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Regolamento regionale 14 aprile 2005, n. 6

  • BUR 30 aprile 2005, n. 12
  • Testo vigente al:
  • Regolamento di attuazione della legge regionale 12 settembre 2002, n. 31, concernente l'istituzione del fascicolo del fabbricato.
  • Indice

    Art. 1 - Oggetto
    Art. 2 - Schema del fascicolo del fabbricato per gli edifici esistenti
    Art. 3 - Schema del fascicolo del fabbricato per gli edifici di nuova costruzione
    Art. 4 - Termini di scadenza per il completamento del fascicolo del fabbricato nelle aree di particolare rischio
    Art. 5 - Procedure di compilazione del fascicolo del fabbricato e della scheda di sintesi
    Art. 6 - Aggiornamento del fascicolo del fabbricato e della scheda di sintesi
    Art. 7 - Anagrafe degli immobili, sue caratteristiche e specifiche per raccogliere su supporto informatico i dati relativi alle schede di sintesi del fascicolo del fabbricato
    Art. 8 - Modalità e principi delle convenzioni
    Art. 9 - Modalità di individuazione delle zone a rischio
    Art.10 - Contributi
    Art.11 - Osservatorio


    Art. 1
    (Oggetto)

     1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 12 settembre 2002, n. 31, concernente “Istituzione del fascicolo del fabbricato” che conferisce ai comuni del Lazio la facoltà, nell’ambito della propria competenza territoriale, di istituire un fascicolo per ogni fabbricato esistente o di nuova costruzione, privato o pubblico, indipendentemente dalla destinazione funzionale, disciplina:
    a)     lo schema del fascicolo del fabbricato;
    b)     i termini di scadenza per il completamento del fascicolo del fabbricato nelle aree di particolare rischio;
    c)      le procedure di compilazione del fascicolo del fabbricato ed il relativo aggiornamento;
    d)     l’anagrafe degli immobili e le caratteristiche, nonché le specifiche per raccogliere su supporto informatico i dati relativi alle schede di sintesi del fascicolo del fabbricato;
    e)     le modalità ed i principi delle convenzioni che i comuni stipulano con gli ordini ed i collegi professionali;
    f)       le modalità di individuazione delle zone a rischio, per le quali è necessario ed indispensabile la redazione del fascicolo del fabbricato;
    g)     le modalità, i termini e le condizioni di concessione dei contributi ai comuni per l’attuazione della l. r. 31/2002.

    Art. 2
    (Schema del fascicolo del fabbricato per gli edifici esistenti)

     1. Per i fabbricati esistenti il relativo fascicolo si compone delle seguenti quattro parti:
    a)     parte prima “identificazione dell’edificio”
    b)     parte seconda “sicurezza statica”;
    c)      parte terza “sicurezza impiantistica”;
    d)     parte quarta “sintesi degli accertamenti, eventuali provvedimenti conseguenti ed eventuale piano di gestione del fabbricato”.

    2. La parte prima, che riguarda l’identificazione dell’edificio, contiene i seguenti dati:
    a)     generali;
    b)     storici;
    c)      urbanistici e tecnici generali;
    d)     quantitativi del fabbricato e delle pertinenze.

    3. La parte seconda riguarda l’accertamento della sicurezza statica, anche con riferimento alla interazione tra le strutture portanti ed il suolo ed sottosuolo dalle stesse interessato, ivi compresa, se del caso, la verifica dei requisiti geomorfologici dell’area di sedime e dell’area ad essa adiacente, nonché dell’incidenza sulla sicurezza statica della presenza di apparati aerei e radicali della vegetazione arbustiva e arborea. (1)

    4. La parte terza riguarda l’accertamento della sicurezza impiantistica.

    5. La parte quarta riguarda la sintesi degli accertamenti ed i provvedimenti conseguenti, statici ed impiantistici (parti seconda e terza), nonché l’eventuale redazione del piano di gestione del fabbricato. A conclusione degli accertamenti il tecnico incaricato, recependo anche i suggerimenti dei singoli specialisti, esprime la propria valutazione complessiva sulle condizioni di sicurezza dell’edificio e, ove lo ritenga necessario, propone le azioni idonee a ricondurre nei limiti ammissibili le condizioni di sicurezza.

