolo o messaggio pubblicitario relativo allo stabilimento balneare.
     

    3. Sulla facciata principale sono altresì affisse eventuali comunicazioni istituzionali della Regione relative ai diritti e doveri dei bagnanti.
     

    Art. 11
    (Disposizioni comuni)
     

    1. La fascia di arenile pari a 5 metri dalla battigia è lasciata sgombera da attrezzature balneari e da altri oggetti ingombranti tali da impedire il libero transito nonché eventuali operazioni di soccorso. Ai titolari delle concessioni o ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 2 è fatto obbligo di garantire il rispetto di quanto disposto nel precedente capoverso.
     

    2. Nell'ambito dell'area demaniale marittima assentita in concessione per fini turistico-ricreativi, la realizzazione, la modifica o gli spostamenti di camminamenti pedonali, passerelle per i disabili, fioriere o di altri manufatti, opere e strutture di svago e bar o abbellimento necessari per la migliore fruibilità della spiaggia, quali gazebi, maxiombrelloni, campi da gioco senza recinzioni, aree adibite all'installazione di giochi per bambini, aree attrezzate per la ginnastica, sono consentiti sull'area medesima, previa comunicazione da parte del concessionario al comune competente, purché poggiati al suolo o fissati con ancoraggi precari e rimovibili a fine stagione. 
     

    3. Previa comunicazione da parte del concessionario o dei titolari delle convenzioni di cui all'art. 5 comma 2 nei confronti del comune competente, nel periodo intercorrente tra la fine della stagione balneare e l'inizio della successiva possono essere installate, nel rispetto della normativa vigente in materia paesaggistico-ambientale ed urbanistica, barriere antisabbia a protezione delle strutture turistico-ricreative insistenti sull'area demaniale marittima, poste a secco ad una distanza minima di 10 metri dalla battigia.
     

    4. Il livellamento del piano dell'arenile assentito in concessione, senza apporto di materiale, riconducibile ad un operazione superficiale per il ripristino della spiaggia a seguito delle deformazioni causate dal vento o dalle mareggiate nei mesi invernali è soggetto ad una semplice comunicazione da parte del concessionario nei confronti del comune competente.
     

    5. L'uso di mezzi meccanici, finalizzato esclusivamente alla pulizia della spiaggia, è soggetto a semplice comunicazione da parte del concessionario al comune competente per territorio; nella comunicazione, da presentare all'inizio della stagione balneare, sono indicate le caratteristiche del mezzo che si intende utilizzare.
     

    6. Per le tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) ed e), i comuni, tramite specifica variante al P.U.A., possono richiedere alla Regione, presso la struttura regionale competente, ampliamenti delle strutture adibite a punto di ristoro senza che le strutture medesime superino i 100 mq. di superficie complessiva, fatte salve le strutture regolarmente autorizzate ai fini demaniali marittimi o conformi alle previsioni dei P.U.A. adottati alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.
     

    7. I comuni, in sede di predisposizione dei P.U.A o di loro varianti, individuano, ove possibile, aree del litorale da destinare all'accoglienza di animali domestici.
     

    8. I titolari delle concessioni e i soggetti di cui all'articolo 5, comma 2 possono, previa autorizzazione del comune e delle autorità competenti sotto il profilo igienico-sanitario, individuare aree debitamente attrezzate, delimitate e riservate, per l'accoglienza di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità dell'utenza balneare nonché il decoro e la pulizia dei luoghi.
     

    9. All'interno delle tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime di cui all'articolo 2 sono esposte in maniera ben visibile:
     

    a) la dichiarazione di inizio di attività;
     

    b) le autorizzazioni o le certificazioni richieste dalla normativa vigente;
     

    c) le ordinanze delle autorità competenti relative all'uso degli arenili;
     

    d) un avviso sullo stato di balneabilità delle acque e su eventuali pericoli;
     

    e) una tabella recante gli orari praticati, i servizi offerti e le tariffe applicate al pubblico;
     

    f) eventuali comunicazioni istituzionali della Regione;
     

    g) comunicazione della accoglienza di animali di cui al comma 7.
     

    Art. 12
    (Disposizioni transitorie)
     

    1. Le strutture relative alle tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime di cui all'articolo 2, lettere a), b), c), d), ed f), assentite con concessioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono essere adeguate alle previsioni del regolamento stesso. A tal fine i concessionari, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, presentano o rinnovano la dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 53 della l.r. 13/2007, corredata dalla documentazione attestante l'adeguamento strutturale rispetto ai requisiti minimi e alle caratteristiche di cui al presente regolamento. I comuni, sulla base delle dichiarazioni di inizio attività, provvedono all'eventuale adeguamento delle concessioni già rilasciate.
     

    2. I comuni competenti per territorio assicurano, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 13/2007, la vigilanza sugli adempimenti di cui al comma 1.
     

    Art. 13
    (Prima classificazione degli stabilimenti balneari)
     

    1. I titolari degli stabilimenti balneari già in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento, entro 30 giorni dall'entrata in vigore dello stesso, presentano, con le modalità di cui all'articolo 9, domanda per l'attribuzione della classificazione alla provincia competente per territorio, la quale provvede ai sensi del medesimo articolo.

    Il testo non ha valore legale ; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti normativi originari.
     

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Data di aggiornamento/verifica: 11/07/2024

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