Regolamento regionale 14 maggio 2008, n. 7
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BUR 21 Maggio 2008, n. 19
- Testo vigente al:
- Regolamento di attuazione ed integrazione della legge regionale 18 settembre 2007, n. 16 (Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all’emersione del lavoro non regolare).
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Indice
Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione
Art. 2 - Indirizzi e modalità per l’attuazione delle misure per contrastare il lavoro non regolare e degli interventi a favore dell’emersione
Art. 3 - Strutture ed organismi deputati all’attuazione della l.r. 16/2007
Art. 4 - Cabina di regia per l’attuazione delle misure per contrastare il lavoro non regolare e degli interventi in favore dell’emersione
Art. 5 - Criteri e le modalità per la promozione e l’organizzazione delle campagne per la conoscenza e l’informazione della normativa relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 6 - Commissione di valutazione dei progetti per l’emersione. Istituzioni, compiti e funzionamento
Art. 7 - Elenco dei tutori e elenco dei consulenti specialisti, assegnazione degli incarichi e compensi
Art. 8 - Compiti del tutore
Art. 9 - Ulteriori modalità per l’accesso agli interventi di cui all’articolo 13 della l.r. 16/2007
Art. 10 - Beneficiari degli interventi regionali in favore dell’emersione
Art. 11 - Dispositivo di ammissione agli interventi regionali
Art. 12 - Modalità di determinazione del fabbisogno finanziario per l’attuazione del progetto di emersione
Art. 13 - Contenuti del progetto di emersione
Art. 14 - Modifiche al progetto per l'emersione
Art. 15 - Ripartizione, tempi e modalità di erogazione e revoca del contributo regionale
Art. 16 - Atto di indirizzo programmatico per le attività ispettive e programmazione annuale degli interventi
Art. 17 - Disposizioni transitorieALLEGATO A
Art. 1
(Oggetto e ambito di applicazione)1. Il presente regolamento, ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 18 settembre 2007, n. 16 (Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all’emersione del lavoro non regolare), detta disposizioni attuative e integrative della legge medesima e, in particolare, provvede a:
a) disciplinare gli indirizzi e le modalità per l’attuazione delle misure per contrastare il lavoro non regolare nonché degli interventi a favore dell’emersione;
b) istituire la cabina di regia per l’attuazione delle misure per contrastare il lavoro non regolare e degli interventi a favore dell’emersione, di cui all’articolo 4, nonché a definire la composizione e le procedure per la costituzione della medesima;
c) definire la composizione, le procedure per la costituzione e il funzionamento della cabina di regia per il coordinamento dell’attività di vigilanza ed ispezione di cui all’articolo 3, comma 4 della l.r.16/2007;
d) individuare le strutture deputate all’attuazione della l.r. 16/2007;
e) disciplinare le modalità per l’istituzione, la tenuta, l’aggiornamento e la pubblicazione dell’elenco dei tutori e dell’elenco dei consulenti specialisti di cui all’articolo 12, comma 1 della l.r. 16/2007, i requisiti minimi per l’iscrizione negli stessi e i criteri per l’assegnazione dei tutori e dei consulenti specialisti;
f) istituire la commissione di valutazione dei progetti di emersione di cui all’articolo 6, nonché a definire la composizione, le procedure per la costituzione e il funzionamento della medesima;
g) stabilire i criteri e le modalità per la promozione e l’organizzazione delle campagne per la conoscenza e l’informazione della normativa relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8 della l.r.16/2007.Art. 2
(Indirizzi e modalità per l’attuazione delle misure per contrastare il
lavoro non regolare e degli interventi a favore dell’emersione)1. Gli indirizzi per l’attuazione delle misure per contrastare il lavoro non regolare e degli interventi a favore dell’emersione, si conformano ai principi di cui all’articolo 1 della l.r. 16/2007.