    6. I contenuti minimi del fascicolo del fabbricato, di cui ai commi precedenti, possono essere integrati in funzione delle caratteristiche e delle esigenze dei singoli comuni.

    7. I proprietari che hanno completato il fascicolo del fabbricato e la relativa scheda di sintesi prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, sono in regola con gli adempimenti di cui alla l.r. 31/2002 se i contenuti del fascicolo e della relativa scheda sono conformi alle indicazioni di cui al presente regolamento e sia accertata l’assunzione di responsabilità da parte del professionista redigente. In caso contrario devono procedere ad un aggiornamento del fascicolo limitatamente alle integrazioni necessarie.

    Art. 3
    (Schema del fascicolo del fabbricato per gli edifici di nuova costruzione)

     1. Per gli edifici di nuova costruzione i proprietari possono direttamente compilare il fascicolo del fabbricato e la relativa scheda di sintesi, sulla base dei documenti autorizzativi o titoli abilitativi (quali permesso di costruire, dichiarazione di inizio attività), del progetto architettonico, del progetto strutturale, della certificazione inerente al collaudo statico e alla conformità impiantistica, nonché della certificazione inerente all’identificazione catastale, dell’eventuale piano di gestione del fabbricato utile per i successivi interventi manutentivi. In caso di assenza della predetta documentazione si procede alla compilazione del fascicolo come per gli edifici esistenti.

    Art. 4
    (Termini di scadenza per il completamento del fascicolo del fabbricato nelle aree di particolare rischio)

     

    1. Per i fabbricati, sia pubblici che privati, di nuova costruzione, nonché per gli edifici esistenti oggetto di modifiche strutturali e/o impiantistiche, nelle aree di particolare rischio, il fascicolo del fabbricato deve essere completato e la scheda di sintesi inviata al Comune prima della richiesta del certificato di agibilità.

    2. Per i fabbricati, sia pubblici che privati, esistenti nelle aree di particolare rischio il termine di scadenza per il completamento del fascicolo del fabbricato e l’invio della scheda di sintesi, non può essere superiore a 18 mesi a partire dalla data di individuazione, da parte del comune, delle aree stesse, secondo le indicazioni di cui all’articolo 9 del presente regolamento.

    3. Per i fabbricati, sia pubblici che privati, di nuova costruzione o esistenti, nelle aree a basso rischio, il termine per il completamento del fascicolo del fabbricato e l’invio della scheda di sintesi non può essere superiore a 36 mesi, a partire dalla data di classificazione dell’area.

    Art. 5
    (Procedure di compilazione del fascicolo del fabbricato e della scheda di sintesi)

     

    1. Le procedure di compilazione riguardano le quattro parti in cui è diviso il fascicolo del fabbricato e sono riferite sia agli elementi desumibili dalla documentazione in possesso dei proprietari, sia all’insieme degli accertamenti tecnici finalizzati alla verifica dei requisiti statico-funzionali posti alla base della sicurezza degli edifici, di cui all’articolo 2, commi 3 e 4. (2) Ogni operazione deve essere finalizzata ad evidenziare gli eventuali elementi di criticità statica ed impiantistica. L’eventuale apporto dei singoli specialisti deve essere formalizzato con una sintetica relazione scritta e debitamente firmata, da allegare alla parte quarta del fascicolo.

