NUR 06 99 500

NUR - Numero Unico Regionale 06 99 500

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Regolamento regionale 15 Gennaio 2019 n. 1

  • BUR 17 Gennaio 2019, n.6
  • Testo vigente al:
  • Regolamento per la disciplina degli interventi a sostegno delle famiglie dei minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico.

  •  

     

     

    CAPO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Art. 1

    (Oggetto)

     

    1. Il presente regolamento, nell’ambito delle iniziative volte alla tutela dei minori fino al dodicesimo anno di età([1]) nello spettro autistico, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 74 della Legge regionale n. 7 del 2018, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, detta la disciplina relativa:

                  a)  all’istituzione di un elenco([2]) di professionisti con competenze ed esperienza nell’ambito dei trattamenti per i disturbi dello spettro autistico;

                  b)  alle modalità per sostenere le famiglie;

                  c)  alle modalità per la formazione specifica di pediatri, operatori sanitari dell’area della disabilità in età evolutiva e degli insegnanti.

     

    Art.2

    (Finalità)

    1. La Regione sostiene le famiglie dei minori fino al dodicesimo anno di età([3]) nello spettro autistico residenti nel Lazio che intendono liberamente avvalersi dei programmi psicologici e comportamentali strutturati (Applied Behavioural Analysis – ABA, Early Intensive Behavioural Intervention – EIBI, Early Start Denver Model – ESDM), dei programmi educativi (Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped Children – TEACCH) nonchè degli altri trattamenti con evidenza scientifica riconosciuta mirati a modificare i comportamenti del bambino per favorire il migliore adattamento possibile alla vita quotidiana individuate dalla Regione nelle linee guida di cui all’art. 74, comma 1, della legge regionale n. 7 del 2018.

     

    CAPO II

    GESTIONE DELL’ELENCO ([4]) REGIONALE DEI PROFESSIONISTI CON COMPETENZE ED ESPERIENZA NELL’AMBITO DEI TRATTAMENTI DEI DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO

     

    Art 3

    (Elenco ([5]) regionale dei professionisti con competenze ed esperienza nell’ambito dei trattamenti dei disturbi dello spettro autistico)

     

    1. E’ istituito l’Elenco Regionale dei professionisti con competenze ed esperienza nell’ambito dei trattamenti per i disturbi dello spettro autistico, di seguito denominato Elenco, tenuto ed aggiornato dalla Direzione regionale competente in materia di salute e integrazione sociosanitaria di concerto con la Direzione regionale competente in materia di inclusione sociale. ([6])
    2. In apposite sezioni sono indicati il nome ed il cognome del professionista, il luogo e la data di nascita, la residenza, il codice fiscale e la partita IVA, la data di conseguimento del titolo di studio e dell’abilitazione qualora prevista, i relativi recapiti.
    3. L’elenco ([7]) è pubblicato sul sito istituzionale della Regione e aggiornato in relazione alle nuove iscrizioni o alle eventuali cancellazioni secondo le procedure previste dal presente regolamento.
    4. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti dai richiedenti l’iscrizione saranno raccolti presso la Regione Lazio e trattati per le finalità di gestione dell’elenco.([8]) 

     Art.4

    (Titoli e requisiti)

     

    1. Per l'iscrizione all'elenco ([9]) è necessario avere il pieno godimento dei diritti civili ed essere in possesso dei titoli e delle competenze di seguito indicati.
    2. I richiedenti l'iscrizione all'Albo devono possedere a pena di inammissibilità dell'istanza: ([10])

                  a)  Diploma di Laurea (ordinamento antecedente il DM n. 509/99) oppure Laurea specialistica (DM n. 509/99) o Magistrale (DM n. 270/2004) o Diploma di Laurea primo ciclo in:                                   Psicologia, Scienze dell’Educazione e della Formazione, Scienze della Formazione Primaria, Educatore professionale socio-pedagogico e pedagogista, Scienze delle professioni                                    sanitarie   della riabilitazione (Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, Logopedista, Educatore professionale socio- sanitario, Terapista Occupazionale);

                  b)  Abilitazione alla professione, qualora previsto dalla normativa di settore;

                  c)  formazione post laurea relativa a programmi psicologici e comportamentali strutturati (Applied Behavior Analysis – ABA, Early Intensive Behavioural Intervention – EIBI, Early Start                        Denver Model – ESDM) o  a programmi educativi (Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped Children – TEACC) o ad altri trattamenti con evidenza                      scientifica riconosciuta mirati a modificare I comportamenti del bambino per favorire un migliore adattamento alla vita quotidiana. ([11])

                 d)  competenze ed expertise almeno quinquennali nel settore di cui al comma precedente.

