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Regolamento regionale 15 Gennaio 2020 n. 5

  • BUR Lazio 16 gennaio 2020 n. 5
  • Testo vigente al:
  • Estremi Atto di modifica: Regolamento regionale 9 novembre 2022 n. 18
  • Disciplina del sistema di contabilità economico-patrimoniale e dei criteri per la gestione, l’utilizzo, l’acquisto, l’alienazione e la valorizzazione del patrimonio delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)

  • CAPO I
    DISCIPLINA DEL SISTEMA DI CONTABILITA’ ECONOMICO PATRIMONIALE


    Art. 1
    (Oggetto)

    1.Il presente capo detta indirizzi in materia di contabilità economico-patrimoniale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, di seguito ASP, in attuazione dell’articolo  20, lettera d) della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 recante “Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)” e successive modifiche, nel rispetto dell’articolo 16 della medesima legge regionale, nonché  in armonia con i principi generali in materia di contabilità di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile e  di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche.
    2.Al fine di favorire il progressivo allineamento dei sistemi contabili e di garantire l’operatività delle ASP, con il presente regolamento sono approvati, altresì, gli schemi obbligatori di cui all’allegato B al presente regolamento.
    3.Nell’ambito dell’autonomia contabile di cui all’articolo 5 della l.r. 2/2019, ciascuna ASP è tenuta ad adeguarsi agli indirizzi ed ai criteri di cui al presente regolamento.


    Art. 2
    (Principi generali)

    1.Ai sensi dell’articolo 16 della l.r. n. 2/2019 le ASP adottano la contabilità economico-patrimoniale, con particolare riguardo ai sistemi di controllo di gestione, all’individuazione di centri di costo e di responsabilità e di analisi di costi e dei rendimenti, informando la propria gestione al principio del pareggio di bilancio. Il regime di contabilità analitica per centri di costo e di responsabilità deve consentire verifiche periodiche dei risultati raggiunti, anche da parte dell’organo di revisione di cui all’articolo 12 della l.r. 2/2019 e dell’articolo 9 del presente regolamento.
    2.Per le finalità di cui al comma 1, ciascuna ASP adotta un regolamento di contabilità per la disciplina del proprio sistema contabile, prevedendo, in particolare, l’articolazione della propria organizzazione per centri di costo che consentano la programmazione e la rendicontazione della gestione economica e amministrativa, nonché delle risorse umane e strumentali.
    3.Ai fini dell’attivazione di un controllo economico-gestionale, indispensabile per la corretta previsione e successiva verifica dei risultati, nonché a supporto delle attività di vigilanza regionali ai sensi dell’articolo 15 della l.r. 2/2019, le ASP si dotano, altresì, di un sistema informativo-contabile uniforme.


    Art. 3
    (Documenti contabili obbligatori)

    1.Le ASP predispongono, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento nonché degli indirizzi e degli schemi allegati al medesimo, i seguenti documenti contabili obbligatori ai sensi dell’articolo 16, commi 4 e 5 della l.r. 2/2019:
    a) bilancio economico pluriennale di previsione;
    b) bilancio economico annuale di previsione, con allegati la relazione riguardante il patrimonio ed il relativo piano di valorizzazione;
    c) il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario.
    2.Le ASP, in sede di prima adozione del sistema contabile economico-patrimoniale ai sensi del presente regolamento, sono tenute a predisporre il prospetto di raccordo, secondo lo schema di cui all’allegato B.1., fra l’ultimo bilancio redatto secondo i criteri di contabilità finanziaria e lo stato patrimoniale iniziale, comprensivo della determinazione del fondo di dotazione iniziale secondo lo schema di cui all’allegato B.2., nonché ad allegare una relazione che evidenzi i criteri di valutazione adottati nella determinazione delle attività e delle passività per la predisposizione dello stato patrimoniale medesimo, secondo i criteri previsti all’allegato A al presente regolamento.
    3. Gli schemi di bilancio riportati nell’allegato B al presente regolamento contengono gli elementi ed i requisiti minimi obbligatori per garantire l’omogeneità dei dati ed il confronto tra i medesimi, ferma restando la facoltà per ciascuna ASP di articolare più analiticamente il proprio sistema contabile in relazione alle loro peculiarità ed esigenze gestionali.


    Art. 4
    (Atti di programmazione)

    1.Le ASP conformano la propria organizzazione e le proprie attività al principio della programmazione. Il Consiglio di amministrazione, ai sensi dell’articolo 9 della l.r. 2/2019, è l’organo di programmazione, indirizzo e controllo di ciascuna ASP e, tra l’altro, approva piani e programmi, in coerenza con gli atti di programmazione regionale in materia, indicando indirizzi ed obiettivi dell’attività di gestione.
    2.Gli atti di programmazione, approvati da ciascuna ASP fissano le strategie e gli obiettivi aziendali sia in termini qualitativi, sia quantitativi, nonché evidenziano:
    a) le caratteristiche e requisiti delle prestazioni da erogare;
    b) le risorse finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi fissati;
    c) le priorità di intervento, anche attraverso l’individuazione di appositi progetti;
    d) le modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con altri enti del territorio;
    e) la programmazione dei fabbisogni delle risorse umane e le modalità di reperimento delle stesse;
    f) gli indicatori e i parametri per lo svolgimento delle attività di verifica;
    g) il programma degli investimenti.
    3. Gli obiettivi e le priorità d’intervento dei piani e dei programmi di cui al presente articolo devono trovare riscontro contabile nei documenti di previsione di cui all’articolo 3.
    4. I piani e i programmi sono trasmessi entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento alla struttura regionale competente e al comune o ai comuni del distretto socio-sanitario in cui ha sede legale l’ASP ai fini dell’espletamento delle attività di vigilanza di cui all’articolo 15 della l.r. 2/2019, nonché del regolamento di attuazione di cui all’articolo 20, comma 1, lettera l) della medesima legge regionale 2/2019.


