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Regolamento regionale 14 Marzo 2018 n. 12

  • BUR 15 Marzo 2018, n. 22
  • Testo vigente al:
  • Modifiche al regolamento regionale 3 agosto 2012, n. 13 (Disposizioni attuative e integrative dell’articolo 21, comma 1, della legge regionale 21 dicembre 1998, n. 57 “Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1998” recante norme concernenti i criteri e le modalità relative alla gestione dei rapporti con i soggetti autorizzati alla riscossione della tassa automobilistica, ai sensi dell’articolo 17, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”, nonché ai sensi dell’articolo 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”)
  • Art.1
    (Modifiche all’articolo 2 del regolamento regionale 3 agosto 2012, n.13)

    1. Al comma 1 dell’articolo 2, dopo le parole “Regione stessa” sono aggiunte le seguenti: “tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o raccomandata con ricevuta di ritorno (raccomandata A/R),”
    2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 è abrogata.
    3. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:
    a)  le parole “visura camerale o” sono abrogate;
    b) dopo le parole “documentazione amministrativa)” sono aggiunte le seguenti: “di iscrizione al Registro delle imprese;”
    4. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 2, sono aggiunte le seguenti:
    “dbis) scheda intermediario, pubblicata, nell’apposita sezione, sul sito istituzionale della Regione, sottoscritta dal soggetto richiedente ovvero, in caso di società, dal rappresentante legale;
    dter) dichiarazione con la quale i soggetti autorizzati sono consapevoli di assumere, nell’esercizio dell’attività di riscossione delle tasse automobilistiche, la qualifica pubblicistica di agenti contabili con conseguente assoggettamento alla disciplina sostanziale e processuale riservata ai soggetti che, per ragioni di ufficio o servizio, maneggiano denaro pubblico, nonché della responsabilità civile, penale e contabile in cui possono incorrere nel caso di omissione o di ritardo, anche parziali, del riversamento alla Regione delle somme riscosse.”.
    5. Il comma 3 dell’articolo 2 è abrogato.
    6. Al comma 4 dell’articolo 2, dopo le parole “enti garanti” sono aggiunte le seguenti: “ovvero gli enti o le cooperative tra rivenditori legalmente costituiti, contraenti polizze solidali e collettive per i tabaccai associati”.
    7. Il comma 5 dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:
    “5. I tabaccai sono tenuti a comunicare alla Regione, tramite PEC o raccomandata A/R, anche per il tramite delle associazioni di categoria, le variazioni dei dati contenuti nell'istanza e nella documentazione allegata di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla data della intervenuta variazione. In caso di mancata comunicazione, la Regione può procedere alla sospensione, ai sensi dell’articolo 6, dal servizio di riscossione, mediante disattivazione dal collegamento telematico di cui all’articolo 4, comma 3, sino all’avvenuta regolarizzazione amministrativa della variazione intervenuta.”.
    8. Il comma 6 dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:
      “6. Ai fini del mantenimento del collegamento telematico di cui all'articolo 4, comma 3, per lo svolgimento del servizio di riscossione della tassa automobilistica, la Regione, entro il 15 novembre dell'anno in corso, richiede agli enti di cui al comma 4 l’elenco dei tabaccai che intendono rinnovare la garanzia fideiussoria. Entro e non oltre il 10 dicembre di ogni anno, gli enti medesimi trasmettono alla Regione l'elenco dei tabaccai che hanno rinnovato la garanzia fideiussoria per l'anno successivo. Il mancato rinnovo della garanzia fideiussoria determina la sospensione, in via cautelativa, del servizio di riscossione della tassa automobilistica.”.


    Art. 2
    (Modifiche all’articolo 3 del r.r. 13/2012) 