    2. La compilazione della parte prima è affidata ai proprietari con l’eventuale ausilio di un tecnico abilitato. La compilazione delle parti seconda, terza e quarta deve essere commissionata ad un tecnico abilitato iscritto all’ordine o collegio professionale ed in possesso delle competenze professionali previste dalla normativa vigente. Il tecnico, al quale viene commissionata la compilazione delle parti seconda, terza e quarta del fascicolo, per specifiche tematiche connesse alla sicurezza degli edifici, deve possedere le competenze professionali . In mancanza, per le suddette problematiche, deve avvalersi della collaborazione specialistica di altri professionisti iscritti ai rispettivi ordini o collegi professionali in possesso di tali competenze professionali. I nominativi dei tecnici incaricati e dei tecnici specialisti che intervengono nella compilazione del fascicolo devono essere riportati nella lettera d'incarico e nella parte quarta del fascicolo. (3)

    3. Aconclusione degli accertamenti, il tecnico incaricato, recependo anche le indicazioni dei singoli specialisti, esprime la propria valutazione complessiva sulle condizioni di sicurezza dell’edificio e redige l’eventuale piano di gestione del fabbricato e, ove lo ritenga necessario, propone azioni idonee a ricondurre nei limiti ammissibili le condizioni di sicurezza. In presenza di situazioni statiche e impiantistiche ritenute potenzialmente rischiose, il tecnico, nella compilazione del fascicolo del fabbricato, invita i proprietari a procedere ad accertamenti più approfonditi e specialistici, ricorrendo eventualmente ad indagini strumentali, per controllare il reale livello di pericolosità di quanto riscontrato. Nel caso in cui il livello di rischio accertato sia reputato tale da minacciare concretamente  l’incolumità delle persone si procede, nei modi dovuti e con la sollecitudine dettata dalla situazione, ad informare gli organismi pubblici preposti all’adozione dei provvedimenti d’urgenza (vigili del fuoco, Comune e, laddove esistente, la Commissione stabili pericolanti). (4)

    4. Alla scheda di sintesi, da presentare al Comune, non occorre allegare documenti o elaborati già in possesso del Comune stesso o di altre pubbliche amministrazioni. Tutti gli elaborati grafici, i documenti ed i certificati, raccolti durante la redazione del fascicolo del fabbricato, ne costituiscono parte integrante e devono rimanere depositati presso il proprietario o l’amministratore del fabbricato.

    5. Il proprietario, per il tramite del tecnico incaricato, trasmette in via informatica alla banca dati del Comune e della Regione la scheda di sintesi relativa al fascicolo del fabbricato.

    6. Nel caso in cui i comuni non abbiano ancora completato le mappe di rischio territoriale di propria competenza, il fascicolo del fabbricato è redatto sulla base degli elementi conoscitivi noti ai tecnici incaricati alla data di redazione del fascicolo.

    Art. 6
    (Aggiornamento del fascicolo del fabbricato e della scheda di sintesi)

     1. Il fascicolo del fabbricato è sottoposto ad aggiornamento periodico di tipo ordinario e straordinario.

    2. Qualora non si verifichino situazioni significative per la sicurezza statica e impiantistica, si procede all’aggiornamento ordinario del fascicolo del fabbricato ogni dieci anni.

    3. Qualora vengano effettuati lavori o modifiche significative dello stato di fatto e/o della destinazione d’uso dell’intero fabbricato o di parte di esso, si procede all’aggiornamento straordinario del fascicolo del fabbricato e della relativa scheda di sintesi entro trenta giorni dall’ultimazione degli interventi eseguiti sul fabbricato o su parte di esso.

    4. I comuni o le società erogatrici di pubblici servizi, nel caso in cui realizzino opere nuove o modificative nella rete dei pubblici servizi con possibili effetti diretti o indotti negli edifici limitrofi, devono depositare presso il proprietario o l’amministratore del fabbricato interessato la documentazione relativa ai lavori di modifica (quali titoli autorizzativi ed elaborati grafici), con la quale si attesta che le opere nuove o modificative non alterano le condizioni di sicurezza statica e impiantistica dell’edificio.

    5. Il proprietario, per il tramite del tecnico incaricato, trasmette in via informatica alla banca dati del Comune e della Regione gli aggiornamenti ordinari e straordinari apportati alla scheda di sintesi.

