Regolamento regionale 15 Gennaio 2019 n. 1
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BUR 17 Gennaio 2019, n.6
- Testo vigente al:
- Estremi Atto di modifica: Regolamento regionale 15 settembre 2022 n. 13
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Regolamento per la disciplina degli interventi a sostegno delle famiglie dei minori fino al dodicesimo anno di età nello spettro autistico
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CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Oggetto)1. Il presente regolamento, nell’ambito delle iniziative volte alla tutela dei minori fino al dodicesimo anno di età (1) nello spettro autistico, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 74 della Legge regionale n. 7 del 2018, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, detta la disciplina relativa:
a) all’istituzione di un elenco (2) di professionisti con competenze ed esperienza nell’ambito dei trattamenti evidence based (3) per i disturbi dello spettro autistico;
b) alle modalità per sostenere le famiglie;
c) alle modalità per la formazione specifica di pediatri, operatori sanitari dell’area della disabilità in età evolutiva e degli insegnanti.
Art.2
(Finalità)1. La Regione sostiene le famiglie dei minori fino al dodicesimo anno di età(4) nello spettro autistico residenti nel Lazio che, in esito alla valutazione multidimensionale effettuata dai competenti servizi Tutela Salute Mentale e Riabilitazione dell’Età Evolutiva – TSMREE, (5) intendono liberamente avvalersi dei programmi psicologici e comportamentali strutturati (Applied Behavioural Analysis – ABA, Early Intensive Behavioural Intervention – EIBI, Early Start Denver Model – ESDM), dei programmi educativi (Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped Children – TEACCH) nonchè degli altri trattamenti con evidenza scientifica riconosciuta mirati a promuovere lo sviluppo cognitivo, sociale e comunicativo (6) del bambino per favorire il migliore adattamento possibile alla vita quotidiana individuate dalla Regione nelle linee guida di cui all’art. 74, comma 1, della legge regionale n. 7 del 2018.
CAPO II
GESTIONE DELL’ELENCO (7) REGIONALE DEI PROFESSIONISTI CON COMPETENZE ED ESPERIENZA NELL’AMBITO DEI TRATTAMENTI DEI DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO
Art 3
(Elenco (8) regionale dei professionisti con competenze ed esperienza nell’ambito dei trattamenti dei disturbi dello spettro autistico)
1. E’ istituito l’Elenco Regionale dei professionisti con competenze ed esperienza nell’ambito dei trattamenti per i disturbi dello spettro autistico, di seguito denominato Elenco, tenuto ed aggiornato dalla Direzione regionale competente in materia di salute e integrazione sociosanitaria di concerto con la Direzione regionale competente in materia di inclusione sociale. (9)
2. Per ciascun professionista iscritto, in apposite sezioni dell’elenco, sono indicati:
a) il nome e il cognome;
b) i titoli di studio e la specifica formazione post laurea;
c) l’esperienza professionale acquisita, con indicazione della tipologia di trattamenti e dei programmi eseguiti e, nel caso di protocolli fondati sul programma ABA, il ruolo rivestito dal professionista tra quelli previsti all’articolo 5, comma 2;
d) l’indirizzo della sede in cui si eroga la prestazione;
e) l’area territoriale di intervento, a scelta tra regionale, provinciale, distrettuale o comunale;
f) le informazioni di contatto. (10)
3. L’elenco (11) è pubblicato sul sito istituzionale della Regione e aggiornato in relazione alle nuove iscrizioni o alle eventuali cancellazioni secondo le procedure previste dal presente regolamento.
4. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti dai richiedenti l’iscrizione saranno raccolti presso la Regione Lazio e trattati per le finalità di gestione dell’elenco. (12)Art.4
(Titoli e requisiti)1. Per l'iscrizione all'elenco (13) è necessario avere il pieno godimento dei diritti civili ed essere in possesso dei titoli e delle competenze di seguito indicati.
