NUR 06 99 500

NUR - Numero Unico Regionale 06 99 500

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Regolamento regionale 14 aprile 2005, n. 5

  • BUR 30 aprile 2005, n. 12
  • Testo vigente al:
  • Regolamento di attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 (Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 - Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo - e successive modifiche).

  • INDICE

    Art. 1 - Oggetto
    Art. 2 - Documentazione da allegare alla domanda concernente il rilascio della autorizzazione per l’attività di ricerca di materiali di cava e torbiera
    Art. 3 - Piano di ricerca
    Art. 4 - Documentazione da allegare alla domanda concernente il rilascio della autorizzazione per l’attività di coltivazione di materiali di cava e torbiera
    Art. 5 - Piano di coltivazione e di recupero ambientale
    Art. 6 - Relazione geologica, geotecnica e geomineraria
    Art. 7 - Relazione naturalistica, faunistica, vegetazionale
    Art. 8 - Computo metrico estimativo
    Art. 9 - Documentazione da allegare alla domanda concernente l’ampliamento dell’attività di coltivazione di cava e torbiera in esercizio e alla domanda concernente la proroga della durata dell’autorizzazione
    Art. 10 - Definizione di variante. Documentazione da allegare alla domanda concernente la variante al piano di coltivazione
    Art. 11 - Presentazione della domanda concernente il rilascio della autorizzazione per la coltivazione nei corsi d’acqua
    Art. 12 - Programma di recupero ambientale delle cave dismesse
    Art. 13 - Presentazione della domanda concernente il recupero ambientale delle cave dismesse e relativa istruttoria
    Art. 14 - Concessione ed erogazione dei finanziamenti per il recupero delle cave dismesse
    Art. 14 bis – Ulteriori disposizioni per il recupero dei siti estrattivi dismessi
    Art. 15 - Procedure di funzionamento della Commissione regionale consultiva per le attività estrattive
    Art. 16 - Modalità e termini per la presentazione della domanda e relativa documentazione previsti dall’articolo 30 della l.r.17/2004
    Art. 16 bis – Presentazione della domanda, della relativa documentazione e procedure per il rinnovo dell’autorizzazione per la coltivazione di cave e torbiere 
    Art. 17 - Modalità e termini per la presentazione della documentazione integrativa previsti dall’articolo 31 della l.r.17/2004
    Art. 18 - Documentazione da presentare in caso di proroga delle autorizzazioni in scadenza prevista all’articolo 34 della l.r.17/2004
    Art. 19 - Modalità per la presentazione della domanda e della relativa documentazione previsti all’articolo 35 della l.r.17/2004
    Art. 20 - Procedure per la determinazione del contributo per il recupero ambientale
    Art. 21 - Applicazione transitoria del regolamento regionale
    Art. 22 - Entrata in vigore


    Art. 1
    (Oggetto)

    1. Il presente regolamento di attuazione, adottato ai sensi dell’articolo 47, comma 1, lettera b), dello Statuto, in conformità a quanto previsto dall’articolo 7 della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 (Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche) disciplina:
    a) la documentazione da allegare alla domanda concernente il rilascio dell’autorizzazione per l’attività di ricerca di materiali di cava e torbiera;
    b) la documentazione da allegare alla domanda concernente il rilascio dell’autorizzazione per l’attività di coltivazione di cava e torbiera;
    c) la documentazione da allegare alla domanda concernente il rilascio dell’autorizzazione per l’ampliamento dell’attività di coltivazione di cava e torbiera;
    d) la documentazione da allegare alla domanda concernente la proroga della durata dell’autorizzazione;
    e) la documentazione da allegare alla domanda concernente la variante al piano di coltivazione;
    f) le modalità di presentazione della domanda e della relativa documentazione ai fini del rilascio della autorizzazione per la coltivazione nei corsi d’acqua;
    g) le modalità di presentazione della domanda concernente il recupero ambientale delle cave dismesse e la relativa istruttoria, nonché le modalità per la concessione ed erogazione dei finanziamenti stessi;
    h) le procedure di funzionamento della commissione regionale consultiva per le attività estrattive,
    i) le modalità ed i termini per la presentazione della domanda e della relativa documentazione ai fini del rilascio dell’autorizzazione per l’apertura di nuove cave e torbiere previsti all’articolo 30 della l.r.17/2004;
    i bis) le modalità e i termini per la presentazione della domanda e della relativa documentazione nonché le procedure ai fini del rinnovo dell’autorizzazione per la coltivazione di cave e torbiere previsto dall’articolo  30, comma 4, della l.r. 17/2004; (1)
    l) le modalità ed i termini per la presentazione della documentazione integrativa previsti all’articolo 31 della l.r.17/2004;
    m) la documentazione da presentare in caso di proroga delle autorizzazioni in scadenza prevista all’articolo 34 della l.r.17/2004;
    n) le modalità per la presentazione della domanda e della relativa documentazione previste all’articolo 35 della l.r.17/2004.
    2. Il presente regolamento, ai fini dell’attuazione della l.r.17/2004, disciplina altresì:
    a) il programma di recupero ambientale delle cave dismesse;
    b) le procedure da seguire ai fini dell’adozione della deliberazione della Giunta regionale concernente gli importi unitari del contributo per il recupero ambientale.