2. Le misure e gli interventi per contrastare il lavoro non regolare e favorire l’emersione, ferme restando le modalità di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, della l.r. 16/2007, sono attuate con le seguenti ulteriori modalità:
a) il rafforzamento e la valorizzazione degli istituti di concertazione e il confronto fra le parti sociali e le istituzioni locali per la definizione di documenti concertati di pianificazione dello sviluppo;
b) le iniziative di comunicazione finalizzate alla diffusione della cultura della legalità e della responsabilità sociale delle imprese rivolte a tutte le componenti sociali e in particolare ai giovani;
c) l’assegnazione di un tutore ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera a), della l.r. 16/2007, iscritto nell’elenco di cui all’articolo 7;
d) l’assegnazione di un consulente specialista ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera b), della l.r. 16/2007, iscritto nell’elenco di cui all’articolo 7;
e) la consulenza e l’assistenza specifica di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c) della l.r. 16/2007;
f) il riconoscimento di un sostegno finanziario ai datori di lavoro impegnati in un progetto di emersione;
g) la promozione, in collaborazione con le associazioni degli utenti e dei consumatori, di gruppi di acquisto di utenti e consumatori finalizzati a orientare la domanda verso prodotti e servizi certificati sotto il profilo della qualità, dell’origine e della responsabilità sociale dei produttori;
h) la promozione di marchi di qualità, di origine e di garanzia nel rispetto dei criteri di responsabilità sociale delle imprese ai sensi dell’articolo 6 della l.r. 16/2007.3. Il dettaglio delle modalità di attuazione degli interventi è determinato, di volta in volta, in sede di programmazione annuale degli interventi stessi.
Art. 3
(Strutture ed organismi deputati all’attuazione della l.r. 16/2007)1. Ai fini dell’attuazione della l.r. 16/2007, sono individuate:
a) nell’ambito dell’assessorato competente in materia di lavoro, le seguenti strutture:
1) la direzione regionale competente in materia di lavoro, per l’adozione dei provvedimenti finali di ammissione agli interventi regionali previsti dall’articolo 12 della l.r. 16/2007;
2) un’apposita struttura della direzione regionale competente in materia di lavoro, con compiti di segreteria amministrativa, per la commissione regionale per l’emersione di cui all’articolo 78 della legge 448/1998;
3) la cabina di regia per l’attuazione delle misure per contrastare il lavoro non regolare e degli interventi a favore dell’emersione, di cui all’articolo 4;
4) una commissione di valutazione dei progetti di emersione, per le attività di cui all’articolo 6.b) nell’ambito delle strutture operanti nel mercato del lavoro, le seguenti:
1) i centri per l’impiego, per le attività di cui all’articolo 13 della l.r. 16/2007, nonché per l’assegnazione del tutore di cui all’articolo 12, comma 1, lettera a), della l.r. 16/2007;
2) l’Agenzia Lazio Lavoro, con compiti di supporto tecnico-operativo alla commissione regionale per l’emersione e per le attività relative alla tenuta, all’aggiornamento e alla pubblicazione dell’elenco dei tutori e dell’elenco dei consulenti specialisti di cui all’articolo 7, all’assegnazione di questi ultimi ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera b), della l.r. 16/2007, alla determinazione e liquidazione dei compensi ai tutori e consulenti specialisti, all’istruttoria delle domande di ammissione agli interventi previsti dall’articolo 12 della l.r. 16/2007, all’erogazione dei contributi concessi previa verifica dell’andamento dei progetti di emersione e dei risultati intermedi e finali raggiunti, nonché per le attività di cui all’articolo 4, comma 7, lettere c) e d);
3) l’Osservatorio regionale delle politiche del lavoro, per la formazione e per l’istruzione di cui all’articolo 28 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro), e successive modifiche, per i compiti previsti dall’articolo 17 della l.r. 16/2007;
4) la società regionale di garanzia fidi denominata “Unionfidi Lazio” istituita dall’articolo 52 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997 - art. 28 l.r. 11 aprile 1986, n. 17), e successive modifiche, per la concessione di garanzie di primo grado sui finanziamenti in favore dei datori di lavoro per l’attuazione del progetto di emersione.Art. 4
(Cabina di regia per l’attuazione delle misure per contrastare il lavoro
non regolare e degli interventi in favore dell’emersione)1. Nell’ambito dell’assessorato competente in materia di lavoro, è istituita la cabina di regia per l’attuazione delle misure per contrastare il lavoro non regolare e degli interventi in favore dell’emersione, di seguito denominata “Cabina di regia per l’emersione”, composta:
a) dall’assessore regionale competente in materia di lavoro, che la presiede;
b) dal presidente della commissione regionale per l’emersione del lavoro non regolare istituita ai sensi dell’articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) e successive modifiche, di seguito denominata “commissione regionale per l’emersione”;
c) dal direttore della direzione regionale competente in materia di lavoro;
d) dal direttore dell’Agenzia Lazio Lavoro;
e) cinque membri in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale indicati dalla commissione regionale di concertazione di cui all’articolo 7 della l.r. 38/1998;
f) cinque in rappresentanza delle associazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello regionale nei settori industria, agricoltura, commercio, artigianato e cooperazione indicati dalla commissione regionale di concertazione;
g) tre in rappresentanza dei servizi ispettivi e delle istituzioni facenti parte della commissione regionale per l’emersione e indicati dalla medesima;
h) dalla consigliera regionale di parità, ai sensi dell’articolo 15, commi f) e i), decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246).2. La cabina di regia per l’emersione è costituita con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Le indicazioni dei componenti di cui al comma 1, lettere e), f) e g) sono effettuate entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine, la cabina di regia è costituita sulla base delle indicazioni ricevute e fatte salve le successive integrazioni.