2. I professionisti ai fini dell’iscrizione all’Elenco, pena l’inammissibilità della relativa domanda, devono possedere i seguenti titoli ovvero i titoli ad essi equipollenti o equiparati:
a) Diploma di laurea vecchio ordinamento oppure Laurea specialistica o Magistrale o Diploma di Laurea primo ciclo in: Medicina e Chirurgia, Psicologia, Scienze dell’Educazione e della Formazione, Scienze della Formazione Primaria, Educatore professionale socio-pedagogico e pedagogista, Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione (Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, Logopedista, Educatore professionale sociosanitario, Terapista occupazionale);
b) Abilitazione all’esercizio della professione, qualora previsto dalla normativa di settore;
c) Specifica formazione post laurea, conseguita presso enti di formazione, pubblici o privati, accreditati, relativa a programmi psicologici e comportamentali strutturati, “Applied Behavior Analysis” – ABA, “Early Intensive Behavioral Intervention” – EIBI, “Early Start Denver Model” – ESDM o a programmi educativi “Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped Children” – TEACCH o ad altri trattamenti con evidenza scientific riconosciuta, mirati a promuovere lo sviluppo cognitivo, sociale e comunicativo del bambino, per favorire un migliore adattamento alla vita quotidiana, quale almeno una delle seguenti:
1) diploma di specializzazione;
2) master universitario I livello;
3) master universitario II livello;
4) perfezionamento universitario;
5) corso di formazione con un numero di ore di frequenza in aula non inferiore a quaranta e di tirocinio pratico non inferiore a quattrocento. E’ considerato titolo preferenziale un corso di formazione che preveda un numero di partecipanti non superiore a 40 e il rilascio di almeno 30 crediti ECM o CFU;
d) expertice almeno triennale successiva al conseguimento dei titoli di cui alle lettere a), b) e/o c), acquisita presso centri pubblici o presso centri privati accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale o presso centri privati specializzati nei trattamenti “evidence based” dei disturbi dello spettro autistico. (14)
2bis. I professionisti che richiedono l’iscrizione all’elenco nel ruolo di supervisore o analista del comportamento di programmi ABA devono essere in possesso di almeno il titolo di master di II livello e 1500 ore di tirocinio super visionato. (15)
3. Ai fini dell’iscrizione all’elenco (16) i soggetti interessati, oltre al possesso dei titoli e competenze previsti dal comma precedente, devono altresì dichiarare di:
a) non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
b) non aver riportato condanne penali per le quali è prevista la menzione nel certificato del casellario giudiziale ad uso amministrativo;
c) non essere stato cancellato da altro Ordine né radiato o sospeso per motivi disciplinari o penali da alcun Albo nazionale e dei Paesi dell’Unione Europea.
4. Il possesso dei titoli e requisiti di cui ai commi precedenti è autocertificato dall’interessato, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), unitamente ad ogni altro fatto, stato e qualità personale attinente alla specifica professionalità ed esperienza lavorativa maturata.
5. I requisiti per l’iscrizione all’elenco sono posseduti alla data di presentazione della relativa domanda. (17)
Art.5 (18)
(Modalità di iscrizione all’Elenco)1. Ai fini dell’iscrizione nell’Elenco, i professionisti interessati presentano apposita domanda, redatta utilizzando la modulistica di cui agli Allegati 1 e 2, che formano parte integrante del presente regolamento, sottoscritta con una delle modalità previste dall’articolo 65, comma 1, lettere a) e c) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) e successive modifiche e trasmessa tramite PEC alla Direzione regionale competente in materia di salute e di integrazione sociosanitaria.
2. Nella domanda è specificato il possesso dei titoli, delle competenze e dei requisiti di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, e, nel caso di interventi basati sul programma ABA, il ruolo rivestito dal professionista tra quelli di tutor, operatore o tecnico o assistant, supervisore o analista di comportamento. Alla domanda sono allegati il modulo per l’autorizzazione alla pubblicazione delle informazioni di contatto di cui all’all’Allegato 2, il curriculum vitae in formato europeo, nonché copia del documento di identità, se la domanda non è sottoscritta con firma digitale.
3. La Direzione regionale competente in materia di salute e di integrazione sociosanitaria, anche avvalendosi di personale esperto in materia, esamina la domanda d’iscrizione entro novanta giorni dal suo ricevimento; detto termine può essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per acquisire informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione regionale o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Qualora nel corso dell’istruttoria, si ravvedano motivi ostativi all’accoglimento della domanda, gli stessi sono comunicati al professionista ai sensi dell’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche. Conclusa l’istruttoria della domanda, il relativo esito è comunicato al professionista interessato.