    Art. 7
    (Anagrafe degli immobili, sue caratteristiche e specifiche per raccogliere su supporto informatico i dati relativi alle
    schede di sintesi del fascicolo del fabbricato)

     

    1. I dati complessivi relativi alle schede dei fascicoli dei fabbricati sono raccolti nell’anagrafe degli immobili, le cui caratteristiche minime sono indicate nell’allegato al presente regolamento di cui fa parte integrante. Ciascun comune può implementare il numero dei campi informativi per completare l’anagrafe degli immobili.

    2. Per consentire l’omogeneità e la condivisione dei dati su scala regionale, l’anagrafe degli immobili è riportata nella banca dati regionale.

    3. La Regione definisce, con apposito provvedimento amministrativo, ulteriori modalità e procedure di trasmissione informatica delle informazioni alla banca dati della Regione.

    Art. 8
    Modalità e principi delle convenzioni)

     1. La Regione, considerata la rilevanza sociale della istituzione del fascicolo del fabbricato, ed al fine di provvedere a situazioni di rilievo sociale, predispone una convenzione-tipo con gli ordini e collegi professionali, finalizzata a perseguire il miglioramento del servizio ed il contenimento dei costi, nel rispetto delle tariffe professionali vigenti.

    2. La convenzione – tipo deve prevedere:
    a)     il calcolo delle tariffe professionali effettuato con riferimento al valore catastale considerato per il calcolo dell’imposta
    b)     comunale sugli immobili (ICI);
    c)      particolari agevolazioni tariffarie in favore dei gestori di stabili di particolare rilevanza sociale e dei cittadini indigenti, il
    d)     cui stato deve essere opportunamente documentato;
    e)     la riduzione dell’onorario professionale per gli aggiornamenti del fascicolo, qualora il tecnico sia lo stesso incaricato della
    f)       stesura originaria.

    3. La Regione si impegna a promuovere la stipula di una convenzione con l’associazione delle compagnie assicurative per prevedere una riduzione dei premi assicurativi della responsabilità civile verso terzi (RCT) a favore degli edifici per i quali è stato redatto il fascicolo fabbricato.

    Art. 9
    (Modalità di individuazione delle zone a rischio)

     1. Il rischio dei fabbricati va valutato complessivamente, tenendo conto dell’interazione tra le strutture portanti ed il suolo dalle stesse interessato.

    2. Intermini specifici occorre tener conto di due categorie di rischi: quelli riferiti alle caratteristiche del territorio (rischi di tipo A) e quelli riferiti al patrimonio immobiliare (rischi di tipo B).

    3. I principali fattori di rischio riferiti alle caratteristiche del territorio (tipo A) sono i seguenti:
    a)     caratteristiche sismiche valutate sulla base della mappa delle aree soggette a rischio sismico, tenendo conto sia dell’ordinanza n. 3274 del 20 marzo 2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri, sia della deliberazione di Giunta regionale n. 766 del 1° agosto 2003;
    b)     caratteristiche geologiche e geotecniche del suolo e del sottosuolo;
    c)      esondabilità delle aree valutata sulla base della mappa delle aree classificate esondabili dalle autorità di bacino;
    d)     franosità delle aree valutata sulla base delle mappe geologiche;
    e)     importanza storico-artistica delle aree valutata con riferimento agli elenchi predisposti dalle competenti autorità;
    f)       esecuzione di interventi infrastrutturali che hanno modificato in termini significativi il profilo naturale del terreno (gallerie, rilevati, trincee, attività estrattive ecc.), con effetti diretti o indotti sui fabbricati circostanti;
    g)     situazione della rete fognaria e dei servizi comunali, posizionati sotto il piano stradale;
    h)     presenza di corridoi infrastrutturali (strade, autostrade, elettrodotti, gasdotti, ecc.), con effetti diretti o indotti sui fabbricati circostanti;
    i)       esistenza di volumi intensi di traffico veicolare e/o ferroviario e/o aereo con effetti diretti o indotti sui fabbricati circostanti;
    l)    presenza di falde freatiche ed esistenza di strutture potenzialmente inquinanti (zone industriali, discariche, ecc.) con effetti diretti o indotti sui fabbricati circostanti.