    Art. 2
    (Documentazione da allegare alla domanda concernente il rilascio della autorizzazione per l’attività di ricerca di materiali di cava e torbiera)

    1. Alla domanda concernente il rilascio dell’autorizzazione per l’attività di ricerca di cava e torbiera, indirizzata e presentata al Comune sul cui territorio si intende svolgerla, va allegata la seguente documentazione:
    a) piano di ricerca previsto all’articolo 3;
    b) certificazione di iscrizione all’albo professionale del direttore responsabile dei lavori o certificazione comprovante quanto previsto all’articolo 100, comma 5, del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee);
    c) estratto della planimetria catastale, con su riportato il perimetro dell’area su cui si intende svolgere la ricerca, del cantiere estrattivo e delle aree adibite a servizio;
    d) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato del soggetto richiedente;
    e) certificato generale del casellario giudiziale e certificati dei carichi pendenti relativi al titolare dell’impresa o del legale rappresentante;
    f) certificazione prevista dalla vigente normativa antimafia e quella comprovante la regolarità della situazione contributiva;
    g) certificazione della cancelleria del tribunale o certificato della Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato dal quale risulti che l’impresa non si trovi in stato di fallimento o liquidazione e non abbia presentato domanda di concordato;
    h) titolo comprovante la disponibilità dell’area di ricerca corredato da certificati e cartografie catastali;
    i) progetto relativo al rispetto delle norme di sicurezza;
    l) valutazione di impatto ambientale prevista ai sensi della normativa vigente; (2)
    m) relazione firmata dal titolare dell’impresa o dal legale rappresentante concernente:
    1) le capacità tecnico – economiche dell’impresa ad effettuare i lavori di ricerca richiesti in autorizzazione, con esplicitazione delle macchine ed impianti a disposizione nonché delle unità lavorative occupate;
    2) i titoli autorizzativi per attività estrattiva precedentemente intestati alla impresa richiedente;
    3) la elencazione dei lavori eseguiti nello specifico settore;
    4) il certificato di destinazione urbanistica relativo all’area su cui si intende svolgere l’attività di ricerca con l’indicazione degli eventuali vincoli.
    2. Alla domanda di cui al comma 1 sono allegati, altresì, i seguenti elaborati progettuali, sottoscritti da tecnici abilitati, sia su supporto cartaceo che informatico georeferenziato:
    a) corografia generale costituita da estratto di Tavoletta IGM 1:25.000 o altra idonea cartografia almeno di formato A3, con indicata l’area oggetto di ricerca, la localizzazione di eventuali impianti, la viabilità interessata, i confini comunali, altre attività di cava in esercizio o dismesse;
    b) relazione geomineraria descrittiva delle caratteristiche della formazione mineraria investigata, comprendente l’indicazione dei lavori di ricerca programmati , la stima dei volumi di terreno movimentati e di ogni altro elemento utile a valutare la compatibilità geomorfologica, idrogeologica, idraulica redatta da un perito minerario, da un ingegnere o da un geologo;
    c) relazione descrittiva degli eventuali lavori di recupero ambientale redatta da un perito minerario, da un ingegnere o da un geologo.
    3. Per la presentazione della documentazione di cui al comma 1, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).