4. Il direttore della Direzione regionale competente in materia di salute e di integrazione sociosanitaria di concerto con il direttore della Direzione regionale competente in materia di inclusione sociale provvedono, con cadenza almeno annuale, all’aggiornamento dell’Elenco sulla base delle domande di iscrizione valutate con esito positivo. Gli aggiornamenti dell’Elenco sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione ai sensi dell’articolo 3, comma 3 del presente regolamento.
5. I professionisti iscritti nell’Elenco sono tenuti a comunicare alla Direzione regionale competente in materia di salute e integrazione sociosanitaria, entro e non oltre trenta giorni dal loro verificarsi, ogni variazione o aggiornamento relativi ai titoli ed ai requisiti autocertificati nella domanda d’iscrizione, anche ai fini dell'aggiornamento dell’Elenco.
6. La modulistica di cui al comma 1, laddove necessario, può essere modificata o aggiornata con determinazione dal Direttore regionale competente in materia di salute e di integrazione sociosanitaria adottata di concerto con il Direttore regionale competente in materia di inclusione sociale.
Art.6 (19)
Art.7
(Sospensione e cancellazione dall’elenco regionale) (20)1. La sospensione e la cancellazione dall’elenco (21) di cui all’articolo 3 è disposta con determinazione del Direttore della direzione regionale competente in materia di salute e integrazione sociosanitaria di concerto con il Direttore della Direzione competente in materia di inclusione sociale (22) e comunicata al soggetto interessato.
2. Sono cause di cancellazione dall’elenco:(23)
a) l’istanza di cancellazione presentata dal soggetto iscritto;
b) il riscontro della perdita di uno o più requisiti indicati all’articolo 4;
c) la sussistenza di gravi motivi attinenti le inadempienze nell’esecuzione dell'incarico;
d) la mancata comunicazione di eventuali variazioni o la falsità nelle dichiarazioni o nella documentazione presentate ai fini dell’iscrizione all’elenco (24) ed accertate dalla direzione anche sulla base di controlli a campione;
e) eventuali cause di incompatibilità sopravvenute.
3. La direzione regionale competente in materia di salute e integrazione sociosanitaria, riscontrata la sussistenza di una delle cause di cancellazione di cui al comma 2 lettere b), c), d) ed e), procede alla relativa contestazione nei confronti del soggetto iscritto e sospende quest’ultimo dall’elenco (25 ) assegnando allo stesso un termine non inferiore a dieci giorni e non superiore a sessanta giorni ai fini della rimozione della causa contestata e per la presentazione di eventuali osservazioni.
4. Decorso inutilmente il temine di cui al comma 3, o nel caso in cui le osservazioni presentate dal soggetto interessato siano ritenute insufficienti a giustificare l’inadempienza rilevata, si dispone la cancellazione del soggetto dall’elenco, (26) con il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo.
CAPO III
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE
Art. 8
(Finalità e natura della misura di sostegno)
1. Il sostegno alle famiglie è inteso come contributo alle spese per trattamenti di cui all’art. 2 e 3 del presente regolamento, nell’ottica di supportare la tempestività, l’intensività e la specificità di intervento. La misura in oggetto si integra al piano di assistenza individualizzato del minore.
2. In considerazione dello stanziamento regionale disponibile, il sostegno economico assume la forma di contributo alla spesa sostenuta dalla famiglia, e viene concesso secondo criteri delineati dal presente regolamento, comunque entro il tetto di spesa ammissibile massimo per utente pari a 5.000 €/annui. Il tetto massimo è erogato con priorità ai nuclei familiari con un numero di figli nello spettro autistico superiori a 1 e con un ISEE inferiore o pari ad € 8.000.
3. L’entità del sostegno viene valutata considerando le risorse e servizi già attivi a favore della persona o comunque attivabili nella rete sociosanitaria (ivi compresi i centri di riabilitazione territoriali accreditati), e in considerazione delle caratteristiche socioeconomiche del nucleo familiare che presenta la richiesta (secondo le modalità previste dal DPCM 5 dicembre 2013, n.159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente - ISEE”).Art.9
(Soggetti beneficiari)
1. Possono beneficiare della presente misura di sostegno economico di cui all’art. 8 le famiglie con minori fino al dodicesimo anno di età,(27) (28)con diagnosi di disturbo dello spettro autistico, residenti nella Regione Lazio, che ne presentano formale richiesta agli uffici competenti del distretto sociosanitario, relativamente alle spese sostenute per fruire degli interventi erogati dai professionisti iscritti all’elenco (29 )di cui all’art. 3 del presente Regolamento.Art.10
(Presentazione della domanda. Istruttoria di ammissibilità e valutazione)
1. La direzione regionale competente in materia di inclusione sociale eroga annualmente un fondo (30) ai Comuni/Enti capofila di distretto sociosanitario, che emanano un avviso pubblico con possibilità di apertura entro i limiti del fondo assegnato,(31) ai fini del conferimento del contributo regionale alle famiglie che presentano formale richiesta. Il Comune/Ente capofila adotta tutte le misure necessarie ai fini della semplificazione dell’accesso alla misura di sostegno, di cui al presente regolamento.