    1. Al comma 1 dell’articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:
    “a) la lettera c) è abrogata;
      b) la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
    “d) dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) di iscrizione al Registro delle imprese;”;
    c) la lettera f) è abrogata.
    d) dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:
    “fbis) scheda intermediario pubblicata sul sito istituzionale della Regione Lazio, sottoscritta dal soggetto richiedente o in caso di società, dal rappresentante legale;”;
    “fter) dichiarazione con la quale i soggetti autorizzati sono consapevoli di assumere, nell’esercizio dell’attività di riscossione delle tasse automobilistiche, la qualifica pubblicistica di agenti contabili, con conseguente assoggettamento alla disciplina sostanziale e processuale riservata ai soggetti che, per ragioni di ufficio o servizio, maneggiano denaro pubblico, nonché della responsabilità civile, penale e contabile in cui possono incorrere nel caso di omissione o di ritardo, anche parziali, del riversamento alla Regione delle somme riscosse.”.
    2. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 è aggiunto il seguente:
    “2bis. Nel caso in cui sia prestata garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, in forma solidale e collettiva, gli istituti bancari o assicurativi, di seguito denominati "enti garanti", ovvero gli enti o cooperative tra più agenzie legalmente costituiti contraenti polizze solidali e collettive per gli associati, forniscono l'elenco delle agenzie per le quali è prestata garanzia fideiussoria, con l'indicazione del codice identificativo rilasciato dalla Motorizzazione Civile, del nome e cognome del titolare ovvero, in caso di società, del rappresentante legale e dell'importo della polizza fideiussoria per l'anno corrente.”.
    3. Il comma 3 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:
    “3. Le agenzie pratiche auto e le delegazioni Aci sono tenute a comunicare alla Regione, tramite PEC o raccomandata A/R, anche per il tramite delle associazioni di categoria, le variazioni dei dati contenuti nell'istanza e nella documentazione allegata di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla data della intervenuta variazione. In caso di mancata comunicazione, la Regione può procedere alla sospensione, ai sensi dell’articolo 6,  dal servizio di riscossione, mediante disattivazione dal collegamento telematico di cui all’articolo 4, comma 3 sino all’avvenuta regolarizzazione amministrativa della variazione intervenuta.”.
    4. Al comma 4 dell’articolo 3, il periodo “Le agenzie e le delegazioni prive del rinnovo della polizza fideiussoria, sono sospesi, in via cautelativa, dal servizio di riscossione della tassa automobilistica, mediante la disattivazione dal collegamento telematico di cui all'articolo 4, comma 3.” è sostituito dal seguente: “Il mancato rinnovo della garanzia fideiussoria, determina, la sospensione, in via cautelativa, dal servizio di riscossione della tassa automobilistica, mediante disattivazione dal collegamento telematico di cui all’articolo 4, comma 3.”.
     5. Il comma 5 dell’articolo 3 è abrogato.


    Art. 3
    (Modifiche all’articolo 4 del r.r. 13/2012) 

    1. Al comma 1 dell’articolo 4, la parola “RID” è sostituita dalle seguenti: “SEPA Direct Debit (SDD)”.

     
    Art. 4
    (Modifiche all’articolo 5 del r.r. 13/2012) 

    1. Ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 5 la parola “RID” è sostituita dalla seguente: “SDD”
    2. Il comma 4 è sostituito dai seguenti:
    “4. Nel caso in cui i soggetti autorizzati intendano procedere alla variazione delle coordinate bancarie del conto corrente su cui hanno disposto l’autorizzazione di cui al comma 1, tramite SDD:
    a) richiedono alla banca prescelta l’inoltro telematico alla Regione della relativa variazione, qualora il conto corrente permanga nella stessa filiale o in diversa filiale del medesimo istituto bancario;
    b) richiedono un nuovo mandato SDD alla Regione da sottoscrivere e consegnare alla propria banca per l’allineamento elettronico degli archivi secondo le modalità di cui al comma 2, qualora il conto corrente sia aperto presso una banca diversa da quella su cui hanno disposto l’autorizzazione di cui al comma 1;
    4bis. In alternativa alle procedure di cui al comma 4, per la variazione delle coordinate bancarie i soggetti autorizzati possono optare per la seguente:
    a)  richiedono alla Regione la disattivazione del collegamento all’archivio delle tasse automobilistiche fino all’effettuazione delle relative variazioni;
    b) la Regione comunica al soggetto autorizzato e al gestore del sistema informatico, dal medesimo individuato, la data di decorrenza della relativa disattivazione;
    c)  solo successivamente al riversamento, mediante SDD, delle somme riscosse dal soggetto autorizzato fino alla data di disattivazione di cui alla lettera b) sul conto corrente su cui è ancora vigente l’autorizzazione al prelievo, il soggetto medesimo può procedere ad effettuare le variazioni delle coordinate bancarie;
    d)  solo ad avvenuto riallineamento elettronico degli archivi di cui al comma 2, il soggetto autorizzato è riammesso al servizio di riscossione della tassa automobilistica.
    4 ter. Il soggetto autorizzato garantisce, in ogni caso, a prescindere dalla procedura prescelta ai sensi dei commi 4 e 4bis, sia la continuità dell’autorizzazione al prelievo delle somme riscosse, che il relativo prelievo. Gli eventuali insoluti che si dovessero manifestare nel corso delle procedure di variazione delle coordinate bancarie di cui al presente articolo non rientrano tra quelli indipendenti da cause ascrivibili al soggetto autorizzato alla riscossione di cui all’articolo 8.”.
    3. Il comma 5 dell’articolo 5 è abrogato.

