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Regolamento regionale  14 gennaio 1988, n. 1

  • BUR 30 gennaio 1988, n. 3.
  • Testo vigente al:
  • Regolamento delle «procedure per l'istruttoria delle domande di autorizzazione ad esercitare attività di smaltimento di rifiuti»
  • Art. 1

    Il presente regolamento, in applicazione dell'articolo 19 della legge regionale 11 dicembre 1986, n. 53 - di seguito per brevità denominata «legge» - stabilisce le procedure per la presentazione delle domande di autorizzazione ad esercitare attività di smaltimento di rifiuti e per il rilascio delle autorizzazioni stesse da parte degli enti titolari della potestà autorizzativa ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge.

    Art. 2
    (Definizioni)

    Ai fini del presente regolamento, sono definite attività di smaltimento di rifiuti le seguenti operazioni:
    a)         trasporto, comprese le operazioni di raccolta nel luogo in cui il rifiuto si trova, per l'avvio a successive fasi di smaltimento.
    Rientrano nella presente definizione le operazioni di raccolta e trasporto con mezzi mobili ad impianti di depurazione ovvero allo scarico, di acque di rifiuto o di liquami e fanghi provenienti da fognature pubbliche e da insediamenti civili di cui alla legge regionale 15 settembre 1982, n. 41 e alla legge regionale 19 maggio 1983, n. 34;
    b)         ammasso temporaneo di rifiuti solidi urbani in apposite «stazioni di trasferimento», per l'avvio a successive fasi di smaltimento;
    c)         stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali, escluso l'immagazzinamento di scarti destinati tal quali a una utilizzazione predeterminata presso insediamenti produttivi che li impieghino, a tutti gli effetti, come materie seconde e/o prodotti intermedi. In quanto soddisfano alle predette caratteristiche, tali materiali di scarto saranno individuati con apposito elenco, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento;
    d)         stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi, ivi compreso l'ammasso temporaneo all'interno dell'insediamento dove gli stessi sono stati prodotti, per un periodo di tempo superiore a quello strettamente necessario per procedere all'avvio a successive fasi di smaltimento;
    e)         trattamento, in funzione della riutilizzazione, rigenerazione, recupero, riciclaggio, innocuizzazione o eliminazione dei rifiuti.
    Rientrano nella presente definizione i processi di depurazione cui vengono sottoposti, negli impianti a ciò deputati, i rifiuti liquidi e i fanghi addotti agli impianti stessi con mezzi mobili;
    f)          stoccaggio definitivo in discarica.

    Art. 3
    (Domanda di autorizzazione)

    1. La domanda di autorizzazione ad esercitare attività di smaltimento di rifiuti deve essere presentata all'ente competente per territorio e per materia ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge.

    2. La domanda deve essere redatta in carta legale nel rispetto delle norme sull'imposta di bollo e sottoscritta dal richiedente con firma autenticata nei modi di legge.

    3. La domanda deve in ogni caso contenere:
    a)         le generalità, la residenza e il domicilio ovvero la denominazione o la ditta, la ragione sociale e la sede legale del soggetto richiedente.
    Nei casi in cui la domanda sia avanzata da persona giuridica privata, dovranno essere indicate le generalità, la residenza o il domicilio del rappresentante legale;
    b)         l'oggetto della domanda con la specificazione della tipologia dei rifiuti che si intendono smaltire e della capacità operativa delle attrezzature e degli impianti espressa in quantità di rifiuti smaltibili annualmente;
    c)         l'indicazione della ubicazione degli impianti ovvero, quando oggetto della domanda sia la raccolta/trasporto, quella del deposito degli automezzi;
    d)         quando oggetto della domanda siano attività di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi o di termodistruzione o di messa in discarica di rifiuti urbani o speciali, le generalità e il titolo di studio del tecnico responsabile dell'impianto o dell'attività;
    e)         la dichiarazione dell'avvenuta sottoscrizione, da parte del legale rappresentante e di un tecnico in possesso di qualificazione professionale attinente all'attività che si intende esercitare, della relazione tecnica di cui al successivo articolo 4;
    f)          l'elenco della documentazione prodotta. Le domande di autorizzazione ad esercitare le attività di smaltimento di cui agli articoli 20, 21 e 22 della legge sono inviate dal richiedente, per conoscenza, rispettivamente: alla provincia e al comune nei cui ambiti territoriali sono o dovranno essere ubicati gli impianti; alla regione nonché al comune nel cui ambito territoriale sono o dovranno essere ubicati gli impianti; alla regione nonché alla provincia nel cui ambito territoriale sono o dovranno essere ubicati gli impianti.

    Art. 4
    (Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione)

    1. La domanda di autorizzazione deve essere corredata in ogni caso dalla seguente documentazione:
    a)         certificato, originale o in copia autenticata nei modi di legge, di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato, dal quale risultino anche l'oggetto e il capitale sociale nonché il nome del rappresentante legale. Ove questa ultima notizia non risulti dal certificato predetto, dovranno essere prodotti atti idonei a comprovare il titolo del soggetto che sottoscrive la domanda;
    b)         nei casi di cui alla lettera d) dell'articolo precedente:
    - copia autentica del titolo di studio del direttore tecnico responsabile;
    - certificato generale del casellario giudiziale e certificati dei carichi pendenti relativi al direttore tecnico responsabile;
    - dichiarazione di accettazione dell'incarico con firma autenticata del direttore tecnico responsabile;
    c)         una relazione, sottoscritta con firme autenticate dal direttore tecnico responsabile ovvero da un tecnico laureato in una disciplina attinente alla attività di smaltimento che si intende esercitare e dal richiedente, contenente:
    - l'indicazione dei processi tecnologici o comunque delle attività che danno luogo alle tipologie di rifiuti da smaltire;
    - la descrizione delle tipologie di rifiuti che si intendono smaltire e delle quantità massime dei rifiuti che possono essere smaltiti annualmente;
    - la descrizione dei sistemi, degli impianti e dei mezzi tecnici di smaltimento presi in considerazione come possibili soluzioni e la illustrazione dei criteri in base ai quali sono state effettuate le scelte;
    - la descrizione delle caratteristiche costruttive e di funzionamento dei sistemi, degli impianti e dei mezzi tecnici prescelti;
    - l'indicazione della localizzazione degli impianti di smaltimento e la descrizione delle caratteristiche dei siti da essi interessati;
    - la descrizione delle misure previste per contenere i rischi per la salute umana e per l'ambiente connessi con l'attività di smaltimento che si intende esercitare;
    d)         progetti ed elaborati tecnici riguardanti gli impianti e i mezzi tecnici dei quali è previsto l'impiego nelle varie fasi di smaltimento;
    e)         piano di bonifica finale dell'area interessata dall'impianto;
    f)          rapporto di impatto ambientale nei casi previsti dall'articolo 12 della legge.

    L'ulteriore documentazione tecnica e amministrativa da allegare alla domanda di autorizzazione in relazione a particolari fasi, modalità di smaltimento e tipologie di rifiuti è determinata con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto della legge, del presente regolamento, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e delle disposizioni impartite dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica, medesimo con deliberazione 27 luglio 1984 e successive modificazioni.

    Le deliberazioni di cui al comma precedente sono adottate per la prima volta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

    Art. 5
    (Istruttoria delle domande di autorizzazione)

    L'istruttoria delle domande deve accertare:
    a)         che la domanda sia redatta nella forma, contenga gli elementi e sia corredata dalla documentazione stabilita nell'articolo 4 del presente regolamento;
    b)         che sussista l'effettiva rispondenza tra i requisiti dichiarati o comunque necessari per lo svolgimento dell'attività oggetto della domanda e quelli stabiliti nella legge, nel presente regolamento, nel decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e delle disposizioni impartite dal Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo con deliberazione 27 luglio 1984 e successive modificazioni e integrazioni;
    c)         che il richiedente, sotto i profili professionale, organizzativo, patrimoniale e finanziario, risulti soggetto idoneo al corretto svolgimento delle attività di smaltimento che si intendono esercitare.

    Ove necessario in relazione all'attività di smaltimento oggetto della domanda, viene disposto con accertamento ispettivo da effettuarsi a cura della provincia ai sensi dell'articolo 28 della legge.

    L'autorizzazione all'esercizio di impianti di termodistruzione di rifiuti è subordinata al parere favorevole del Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico, da esprimersi previa istruttoria eseguita dalla Segreteria tecnica del Comitato stesso, indipendentemente dal parere formulato su richiesta delle competenti autorità comunali in sede di concessione edilizia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322.

    Completata la fase istruttoria di competenza dell'ufficio, la domanda viene sottoposta alla Consulta regionale di cui all'articolo 30 della legge quando oggetto della medesima sia una delle seguenti attività di smaltimento:
    a)         raccolta e trasporto, stoccaggio provvisorio, trattamento, stoccaggio definitivo di rifiuti tossici e nocivi;
    b)         installazione e gestione di impianti di smaltimento di rifiuti soggetti ad approvazione ai sensi dell'art. 21 della legge.

    La domanda viene trasmessa alla Segreteria della Consulta regionale corredata della documentazione prescritta di una relazione dell'ufficio con l'indicazione sommaria dei principali atti istruttori, della eventuale relazione ispettiva acquisita e, ove prescritto, del rapporto di impatto ambientale di cui all'art. 12 della legge e del parere del Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico.

    Le domande di autorizzazione concernenti impianti realizzati in data successiva al 16 dicembre 1982, vengono trasmesse alla Consulta corredate degli atti di cui alla legge regionale 19 novembre 1983, n. 71 e successive modificazioni e integrazioni.

    Nei casi previsti, la documentazione istruttoria dovrà altresì contenere l'atto di approvazione del progetto o degli elaborati tecnici, concessa ai sensi dell'articolo 6, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e dell'articolo 11 della legge.

    Art. 6
    (Autorizzazione)

    L'autorizzazione provvisoria ai sensi dell'articolo 31 della legge ovvero definitiva deve in ogni caso contenere:
    a)         la determinazione delle tipologie di rifiuti che possono essere smaltiti;
    b)         la determinazione della quantità massima di ciascun tipo di rifiuto di cui è ammesso lo smaltimento in un anno;
    c)         la descrizione delle modalità di svolgimento delle singole attività di smaltimento autorizzate;
    d)         le prescrizioni tecniche riguardanti le caratteristiche degli impianti e dei mezzi tecnici usati per lo smaltimento;
    e)         la specificazione degli obblighi di ripristino ambientale a carico del richiedente;
    f)          salvo il caso di trasporto di rifiuti solidi urbani e di rifiuti speciali non tossici e nocivi, la determinazione delle garanzie finanziarie che il richiedente è tenuto a fornire secondo quanto specificato nel successivo articolo 10, nonché del termine e delle modalità di prestazione delle medesime.

    Il provvedimento autorizzativo deve inoltre espressamente prevedere, a carico del richiedente, l'obbligo di:
    a)         assicurare la regolare tenuta dei registri di carico e scarico secondo i modelli da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento;
    b)         comunicare alla Regione, entro il mese di febbraio di ciascun anno di validità dell'autorizzazione e per ciascun tipo di rifiuto determinato nell'autorizzazione stessa, le quantità detenute o smaltite nell'anno solare precedente.
    Le comunicazioni devono effettuarsi avvalendosi dei modelli - tipo che saranno approvati con deliberazione della Giunta regionale entro 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento;
    c)         accertare che i terzi ai quali eventualmente siano affidati i rifiuti per attività di smaltimento diverse da quelle autorizzate dal provvedimento stesso, siano muniti delle necessarie autorizzazioni;
    d)         comunicare ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile, ove previsto. Le autorizzazioni sono pubblicate integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

    La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le determinazioni e le prescrizioni che devono essere contenute nelle autorizzazioni, in relazione a particolari fasi, modalità di smaltimento e tipologie di rifiuti, nel rispetto della legge, del presente regolamento del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n 915 e delle disposizioni impartite dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo con deliberazione 27 luglio 1984 e successive modificazioni e integrazioni.

    Le deliberazioni di cui sopra sono adottate, per la prima volta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

    Art. 7
    (Durata dell'autorizzazione)

    La durata delle autorizzazioni concesse per la prima volta relativamente alla installazione e all'esercizio di nuovi impianti di smaltimento è limitata a un anno.