2. Le domande per l’ammissione alla misura di sostegno, di cui all’art. 8, sono presentate dalla famiglia del minore, di cui all’art. 9, al comune di residenza, con allegata la diagnosi di disturbo dello spettro autistico e il documento attestante l’indicatore della situazione economica equivalente – ISEE.
3. Il comune di residenza, a conclusione dell’istruttoria di ricezione delle richieste, valuta l’ammissibilità delle domande e contatta il servizio Tutela Salute Mentale e Riabilitazione dell’Età evolutiva (di seguito TSMREE) di competenza territoriale del minore per programmare l’effettuazione della valutazione multidimensionale, coinvolgendo la famiglia.
3bis. In caso di prima valutazione del minore e qualora non sia stato ancora nominato, in sede di unità valutativa multidimensionale è individuato, il “case manager”, quale punto di riferimento per la famiglia e per gli altri soggetti coinvolti e che svolge anche la funzione di referente per il monitoraggio e la verifica delle prestazioni rese e dei risultati conseguiti nella realizzazione del progetto di assistenza individuale comprensivo della misura di sostegno di cui all’articolo 8. (32)
4. In sede di valutazione, viene indicata la tipologia di intervento maggiormente appropriata al caso, in relazione all’età del minore, al quadro diagnostico, alla diagnosi funzionale e al progetto terapeutico riabilitativo predisposto dal TSMREE. La famiglia, per realizzare detto intervento anche attraverso la misura di sostegno di cui all’articolo 8, sceglie un professionista iscritto nell’Elenco di cui all’articolo 3. Per i programmi fondati sull’Applied Behaviour Analysis – ABA il tutor, il tecnico o operatore o assistente sono assistiti da un supervisore o analista del comportamento. I dati relativi al professionista scelto sono registrati nel progetto di assistenza individuale del minore. (33)
5. L’unità di valutazione multidimensionale comunica l’importo della misura di sostegno, integrata al piano di assistenza individuale dei beneficiari, all’Ufficio di piano del distretto sociosanitario che predispone l’elenco delle domande ammesse alla misura di sostegno. (34)
Art.11
(Modalità di rendicontazione ed erogazione alle famiglie)
1. Le famiglie presentano al comune di residenza la rendicontazione delle spese strettamente connesse al trattamento che siano effettivamente sostenute dai beneficiari dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno in cui è pubblicato l'avviso di cui all'articolo 10. E’ ammessa la documentazione fiscale rilasciata da professionisti iscritti all’Elenco di cui all’articolo 3 ovvero da centri qualificati presso cui gli stessi operano. (35) La documentazione deve pervenire all'ufficio competente del comune, entro il 31 gennaio dell'esercizio finanziario successivo a quello in cui è pubblicato il suddetto avviso di cui all'articolo 10. La documentazione fiscalmente valida deve essere intestata al minore o ai rappresentanti legali dello stesso che hanno presentato richiesta di contributo alle spese. Non sono comunque ammesse a contributo le spese per le quali siano stati concessi altri contributi pubblici. (36) E’ prevista, da parte del comune di residenza la verifica delle dichiarazioni rese nonché la congruità amministrativa e tecnica in termini di ammissibilità delle spese e rispondenza alle finalità di legge. Il Comune invia all’ente capofila un elenco delle rendicontazioni che hanno ottenuto il visto di regolarità, ai fini della liquidazione.
2. Qualora venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese, il richiedente decadrà immediatamente dal beneficio concessogli, con obbligo di restituzione delle somme fino a quel momento indebitamente percepite. In tal caso il soggetto beneficiario non potrà più presentare, per un anno, altre richieste di contributi e incorrerà nelle sanzioni previste dal codice penale e delle leggi speciali in materia.