4. La partecipazione dei singoli componenti alla cabina di regia per l’emersione, è assicurata nell’ambito delle attività istituzionali dei rispettivi organismi rappresentati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
5. Il presidente e i componenti della cabina di regia per l’emersione possono nominare delegati per la partecipazione alle riunioni e per lo svolgimento delle funzioni loro assegnate.
6. La mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive comporta, per i componenti di cui comma 1, lettere e), f) e g), la decadenza dalla carica e la sostituzione con altro componente. Della avvenuta decadenza la cabina di regia dà tempestiva comunicazione alle commissioni competenti, ai fini della relativa sostituzione.
7. La cabina di regia per l’emersione, in particolare, provvede a:
a) promuovere e coordinare l’attuazione degli interventi contenuti nell’atto di programmazione annuale previsto dall’articolo 15 della l.r. 16/2007;
b) vigilare sull’attività di gestione tecnica degli interventi in favore dell’emersione del lavoro non regolare, ai fini della segnalazione delle eventuali irregolarità alle strutture regionali competenti;
c) vigilare sulle attività di controllo in ordine al possesso, alla permanenza o alla perdita dei requisiti previsti all’articolo 4 della l.r. 16/2007, ai fini della segnalazione delle eventuali irregolarità alle strutture regionali competenti;
d) vigilaresulle attività di controllo in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 7 della l.r. 16/2007, nei contratti di appalto, ai fini della segnalazione delle eventuali irregolarità alle strutture regionali competenti;
e) informare, con periodicità semestrale, in ordine ai risultati della propria attività, la commissione regionale per l’emersione.8. Per le attività previste dal comma 7, le lettere c) e d), la cabina di regia si avvale della Agenzia Lazio Lavoro.
Art. 5
(Criteri e modalità per la promozione e l’organizzazione delle campagne per la conoscenza e l’informazione
della normativa relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro)1. Le campagne di informazione di cui all’articolo 8 della l.r. 16/2007, concorrono a perseguire l’obiettivo della diffusione della cultura del lavoro e della legalità in coerenza a quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera b), della l.r. 16/2007.
2. La commissione per l’emersione, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, lettera b) della l.r. 16/2007, provvede a stabilire i criteri e le modalità per la promozione e l’organizzazione delle campagne per la conoscenza e l’informazione della normativa relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8 della l.r. 16/2007.
Art. 6
(Commissione di valutazione dei progetti per l’emersione.