           3. Ai fini dell’iscrizione all’elenco ([12]) i soggetti interessati, oltre al possesso dei titoli e competenze previsti dal comma precedente, devono altresì dichiarare di:

                 a)  non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di                       provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

                 b)  non aver riportato condanne penali per le quali è prevista la menzione nel certificato del casellario giudiziale ad uso amministrativo;

                 c)  non essere stato cancellato da altro Ordine né radiato o sospeso per motivi disciplinari o penali da alcun Albo nazionale e dei Paesi dell’Unione Europea.

          4. Il possesso dei titoli e requisiti di cui ai commi precedenti è autocertificato dall’interessato, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.                 445  (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), unitamente ad ogni altro fatto, stato e qualità personale attinente alla specifica           professionalità ed esperienza lavorativa maturata.

          5. I requisiti per l’iscrizione all’elenco ([13]) devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di cui ai successivi articoli del presente                        regolamento.

     

    Art.5

    (Modalità di iscrizione all’elenco ([14]) regionale)

     

    1. L’elenco ([15]) regionale è aperto con riconoscimento annuale. 
    2. Per l'iscrizione all'Elenco, che ha validità dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, il professionista presenta  apposita domanda, a pena d'inammissibilità, entro il 15 ottobre di ogni anno. La richiesta d'iscrizione che vale per l'annualità successiva a quella di scadenza del termine per la presentazione reca in allegato: 

              a) il curriculum vitae in formato europeo;

              b) la scheda riassuntiva dei titoli e requisiti posseduti, di cui all'articolo 4;

              c) la tipologia dei programmi di intervento con dichiarata expertise e competenza;

              d) l'area territoriale preferenziale di intervento (se regionale, provinciale, distrettuale, comunale);

              e) nel caso di programma ABA,  il ruolo professionale rivestito tra quelli di seguito indicati:

                       1. tutor;

                       2. operatore;

                       3. tecnico;

                       4. supervisore o consulente. Nel caso di ruolo di supervisore o consulente il richiedente deve dimostrare il possesso almeno del titolo di Master di II livello e 1500 ore di tirocinio super                       visionato;

             f) copia del documento di identità. ([16])

    3. Non è consentita la regolarizzazione o l'integrazione delle dichiarazioni relative ai titoli dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda. Quanto dichiarato nella domanda e negli allegati deve essere autocertificato, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000. n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). ([17]

    4.La domanda di iscrizione, sottoscritta digitalmente o con firma autografa accompagnata da copia del documento di identità, secondo le modalità di cui all’articolo 65, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (domanda sottoscritta mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, ovvero domanda sottoscritta manualmente e scannerizzata presentata insieme a copia scannerizzata di un documento di identità), deve essere trasmessa, a mezzo di propria casella di posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo di posta elettronica certificata salute@regione.lazio.legalmail.it, o mediante raccomandata a/r indirizzata alla direzione regionale competente in materia di salute e integrazione sociosanitaria, Via Rosa Raimondi Garibaldi n.7, 00145 Roma.

    5. La struttura amministrativa regionale competente provvede all'istruttoria delle domande di iscrizione verificando il rispetto del termine di cui al comma 2. ([18] )

    5 bis. La Direzione regionale competente in materia di salute e integrazione sociosanitaria di concerto con la Direzione competente in materia di inclusione sociale nomina, dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, la commissione di valutazione delle istanze ammesse. La Commissione è composta dal Direttore della direzione competente in materia di salute e integrazione sociosanitaria, o da un suo delegato, da un dirigente della direzione regionale competente in materia di salute e integrazione sociosanitaria e da un dirigente della Direzione competente in materia di inclusione sociale o loro delegati, nonché da due  componenti esterni esperti in materia  di disturbo dello spettro autistico e trattamenti evidence based. Svolge le funzioni di segretario un dipendente regionale.([19])