    4. I principali fattori di rischio riferiti al patrimonio immobiliare (tipo B) sono i seguenti:
    a)     edifici pubblici o di pubblico interesse, ritenuti dal Comune strategici o con indice di affollamento rilevante, ma privi di specifico collaudo statico complessivo;
    b)     edifici che hanno subito modifiche strutturali, sopraelevazioni e o cambiamenti di destinazione d’uso, con aumento dei carichi permanenti e dei sovraccarichi accidentali, ma, successivamente non sottoposti ad uno specifico collaudo statico complessivo;
    c)      edifici ricadenti in aree classificate sismiche, a rischio idrogeologico o esondabili, successivamente alla data di realizzazione;
    d)     edifici oggetto di segnalazione da parte dei vigili del fuoco o dei competenti uffici comunali che si occupano di stabili pericolanti;
    e)     fenomeni di edilizia spontanea, realizzata in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici anche su aree inedificabili, in quanto ritenute a rischio, ancorché oggetto di sanatoria;
    f)       inadeguatezza delle tecnologie costruttive impiegate in rapporto alle tipologie strutturali;
    g)     presenza di manifestazioni di degrado dovute alla vetustà degli immobili, alla carenza di manutenzione ed alla presenza di particolari situazioni locali;
    h)     criticità connesse all’epoca di costruzione dei manufatti costituenti il tessuto urbano, trasformazioni per l’inserimento o l’ammodernamento degli impianti (demolizioni parziali di solai per ricavare gli alloggiamenti delle canalizzazioni, inserimento di nuove colonne montanti o di scarico con interessamento delle strutture portanti, ecc.);
    i)       trasformazioni con riduzione della resistenza delle strutture (costruzione di vani scala, formazione o spostamento di aperture nelle murature portanti, realizzazione di pozzi o impianti di pompaggio, ecc.);
    l)       esecuzione di volumi tecnici sull’ultimo solaio o trasformazione dei piani sotterranei.

    5. La classificazione delle zone di particolare rischio è effettuata da ciascun Comune entro il termine massimo di dodici mesi dalla data di istituzione del fascicolo del fabbricato, tenendo conto dei fattori di rischio, di cui ai commi 3 e 4 , presenti sul territorio comunale, delle concomitanti presenze di più fattori di rischio, nonché dei loro possibili effetti in considerazione delle specificità delle singole realtà comunali, ivi comprese le previsioni degli strumenti urbanistici.

    6. Ciascun Comune può, anche a seguito dell’elaborazione dei dati riportati nelle schede di sintesi, procedere ad una successiva zonizzazione di maggior dettaglio con l’impiego di una metodologia “multicriteria” riferita ai fattori di rischio, di tipo A e B, per meglio definire la classificazione del livello di rischio dell’intero territorio comunale, anche alla luce di un’eventuale definizione di sottozone, nell’ambito dello stesso Comune, differenziate anche in relazione alle caratteristiche geolitologiche e geomorfologiche di dettaglio, tenuto conto sia dell’allegato 1 dell’ordinanza 3274/2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri, paragrafo 2, lettera h), punto 2, sia della deliberazione della Giunta regionale n. 766/2003.

    7. La zonizzazione del territorio secondo i vari livelli di rischio individuati autorizza le amministrazioni comunali a predisporre incentivi ed agevolazioni di carattere economico, edilizio, urbanistico e fiscale, al fine di ridurre i rischi a livelli accettabili, e impegna le amministrazioni stesse ad adottare criteri più sicuri per l’esecuzione delle opere pubbliche e per la pianificazione dei trasporti collettivi e dell’uso del territorio.

