NUR 06 99 500

NUR - Numero Unico Regionale 06 99 500

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Regolamento regionale 14 gennaio 2005, n. 1

  • BUR 29 gennaio 2005, n. 3
  • Testo vigente al:
  • Ratifica, ai sensi dell'articolo 20, comma 15, della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2, di regolamenti regionali adottati dalla Giunta Regionale.
  • Indice

    Art. 1 - Ratifica
    Art. 2 - Entrata in vigore


    Art. 1
    (Ratifica)

    Ai sensi dell’articolo 20, comma 15, della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004) sono ratificati i regolamenti regionali adottati dalla Giunta regionale ed emanati dal Presidente della Regione, in attuazione delle leggi regionali previgenti alla data di entrata in vigore della suddetta legge, di seguito elencati:
    a) regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 “Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa”.
    b) regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 3 “Modifica del Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa”.
    c) regolamento regionale 28 ottobre 2002, n. 2 “Regolamento per il finanziamento dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento”.
    d) regolamento regionale 20 novembre 2002, n. 3 “Regolamento ex articolo 3 legge regionale 22 aprile 2002, n.10 recante “Interventi a sostegno della famiglia per l’accesso alle opportunità educative dell’infanzia”.
    e) regolamento regionale 20 dicembre 2002, n. 4 “Regolamento di attuazione della legge regionale 3 agosto 2001,n. 21 “Disciplina delle strade del vino, dell’olio d’oliva e dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali”.
    f) regolamento regionale 31 dicembre 2002, n. 5 “Procedure e modalità per l’erogazione dei contributi, previsti dalla D.G.R. n. 2441 di integrazione della D.G.R. n. 2439, ad estensione delle previsioni di utilizzo del fondo per gli incentivi alle imprese (D.P.C.M. 26/05/2000) e degli interventi connessi all’attuazione della legge 28 febbraio 1986, n. 41, articolo 11, comma 16, che prevede contributi per le società promotrici di centri commerciali all’ingrosso e mercati agro-alimentari di interesse nazionale, regionale e provinciale”.

     

    Art. 2
    (Entrata in vigore)

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

Data di aggiornamento/verifica: 27/05/2021

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