    5 ter. La commissione valuta le domande verificando la sussistenza dei requisiti e delle competenze specifiche necessarie alla programmazione (nel caso di supervisori/consulenti) o all'applicazione (nel caso di tutor/operatore/tecnico) di programmi fondati sulla  Applied Behavioural Analysis - ABA, o strutturati (Early Intensive Behavioural  Intervention - EIBI, Early Start Denver Model - ESDM, Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped Children - TEACCH) nonché degli altri trattamenti con evidenza scientifica riconosciuta, di cui all'articolo 74, comma 1, della legge regionale n.7 del 2018.([20])

    5 quater. La Commissione ha facoltà di chiedere integrazioni alla documentazione presentata, certificazioni e attestazioni circa le competenze e i titoli dichiarati. ([21])

    5 quinquies. Al termine della valutazione, la commissione, elaborata la lista dei candidati idonei all'iscrizione nell'Elenco e la lista dei candidati non idonei con le motivazioni della non ammissibilità all'iscrizione, trasmette la documentazione alla Direzione competente in materia di salute e integrazione sociosanitaria.([22])

    5 sexies. Il direttore della direzione regionale competente in materia di salute e integrazione sociosanitaria di concertocon il direttore della direzione competente in materia di inclusione sociale approva, con determinazione, la lista dei candidati idonei e quella dei non idonei disponendo per i primi l'iscrizione nell'Elenco di cui all'articolo  2 e per i secondi  il rigetto della richiesta.([23])

    5 septies. I soggetti  iscritti all'Elenco sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Direzione, e comunque entro e non oltre trenta giorni, ogni variazione ed aggiornamento dei dati autocertificati, anche ai fini dell'aggiornamento di cui all'articolo precedente. ([24])

    5 opties. Ai fini dell'aggiornamento annuale dell'Elenco regionale, i richiedenti, con le modalità previste per la presentazione della domanda di iscrizione, inviano alla struttura regionale competente, entro il termine di cui al comma 1, l'autocertificazione relativa al mantenimento dei requisiti di iscrizione, indicando anche le eventuali variazioni dei dati comunicati. Sono inviate alla commissione esclusivamente le domande di prima iscrizione e quelle che comportino variazioni nei titoli prosseduti. La Direzione regionale competente in materia di salute e integrazione sociosanitaria di concerto con la Direzione regionale competente in materia di inclusione sociale, dispone, con determinazione, la conferma dell'iscrizione all'Elenco. ([25])

    6. Con determinazione del Direttore della direzione regionale competente in materia di salute e integrazione sociosanitaria è disposta l’iscrizione dei soggetti richiedenti nell’elenco ([26]) regionale o il rigetto della richiesta.

    7. Qualora al termine dell’istruttoria sia accertata la mancanza anche solo di uno dei requisiti previsti per l’iscrizione o il difetto di documentazione perduri anche a seguito della richiesta di integrazione, si procede ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e successive modifiche.

     

    Art.6

    (Inserimento nell'elenco) ([27])

    1. I professionisti sono inseriti nell'Elenco con le indicazioni relative al ruolo professionale, la tipologia di programma e l'area territoriale preferenziale di intervento.([28])

    Art.7

    (Sospensione e cancellazione dall’elenco regionale) ([29])

     

    1. La sospensione e la cancellazione dall’elenco ([30]) di cui all’articolo 3 è disposta con determinazione del Direttore della direzione regionale competente in materia di salute e integrazione sociosanitaria e comunicata al soggetto interessato.
    2. Sono cause di cancellazione dall’elenco:([31])

                  a)       l’istanza di cancellazione presentata dal soggetto iscritto;

                  b)      il riscontro della perdita di uno o più requisiti indicati all’articolo 4;

                  c)       la sussistenza di gravi motivi attinenti le inadempienze nell’esecuzione dell'incarico;

                  d)      la mancata comunicazione di eventuali variazioni o la falsità nelle dichiarazioni o nella documentazione presentate ai fini dell’iscrizione all’elenco ([32]) ed accertate dalla direzione                         anche sulla base di controlli a campione;

                  e)       eventuali cause di incompatibilità sopravvenute.