    Art. 5
    (Modifiche all’articolo 6 del r.r. 13/2012)

    1. Al comma 1 dell’articolo 6, le parole “invia, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite P.E.C., l'intimazione al pagamento delle somme richieste entro il termine di cinque giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della raccomandata o della P.E.C”, sono sostituite dalle seguenti: “gli invia, di norma, tramite P.E.C. o, in subordine, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'intimazione al pagamento delle somme richieste, entro il termine perentorio di cinque giorni lavorativi decorrenti dalla data di consegna della P.E.C. o di notifica della raccomandata A.R. .”.
    2. Al comma 2 dell’articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:
    a) le parole “nonché, per le agenzie pratiche auto e le delegazioni Aci, alla provincia di competenza e, per i tabaccai, all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato” sono soppresse;
    b) alla lettera e), dopo le parole “di cui all'articolo 7, comma 1” sono aggiunte le seguenti “e di trasmissione della copia del bonifico eseguito;”;
    3. Dopo il comma 2 dell’articolo 6 è aggiunto il seguente:
    “2.bis. Qualora nell’arco dell'anno solare si verifichi per due volte l'esito insoluto di cui al comma 1, la Regione sospende il soggetto inadempiente dal servizio di riscossione per un periodo di sei mesi. Ai fini della sospensione il conteggio degli insoluti nell’arco dell’anno solare è effettuato considerando la data di scadenza nella quale gli insoluti si verificano. Qualora il soggetto inadempiente abbia provveduto al pagamento, a seguito dell'intimazione ai sensi dei commi 1 e 2 e prima dell’attivazione della procedura di escussione della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 10, la Regione, decorso il periodo di sospensione, procede alla riattivazione del servizio di riscossione della tassa automobilistica. In tal caso il massimale della polizza fideiussoria relativa all’anno successivo a quello in cui si è proceduto alla disattivazione ha un importo garantito almeno pari a quello dell'ultima polizza scaduta.”.


    Art. 6
    (Modifiche all’articolo 7 del r.r. 13/2012)

    1. Al comma 1 dell’articolo 7, dopo la parola “entro” è aggiunto: “il termine perentorio di” 
    2. Il comma 2 dell’articolo 7 è sostituito dal seguente:
    “2. Dell'avvenuto adempimento deve essere data tempestiva comunicazione alla Regione, mediante la trasmissione della copia del bonifico, tramite la casella di posta elettronica istituzionale, il fax o la PEC indicati nella nota di intimazione di pagamento.”.
    3. Al comma 3 dell’articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:
    a) le parole “su richiesta dei soggetti interessati” sono soppresse;
    b) dopo le parole “somme dovute” è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La Regione provvederà alla riattivazione del servizio di riscossione entro 30 giorni dall’ accertamento stesso.”.


    Art. 7
    (Modifiche all’articolo 8 del r.r. 13/2012)

    1. Al comma 1 dell’articolo 8 sono apportate le seguenti modifiche:
    a) le parole “la causa del problema” sono sostituite dalle seguenti: “la causa specifica dell’insoluto e che lo stesso è attribuibile esclusivamente all’istituto bancario. A tal fine non sono valide le dichiarazioni rilasciate dall’istituto bancario con motivazioni generiche e quelle che non riportano in maniera leggibile il nominativo del relativo sottoscrittore.”.
    b) le parole “di cui all'articolo 5, comma 5”, sono sostituite dalle seguenti “di cui all’articolo 6, comma 2, lettera d).”.
    2. Il comma 2 dell’articolo 8 è sostituito dal seguente:
    “2. Dell'avvenuta regolarizzazione è data tempestiva comunicazione alla Regione, con la trasmissione della copia del bonifico, a mezzo della casella di posta elettronica istituzionale, del fax o della PEC, indicati nella nota di intimazione al pagamento.”.
    3. Il comma 3 dell’articolo 8 è sostituito dal seguente:
    “3. La Regione procede alla riattivazione del servizio di riscossione solo a seguito della ricezione della dichiarazione di cui al comma 1 ed entro 30 giorni dall’accertamento dell’effettivo incasso.”.
    4. Al comma 4 dell’articolo 8 le parole “di cui all'articolo 5, comma 5”, sono sostituite dalle seguenti “di cui all’articolo 6, comma 2, lettera d).”.
    5. Al comma 5 dell’articolo 8 le parole “di cui all’articolo 11, comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 6, comma 2 bis.”.