Istituzioni, compiti e funzionamento)1. Nell’ambito dell’assessorato competente in materia di lavoro, è istituita la commissione di valutazione dei progetti per l’emersione, di seguito denominata: “commissione di valutazione”, composta da:
a) un presidente nominato dall’assessore competente in materia di lavoro;
b) due componenti, di cui uno designato dall’assessore competente in materia di bilancio e l’altro designato dall’assessore competente in materia di piccola e media impresa, commercio e artigianato.2. La commissione di valutazione è costituita con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. La commissione di valutazione svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) riceve le domande di ammissione agli interventi regionali previsti dall’articolo 12 della l.r. 16/2007, trasmesse dal centro per l’impiego territorialmente competente e ne valuta l’ammissibilità sulla base dell’esame dei progetti di cui all’articolo 14 della l.r. 16/2007, previa istruttoria effettuata dall’Agenzia Lazio Lavoro;
b) può richiedere, nell’esame del progetto, le necessarie integrazioni, fermo restando quanto disposto dall’articolo 14;
c) redige il dispositivo di ammissione di cui all’articolo 11.4. La commissione di valutazione assume le sue decisioni a maggioranza e si riunisce, con cadenza trimestrale entro e non oltre la data del 15 marzo, 15 giugno, 15 settembre e 15 dicembre ed esamina le domande ricevute dai centri per l’impiego rispettivamente entro la data del 31 dicembre, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre.
Art. 7
(Elenco dei tutori e elenco dei consulenti specialisti, assegnazione
degli incarichi e compensi)1. Presso l’Agenzia Lazio Lavoro sono istituiti due distinti elenchi, rispettivamente, dei tutori di cui al comma 1, lettera a), dell’articolo12 della l.r. 16/2007, e dei consulenti specialisti di cui al comma 1, lettere b) e c), dell’articolo 12 della medesima legge.
2. I tutori sono selezionati attraverso avvisi pubblici rivolti al personale interno all’amministrazione regionale e ai centri per l’impiego e a professionisti iscritti agli albi professionali nelle discipline economiche, giuridiche e di applicazione della l.r. 16/2007.
3. I consulenti specialisti, singoli professionisti o società di servizi di consulenza, sono selezionati attraverso avvisi pubblici sulla base delle loro competenze specialistiche.
4. L’aggiornamento dell’elenco dei tutori e dell’elenco dei consulenti specialisti è effettuato attraverso la valutazione del lavoro svolto espresso secondo modalità e procedure definite dalla stessa Agenzia Lazio Lavoro, anche dai destinatari dell’intervento regionale.
5. L’Agenzia Lazio Lavoro cura la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco dei tutori e dell’elenco degli specialisti nonché la pubblicazione degli stessi sul proprio sito telematico.
6. I tutori e i consulenti specialisti sono assegnati, rispettivamente, dai centri per l’impiego e dall’Agenzia Lazio Lavoro, sulla base dei seguenti criteri:
a) le competenze specifiche in relazione al progetto di emersione e al soggetto beneficiario;
b) fatto salvo il criterio della competenza, la rotazione e l’uniformità di impegno nell’assegnazione degli incarichi ai tutori e ai consulenti specialisti accreditati.7. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, lettera a), della l.r. 16/2007, l’incarico di tutore, ai fini dell’affiancamento per la redazione del progetto di emersione, l’assistenza al beneficiario nell’espletamento nelle procedure di accesso ai benefici previsti dalla normativa statale e regionale in materia, ha una durata massima di cinque giorni.
8. Per le attività di cui all’articolo 8, comma 1, lettere c) e d), l’incarico del tutore è estensibile sulla base delle determinazioni della commissione di valutazione di cui all’articolo 6, in relazione alla complessità del progetto di emersione.
9. I compensi dei tutori e dei consulenti specialisti sono determinati e liquidati dalla Agenzia Lazio Lavoro sulla base delle tariffe professionali vigenti.