3. Il contributo alle famiglie assegnatarie viene erogato dal Comune/Ente capofila di distretto sociosanitario a conclusione delle verifiche di cui ai commi precedenti effettuate dal comune di residenza.
4. Il Comune/Ente capofila presenta alla direzione regionale competente in materia di inclusione sociale il prospetto riepilogativo delle misure di sostegno riconosciute alle famiglie e i dati relativi all’utenza. (37)
5. La direzione regionale competente in materia di inclusione sociale cura il monitoraggio ed il controllo sul corretto utilizzo e rendicontazione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi previsti dal presente regolamento, con la possibilità di richiedere chiarimenti ed integrazioni documentali.
6. La direzione regionale competente in materia di inclusione sociale si riserva il diritto di disporre in qualsiasi momento verifiche, anche a campione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, in relazione alle misure di sostegno concesse ed erogate, per accertare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai beneficiari.
Art.12
(Decadenza dal beneficio)
1. Nel caso in cui il case manager evidenzi la non collaborazione o il mancato rispetto da parte dell’utente del programma d’intervento concordato, previo invito alla famiglia a continuare nel trattamento, si può sospendere o revocare la concessione del sostegno economico riconosciuto, con provvedimento motivato del comune di residenza, comunicato all’Ente capofila.
CAPO IV
FORMAZIONE
Art. 13
(Formazione specifica per i pediatri di libera scelta, gli operatori sanitari dell’area della disabilità in età evolutiva e gli insegnanti)1. La Regione, attraverso le competenti Direzioni regionali, con il supporto dell’Istituto superiore di sanità e dei rappresentanti delle ASL del Lazio, promuove la formazione specifica sul disturbo dello spettro autistico diretta ai Pediatri di Libera Scelta, agli operatori sanitari dell’area della disabilità in età evolutiva, educatori degli asili nido e agli insegnanti della scuola dell’infanzia.
2. La Regione, ritenendo fondamentale la sinergia degli interventi tra le varie Istituzioni coinvolte, ritiene di affidare il compito di coordinare ogni azione del presente articolo all’istituendo Coordinamento regionale della Rete Interistituzionale Disturbi dello Spettro Autistico di cui alla DGR n.75/2018.
CAPO V
ENTRATA IN VIGORE
Art.14
(Entrata in vigore)1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. (38) (39)
INDICE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Oggetto
Art. 2 - Finalità
CAPO II
GESTIONE DELL’ALBO REGIONALE DEI PROFESSIONISTI CON COMPETENZE ED ESPERIENZA NELL’AMBITO DEI TRATTAMENTI DEI DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO
Art. 3 - Elenco regionale dei professionisti con competenze ed esperienza nell’ambito dei trattamenti dei disturbi dello spettro autistico
Art. 4 - Titoli e requisiti
Art. 5 - Modalità di iscrizione all’elenco
Art. 6 - Abrogato
Art. 7 - Sospensione e cancellazione dall’elenco regionale
CAPO III
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE
Art. 8 - Finalità e natura della misura di sostegno
Art. 9 - Soggetti beneficiari
Art. 10 - Presentazione della domanda. Istruttoria di ammissibilità e valutazione.
Art. 11 - Modalità di rendicontazione ed erogazione alle famiglie
Art. 12 - Decadenza del beneficio
CAPO IV
FORMAZIONE
Art. 13 - Formazione specifica per i pediatri di libera scelta, gli operatori sanitari dell’area della disabilità in età evolutiva e gli insegnanti.