    Art. 5
    (Bilancio economico annuale e pluriennale di previsione)

    1. Il bilancio economico pluriennale di previsione e il bilancio economico annuale di previsione delle ASP sono approvati dal consiglio di amministrazione entro il 31 dicembre di ogni anno secondo le modalità previste dallo statuto e dal regolamento di contabilità di ciascuna azienda, in coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi di gestione individuati negli atti di programmazione di cui all’articolo 4.
    2. Il bilancio economico pluriennale di previsione a valenza triennale, privo di carattere autorizzatorio, costituisce strumento di ricognizione dei prevedibili andamenti economici, nel triennio di riferimento, delle strategie delineate dal consiglio d’amministrazione nell’attività di programmazione ed è aggiornato annualmente, anche in conseguenza delle variazioni alle scelte programmatiche dell’ASP. Il bilancio economico pluriennale di previsione è predisposto secondo lo schema di cui all’allegato B.6. al presente regolamento.
    3. Il bilancio economico pluriennale è costituito dai seguenti documenti:
    a) conto economico preventivo, che individua il risultato della gestione previsto per ciascuno dei tre anni di riferimento;
    b) budget degli investimenti, recante il piano triennale degli investimenti comprensivo del piano finanziario di copertura dei medesimi, redatto secondo lo schema di cui all’allegato B.7.
    4. Il bilancio economico annuale di previsione, evidenzia analiticamente in termini economici il risultato della gestione in riferimento a ciascuna annualità del bilancio di previsione pluriennale ed   è composto dai seguenti documenti:
    a) conto economico preventivo, redatto secondo i criteri indicati nello schema di cui all’allegato B.6.;
    b) budget annuale.
    5. Al bilancio economico annuale di previsione sono allegati una relazione ricognitiva del patrimonio dell’azienda ed il relativo piano di valorizzazione di cui all’articolo 22, comma 3, redatto in conformità alle previsioni di cui all’articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
    6. Il documento di budget annuale individua:
    a) i metodi di rilevazione utilizzati per le previsioni e il controllo;
    b) gli obiettivi e le risorse assegnate al loro conseguimento;
    c) i centri di responsabilità della gestione delle risorse assegnate.
    7. Le previsioni del budget sono sottoposte a monitoraggio periodico attraverso un sistema di controllo di gestione interno di ciascuna ASP, delineato dal direttore dell’ASP e approvato dal consiglio di amministrazione sulla base delle indicazioni contenute nel bilancio economico annuale di previsione ed, eventualmente, aggiornate in conformità ad eventuali variazioni di bilancio economico annuale di previsione.

     

    Art. 6
    (Bilancio di esercizio)

    1.Il bilancio di esercizio, redatto secondo i principi del codice civile, è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario.
    2.Lo stato patrimoniale ed il conto economico sono predisposti secondo  gli indirizzi di cui all'allegato A e gli schemi di cui agli allegati B.3. e B.4. al presente regolamento, nonché in conformità agli articoli 2424 e 2425 del codice civile.
    3.La nota integrativa è predisposta nel rispetto degli indirizzi di cui all’allegato A al presente regolamento, nonché in conformità all’articolo 2427 del codice civile. Il rendiconto finanziario è predisposto secondo lo schema di cui all’allegato B5, nonché in conformità all’articolo 2425 ter del codice civile.
    4.Il bilancio di esercizio è approvato dal consiglio di amministrazione dell’ASP entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento ed è trasmesso, entro quindici giorni dalla sua approvazione, alla competente direzione regionale e contestualmente pubblicato sul sito istituzionale dell’ASP.
    5.Al bilancio di esercizio è allegata la relazione sulla gestione dell’organo di governo dell’ASP e la relazione dell’organo di revisione ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della l. r. 2/2019 e dell’articolo 9 del presente regolamento.
    6.La relazione sulla gestione deve riportare tutti gli elementi indicati dall’articolo 2428 del codice civile.
     


    Art.  7
    (Libri obbligatori)

    1.In seguito all’adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale, i libri obbligatori che ogni ASP deve tenere e conservare secondo le modalità di cui agli articoli 2215 e seguenti del c. c., sono:
    a) il libro giornale, di cui all’articolo 2216 del codice civile;
    b) il libro degli inventari di cui all’articolo 2217 del codice civile;
    c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di revisione.