Art. 8
(Compiti del tutore)1. Il tutore, nel rispetto della normativa vigente e in particolare dell’articolo 12 della l.r. 16/2007, svolge i seguenti compiti:
a) assistere il potenziale beneficiario nella predisposizione della documentazione richiesta e nell’espletamento delle procedure di accesso ai benefici previsti dalla normativa statale vigente in materia di emersione;
b) assistere il potenziale beneficiario nella redazione del progetto per l’emersione a corredo della domanda di ammissione agli interventi regionali;
c) monitorare, secondo le indicazioni specificate nel dispositivo di ammissione, il progetto di emersione, rilevando, anche ai fini dell’erogazione del contributo regionale, i dati significativi dell’avanzamento del progetto medesimo, così come approvato dalla commissione di valutazione;
d) concordare con il beneficiario, su richiesta del medesimo e nei limiti descritti nel dispositivo di ammissione, eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie per garantire il raggiungimento degli obiettivi del progetto di emersione approvato dalla commissione di valutazione.Art. 9
(Ulteriori modalità per l’accesso agli interventi di cui all’articolo 13 della l.r. 16/2007)1. Al fine di accedere agli interventi regionali, la relativa domanda oltre ad essere corredata dalla documentazione prevista dall’articolo 13 della l.r. 16/2007, deve contenere, altresì:
a) l’informativa sulla tutela della riservatezza e consenso al trattamento dei dati, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
b) la dichiarazione di responsabilità attestante la mancanza di altre situazioni di lavoro non regolare in altre unità produttive nell’ambito sia del territorio regionale che nazionale;
c) la dichiarazione, per le imprese obbligate al collocamento mirato delle persone diversamente abili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), di aver ottemperato agli obblighi relativi.2. La domanda per beneficiare degli interventi regionali deve essere corredata, inoltre:
a) nell’ipotesi prevista dall’articolo 10, comma 3, lettera a), dalla documentazione che attesti di aver già presentato dichiarazione di emersione, in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente;
b) nell’ipotesi prevista dall’articolo 10, comma 3, lettera b), dalla documentazione presentata all’INPS ai sensi dell’articolo 1, commi 1192 e seguenti e commi 1202 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2007);
c) nell’ipotesi prevista dall’articolo 10, comma 3, lettera c), dall’accordo sindacale e dalle conciliazioni individuali sottoscritte dai lavoratori ai sensi degli articoli 410 e 411 del codice procedura civile, in conformità a quanto previsto dall’articolo 1, commi 1192, 1194, 1202 e 1203, della legge 296/2006;
d) nell’ipotesi prevista dall’articolo 10, comma 3, lettera d), dall’accordo sindacale e dalle conciliazioni individuali sottoscritte dai lavoratori ai sensi degli artt. 410 e 411 del codice procedura civile, in conformità a quanto previsto dall’articolo 1, commi 1192, 1194, 1202 e 1203, della legge 296/2006, nonché dalla documentazione relativa ai provvedimenti amministrativi e giurisdizionali irrogati, ancorché in via non definitiva.3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 13 della l.r. 16/2007:
a) il centro per l’impiego territorialmente competente esamina le domande, sotto il profilo della correttezza formale e della completezza della documentazione allegata, e le invia nei quindici giorni successivi alla data della loro presentazione, alla commissione di valutazione;
b) nel caso in cui le domande siano carenti sotto il profilo formale o sostanziale, il tutore, assegnato dal centro per l’impiego territorialmente competente, provvede ad assistere il datore di lavoro interessato nel perfezionamento della domanda, nonché, a inviare la stessa al centro per l’impiego per l’inoltro alla commissione di valutazione. In assenza della valutazione positiva da parte del tutore, il datore di lavoro può comunque inviare la propria domanda al centro per l’impiego per un ulteriore verifica;
c) la commissione di valutazione esamina le domande di ammissione agli interventi regionali trasmesse dal centro per l’impiego territorialmente competente e, in caso di esito positivo, redige il dispositivo di ammissione da sottoporre all’approvazione della direzione regionale competente in materia di lavoro.4. La domanda di ammissione agli interventi regionali è formalizzata al centro per l’impiego territorialmente competente:
a) nell’ipotesi prevista dall’articolo 10, comma 3, lettera a), entro dodici mesi decorrenti dalla data della dichiarazione di emersione presentata all’amministrazione statale competente;
b) nelle ipotesi previste dall’articolo 10, comma 3 lettere b), c) e d) entro il 30 settembre 2009.5. Nel caso in cui il datore di lavoro, che intenda beneficiare degli interventi regionali previsti dalla l.r. 16/2007, voglia essere assistito nella redazione della relativa domanda, presenta specifica richiesta al centro per l’impiego competente territorialmente, con allegata la dichiarazione di emersione, con l’indicazione del numero e dei nominativi dei lavoratori che intende regolarizzare, corredata dall’accordo sindacale, dalle conciliazioni individuali sottoscritte dai lavoratori ai sensi degli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile e, nella ipotesi prevista dall’articolo 10, comma 3, lettera d), dalla documentazione relativa ai provvedimenti amministrativi e giurisdizionali irrogati, ancorché in via non definitiva.