    Al termine del periodo di cui al comma precedente, l'ente che ha concesso l'autorizzazione fa luogo agli accertamenti necessari a confermare l'idoneità e a verificare la buona conduzione dell'impianto e, ove le risultanze siano favorevoli, rilascia l'autorizzazione definitiva.

    La durata dell'autorizzazione definitiva all'esercizio di attività di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi non può in ogni caso eccedere gli anni cinque.

    Art. 8
    (Autorizzazione al trasporto di rifiuti urbani e speciali)

    L'autorizzazione al trasporto di rifiuti urbani e speciali è rilasciata dalla provincia nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale del soggetto richiedente ovvero, nel caso in cui questi non abbia una sede legale nella regione, dalla provincia nel cui ambito territoriale sono ubicate le installazioni di rimessaggio degli automezzi da impiegare o, in mancanza, dalla provincia nel cui ambito territoriale deve esercitarsi l'attività di raccolta.

    La provincia che rilascia l'autorizzazione ne dà notizia alle altre province della regione Lazio.

    Art. 9
    (Vigilanza e controllo sullo smaltimento di rifiuti)

    Nell'esercizio delle attività di vigilanza e di controllo sullo smaltimento di rifiuti, le province provvedono a che le relazioni ispettive siano redatte in conformità a un apposito modello, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale.

    Il modello è approvato, per la prima volta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

    Art. 10
    (Garanzie finanziarie)

    1. Sono tenuti a prestare garanzia finanziaria di perfezionamento dell'atto autorizzativo rilasciato sotto condizione sospensiva, i titolari delle ditte che svolgono le seguenti attività:
    a)         raccolta e trasporto di rifiuti tossici e nocivi, qualora l'attività di raccolta abbia inizio nella Regione Lazio;
    b)         stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi;
    c)         stoccaggio definitivo dei rifiuti in discariche di seconda categoria di tipo B destinate anche a stoccaggio di rifiuti tossici e nocivi di tipo C e di terza categoria;
    d)         trattamento di rifiuti tossici e nocivi.

    Per i soci di società cooperative, i quali sono stati autorizzati a svolgere attività di raccolta e trasporto di rifiuti tossici e nocivi, è ammessa la prestazione di garanzia finanziaria da parte della società cooperativa per conto e in solido ai suddetti soci autorizzati, purché dallo statuto della società risulti che la cooperativa presta assistenza finanziaria nei confronti dei singoli associati.

    2. La garanzia finanziaria dovrà essere prestata, secondo quanto stabilito nei successivi punti, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di comunicazione dell'atto autorizzato mediante lettera raccomandata a.r., con pena di revoca dell'autorizzazione medesima. In ogni caso l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata, nonché la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, è sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione, da parte della Regione mediante lettera raccomandata a.r., della garanzia prestata. Conseguentemente non potrà essere svolta fino a tale accadimento l'attività oggetto del provvedimento autorizzativo in quanto quest'ultimo si perfeziona solo in presenza della predetta comunicazione di avvenuta accettazione.

    3. La garanzia finanziaria di cui sopra deve essere prestata in uno dei seguenti modi:
    a)         con versamento in numerario da effettuare presso la Tesoreria regionale;
    b)         deposito di titoli di Stato presso la stessa Tesoreria regionale;
    c)         la prestazione di atto di fidejussione irrevocabile a favore della Regione rilasciata da istituto bancario o assicurativo.

    4. Gli atti di fidejussione dovranno essere rilasciati:
    - per la fidejussione bancaria, dalle aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;
    - per la polizza fidejussoria, dalle società assicurative elencate nei decreti aggiornati annualmente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, come prescritto dal punto c) dell'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348.

    5. In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte della Regione la stessa dovrà essere ricostituita, in caso di continuazione dell'attività, nella stessa entità di quella originariamente determinata nell'atto autorizzativo.

    6. I valori e i parametri di riferimento per la determinazione dell'ammontare della garanzia finanziaria sono i seguenti:

    A) Raccolta e trasporto di rifiuti tossici e nocivi:
    L'ammontare della garanzia è calcolato moltiplicando la cifra di L. 30.000 per il quantitativo massimo di rifiuti tossici e nocivi che la ditta è autorizzata a trasportare in un anno, espresso in tonnellate; l'ammontare della garanzia non dovrà essere comunque inferiore all'importo L. 200.000.000.

    B) Stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi:
    L'ammontare della garanzia è calcolato moltiplicando la cifra di L. 300.000 per il quantitativo massimo di rifiuti tossici e nocivi che la ditta è autorizzata a stoccare provvisoriamente espresso in tonnellate; l'ammontare della garanzia non dovrà comunque essere inferiore a L. 200.000.000.
    Limitatamente allo stoccaggio provvisorio di accumulatori usati e relativi liquidi elettrolitici l'ammontare della garanzia è calcolato moltiplicando la cifra di L. 5.000 per il quantitativo massimo che la ditta è autorizzata a stoccare provvisoriamente espresso in metri cubi, con un valore minimo di L. 30.000.000.

    C) Trattamento di rifiuti tosici e nocivi:
    L'ammontare della garanzia è calcolato moltiplicando la cifra di L. 20.000 per il quantitativo massimo di rifiuti tossici e nocivi che la ditta è autorizzata a trattare in un anno, espresso in tonnellate.
    Limitatamente agli impianti di incenerimento, l'ammontare della garanzia è calcolato moltiplicando la cifra di L. 30.000 per il quantitativo massimo di rifiuti tossici e nocivi che la ditta è autorizzata a trattare in un anno, espresso in tonnellate.
    In entrambi i casi l'ammontare della garanzia non dovrà comunque essere inferiore a L. 100.000.000.

    D) Stoccaggio definitivo in discarica di rifiuti tossici e nocivi.

    D.1. Discarica di seconda categoria tipo B adibita anche allo stoccaggio definitivo di rifiuti tossici e nocivi. L'ammontare della garanzia è calcolato moltiplicando la cifra di L. 100.000 per la capacità complessiva della discarica espressa in metri cubi, così come indicati nei singoli atti autorizzativi e addizionando al valore così ottenuto l'importo di L. 10.000 per ogni metro quadro di superficie dell'area di sedime della discarica misurata al piano campagna.

    D.2. Discarica di seconda categoria tipo C. L'ammontare della garanzia è calcolato moltiplicando la cifra di L. 200.000 per la capacità complessiva della discarica espressa in metri cubi così come indicati nei singoli atti autorizzativi e addizionando al valore così ottenuto l'importo di L. 10.000 ogni metro quadro di superficie dell'area di sedime della discarica misurata al piano campagna.

    D.3. Discarica di terza categoria. L'ammontare della garanzia è calcolato moltiplicando la cifra di L. 600.000 per la capacità complessiva della discarica espressa in metri cubi così come indicati nei singoli atti autorizzativi e addizionando al valore così ottenuto l'importo di L. 30.000 ogni metro quadro di superficie dell'area di sedime della discarica misurata al piano campagna.

    7.a. La durata della garanzia finanziaria deve essere pari alla durata dell'autorizzazione.

    7.b. Decorso tale periodo la garanzia rimane valida per i successivi due anni a tutela dell'esatta realizzazione del piano di bonifica delle aree interessate.

    7.c. La Regione si riserva la facoltà di chiedere almeno 180 giorni prima della scadenza dei termini di cui al punto 7.b., con provvedimento motivato, il prolungamento della validità della garanzia finanziaria qualora emergano, a seguito delle verifiche che devono essere fatte dalle autorità di controllo, effetti ambientali direttamente connessi alle suddette attività di smaltimento.

    Art. 11
    (Registri di carico e scarico, formulari di identificazione ecc)

    I modelli dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi, per la prima volta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

    Art. 12
    (Disposizioni transitorie e finali)

    Le istruttorie in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere integrate in conformità alle disposizioni in esso contenute.

    Quando trattisi di attività di smaltimento di rifiuti urbani e speciali non tossici e nocivi, all'integrazione delle istruttorie che già si siano concluse con il rilascio dell'autorizzazione provvisoria prima dell'entrata in vigore del presente regolamento si farà luogo in sede di esame della richiesta di rinnovo dell'autorizzazione medesima.

    Allorché si tratti di attività di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi, le autorizzazioni provvisorie concesse saranno riesaminate, ai fini dell'integrazione dell'istruttoria, alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque,. Inalterata l’efficacia degli atti normativi originari

     

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