    Art. 8
    (Obblighi a carico delle ASP)

    1.Le ASP sono tenute ad utilizzare eventuali utili unicamente per:
    a) il miglioramento delle prestazioni, della qualità e degli standard dei servizi erogati;
    b) lo sviluppo delle attività istituzionali indicate dallo statuto;
    c) la conservazione e l’incremento del patrimonio dell’ente nell’ambito delle finalità di cui alle lettere a) e b).
    2. Nel caso in cui si verifichino perdite nella gestione si procede a norma dell’articolo 16 della l. r. 2/2019.


    Art. 9
    (Organo di revisione)

    1.Le ASP si dotano, anche in forma associata, di un organo di revisione legale dei conti scelto esclusivamente tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nominato dal Presidente della Regione.
    2. I poteri, le funzioni, la durata e l’indennità di tale organo sono disciplinati dall’articolo 12 della l. r. 2/2019 e dell’articolo 12 del regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17 recante “Disciplina dei procedimenti di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nonché dei procedimenti di fusione e di estinzione delle IPAB”.
    3. All’organo di revisione devono essere garantiti i mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti e può accedere agli atti e ai documenti dell’ASP, previa richiesta al direttore.
    4. L’organo di revisione assiste, su richiesta del consiglio di amministrazione o del presidente dell’ASP, alle sedute del consiglio medesimo. A tal fine, l’ordine del giorno è comunicato all’organo di revisione.

     
    Art. 10
    (Funzioni dell’organo di revisione)

    1. L’organo di revisione:
    a) esprime parere di regolarità amministrativa e contabile sulle proposte di bilancio di esercizio, del bilancio pluriennale economico di previsione e del bilancio annuale economico di previsione, le quali sono trasmesse dal Direttore dell’ASP a ciascun membro dell’organo di revisione almeno trenta giorni prima dell’approvazione da parte del consiglio di amministrazione;
    b) esprime parere in ordine a questioni concernenti la regolarità amministrativa, contabile e patrimoniale della gestione dell’ASP, nonché, nei casi di richiesta da parte del presidente, del consiglio di amministrazione o del direttore dell’ASP. In tal caso l’organo di revisione deve esprimersi entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta di parere;
    c) esprime parere sulla proposta di acquisizione di patrimonio immobiliare a titolo oneroso ai sensi dell’articolo 17, comma 6, della l.r. 2/2019 e dell’articolo 24 del presente regolamento;
    d) esercita la vigilanza sul servizio di tesoreria ed effettua periodiche verifiche in ordine agli adempimenti di cui alla l.r. 2/2019 e al presente regolamento, ivi comprese le verifiche dei fondi cassa, degli altri titoli gestiti dal tesoriere nonché sullo stato delle riscossioni e dei pagamenti.
    2.I pareri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono trasmessi al consiglio di amministrazione dell’ASP in tempo utile per l’approvazione dei relativi atti, da parte di quest’ultimo, ai sensi dell’articolo 9 della l.r. 2/2019
    3.Le operazioni di verifica sono verbalizzate e riportate nel registro dei verbali dell’organo di revisione, opportunamente vidimato.
    4.Il consiglio di amministrazione dell’ASP può disporre in qualsiasi momento verifiche straordinarie di cassa.


    Art. 11
    (Rinvio)

    1.Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio ai principi di cui al codice civile ed ai connessi principi contabili nazionali dell’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.), nonché, per quanto compatibili, ai principi contabili generali ed al principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale di cui all’articolo 3 ed all’allegato 4/3 del d.lgs. 118/2011.

    CAPO II
    CRITERI PER LA GESTIONE, L’UTILIZZO, L’ACQUISTO, L’ALIENAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO


    Art. 12
    (Oggetto e principi generali)

    1.Il presente capo disciplina criteri per la gestione, l’utilizzo, l’acquisto, l’alienazione e la valorizzazione del patrimonio delle ASP, ai sensi dell’articolo 17 e dell’articolo 20, lettera n), della l.r. 2/2019.
    2.La gestione del patrimonio delle ASP è ispirata ai principi generali di economicità, efficienza, trasparenza, imparzialità, pubblicità, produttività, redditività e razionalizzazione delle risorse, nonché al rispetto dei principi del codice civile e della normativa statale e regionale vigente in materia di gestione, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico.
    3.Le ASP adottano appositi regolamenti disciplinanti la gestione, l’utilizzo e la valorizzazione del proprio patrimonio nel rispetto dei criteri stabiliti nel presente regolamento e degli indirizzi formulati nei relativi allegati.


    Art. 13
    (Classificazione dei beni del patrimonio delle ASP)

    1.Il patrimonio delle ASP è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad esse appartenenti, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell’esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.
    2.I beni patrimoniali delle ASP si distinguono in beni indisponibili e disponibili.
    3.I beni del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione se non attraverso la dismissione e contestuale sostituzione con altro bene idoneo al perseguimento delle medesime finalità. Sono beni del patrimonio indisponibile:
    a) i beni destinati allo svolgimento delle attività istituzionali;
    b) i beni soggetti a particolari vincoli derivanti dalle tavole di fondazione, da disposizioni testamentarie o da atti di liberalità, a prescindere dal possesso di vincoli relativi al valore artistico, storico, archeologico dei medesimi beni ai sensi della normativa vigente in materia di conservazione e tutela del patrimonio culturale;
    4.Fanno parte del patrimonio disponibile della ASP i beni non ricompresi tra quelli di cui al comma 3.
    5.Gli immobili del patrimonio indisponibile delle ASP vengono utilizzati per il conseguimento delle finalità istituzionali, salvo quanto disposto all’articolo 17, comma 3.
    6.Gli immobili del patrimonio disponibile delle ASP vengono destinati ad una gestione che ne garantisca il conseguimento di rendite per le finalità di cui all’articolo 16, comma 7 della l.r. 2/2019.
    7.I beni immobili classificati ai sensi del comma 2, sono inseriti, con le destinazioni possedute al momento della trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in ASP, in appositi inventari tenuti e aggiornati dalla struttura organizzativa competente in materia di patrimonio dell’ASP ai sensi dell’articolo 15.
    8.L’assegnazione dei beni del patrimonio ad una delle categorie di classificazione indicate al comma 2 è disposta con delibera del consiglio di amministrazione dell’ASP recante le motivazioni dell’assegnazione medesima, avuto riguardo alla natura, alle caratteristiche ed alla destinazione dei singoli beni.
    9.Il procedimento di assegnazione di cui al comma 8 ha luogo in sede di prima approvazione degli inventari ovvero, per i beni successivamente acquisiti o in caso di variazione ai sensi dell’articolo 14, all’atto della loro acquisizione o variazione. L’assegnazione o la variazione della classificazione dei beni sono pubblicate, con l’espressa indicazione di eventuali vincoli, sul sito ufficiale dell’ASP in apposita sezione dedicata alla trasparenza degli atti e dell’attività dell’azienda.


    Art. 14
    (Variazione di classificazione e di destinazione dei beni patrimoniali)

    1.Le ASP possono variare la classificazione e la destinazione dei beni del patrimonio nel caso di modifica delle relative caratteristiche, con provvedimento del consiglio di amministrazione con le stesse modalità di cui all’articolo 13, comma 8.
    2.La variazione della classificazione relativa al passaggio dei beni dalla categoria del patrimonio indisponibile a quella del patrimonio disponibile, è consentita quando i beni medesimi perdono la destinazione allo svolgimento di attività istituzionali, fermo restando l’obbligo di dismissione e sostituzione con altro bene idoneo ai sensi dell’articolo 13, comma 3, fatta salva la sussistenza di particolari vincoli derivanti dalle tavole di fondazione dell’Ente, da disposizioni testamentarie o da atti di liberalità.
    3.Il provvedimento di variazione della classificazione relativa al passaggio dei beni dalla categoria del patrimonio indisponibile a quella del patrimonio disponibile ai sensi del comma 2 rende i medesimi disponibili per la dismissione.
    4.I beni immobili delle ASP sono sottoposti a ricognizione periodica al fine della loro migliore utilizzazione. Sono conseguentemente aggiornati i relativi inventari.


    Art. 15
    (Inventario dei beni immobili)

    1.I beni immobili di ciascuna ASP sono elencati e descritti nell’inventario tenuto e aggiornato presso la struttura organizzativa dell’ASP competente in materia di patrimonio. L’inventario si articola in:
    a) inventario dei beni immobili patrimoniali indisponibili;
    b) inventario dei beni immobili patrimoniali disponibili.
    2.L’inventario dei beni immobili del patrimonio disponibile ed indisponibile consiste in uno stato descrittivo e valutativo che comprende almeno le seguenti indicazioni:
    a) il luogo, la denominazione, la qualità;
    b) i dati catastali di consistenza, categoria e rendita;
    c) i titoli di provenienza;
    d) il valore imponibile ai fini delle imposte;
    e) il valore economico, costituito dal prezzo di acquisto o di prima valutazione, aumentato degli investimenti effettuati per le manutenzioni straordinarie e diminuito delle quote annue di ammortamento;
    f) l’utilizzazione attuale o il servizio speciale a cui è destinato;
    g) l'eventuale vincolo di bene di interesse storico-artistico;
    h) la cronologia degli interventi manutentivi realizzati, con indicazione della tipologia e dell’importo degli stessi;
    i) l’ammontare delle quote di ammortamento applicate;
    l) gli eventuali proventi derivanti dall’uso degli stessi;
    m) altre voci comunque utili per la classificazione, l'inventariazione e la valorizzazione del bene.
    3.Tutti gli atti ed i provvedimenti comportanti variazioni e modifiche dello stato dei beni immobili, compresi il collaudo ed i conti finali degli interventi effettuati, sono trasmessi alla struttura dell’ASP competente in materia di patrimonio per il conseguente aggiornamento degli inventari.
    4. L’inventario ed ogni sua variazione sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia di vigilanza e al comune interessato.

      
    Art. 16
    (Inventario dei beni mobili)

    1.L’inventario dei beni mobili di uso pluriennale è tenuto ed aggiornato a cura dell’ufficio del consegnatario dell’ASP.
    2.Il direttore di ciascuna ASP provvede ad adottare il manuale di inventariazione dei beni mobili appartenenti al patrimonio delle medesime ed eventuali istruzioni operative per l’ufficio del consegnatario.
    3.L’inventario dei beni mobili, deve in ogni caso contenere la descrizione del bene, il titolo di acquisto, gli eventuali vincoli, ivi inclusi quelli di cui al d. lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali).