6. Nella ipotesi prevista al comma 5, il centro per l’impiego competente assegna al datore di lavoro un tutore iscritto nell’elenco di cui all’articolo 7, per assisterlo nella redazione del progetto di emersione, nella predisposizione della documentazione richiesta e nell’espletamento delle procedure di accesso ai benefici previsti dalla normativa statale vigente in materia di emersione.
Art. 10
(Beneficiari degli interventi regionali in favore dell’emersione)1. Possono beneficiare degli interventi regionali a sostegno dell’emersione, ai sensi dell’articolo 12 della legge 16/2007:
a) i datori di lavoro attivi in qualsiasi settore con unità operanti all’interno del territorio regionale;
b) i lavoratori che svolgono la propria attività nel territorio regionale, in qualsiasi settore, nelle forme di lavoro autonomo o professionale.2. I soggetti di cui al comma 1 devono aver già avviato le procedure di regolarizzazione o aver già regolarizzato le posizioni retributive, contributive e assistenziali dei lavoratori inseriti nella domanda da presentare alla Regione.
3. Ai fini di quanto stabilito al comma 2, le condizioni ivi previste si realizzano ove i soggetti di cui al comma 1:
a) si avvalgano della normativa statale in materia di emersione del lavoro non regolare;
b) si avvalgano dell’articolo 1, commi 1192 e seguenti e commi 1202 e seguenti della legge 296/2006 e successive modifiche;
c) addivengano preventivamente all’accordo sindacale e alle conciliazioni individuali ai sensi degli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile;
d) siano destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali, non ancora definitivi, aventi ad oggetto l’omesso pagamento degli oneri contributivi o assistenziali.Art. 11
(Dispositivo di ammissione agli interventi regionali)1. Il dispositivo di ammissione agli interventi regionali contiene:
a) il numero e i nominativi dei lavoratori in emersione;
b) la durata massima del progetto di emersione;
c) il sostegno finanziario concesso, distinto nella quota in conto capitale e nella quota in conto interessi, nonché l’ammontare, la durata, il tasso di interesse e le modalità di rimborso del relativo finanziamento assistito da garanzia Unionfidi Lazio;
d) l’impegno del tutore espresso in giorni lavorativi, da erogarsi nel corso dell’intero progetto di emersione;
e) gli indicatori sensibili del buon andamento e del buon esito del progetto di emersione, in relazione agli obiettivi che si prevede di raggiungere per rendere stabile nel tempo l’emersione dei lavoratori non regolari. Tali indicatori sono utilizzati dal tutore per monitorare l’avanzamento del progetto di emersione;
f) il sostegno consulenziale concesso, con la specificazione degli ambiti tecnico-gestionali in cui si interviene e l’impegno del consulente specialista espresso in giorni lavorativi, da erogarsi secondo il piano concordato con il tutore;
g) il sostegno consulenziale concesso per la realizzazione e la gestione della sicurezza in azienda;
h) le scadenze dei monitoraggi da effettuarsi a cura del tutore;
i) il prospetto di sintesi degli impieghi e delle risorse finanziarie mobilitate dal progetto di emersione;
l) la natura e i limiti delle modifiche al progetto di emersione che il tutore concorda con il beneficiario nel corso della sua realizzazione.Art. 12
(Modalità di determinazione del fabbisogno finanziario per
l’attuazione del progetto di emersione)1. Il fabbisogno finanziario relativo all’attuazione del progetto di emersione è calcolato secondo le modalità di cui all’allegato A “prospetto degli impieghi e delle fonti di copertura finanziarie”.
2. Sono esclusi dal calcolo degli impieghi finanziari:
a) il rimborso degli oneri derivanti dalle procedure di emersione attivate ai sensi della normativa statale o dei debiti, di qualsiasi natura e verso qualsiasi creditore, contratti prima della domanda di intervento regionale;
b) la distribuzione di eventuali utili, da destinarsi interamente alla riduzione del fabbisogno finanziario relativo all’attuazione del progetto di emersione.3. Il finanziamento a tasso agevolato, sostenuto dalla garanzia Unionfidi Lazio, è estinto entro i tre anni successivi alla conclusione del progetto di emersione.