           3. La direzione regionale competente in materia di salute e integrazione sociosanitaria, riscontrata la sussistenza di una delle cause di cancellazione di cui al comma 2 lettere b), c), d) ed e),               procede alla relativa contestazione nei confronti del soggetto iscritto e sospende quest’ultimo dall’elenco ([33] ) assegnando allo stesso un termine non inferiore a dieci giorni e non                         superiore a sessanta giorni ai fini della rimozione della causa contestata e per la presentazione di eventuali osservazioni.

           4. Decorso inutilmente il temine di cui al comma 3, o nel caso in cui le osservazioni presentate dal soggetto interessato siano ritenute insufficienti a giustificare l’inadempienza rilevata, si                     dispone la cancellazione del soggetto dall’elenco,([34]) con il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo.

      

    CAPO III

    SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

     Art. 8

    (Finalità e natura della misura di sostegno)

     

    1. Il sostegno alle famiglie è inteso come contributo alle spese per trattamenti di cui all’art. 2 e 3 del presente regolamento, nell’ottica di supportare la tempestività, l’intensività e la specificità di intervento. La misura in oggetto si integra al piano di assistenza individualizzato del minore.
    2. In considerazione dello stanziamento regionale disponibile, il sostegno economico assume la forma di contributo alla spesa sostenuta dalla famiglia, e viene concesso secondo criteri delineati dal presente regolamento, comunque entro il tetto di spesa ammissibile massimo per utente pari a 5.000 €/annui. Il tetto massimo è erogato con priorità ai nuclei familiari con un numero di figli nello spettro autistico superiori a 1 e con un ISEE inferiore o pari ad € 8.000.
    3. L’entità del sostegno viene valutata considerando le risorse e servizi già attivi a favore della persona o comunque attivabili nella rete sociosanitaria (ivi compresi i centri di riabilitazione territoriali accreditati), e in considerazione delle caratteristiche socioeconomiche del nucleo familiare che presenta la richiesta (secondo le modalità previste dal DPCM 5 dicembre 2013, n.159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente - ISEE”).

     

     

    Art.9

    (Soggetti beneficiari)

     

    1. Possono beneficiare della presente misura di sostegno economico di cui all’art. 8 le famiglie con minori fino al dodicesimo anno di età,([35]) ([36])con diagnosi di disturbo dello spettro autistico, residenti nella Regione Lazio, che ne presentano formale richiesta agli uffici competenti del distretto sociosanitario, relativamente alle spese sostenute per fruire degli interventi erogati dai professionisti iscritti all’elenco ([37] )di  cui all’art. 3 del presente Regolamento.

     

     

    Art.10

    (Presentazione della domanda. Istruttoria di ammissibilità e valutazione)

    1. La direzione regionale competente in materia di inclusione sociale eroga annualmente un fondo ([38]) ai Comuni/Enti capofila di distretto sociosanitario, che emanano un avviso pubblico con possibilità di apertura entro i limiti del fondo assegnato,([39]) ai fini del conferimento del contributo regionale alle famiglie che presentano formale richiesta. Il Comune/Ente capofila adotta tutte le misure necessarie ai fini della semplificazione dell’accesso alla misura di sostegno, di cui al presente regolamento.
    2. Le domande per l’ammissione alla misura di sostegno, di cui all’art. 8, sono presentate dalla famiglia del minore, di cui all’art. 9, al comune di residenza, con allegata la diagnosi di disturbo dello spettro autistico e il documento attestante l’indicatore della situazione economica equivalente – ISEE.
    3. Il comune di residenza, a conclusione dell’istruttoria di ricezione delle richieste, valuta l’ammissibilità delle domande e contatta il servizio Tutela Salute Mentale e Riabilitazione dell’Età evolutiva (di seguito TSMREE) di competenza territoriale del minore per programmare l’effettuazione della valutazione multidimensionale, coinvolgendo la famiglia.
    4. In sede di valutazione, viene indicata la tipologia di intervento maggiormente appropriata al caso, in relazione  all’età del minore, ([40])al quadro diagnostico, diagnosi funzionale e al progetto terapeutico- riabilitativo predisposto dal TSMREE. La famiglia può scegliere tra un centro qualificato che abbia professionisti presenti nell’elenco regionale ([41]) di cui all’art. 3 o direttamente i professionisti qualora abbia optato per un intervento domiciliare. Un tutor/operatore/tecnico che implementa programmi fondati sull’Applied Behaviour Analysis – ABA opera obbligatoriamente sotto supervisione di un consulente qualificato e iscritto all’elenco ([42]) e la famiglia deve dichiarare nell’istanza chi siano i professionisti di entrambi i livelli. Data la complessità dei casi e il numero di ore di terapie settimanali le famiglie possono indicare più di un tutor/operatore/tecnico. Dati relativi al professionista individuato sono registrati nel progetto di assistenza individuale del minore. In caso di prima valutazione del minore e qualora non sia stato ancora nominato, viene individuato, in sede di unità valutativa multidimensionale, un referente (case manager), punto di riferimento per la famiglia e per gli altri soggetti coinvolti. Il “case manager” assume la funzione di referente anche per il monitoraggio e la verifica dei risultati relativi alla realizzazione del progetto di assistenza individuale, e pertanto anche delle prestazioni rese nell’ambito del sostegno economico in argomento.
    5. La proposta di ore di intervento finanziabili per ogni utente viene indirizzata all’Ufficio di Piano del distretto sociosanitario competente. Il suddetto Ente dispone l’elenco dei beneficiari della misura di sostegno, entro i limiti del fondo assegnato.

     

    Art.11

    (Modalità di rendicontazione ed erogazione alle famiglie)

     

    1. Le famiglie presentano al comune di residenza la rendicontazione delle spese strettamente connesse al trattamento che siano  effettivamente sostenute dai beneficiari dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno in cui è pubblicato l'avviso di cui all'articolo 10. La documentazione deve pervenire all'ufficio competente del comune, entro il 31 gennaio dell'esercizio finanziario successivo a quello in cui è pubblicato il suddetto avviso di cui all'articolo 10. ([43]) La documentazione fiscalmente valida deve essere intestata al minore o ai rappresentanti legali dello stesso che hanno presentato richiesta di contributo alle spese. E’ prevista, da parte del comune di residenza la verifica delle dichiarazioni rese nonché la congruità amministrativa e tecnica in termini di ammissibilità delle spese e rispondenza alle finalità di legge. Il Comune invia all’ente capofila un elenco delle rendicontazioni che hanno ottenuto il visto di regolarità, ai fini della liquidazione.
    2. Qualora venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese, il richiedente decadrà immediatamente dal beneficio concessogli, con obbligo di restituzione delle somme fino a quel momento indebitamente percepite. In tal caso il soggetto beneficiario non potrà più presentare, per un anno, altre richieste di contributi e incorrerà nelle sanzioni previste dal codice penale e delle leggi speciali in materia.
    3. Il contributo alle famiglie assegnatarie viene erogato dal Comune/Ente capofila di distretto sociosanitario a conclusione delle verifiche di cui ai commi precedenti effettuate dal comune di residenza.
    4. Il Comune/Ente capofila presenta alla direzione regionale competente in materia di inclusione sociale il prospetto riepilogativo delle misure di sostegno riconosciute alle famiglie e i dati relativi all’utenza.([44])
    5. La direzione regionale competente in materia di inclusione sociale cura il monitoraggio ed il controllo sul corretto utilizzo e rendicontazione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi previsti dal presente regolamento, con la possibilità di richiedere chiarimenti ed integrazioni documentali.
    6. La direzione regionale competente in materia di inclusione sociale si riserva il diritto di disporre in qualsiasi momento verifiche, anche a campione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, in relazione alle misure di sostegno concesse ed erogate, per accertare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai beneficiari.

     

     Art.12

    (Decadenza dal beneficio)

     

    1. Nel caso in cui il case manager evidenzi la non collaborazione o il mancato rispetto da parte dell’utente del programma d’intervento concordato, previo invito alla famiglia a continuare nel trattamento, si può sospendere o revocare la concessione del sostegno economico riconosciuto, con provvedimento motivato del comune di residenza, comunicato all’Ente capofila.

     

      CAPO IV

    FORMAZIONE

    Art. 13

    (Formazione specifica per i pediatri di libera scelta, gli operatori sanitari dell’area della disabilità in età evolutiva e gli insegnanti)

     

    1. La Regione, attraverso le competenti Direzioni regionali, con il supporto dell’Istituto superiore di sanità e dei rappresentanti delle ASL del Lazio, promuove la formazione specifica sul disturbo dello spettro autistico diretta ai Pediatri di Libera Scelta, agli operatori sanitari dell’area della disabilità in età evolutiva, educatori degli asili nido e agli insegnanti della scuola dell’infanzia.
    2. La Regione, ritenendo fondamentale la sinergia degli interventi tra le varie Istituzioni coinvolte, ritiene di affidare il compito di coordinare ogni azione del presente articolo all’istituendo Coordinamento regionale della Rete Interistituzionale Disturbi dello Spettro Autistico di cui alla DGR n.75/2018.

    CAPO V

    ENTRATA IN VIGORE

    Art.14

    (Entrata in vigore)

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.([45])

     

     

     INDICE

     

    CAPO I

    DISPOSIZIONI  GENERALI

     

    Art. 1 – Oggetto

    Art. 2 - Finalità

     

    CAPO II

    GESTIONE DELL’ALBO REGIONALE DEI PROFESSIONISTI CON COMPETENZE ED ESPERIENZA NELL’AMBITO DEI TRATTAMENTI DEI DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO

     

    Art. 3 - Elenco regionale dei professionisti con competenze ed esperienza nell’ambito dei trattamenti dei disturbi dello spettro autistico

    Art. 4  - Titoli e requisiti

    Art. 5  - Modalità di iscrizione all’elenco regionale

    Art. 6  - Inserimento nell’elenco

    Art. 7 - Sospensione e cancellazione dall’elenco regionale

     

    CAPO III

    SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

     

    Art. 8 - Finalità e natura della misura di sostegno

    Art. 9 - Soggetti beneficiari

    Art. 10 - Presentazione della domanda. Istruttoria di ammissibilità e valutazione.

    Art. 11 - Modalità di rendicontazione ed erogazione alle famiglie

    Art. 12 - Decadenza del beneficio

    CAPO IV

    FORMAZIONE

     

    Art. 13 - Formazione specifica per i pediatri di libera scelta, gli operatori sanitari dell’area della disabilità in età evolutiva e gli insegnanti.

     

    CAPO V

    ENTRATA IN VIGORE

     

    Art. 14 - Entrata in vigore

     

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

     

     

     


     

     

     

     

     

    [1] Comma modificato dall’art.1, comma 1,  del r.r. 22 giugno 2020 n.16, pubblicato sul BUR Lazio del 23 giugno 2020 n.80

    [2] Lettera così modificata dall’art. 1, comma 1, lettera a) del r.r. 28 Giugno 2019, n.10, pubbl. sul BUR Lazio  2 Luglio 2019, n. 53

    [3] Comma modificato dall’art.1, comma 1,  del r.r. 22 giugno 2020 n.16, pubblicato sul BUR Lazio del 23 giugno 2020 n.80

     

    [4] Rubrica così modificata dall’art. 1, comma 1, lettera a) del r.r. 28 Giugno 2019, n.10, pubbl. sul BUR Lazio  2 Luglio 2019, n. 53

    [5] Rubrica così modificata dall’art. 1, comma 1, lettera a) del r.r. 28 Giugno 2019, n.10, pubbl. sul BUR Lazio  2 Luglio 2019, n. 53

     

    [6] Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, del r.r. 2 Dicembre 2019, n.24, pubblicato sul BUR Lazio 3 Dicembre 2019, n.97;precedentemente il comma era stato modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a) del r.r. 28 Giugno 2019, n.10, pubbl. sul BUR Lazio  2 Luglio 2019, n. 53

    [7] Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a) del r.r. 28 Giugno 2019, n.10, pubbl. sul BUR Lazio  2 Luglio 2019, n. 53

    [8] Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a) del r.r. 28 Giugno 2019, n.10, pubbl. sul BUR Lazio  2 Luglio 2019, n. 53

    [9] Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a) del r.r. 28 Giugno 2019, n.10, pubbl. sul BUR Lazio  2 Luglio 2019, n. 53

    [10] Dicitura modificata dall'art. 2, comma 1, lett.a), del r.r. 2 Dicembre 2019, n. 24, pubbl. sul BUR Lazio 3 Dicembre 2019, n. 97

    [11] Lettera così sostituita dall’art. 1, comma 1, lettera b) del r.r. 28 Giugno 2019, n.10, pubbl. sul BUR Lazio  2 Luglio 2019, n. 53

    [12] Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a) del r.r. 28 Giugno 2019, n.10, pubbl. sul BUR Lazio  2 Luglio 2019, n. 53

     

    [13] Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a) del r.r. 28 Giugno 2019, n.10, pubbl. sul BUR Lazio  2 Luglio 2019, n. 53

    [14] Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a) del r.r. 28 Giugno 2019, n.10, pubbl. sul BUR Lazio  2 Luglio 2019, n. 53

    [15] Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a) del r.r. 28 Giugno 2019, n.10, pubbl. sul BUR Lazio  2 Luglio 2019, n. 53

     

    [16] Comma sostituito dall'art. 3, comma 1, lett.a) del r.r. 2 Dicembre 2019, n. 24, pubbl. sul BUR Lazio del 3 Dicembre 2019, n. 97.Il comma era stato precedentemente modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a) del r.r. 28 Giugno 2019, n.10, pubbl. sul BUR Lazio  2 Luglio 2019, n. 53

    [17] Comma sostituito dall'art. 3, comma 1, lett.b), del r.r. 2 Dicembre 2019, n.24, pubbl. sul BUR Lazio del 3 Dicembre 2019, n.97

    [18] Comma sostituito dall'art. 3, comma 1, lett.c), del r.r. 2 Dicembre 2019, n.24, pubbl. sul BUR Lazio del 3 Dicembre 2019, n.97

    [19] Comma inserito dall'art. 3, comma 1, lett.d), del r.r. 2 Dicembre 2019, n.24, pubbl. sul BUR Lazio del 3 Dicembre 2019, n.97

    [20] Comma inserito dall'art. 3, comma 1, lett.d), del r.r. 2 Dicembre 2019, n.24, pubbl. sul BUR Lazio del 3 Dicembre 2019, n.97

    [21] Comma inserito dall'art. 3, comma 1, lett.d), del r.r. 2 Dicembre 2019, n.24, pubbl. sul BUR Lazio del 3 Dicembre 2019, n.97

    [22] Comma inserito dall'art. 3, comma 1, lett.d), del r.r. 2 Dicembre 2019, n.24, pubbl. sul BUR Lazio del 3 Dicembre 2019, n.97

     

    [23] Comma inserito dall'art. 3, comma 1, lett.d), del r.r. 2 Dicembre 2019, n.24, pubbl. sul BUR Lazio del 3 Dicembre 2019, n.97

    [24] Comma inserito dall'art. 3, comma 1, lett.d), del r.r. 2 Dicembre 2019, n.24, pubbl. sul BUR Lazio del 3 Dicembre 2019, n.97

    [25] Comma inserito dall'art. 3, comma 1, lett.d), del r.r. 2 Dicembre 2019, n.24, pubbl. sul BUR Lazio del 3 Dicembre 2019, n.97

    [26] Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a) del r.r. 28 Giugno 2019, n.10, pubbl. sul BUR Lazio  2 Luglio 2019, n. 53

    [27] Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a) del r.r. 28 Giugno 2019, n.10, pubbl. sul BUR Lazio  2 Luglio 2019, n. 53

    [28] Comma sostituito dall'art. 4, comma 1, del r.r. 2 Dicembre 2019, n. 24, pubbl. sul BUR Lazio del 3 Dicembre 2019, n.97. Precedentemente, già modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a) del r.r. 28 Giugno 2019, n.10, pubbl. sul BUR Lazio  2 Luglio 2019, n. 53 e dall’art. 1, comma 1, lettera a) del r.r. 28 Giugno 2019, n.10, pubbl. sul BUR Lazio  2 Luglio 2019, n. 53

     

     

     

    [29] Rubrica così modificata dall’art. 1, comma 1, lettera a) del r.r. 28 Giugno 2019, n.10, pubbl. sul BUR Lazio  2 Luglio 2019, n. 53

    [30] Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a) del r.r. 28 Giugno 2019, n.10, pubbl. sul BUR Lazio  2 Luglio 2019, n. 53