    Art. 17
    (Gestione dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile)

    1.All’amministrazione ed alla gestione dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile provvede il direttore della ASP, nel rispetto dei principi di cui alla l. r. 2/2019, dei criteri di cui al presente regolamento e in conformità agli indirizzi impartiti dell’organo di indirizzo politico-amministrativo.
    2.I beni del patrimonio indisponibile, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 17, comma 2, della l. r. 2/2019, non possono essere oggetto di dismissione ed alienazione se non a seguito di sostituzione con altro bene idoneo al perseguimento delle medesime finalità istituzionali e su di essi non possono essere costituiti diritti a favore di terzi.
    3.I beni del patrimonio indisponibile, ivi compresi aree e terreni, possono essere oggetto esclusivamente di concessioni in uso temporaneo, purché sia garantita la continuità della funzione istituzionale e non derivi ad essa alcun pregiudizio.
    4.Le concessioni in uso di cui al comma 2 sono rilasciate, previa approvazione del consiglio di amministrazione, con apposito atto del direttore dell’ASP nel quale sono indicati la durata del rapporto, l’ammontare del canone concessorio, la cauzione, l’uso per il quale la concessione è disposta e le condizioni per la buona conservazione del bene e per l’esercizio delle attività per cui l’uso è assentito. L’entità dei canoni concessori è determinata, sulla base di una perizia, tenuto conto dei valori di mercato del bene, determinato con riferimento ai valori desunti dall’osservatorio del mercato immobiliare (OMI), nonché dell’uso per il quale la concessione è disposta.
    5.Il direttore dell’ASP nel caso di inadempimento anche parziale, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dall’atto di concessione ovvero per il venire meno dei requisiti e condizioni essenziali eventualmente prescritti nell’atto medesimo, provvede, previa diffida al ripristino della legittima utilizzazione, alla revoca della concessione in uso. Il direttore può inoltre revocare l’atto di concessione in ogni caso in cui, per sopravvenuti ed oggettivi motivi, la revoca sia indispensabile per garantire la funzione istituzionale del bene.
    6.Alla scadenza della concessione le eventuali opere costruite sul bene e le relative pertinenze restano acquisite al patrimonio delle ASP, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della ASP di richiedere la riduzione in pristino del bene dato in concessione.


    Art. 18
    (Gestione dei beni appartenenti al patrimonio disponibile)

    1.I beni del patrimonio disponibile dell’ASP, possono essere concessi in affitto, in locazione o in uso a titolo oneroso, con atto del direttore, previo espletamento delle procedure previste dal presente regolamento e per quanto non espressamente previsto, secondo i criteri e le modalità di cui al regolamento regionale 4 aprile 2012, n. 5 recante “Regolamento regionale di attuazione e integrazione dell'articolo 1, comma 102, lettera b), della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013) recante norme sui criteri, le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale” e successive modifiche, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, concorrenza, parità di trattamento e proporzionalità.
    2.Alle procedure di cui al comma 1 è data adeguata pubblicità per mezzo degli strumenti ritenuti più idonei dall’Azienda secondo le norme di legge. In ogni caso, deve essere pubblicato apposito avviso sul sito dell’ASP, nella apposita sezione dedicata alla trasparenza ed alla pubblicità degli atti dell’azienda, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sull’Albo Pretorio del Comune presso il quale ha sede legale l’ASP o dei Comuni presso i quali insistono i beni oggetto della procedura.
    3.L’entità dei canoni di locazione è determinata, sulla base di una perizia, tenuto conto dei valori di mercato del bene, determinato con riferimento ai valori desunti dall’osservatorio del mercato immobiliare (OMI), nonché dell’uso per il quale la concessione è disposta.
    4.Qualora alla locazione di un bene immobile sia interessato un ente pubblico ed il bene sia strettamente funzionale al perseguimento dei fini istituzionali di tale ente, il relativo contratto di locazione può essere sottoscritto direttamente tra le parti.
    5.Le ASP possono concedere beni appartenenti al proprio patrimonio disponibile, altresì, in comodato d’uso, ai sensi dell’articolo 1803 e seguenti del codice civile.
    6.Il contratto per il comodato d’uso indica sempre la durata dello stesso, che non può essere superiore a trent’anni.
    7.I provvedimenti con i quali è disposto il comodato d’uso a favore di un soggetto privato per un bene del patrimonio disponibile dell’ASP specificano nella motivazione:
    a) le ragioni di interesse pubblico che hanno condotto l’ASP ad assegnare il bene in comodato d’uso;
    b) l’utilità sociale o comunque i benefici per la collettività delle attività del soggetto comodatario valutati come presupposti per l’assegnazione in comodato quali elementi compensativi rispetto alla gratuità del contratto.
    8.L'utilizzo dei beni da parte dei comodatari deve essere compatibile con la natura, la destinazione e le caratteristiche strutturali dei beni stessi.
    9.Sono posti a carico del comodatario tutti gli oneri di ordinaria e di straordinaria manutenzione del bene, nonché i costi relativi alle utenze.


    Art. 19
    (Tipologie particolari di concessioni e locazioni)

    1.Le ASP possono, previo esperimento di una procedura di evidenza pubblica e  per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico - finanziario dell'iniziativa, comunque non superiore a complessivi cinquanta anni, concedere o locare a privati, a titolo oneroso, propri beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile ai fini della riqualificazione e riconversione degli stessi tramite interventi di recupero, restauro e ristrutturazione, anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o di attività di servizio per i cittadini, nel rispetto de principi di cui al decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,  nonché  dell’articolo 58 del decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) e successive modifiche, ferme restando il rispetto della normativa in materia di conservazione e di valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche.
    2.Le ASP possono concedere a soggetti privati, ivi compresi gli organismi senza scopo di lucro di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” e successive modifiche, beni del proprio patrimonio indisponibile mediante un avviso, pubblicato sul sito dell’ASP per almeno sessanta giorni e, quando il bene da concedere abbia notevole rilievo economico, sugli strumenti di comunicazione  di cui all’articolo 18 comma 2 del presente regolamento. L’avviso contiene tutti gli elementi ritenuti essenziali per favorire la massima partecipazione dei soggetti interessati e definisce i criteri per l’attribuzione dei punteggi per l’affidamento in concessione del bene.
    3.La procedura di cui al comma 2 può essere attivata anche su istanza di parte presentata spontaneamente da un soggetto interessato: in tal caso all’istanza deve essere assicurata la pubblicità nelle modalità di cui al comma 2 del presente articolo, al fine di consentire la presentazione di osservazioni da parte di altri soggetti interessati e l’eventuale riconduzione ad una procedura di confronto tra proposte concorrenti.
    4. Le ASP possono derogare all’applicazione della procedura di evidenza pubblica e ricorrere a trattativa negoziata o diretta, previa stipula di un accordo di programma, in caso di concessione di un bene appartenente al proprio patrimonio: (1)
    a) in favore delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica;(2)
    b) in favore di società e consorzi a prevalente partecipazione pubblica in relazione alla gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse.
    5.I beni immobili di proprietà dell’ASP adibiti a luoghi di culto, con le relative pertinenze, in uso agli enti ecclesiastici, sono agli stessi concessi gratuitamente al medesimo titolo e senza applicazione di tributi, in analogia a quanto previsto dal d.P.R. n. 296/2005.
    6.Gli immobili di proprietà dell’ASP appartenenti al patrimonio indisponibile della stessa, anche quando non utilizzati per fini istituzionali, possono essere concessi a favore di enti religiosi e delle istituzioni di cui al d.lgs. n. 207/2001, che perseguono rilevanti finalità umanitarie o culturali, a fronte del pagamento di un canone ricognitorio annuo determinato dal Consiglio di Amministrazione.


    Art. 20
    (Gestione del patrimonio immobiliare tramite conferimento dei beni a fondi di investimento immobiliare)

    1.Fatti salvi conferimenti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, le ASP possono gestire beni del patrimonio immobiliare disponibile, ivi compresi quelli destinati ad uso residenziale, tramite conferimento a fondi comuni di investimento immobiliare, attraverso la partecipazione a fondi d’investimento già esistenti, ovvero tramite la costituzione di nuovi fondi di investimento, in armonia con le disposizioni normative volte alla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,  dell’articolo 58 del decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) e successive modifiche e dall’articolo 33 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito in legge, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modifiche.
    2.La procedura di individuazione della società di gestione del risparmio deputata a costituire e gestire il fondo è svolta nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) e successive modifiche, nonché nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, previa autorizzazione della direzione regionale competente.3. Negli atti negoziali relativi al conferimento dei beni immobili ai fondi di investimento immobiliare ai sensi del presente articolo sono espressamente definite le modalità di espletamento delle attività di vigilanza e di rilascio dell’autorizzazione richiesta ai fini dell’alienazione degli immobili medesimi da parte della struttura regionale competente.
    3.Le operazioni afferenti al conferimento ai fondi di investimento immobiliare devono essere iscritte nei bilanci delle ASP e trovare riscontro nelle relazioni annuali di cui all’articolo 16 della l. r. 2/2019.


    Art. 21
    (Alienabilità dei beni. Proposta di alienazione)