CAPO V
ENTRATA IN VIGORE
Art. 14 - Entrata in vigore
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.[1] Comma modificato dall’art.1, comma 1, del r.r. 22 giugno 2020 n.16, pubblicato sul BUR Lazio del 23 giugno 2020 n.80
[2] Lettera così modificata dall’art. 1, comma 1, lettera a) del r.r. 28 Giugno 2019, n.10, pubbl. sul BUR Lazio 2 Luglio 2019, n. 53
[3] Parole aggiunte dall’art.1, comma 1, del r.r.15 settembre 2022, n. 13, pubblicato sul BUR Lazio 20 settembre 2022, n. 78
[4] Comma modificato dall’art.1, comma 1, del r.r. 22 giugno 2020 n.16, pubblicato sul BUR Lazio del 23 giugno 2020 n.80
[5] Inciso inserito dall’art. 2, comma 1, lettera a), del r.r.15 settembre 2022, n. 13, pubblicato sul BUR Lazio 20 settembre 2022, n. 78
[6] Parole sostituite dall’art. 2, comma 1, lettera b), del r.r.15 settembre 2022, n. 13, pubblicato sul BUR Lazio 20 settembre 2022, n. 78
[7] Rubrica così modificata dall’art. 1, comma 1, lettera a) del r.r. 28 Giugno 2019, n.10, pubbl. sul BUR Lazio 2 Luglio 2019, n. 53
[8] Rubrica così modificata dall’art. 1, comma 1, lettera a) del r.r. 28 Giugno 2019, n.10, pubbl. sul BUR Lazio 2 Luglio 2019, n. 53
[9] Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, del r.r. 2 Dicembre 2019, n.24, pubblicato sul BUR Lazio 3 Dicembre 2019, n.97;precedentemente il comma era stato modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a) del r.r. 28 Giugno 2019, n.10, pubbl. sul BUR Lazio 2 Luglio 2019, n. 53
[10] Comma sostituito dall’art. 3, comma 1, del r.r.15 settembre 2022, n. 13, pubblicato sul BUR Lazio 20 settembre 2022, n. 78
[11] Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a) del r.r. 28 Giugno 2019, n.10, pubbl. sul BUR Lazio 2 Luglio 2019, n. 53
[12] Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a) del r.r. 28 Giugno 2019, n.10, pubbl. sul BUR Lazio 2 Luglio 2019, n. 53
[13] Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a) del r.r. 28 Giugno 2019, n.10, pubbl. sul BUR Lazio 2 Luglio 2019, n. 53
[14] Comma sostituito dall’art. 4, comma 1, lettera a) del r.r.15 settembre 2022, n. 13, pubblicato sul BUR Lazio 20 settembre 2022, n. 78
[15] Comma inserito dall’art. 4, comma 1, lettera b) del r.r.15 settembre 2022, n. 13, pubblicato sul BUR Lazio 20 settembre 2022, n. 78
[16] Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a) del r.r. 28 Giugno 2019, n.10, pubblicato sul BUR Lazio 2 Luglio 2019, n. 53
[17] Comma sostituito dall’art. 4, comma 1, lettera c) del r.r.15 settembre 2022, n. 13, pubblicato sul BUR Lazio 20 settembre 2022, n. 78
[18] Articolo sostituito dall’art. 5, comma 1, del r.r.15 settembre 2022, n. 13, pubblicato sul BUR Lazio 20 settembre 2022, n. 78
[19] Articolo abrogato dall’art. 6, comma 1, del r.r.15 settembre 2022, n. 13, pubblicato sul BUR Lazio 20 settembre 2022, n. 78
[20] Rubrica così modificata dall’art. 1, comma 1, lettera a) del r.r. 28 Giugno 2019, n.10, pubbl. sul BUR Lazio 2 Luglio 2019, n. 53
[21] Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a) del r.r. 28 Giugno 2019, n.10, pubbl. sul BUR Lazio 2 Luglio 2019, n. 53
[22 Comma così modificato dall’art.7, comma 1, del r.r.15 settembre 2022, n. 13, pubblicato sul BUR Lazio 20 settembre 2022, n. 78
[23] Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a) del r.r. 28 Giugno 2019, n.10, pubbl. sul BUR Lazio 2 Luglio 2019, n. 53
[24] Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a) del r.r. 28 Giugno 2019, n.10, pubbl. sul BUR Lazio 2 Luglio 2019, n. 53
[25] Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a) del r.r. 28 Giugno 2019, n.10, pubbl. sul BUR Lazio 2 Luglio 2019, n. 53
[26] Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a) del r.r. 28 Giugno 2019, n.10, pubbl. sul BUR Lazio 2 Luglio 2019, n. 53
[27] Comma modificato dall’art.1, comma 1, del r.r. 22 giugno 2020 n.16, pubblicato sul BUR Lazio del 23 giugno 2020 n.80