    [31] Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a) del r.r. 28 Giugno 2019, n.10, pubbl. sul BUR Lazio  2 Luglio 2019, n. 53

    [32] Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a) del r.r. 28 Giugno 2019, n.10, pubbl. sul BUR Lazio  2 Luglio 2019, n. 53

    [33] Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a) del r.r. 28 Giugno 2019, n.10, pubbl. sul BUR Lazio  2 Luglio 2019, n. 53

    [34] Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a) del r.r. 28 Giugno 2019, n.10, pubbl. sul BUR Lazio  2 Luglio 2019, n. 53

    [35] Comma modificato dall’art.1, comma 1,  del r.r. 22 giugno 2020 n.16, pubblicato sul BUR Lazio del 23 giugno 2020 n.80

     

    [36] Comma così formulato dopo la soppressione di parole per disposizione dell’art.2, comma 1, del r.r. 22 giugno 2020 n.16, pubblicato sul BUR Lazio del 23 giugno 2020 n.80

    [37] Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a) del r.r. 28 Giugno 2019, n.10, pubbl. sul BUR Lazio  2 Luglio 2019, n. 53

    [38] Comma qui modificato dall'art. 5, comma 1, lett.a), del  r.r. 2 Dicembre 2019, n. 24, pubbl. sul BUR Lazio del 3 Dicembre 2019, n.97

    [39] Comma qui modificato dall'art. 5, comma 1, lett.b), del  r.r. 2 Dicembre 2019, n. 24, pubbl. sul BUR Lazio del 3 Dicembre 2019, n.97

    [40] Comma così modificato dall’art.3, comma 1, del r.r. 22 giugno 2020 n.16, pubblicato sul BUR Lazio del 23 giugno 2020 n.80

     

    [41] Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a) del r.r. 28 Giugno 2019, n.10, pubbl. sul BUR Lazio  2 Luglio 2019, n. 53

     

    [42] Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a) del r.r. 28 Giugno 2019, n.10, pubbl. sul BUR Lazio  2 Luglio 2019, n. 53

    [43] Il primo periodo del comma 1 è stato sostituito dall'art.6, comma 1, lett.b), del  r.r. 2 Dicembre 2019, n. 24, pubbl. sul BUR Lazio del 3 Dicembre 2019, n.97

    [44] Il secondo periodo del comma è stato soppresso dall'art.6, comma 1, lett.a), del  r.r. 2 Dicembre 2019, n. 24, pubbl. sul BUR Lazio del 3 Dicembre 2019, n.97

    [45] Il r.r. 2 Dicembre 2019, n. 24, pubbl. sul BUR Lazio del 3 Dicembre 2019, n.97, ha previsto le seguenti disposizioni transitorie:

    Art. 7

    (Disposizioni transitorie)

    1. Per l’anno 2019, le istanze per l’iscrizione all’Elenco dei professionisti di cui all’articolo 3 possono essere presentate, a pena di inammissibilità, entro il termine di 15 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento. Sono fatte salve le domande pervenute prima dell’entrata in vigore del presente regolamento. Entro il medesimo termine di cui al primo periodo, i professionisti che hanno presentato domanda di iscrizione all’Elenco prima dell’entrata in vigore del presente regolamento possono presentare le necessarie integrazioni.
    2. Nelle more della pubblicazione dell’Elenco dei professionisti di cui all’articolo 3, le famiglie che hanno presentato la domanda ai Comuni nell’annualità 2019 ed ottenuto la relativa approvazione, qualora alla data dell’entrata in vigore del presente regolamento:

    a) non abbiano cominciato i trattamenti, possono effettuarli fino al 31 dicembre 2020. La rendicontazione delle spese è presentata agli uffici comunali competenti entro il 31 gennaio 2021;

    b)  abbiano cominciato i trattamenti, possono effettuarli fino al 31 dicembre 2019. La rendicontazione delle spese è presentata agli uffici comunali competenti entro il 31 gennaio 2020.

           3. È ammessa a liquidazione la documentazione fiscale di cui al comma 2, lettera a) e b), rilasciata dai professionisti che hanno richiesto di iscriversi all’Elenco di cui all’articolo 3 e sono stati                dichiarati idonei per l’anno 2020."

     

     

Data di aggiornamento/verifica: 04/11/2022

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