    1. Fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente in materia di dismissione e di conferimento del patrimonio pubblico, le alienazioni del patrimonio disponibile delle ASP sono consentite solo previa autorizzazione della struttura regionale competente e previa presentazione di una proposta di alienazione ai sensi dell’articolo 17, commi 4 e 5 della l. r. 2/2019.
    2.Sono alienabili i beni appartenenti al patrimonio disponibile dell’ASP acquisiti alla proprietà dell’ASP sia a titolo originario che derivato.
    1.    3.L’organo di amministrazione dell’ASP predispone una proposta di alienazione, corredata da parere dell’organo di revisione, nonché da perizia di stima giurata sul valore di mercato e da una relazione tecnica attestante:
    a) le finalità di pubblica utilità ad essa sottese;
    b) le ragioni dell’eventuale danno derivante dalla mancata alienazione;
    c) i progetti di investimento per finalità assistenziali o di utilità sociale in cui si intendano reinvestire i proventi, con esclusione di ogni forma di investimento in titoli speculativi o azioni o strumenti finanziari derivati;
    d) l’inesistenza di vincoli di destinazione imposti dalle tavole di fondazione, da disposizioni testamentarie o atti di liberalità.
    4.La perizia giurata di stima è pubblicata sul sito istituzionale dell’ASP per un periodo non inferiore a trenta giorni ed è comunicata, dall’ASP medesima, insieme alla proposta di alienazione, al comune interessato che può esprimere parere motivato entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.  In caso di mancato riscontro entro il termine previsto il parere si intende rilasciato con esito positivo.
    5.Trascorso il termine di cui al comma 4, l’ASP trasmette l’istanza di alienazione, unitamente alla documentazione di cui al comma 3 e al parere del comune interessato, alla struttura regionale competente, la quale, in sede istruttoria, può richiedere integrazioni documentali e/o chiarimenti. In tal caso il termine di cui al successivo comma 6 è sospeso sino a ricezione di tali integrazioni e/o chiarimenti.
    6.Sulla richiesta di autorizzazione la struttura regionale di cui al comma 5 si pronuncia entro novanta giorni, dandone comunicazione alla commissione consiliare per il tramite dell’Assessore competente, decorso inutilmente tale termine la richiesta si intende respinta.


    Art. 22
    (Modalità di alienazione dei beni del patrimonio disponibile)

    1.Ai fini dell’alienazione del patrimonio immobiliare disponibile della ASP, i beni immobili, si distinguono, in relazione alla loro specifica destinazione, in:
    a) beni immobili ad uso abitativo;
    b) beni aventi destinazione diversa da quella abitativa.
    2.L’alienazione dei beni immobili di cui al comma 1 è effettuata secondo i criteri e le modalità, laddove compatibili, disciplinati dall’articolo 4 e dall’articolo 10 del r. r. 5/2012.
    3.I beni del patrimonio disponibile da alienare sono inseriti nei programmi di conservazione e valorizzazione del patrimonio di cui all’articolo 17, comma 3 della legge 2/2019, allegati al bilancio economico annuale di previsione e redatti a norma dell’articolo 58 del d. lgs. 112/2008 che contengano almeno l’indicazione:
    a) dell’elenco degli immobili valorizzati o alienati nell’anno precedente a quello di riferimento;
    b) dell’elenco dei beni dei quali si prevede la valorizzazione o alienazione, compatibilmente con le previsioni di cui al presente regolamento;
    c) una relazione dettagliata che indichi i risultati raggiungi attraverso le procedure di cui alla lettera a), nonché il loro stato di attuazione e i termini e le modalità di realizzazione delle procedure di cui al punto b), facendo specifico riferimento ai beni appartenenti al patrimonio indisponibile, compatibilmente con le previsioni di cui all’articolo 17 comma 1 della l. r 2/2019.


    Art. 23
    (Alienazione e valorizzazione di beni mediante l’Agenzia del Demanio)

    1.Ferma restando la previa autorizzazione regionale ed il rispetto dei principi di cui all’articolo 17 della l.r. 2/2019 concernenti l’alienazione e la valorizzazione del patrimonio, le ASP possono:
    a) fare ricorso alle procedure speciali di dismissioni di immobili pubblici gestite dall’Agenzia del Demanio, in particolare in base a quanto previsto dall’articolo 11-quinquies del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;
    b) aderire alle iniziative di valorizzazione del patrimonio immobiliare, ivi compresi i beni appartenenti al patrimonio indisponibile nel rispetto dei principi di cui all’articolo 17, comma 2 della l.r. 2/2019, sviluppate dall’Agenzia del Demanio in base all’articolo 33-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

    Art. 24
    (Acquisizione di beni patrimoniali)

    1.Le ASP acquisiscono la proprietà dei beni immobili secondo i criteri stabiliti all’articolo 11 del r.r. 5/2012, previa autorizzazione della struttura regionale competente, sulla base di apposita proposta approvata dal consiglio d’amministrazione e corredata dal parere dell’organo di revisione di cui all’articolo 10.
    2.Le ASP possono, altresì, concludere contratti di permuta di beni appartenenti al proprio patrimonio disponibile con beni appartenenti al patrimonio di altri enti pubblici, nonché accettare donazioni, eredità o legati secondo le modalità di cui al comma 1.


    Art. 25
    (Locazioni passive)

    1.Le ASP, per lo svolgimento della propria attività istituzionale, utilizzano immobili di proprietà. La stipula di contratti di locazione passiva è consentita solo in caso di indisponibilità o inadeguatezza per cause oggettive degli immobili di proprietà e previa autorizzazione della struttura regionale competente su istanza approvata dal consiglio di amministrazione e corredata dal parere dell’organo di revisione di cui all’articolo 10.

     

    Art. 26
    (Assicurazione)

    1.Le ASP, al fine di tutelare l’integrità del proprio patrimonio immobiliare e mobiliare e preservarlo dai rischi dell’incendio e del furto, stipulano apposita polizza con una primaria compagnia assicuratrice da individuare mediante gara secondo la vigente normativa in materia.
    2.Con la medesima compagnia assicuratrice le ASP stipulano, altresì, una polizza per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi connessi alla gestione di detto patrimonio.