    Art. 8
    (Modifiche all’articolo 9 del r.r. 13/2012)

    1.  Al comma 3 dell’articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:
    a) dopo la parola “effettuato” sono aggiunte le seguenti “tramite la casella di posta elettronica istituzionale o”;
    b) dopo la parola PEC sono aggiunte le seguenti: “comunicata dagli uffici regionali su richiesta del soggetto inadempiente.”.
    2. Al comma 4 dell’articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:
    a) le parole “all'articolo 11, comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “all'articolo 6, comma 2 bis”;
    b) le parole “sospensione dell'autorizzazione di cui all'articolo 11, comma 1”, sono sostituite dalle seguenti: “sospensione di cui all'articolo 6, comma 2 bis.”.
     

    Art. 9
    (Modifiche all’articolo 10 del r.r. 13/2012)

    1. La rubrica dell’articolo 10 è sostituita dalla seguente: “(Procedure di recupero delle somme non riversate e revoca dell’autorizzazione alla riscossione)”.
    2. Il comma 1 dell’articolo 10 è sostituito dal seguente:
    “1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 6, comma 1, la Regione avvia la procedura di escussione della garanzia fideiussoria e tramite P.E.C. o, in subordine, con lettera raccomandata A/R indirizzata al soggetto inadempiente, all'ente garante nonché ai soggetti contraenti la polizza fideiussoria, richiede il versamento delle somme dovute e garantite.”.
    3. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 è aggiunto il seguente:
    “1bis L’avvio della procedura di escussione e il ricevimento della richiesta di cui al comma 1 determinano la revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 4 e la segnalazione agli organi di cui all’articolo 6, comma 2, lettera g).”.
    4. Dopo il comma 2 dell’articolo 10 sono aggiunti i seguenti commi:
     “3. Nell'ipotesi di cui al comma 1 la Regione, con apposito provvedimento adottato dalla struttura regionale competente in materia, revoca l'autorizzazione al servizio di riscossione della tassa automobilistica e ne dà comunicazione al soggetto inadempiente, alle associazioni di categoria interessate, alla provincia competente nel caso di agenzie pratiche auto e delegazioni Aci, all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nel caso di tabaccai, nonché al gestore del sistema informatico individuato dal medesimo soggetto.
      4. La Regione revoca, altresì, l'autorizzazione al servizio di riscossione della tassa automobilistica nel caso di mancato rinnovo della polizza fideiussoria per due anni, decorrenti dalla data di scadenza dell’ultima polizza.”.


    Art. 10
    (Abrogazione dell’articolo 11 del r.r. 13/2012)

    1.  L’articolo 11 del r.r. 13/2012 è abrogato.


    Art. 11
    (Modifiche all’articolo 12 del r.r. 13/2012)

    1. La rubrica dell’articolo 12 è sostituita dalla seguente: “(Ulteriori cause di sospensione e revoca dell’autorizzazione alla riscossione. Diniego di nuova autorizzazione)”.
    Al comma 1 dell’articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:
    a) alla lettera a) le parole “del servizio di” sono sostituite dalle seguenti: “dell’autorizzazione alla”;
    b)  alla lettera b) le parole “del servizio di” sono sostituite dalla seguente: “alla”.
    2. Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
     “3. In ogni caso, la rinuncia espressa o la cessazione dell’attività di impresa da parte del soggetto autorizzato determinano la revoca dell’autorizzazione alla riscossione della tassa automobilistica.”.

     
    Art. 12
    (Modifiche all’articolo 13 del r.r. 13/2012)

    1. Il comma 1 è sostituito dal seguente:
    “1. L'intimazione di pagamento di cui all'articolo 6 ed altre eventuali comunicazioni, sono inviate al soggetto inadempiente, di norma tramite P.E.C. o, in subordine, con lettera raccomandata A/R presso la sede di svolgimento dell'attività di riscossione della tassa automobilistica.”.
    Il comma 2 è sostituito dal seguente:
    “2. In caso di intervenuta cessazione dell'attività, le comunicazioni sono inviate, di norma, tramite P.E.C. o, in subordine, con lettera raccomandata A/R nel luogo di residenza del soggetto inadempiente.”.

         Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

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