    8. Il Comune deve dotarsi di una carta dei rischi e di una mappa del sottosuolo, da tenere costantemente aggiornate.

    9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Regione emana appositi indirizzi per agevolare i comuni nella fase di prima predisposizione degli atti di zonizzazione. A tal fine la Regione fornisce, altresì, su richiesta dei comuni, adeguato supporto tecnico e consulenza.

    Art. 10
    (Contributi)

     1. La Regione trasferisce risorse specifiche ai comuni per l’attuazione della l. r. 31/2002 ed in particolare per controlli specialistici od eventuali interventi idonei a ripristinare le condizioni di sicurezza del fabbricato, nei limiti degli appositi stanziamenti previsti dal bilancio regionale.

    2. La Regione provvede al riparto tra i comuni delle risorse finanziarie di cui al comma 1 ed al relativo trasferimento entro il 30 giugno di ogni anno. A tal fine i comuni inviano entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno apposita deliberazione di richiesta dei contributi, con l’indicazione dei seguenti dati:
    a)     gli estremi del provvedimento con il quale il Comune ha istituito, nell’ambito della propria competenza territoriale, il fascicolo del fabbricato;
    b)     gli estremi del provvedimento con il quale il Comune ha individuato le zone a rischio, come previsto dal presente regolamento;
    c)      il numero complessivo delle schede di sintesi dei fabbricati pervenute al Comune entro il 31 dicembre dell’anno precedente ed inviate informaticamente, entro la stessa data, alla banca dati della Regione;
    d)     il numero complessivo delle schede di sintesi dei fabbricati, pervenute al Comune entro il 31 dicembre dell’anno precedente ed inviati informaticamente, entro la stessa data, alla banca dati della Regione, nelle quali è prevista la necessità di specifici controlli specialistici;
    e)     il numero complessivo delle schede di sintesi, pervenute al Comune entro il 31 dicembre dell’anno precedente ed inviate informaticamente, entro la stessa data, alla banca dati della Regione, nelle quali è prevista la necessità di interventi idonei a ripristinare le condizioni di sicurezza del fabbricato;
    f)       gli estremi del provvedimento con il quale il Comune si è dotato di una carta dei rischi e di una mappa del sottosuolo;
    g)     gli estremi del provvedimento con il quale il Comune ha proceduto ad una zonizzazione di maggior dettaglio con l’impiego di una metodologia “multicriteria” riferita ai fattori di rischio indicati nel presente regolamento;
    h)     gli estremi del provvedimento con il quale il Comune ha provveduto a verificare ed aggiornare le mappe di rischio territoriale di competenza comunale ed a vigilare sulla corretta attuazione del regolamento, fornendo, anche, la necessaria collaborazione ai professionisti incaricati della redazione del fascicolo del fabbricato.

    3. Il riparto delle risorse regionali avviene sulla base di parametri fissati annualmente dalla Regione tenendo conto dei seguenti criteri:
    a)     conformità agli obiettivi prioritari regionali con riferimento allo stato conservativo del patrimonio edilizio insistente sul territorio regionale;
    b)     stato di attuazione del fascicolo del fabbricato con riferimento all’attività dei comuni, in particolare in relazione alla individuazione delle zone a rischio, alla redazione della carta comunale dei rischi ed alla mappa del sottosuolo, alla zonizzazione comunale di maggior dettaglio con l’impiego di una metodologia “multicriteria”, alla verifica ed aggiornamento costante della carta dei rischi e della mappa del sottosuolo, alla collaborazione con i professionisti incaricati della redazione del fascicolo del fabbricato;
    c)      il numero complessivo delle schede di sintesi dei fabbricati pervenuti al Comune entro il 31 dicembre dell’anno precedente, ivi compresi quelli nei quali è prevista la necessità di specifici controlli specialistici, nonché quelli nei quali è prevista la necessità di interventi idonei a ripristinare le condizioni di sicurezza del fabbricato.

    4. La concessione di contributi a favore dei proprietari degli immobili, da parte del Comune, avviene come rimborso percentuale delle spese effettivamente sostenute e documentate.