[28] Comma così formulato dopo la soppressione di parole per disposizione dell’art.2, comma 1, del r.r. 22 giugno 2020 n.16, pubblicato sul BUR Lazio del 23 giugno 2020 n.80
[29] Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a) del r.r. 28 Giugno 2019, n.10, pubbl. sul BUR Lazio 2 Luglio 2019, n. 53
[30] Comma qui modificato dall'art. 5, comma 1, lett.a), del r.r. 2 Dicembre 2019, n. 24, pubbl. sul BUR Lazio del 3 Dicembre 2019, n.97
[31] Comma qui modificato dall'art. 5, comma 1, lett.b), del r.r. 2 Dicembre 2019, n. 24, pubbl. sul BUR Lazio del 3 Dicembre 2019, n.97
[32] Comma inserito dall’art. 8, comma 1, lettera a), del r.r.15 settembre 2022, n. 13, pubblicato sul BUR Lazio 20 settembre 2022, n. 78
[33] Comma sostituito dall’art. 8, comma 1, lettera b), del r.r.15 settembre 2022, n. 13, pubblicato sul BUR Lazio 20 settembre 2022, n. 78
[34] Comma sostituito dall’art. 8, comma 1, lettera c), del r.r.15 settembre 2022, n. 13, pubblicato sul BUR Lazio 20 settembre 2022, n. 78
[35] Parole inserite dall’art. 9, comma 1, lettera a), del r.r.15 settembre 2022, n. 13, pubblicato sul BUR Lazio 20 settembre 2022, n. 78. Il primo periodo del comma era già stato precedentemente sostituito dall'art.6, comma 1, lett.b), del r.r. 2 Dicembre 2019, n. 24, pubbl. sul BUR Lazio del 3 Dicembre 2019, n.97
[36] Parole inserite dall’art. 9, comma 1, lettera b), del r.r.15 settembre 2022, n. 13, pubblicato sul BUR Lazio 20 settembre 2022, n. 78
[37] Il secondo periodo del comma è stato soppresso dall'art.6, comma 1, lett.a), del r.r. 2 Dicembre 2019, n. 24, pubbl. sul BUR Lazio del 3 Dicembre 2019, n.97
[38] Il r.r. 2 Dicembre 2019, n. 24, pubbl. sul BUR Lazio del 3 Dicembre 2019, n.97, ha previsto le seguenti disposizioni transitorie:
“Art. 7
(Disposizioni transitorie)
1. Per l’anno 2019, le istanze per l’iscrizione all’Elenco dei professionisti di cui all’articolo 3 possono essere presentate, a pena di inammissibilità, entro il termine di 15 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento. Sono fatte salve le domande pervenute prima dell’entrata in vigore del presente regolamento. Entro il medesimo termine di cui al primo periodo, i professionisti che hanno presentato domanda di iscrizione all’Elenco prima dell’entrata in vigore del presente regolamento possono presentare le necessarie integrazioni.
2. Nelle more della pubblicazione dell’Elenco dei professionisti di cui all’articolo 3, le famiglie che hanno presentato la domanda ai Comuni nell’annualità 2019 ed ottenuto la relativa approvazione, qualora alla data dell’entrata in vigore del presente regolamento:
a) non abbiano cominciato i trattamenti, possono effettuarli fino al 31 dicembre 2020. La rendicontazione delle spese è presentata agli uffici comunali competenti entro il 31 gennaio 2021;
b) abbiano cominciato i trattamenti, possono effettuarli fino al 31 dicembre 2019. La rendicontazione delle spese è presentata agli uffici comunali competenti entro il 31 gennaio 2020.
3. È ammessa a liquidazione la documentazione fiscale di cui al comma 2, lettera a) e b), rilasciata dai professionisti che hanno richiesto di iscriversi all’Elenco di cui all’articolo 3 e sono stati dichiarati idonei per l’anno 2020."
[39] Disposizioni transitorie introdotte dall’11 del r.r.15 settembre 2022, n. 13, pubblicato sul BUR Lazio 20 settembre 2022, n. 78:
Art. 11
(Disposizioni transitorie)
1. Le domande presentate dalle famiglie nell’anno 2021 ritenute dai Comuni ammissibili, ma non finanziabili in quanto i professionisti non erano risultati iscritti nell’Elenco sono ammesse a liquidazione:
a) previa rendicontazione presentata agli uffici comunali competenti entro il 31 gennaio 2022;
b) in base alla disponibilità economica dei Comuni.
2. La validità dell’Elenco relativo all’anno 2021 è prorogata fino alla data di pubblicazione dell’Elenco relativo all’anno 2022, nel quale sono comunque inseriti i professionisti idonei nell’anno 2021. - File allegati: