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Regolamento regionale 15 luglio 2009, n. 11

  • BUR Lazio 28 luglio 2009, n. 28
  • Testo vigente al:
  • Estremi Atto di modifica: Regolamento regionale 12 Agosto 2016 n. 19
  • Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e classificazione degli stabilimenti balneari.

  • Art. 1(1)
    (Oggetto e finalità)


    Art. 2(2)
    (Tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative)


    Art. 3(3)
    (Requisiti e caratteristiche degli stabilimenti balneari)


    Art. 4(4)
    (Requisiti e caratteristiche delle spiagge attrezzate)


    Art. 5(5)
    (Requisiti e caratteristiche delle spiagge libere attrezzate)


    Art. 6(6)
    (Requisiti e caratteristiche dei punti d'ormeggio)


    Art. 7(7)
    (Requisiti e caratteristiche dei noleggi di imbarcazioni e natanti in genere)


    Art. 8
    (Classificazione degli stabilimenti balneari)

    1. La classificazione degli stabilimenti balneari, ai sensi dell'articolo 52, comma 4, della l.r. 13/2007, è effettuata dalla provincia competente per territorio.
    2. La provincia, sulla base dei requisiti strutturali e funzionali indicati nell'Allegato A, classifica gli stabilimenti balneari con un numero variabile da 1 a 4 stelle marine secondo la seguente articolazione:
    a) una stella marina per gli stabilimenti balneari aventi i requisiti strutturali e funzionali di cui alla fascia 1 dell'allegato A;
    b) due stelle marine per gli stabilimenti balneari aventi i requisiti strutturali e funzionali di cui alla fascia 1 dell'allegato A e un punteggio pari ad almeno tredici punti relativi ai requisiti riportati nella fascia 2 dell'allegato A;
    c) tre stelle marine per gli stabilimenti balneari aventi i requisiti strutturali e funzionali di cui alla fascia 1 dell'allegato A e un punteggio pari ad almeno venti punti relativi ai requisiti riportati nella fascia 3 dell'allegato A;
    d) quattro stelle marine per gli stabilimenti balneari aventi i requisiti strutturali e funzionali di cui alla fascia 1 dell'allegato A e un punteggio pari ad almeno quarantaquattro punti relativi ai requisiti riportati nella fascia 4 dell'allegato A.
    3. La provincia può procedere in ogni momento, anche d'ufficio, al declassamento di uno stabilimento balneare, qualora accerti il venir meno dei requisiti minimi previsti.
    4. La provincia, su istanza del titolare dello stabilimento balneare, può procedere all'attribuzione di una classificazione superiore, previo accertamento dell'effettivo possesso dei relativi requisiti.


    Art. 9
    (Procedura per la classificazione degli stabilimenti balneari)

    1. Entro trenta giorni dal rilascio della concessione il titolare dello stabilimento balneare presenta alla provincia competente per territorio, sulla base di uno schema tipo predisposto dalla stessa, domanda per l'attribuzione della classificazione allegando la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti per il livello di classificazione richiesto.
    2. La provincia, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, provvede all'attribuzione della classificazione e la comunica all'interessato e al comune in cui è situata la struttura. La provincia provvede, altresì, a comunicare con le medesime modalità ogni eventuale variazione della stessa.
    3. Decorso il termine di cui al comma 2, il silenzio dell'amministrazione provinciale equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni.


    Art. 10(8)
    (Targa ed altri obblighi informativi per gli stabilimenti balneari)


    Art. 11(9)
    (Disposizioni comuni)


    Art. 12(10)
    (Disposizioni transitorie)


    Art. 13(11)
    (Prima classificazione degli stabilimenti balneari)


    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti normativi originari.

     

    Note

    (1) Articolo abrogato dall’art. 21, comma 1, Reg. reg. 12 agosto 2016, n. 19, pubblicato sul BUR Lazio 16 agosto 2016, n. 65, a decorrere dal 17 agosto 2016 
    (2) Articolo abrogato dall’art. 21, comma 1, Reg. reg. 12 agosto 2016, n. 19, pubblicato sul BUR Lazio 16 agosto 2016, n. 65, a decorrere dal 17 agosto 2016
    (3) Articolo abrogato dall’art. 21, comma 1, Reg. reg. 12 agosto 2016, n. 19, pubblicato sul BUR Lazio 16 agosto 2016, n. 65, a decorrere dal 17 agosto 2016
    (4) Articolo abrogato dall’art. 21, comma 1, Reg. reg. 12 agosto 2016, n. 19, pubblicato sul BUR Lazio 16 agosto 2016, n. 65, a decorrere dal 17 agosto 2016 
    (5) Articolo abrogato dall’art. 21, comma 1, Reg. reg. 12 agosto 2016, n. 19, pubblicato sul BUR Lazio 16 agosto 2016, n. 65, a decorrere dal 17 agosto 2016
    (6) Articolo abrogato dall’art. 21, comma 1, Reg. reg. 12 agosto 2016, n. 19, pubblicato sul BUR Lazio 16 agosto 2016, n. 65, a decorrere dal 17 agosto 2016
    (7) Articolo abrogato dall’art. 21, comma 1, Reg. reg. 12 agosto 2016, n. 19, pubblicato sul BUR Lazio 16 agosto 2016, n. 65, a decorrere dal 17 agosto 2016
    (8) Articolo abrogato dall’art. 21, comma 1, Reg. reg. 12 agosto 2016, n. 19, pubblicato sul BUR Lazio 16 agosto 2016, n. 65, a decorrere dal 17 agosto 2016
    (9) Articolo abrogato dall’art. 21, comma 1, Reg. reg. 12 agosto 2016, n. 19, pubblicato sul BUR Lazio 16 agosto 2016, n. 65, a decorrere dal 17 agosto 2016
    (10) Articolo abrogato dall’art. 21, comma 1, Reg. reg. 12 agosto 2016, n. 19, pubblicato sul BUR Lazio 16 agosto 2016, n. 65, a decorrere dal 17 agosto 2016
    (11) Articolo abrogato dall’art. 21, comma 1, Reg. reg. 12 agosto 2016, n. 19, pubblicato sul BUR Lazio 16 agosto 2016, n. 65, a decorrere dal 17 agosto 2016

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