    5. I contributi sono concessi dal Comune nel rispetto dei sotto indicati criteri, da applicare secondo il seguente ordine di priorità:
    a)     conformità agli obiettivi prioritari regionali con riferimento allo stato conservativo del patrimonio edilizio insistente sul territorio regionale;
    b)     livello di rischio degli immobili;
    c)      immobili di particolare rilevanza sociale o di elevato valore storico architettonico;
    d)     immobili di proprietà di cittadini indigenti, il cui stato dovrà essere opportunamente documentato.

    Art. 11
    (Osservatorio)

     1. E’ istituito, presso l’Assessorato Trasporti e lavori pubblici, un Osservatorio permanente, con il compito di monitorare il livello di adesione e partecipazione dei comuni all’istituzione del fascicolo del fabbricato.

     

     

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari

     

     

     

    Note

    (1) - Comma modificato dall’articolo 1 del regolamento regionale 23 marzo 2006, n. 1, pubblicato sul BUR 30 marzo 2006, n. 9, s.o. n. 9.

    (2)- Periodo modificato dall’articolo 2, comma 1, del r.r. n. 1/2006;

    (3)- Comma sostituito dall’articolo 2, comma 2, del r.r. n. 1/2006;

    (4) - Periodo modificato dall’articolo 2, comma 3, del r.r. n. 1/2006.


    ALLEGATO

    CARATTERISTICHE MINIME DELL' ANAGRAFE DEGLI IMMOBILI

    PARTE PRIMA FASCICOLO FABBRICATO (identificazione edificio)

    Identificativo catastale                     campo alfanumerico     dimensione 100 caratteri

    Identificativo stradale                      campo alfanumerico     dimensione 100 caratteri

    Identificativo urbanistico                 campo alfanumerico     dimensione 100 caratteri

    Identificativo proprietà                    campo testo                   dimensione 225 caratteri

    Superficie totale pertinenze mq       campo numerico            dimensione 6 caratteri

    Superficie totale immobile mq         campo numerico            dimensione 6 caratteri

    Cubatura totale immobile mc.          campo numerico            dimensione 8 caratteri

    Tipologia struttura portante             campo memo                 dimensione libera

    Tipologia impianti                           campo memo                 dimensione libera

    Anno ultimazione fabbricato           campo numerico            dimensione 4 caratteri

    Anagrafica impresa costruttrice      vedi specifica

    Anagrafica stazione appaltante       vedi specifica

    Anagrafica responsabile proprietà   vedi specifica

    PARTE SECONDA FASCICOLO FABBRICATO (sicurezza statica)

    Anagrafica tecnico incaricato          vedi specifica

    Sintesi accertamenti tecnici             campo memo                  dimensione libera

    Sintesi conclusioni statiche              campo memo                  dimensione libera

    PARTE TERZA FASCICOLO FABBRICATO (sicurezza impiantistica)

    Anagrafica tecnico incaricato         vedi specifica

    Sintesi accertamenti tecnici            campo memo                    dimensione libera

    Sintesi conclusioni impiantistiche  campo memo                    dimensione libera

    PARTE QUARTA FASCICOLO FABBRICATO (sintesi degli accertamenti e provvedimenti conseguenti)

    Anagrafica tecnico incaricato        vedi specifica

    Sintesi conclusioni finali                campo memo                     dimensione libera

    Sintesi proposte provvedimenti     campo memo                     dimensione libera

    Data di compilazione                     campo data                       dimensione gg/mm/anno

    SPECIFICA DELLE ANAGRAFICHE

    Nome                                              campo testo                       dimensione 100 caratteri

    Cognome                                         campo testo                       dimensione 100 caratteri

    Codice fiscale                                  campo alfanumerico         dimensione 16 caratteri

    * Iscrizione albo o collegio              campo testo                       dimensione 220 caratteri

    * dato da fornire solo per i tecnici incaricati

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