4. Il contributo regionale, in tutte le sue componenti, deve essere compatibile con quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
Art. 13
(Contenuti del progetto di emersione)1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 14 della l.r. 16/2007, il progetto di emersione è teso a far superare ai beneficiari degli interventi regionali in favore dell’emersione:
a) le inefficienze economiche che minano la possibilità di una adeguata remunerazione dei fattori produttivi e, in particolare, del lavoro, quando costituiscono la causa del ricorso al lavoro non regolare, introducendo, nel contempo, adeguati strumenti di pianificazione e controllo diretti a mantenere nel tempo adeguati standard di economicità in tutte le aree della gestione aziendale;
b) l’inefficacia delle strategie e delle attività operative adottate e intraprese nelle diverse aree della gestione aziendale, introducendo, nel contempo, strumenti e metodi di gestione capaci di produrre e mantenere nel tempo un’adeguata capacità competitiva nell’economia.2. Il progetto di emersione deve indicare gli obiettivi, le strategie, le attività e le risorse necessarie per raggiungerli, dimostrando dettagliatamente la sua fattibilità in relazione alle risorse disponibili, al livello del confronto competitivo nel mercato di riferimento, con il dettaglio e l’approfondimento adeguati al caso, in relazione alla complessità del progetto stesso e al numero dei lavoratori da fare emergere.
3. Il progetto di emersione si articola in:
a) stato dell’attività del datore di lavoro, relativamente:
1) al contesto imprenditoriale;
2) al mercato di riferimento, avendo riguardo, in particolare, alle potenzialità, alle quote, alla rete commerciale e ai principali clienti;
3) al confronto competitivo, avendo riguardo, in particolare, al posizionamento, alle strategie di marketing e ai principali concorrenti;
4) alle innovazioni che caratterizzano l’offerta e la conduzione dell’azienda;
5) alle analisi degli ultimi tre bilanci, ove disponibili;b) progetto da realizzare, relativamente:
1) alle criticità che hanno determinato il ricorso al lavoro non regolare;
2) al contesto in cui tali criticità si sono manifestate, con particolare riferimento al mercato, all’ambiente, alle tecniche produttive e finanziarie, nonchè ai condizionamenti che da tale contesto possono derivare all’implementazione del progetto di emersione;
3) al percorso di emersione e agli obiettivi specifici, annuali e finali, che lo caratterizzano, con particolare riferimento a quelli occupazionali, di mercato, organizzativi e tecnico-produttivi;
4) alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro e al loro impatto sulla gestione aziendale;
5) agli investimenti da effettuare, materiali, immateriali e in circolante;
6) ai bilanci di previsione per il periodo di durata del progetto e dei successivi tre anni, redatti nel rispetto della normativa vigente;
7) al prospetto dei fabbisogni e delle fonti finanziarie redatto secondo il modello di cui all’allegato A;
8) agli interventi per la realizzazione e la gestione della sicurezza in azienda e l’assistenza specifica richiesta;
9) al fabbisogno di supporto consulenziale specialistico e formativo;
10) alle relazioni, non solo commerciali, che possono contribuire al buon esito del progetto.Art.14
(Modifiche al progetto per l’emersione)1. Il progetto per l’emersione può essere modificato nel corso della realizzazione dello stesso, su richiesta del beneficiario, previo accordo con il tutore nel rispetto dei vincoli specificati nel dispositivo di ammissione agli interventi regionali.
2. La proposta di modifica del progetto per l’emersione, redatta congiuntamente dal beneficiario e dal tutore, deve contenere i seguenti elementi necessari alla valutazione:
a) le criticità emerse nel corso della realizzazione del progetto per l’emersione, con particolare riferimento al contesto ed ai condizionamenti che possono derivare dalle modifiche proposte;
b) i dati concernenti le modifiche proposte, con particolare riguardo agli investimenti, alla copertura del fabbisogno finanziario, agli obiettivi di mercato ed all’occupazione;
c) la conferma dell’integrità del progetto per l’emersione e dei suoi obiettivi originari.3. Se il tutore ritiene ammissibili le modifiche del progetto per l’emersione, la proposta di modifica è trasmessa a firma congiunta, del beneficiario e del tutore, alla commissione di valutazione che si esprime nella prima riunione utile successiva al trentesimo giorno a partire dal ricevimento della proposta di modifica.