    CAPO III
    NORME FINALI


    Art. 27
    (Modifiche al regolamento regionale 9 agosto 2019, n.17 recante “Disciplina dei procedimenti di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nonché dei procedimenti di fusione e di estinzione delle IPAB”)

    1.Al regolamento regionale 9 agosto 2019, n.17 recante “Disciplina dei procedimenti di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nonché dei procedimenti di fusione e di estinzione delle IPAB” sono apportate le seguenti modifiche:
    a) all’articolo 5, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
    “1 bis. I requisiti di cui all’allegato A concernenti la consistenza e il volume di bilancio delle IPAB possono essere derogati:
                a) qualora la tipologia dei beneficiari oggetto delle prestazioni e dei servizi erogati dall’IPAB, indicata nelle relative tavole di fondazione, non sia rinvenibile in altra IPAB con sede nel territorio regionale che abbia deliberato di trasformarsi in ASP.
                b) per le IPAB con sede nelle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, qualora nel medesimo territorio provinciale nessuna altra IPAB abbia deliberato di trasformarsi in ASP o qualora tutte le IPAB con sede nel medesimo territorio provinciale abbiano deliberato di trasformarsi, mediante fusione, in un’unica ASP.
    1 ter. Le IPAB rientranti nei casi di cui al comma 1 bis allegano, alla deliberazione di trasformazione in ASP, una relazione dimostrativa della sussistenza delle condizioni di equilibrio finanziario, economico e patrimoniale necessari a garantire la corretta, equa e regolare erogazione delle prestazioni e dei servizi previsti dai rispettivi statuti e dalla normativa vigente.”;
    b) alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 11, dopo le parole: “socio-sanitarie” sono inserite le seguenti: “, ovvero aver ricoperto incarichi dirigenziali presso una o più IPAB per almeno tre anni”.
    c) all’articolo 15, comma 1, le parole “, nominando contestualmente un commissario liquidatore” sono sostituite dalle seguenti: “e con successivo decreto del Presidente della Regione si provvede alla nomina di un commissario liquidatore”;
    d) all’allegato B recante lo “Schema di Statuto delle Aziende di Servizi alla Persona (ASP)”:
    1) al comma 6 dell’articolo 10 le parole: “con il compito di procedere alla” sono sostituite dalle seguenti: “e contestualmente sono riavviate le procedure per la”;
    2) all’articolo 21 le parole “di cui all’articolo 31” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al precedente articolo 20”.


    Art. 28
    (Entrata in vigore)

    1.Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     
    INDICE

    Capo I – Disciplina del Sistema di contabilità economico - patrimoniale
    Art. 1 – Oggetto
    Art. 2 – Principi generali
    Art. 3 - Documenti contabili obbligatori
    Art. 4 – Atti di programmazione
    Art. 5 -  Bilancio economico annuale e pluriennale di previsione
    Art. 6 - Bilancio di esercizio
    Art. 7 - Libri obbligatori
    Art. 8 - Obblighi a carico delle ASP
    Art. 9 – Organo di revisione
    Art. 10 –Funzioni dell’organo di revisione
    Art. 11 – Rinvio
     
    Capo II - Criteri per la gestione, l’utilizzo, l’acquisto, l’alienazione e la valorizzazione del patrimonio
    Art. 12 – Oggetto e principi generali
    Art. 13 – Classificazione dei beni del patrimonio delle ASP
    Art. 14 - Variazione di classificazione e di destinazione dei beni patrimoniali
    Art. 15 - Inventario dei beni immobili
    Art. 16 – Inventario dei beni mobili
    Art. 17 – Gestione dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile
    Art. 18 – Gestione dei beni appartenenti al patrimonio disponibile
    Art. 19 – Tipologie particolari di concessioni e locazioni
    Art. 20 – Gestione del patrimonio immobiliare tramite conferimento dei beni a  fondi di investimento immobiliare
    Art. 21 – Alienabilità dei beni. Proposta di alienazione
    Art. 22 – Modalità di alienazione dei beni del patrimonio disponibile
    Art. 23 – Alienazione e valorizzazione di beni mediante l’Agenzia del Demanio
    Art. 24 – Acquisizione di beni patrimoniali
    Art. 25 – Locazioni passive
    Art. 26 – Assicurazione
     
    Capo III – Norme finali
    Art. 27 – Modifiche al regolamento regionale 9 agosto 2019, n.17 recante “Disciplina dei procedimenti di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nonché dei procedimenti di fusione e di estinzione delle IPAB”
    Art. 28 – Entrata in vigore


    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.
         
         

    Note:
    (1) Comma così modificato dall’articolo 1, comma 1, del r.r.9 novembre 2022, n.18, pubblicato sul BUR Lazio 10 novembre 2022, n. 93 
    (2) Lettera così modificata dall’articolo 1, comma 1, del r.r.9 novembre 2022, n.18, pubblicato sul BUR Lazio 10 novembre 2022, n. 93

     

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Data di aggiornamento/verifica: 25/03/2024

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