4. Nel caso in cui il beneficiario non ottenga l’approvazione del tutore sulle modifiche proposte, può inoltrare la proposta di modifica alla commissione di valutazione.
Art. 15
(Ripartizione, tempi e modalità di erogazione e revoca del contributo regionale)1. La ripartizione, i tempi, le modalità di erogazione e la revoca del contributo di cui all’articolo 12, comma 1, lettera d), della l.r. 16/2007, sono stabiliti dalla Giunta regionale in sede di programmazione annuale degli interventi.
2. In ogni caso le risorse previste dall’articolo 12, comma 1 della l.r. 16/2007 sono rese disponibili previa verifica del raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali previsti dal progetto, anche ai sensi dell’articolo 14, comma 2 della l.r. 16/2007.
Art. 16
(Atto di indirizzo programmatico per le attività ispettive
e programmazione annuale degli interventi )1. L’atto di indirizzo programmatico per le attività ispettive, previsto dall’articolo 3, comma 2, della l.r. 16/2007, è adottato dalla Giunta regionale con cadenza annuale, entro il 31 dicembre di ciascun anno, e comunque non oltre la data di entrata in vigore della legge finanziaria regionale.
2. L’atto di programmazione annuale degli interventi per il contrasto e l’emersione del lavoro non regolare, previsto dall’articolo 15 della l.r. 16/2007 è emanato dalla Giunta regionale con cadenza annuale, entro il 31 dicembre di ciascun anno, e comunque non oltre la data di entrata in vigore della legge finanziaria regionale.
Art. 17
(Disposizioni transitorie)1. Per l’anno 2008, l’atto di indirizzo programmatico per le attività ispettive e l’atto di programmazione annuale degli interventi per il contrasto e l’emersione del lavoro non regolare previsti dall’articolo 16, sono adottati dalla Giunta regionale entro il 31 marzo.
2. La costituzione della cabina di regia di cui all’articolo 3, comma 4 della l.r.16/2007, nonchè la definizione della composizione e degli eventuali ulteriori compiti della stessa, è rinviata alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione della legge 3 agosto 2007 n. 123 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia).
3. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione della legge 123/2007, i compiti della cabina di regia prevista dall’articolo 3, comma 4 della l.r.16/2007, sono svolti dal comitato di coordinamento di cui all’articolo 27 del d.lgs. 626/1994 e successive modifiche.
4. Con apposita determinazione dirigenziale, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è individuata l’apposita struttura della direzione regionale competente in materia di lavoro, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2).
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari
ALLEGATO AProspetto degli impieghi e delle fonti di copertura finanziari
1° eser. 2° eser. 3° eser. 4° eser. 5° eser. Investimenti materiali Investimenti immateriali Incremento (diminuzione) del capitale circolante IVA sugli investimenti Rimborso debiti Incremento disponibilità di cassa/banche TOTALE IMPIEGHI I1 I2 I3 I4 I5 Disponibilità iniziale di cassa/banche Utili dell’esercizio Incremento ammortamenti Incremento (diminuzione) altri accantonamenti Rimborso IVA sugli investimenti Agevolazioni extra L.R. 16/07 TOTALE FONTI DI COPERTURA C1 C2 C3 C4 C5 FABBISOGNO FINANZIARIO = I - C F1 F2 F3 F4 F5 Variazione del capitale circolante
Attività correnti Passività correnti incremento (diminuzione)
del valore del magazzino materie
prime,materiale di consumo,
semilavorati e prodotti finitia1 incremento (diminuzione)
del credito concesso ai clientia2 incremento (diminuzione)
dei debiti verso i fornitorip1 incremento (diminuzione)
di altri crediti e ratei attivia3 incremento (diminuzione)
di altri debiti e ratei passivip2 incremento (diminuzione)
altre attività correntia4 incremento (diminuzione)
altre passività correntip3 Totale variazione attività correnti A=a1+..+a4 Totale variazione passività correnti P=p1+..+p3 Variazione capitale circolante = A – P
Data di aggiornamento/verifica: 27/05/2021