    Art. 3
    (Piano di ricerca)

    1. Il piano di ricerca di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) oltre a prevedere quanto disposto dall’articolo 5, comma 1, lettera e) della l.r.17/2004 è costituito dai seguenti elaborati:
    a) planimetria in scala 1:5.000 contenente il piano particellare delle proprietà interessate e le previsioni degli strumenti urbanistici comunali;
    b) piano topografico con equidistanza delle curve di livello non superiore a due metri, dello stato attuale e modificato, in scala non inferiore a 1:5.000 dell’area oggetto di ricerca con indicato il perimetro dell’area stessa;
    c) sezioni topografiche tracciate lungo linee di massima pendenza, con indicato il profilo originario del terreno, profili di scavo e di ricomposizione previsti dall’intervento di ricerca;
    d) planimetria, sezioni e schemi grafici nel numero e nella quantità necessarie ad illustrare tutte le previste opere di recupero ambientale;
    e) rappresentazione tridimensionale dello stato originario e modificato;
    f) documentazione fotografica dello stato originario del paesaggio da significativi punti di visuale;
    g) relazione illustrativa generale descrittiva dell’attività di ricerca;
    h) i quantitativi di materiale massimi estraibili ai fini della caratterizzazione dello stesso;
    i) un computo metrico estimativo relativo alle eventuali opere di recupero ambientale previsto all’articolo 8.


    Art. 4
    (Documentazione da allegare alla domanda concernente il rilascio della autorizzazione per l’attività di coltivazione di materiali di cava e torbiera)

    1. Alla domanda concernente il rilascio della autorizzazione per l’attività di coltivazione di materiali di cava e torbiera, presentata ed indirizzata al comune sul cui territorio si intende svolgerla, va allegata la seguente documentazione:
    a) relazione sugli esiti del piano di ricerca previsto all’articolo 3;
    b) piano di coltivazione e di recupero ambientale previsto all’articolo 5;
    c) titolo comprovante la disponibilità dell’area sulla quale si intende svolgere l’attività di coltivazione corredato da certificati e cartografie catastali;
    d) certificazione di iscrizione all’albo professionale del direttore responsabile dei lavori o certificazione comprovante quanto previsto all’articolo 100, comma 5, del d.lgs. 624/1996;
    e) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato del richiedente;
    f) certificato generale del casellario giudiziale e certificati dei carichi pendenti relativi al titolare dell’impresa o del legale rappresentante ;
    g) certificazione prevista dalla vigente normativa antimafia e quella comprovante la regolarità della situazione contributiva;
    h) certificazione della cancelleria del tribunale o certificato della Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato dal quale risulti che l’impresa non si trovi in stato di fallimento o liquidazione e non abbia presentato domanda di concordato;
    i) relazione firmata dal titolare dell’impresa o dal legale rappresentante concernente:
    1) le capacità tecnico–economiche dell’impresa ad effettuare i lavori di coltivazione richiesti, con esplicitazione delle macchine ed impianti a disposizione nonché delle unità lavorative occupate;
    2) la descrizione delle eventuali precedenti esperienze nel settore estrattivo, con particolare riferimento all’attività di cava effettuata e all’efficacia delle opere di ricomposizione ambientale realizzate;
    3) il fatturato annuo;
    l) certificato di destinazione urbanistica relativa all’area su cui si intende svolgere la coltivazione, nonché, limitatamente all’area stessa, cartografia dei piani territoriali paesistici (PTP) di cui alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche e dei piani territoriali provinciali generali (PTPG) di cui alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche, ove esistenti,;
    m) relazione geologica, geotecnica, geomineraria prevista all’articolo 6;
    n) relazione naturalistico, faunistico, vegetazionale prevista all’articolo 7;
    o) computo metrico estimativo di cui all’articolo 8;
    p) elaborati grafici, cartografia e documentazione fotografica;
    q) progetto relativo al rispetto delle norme di sicurezza;
    r) (3)
    2. Per la presentazione della documentazione di cui al comma 1, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.


    Art. 5
    (Piano di coltivazione e di recupero ambientale)

    1. Il piano di coltivazione e di recupero ambientale previsto all’articolo 4, comma 1, lettera b), predispone il buon governo del giacimento, programma l’organizzazione del lavoro e la sicurezza dei lavoratori ed è redatto nel rispetto dei principi dell’ingegneria mineraria e nel perseguimento della massima connessione tra la fase di escavazione, riassetto e quella di recupero ambientale e si articola in due parti:
    a) il piano di coltivazione;
    b) il piano di recupero ambientale.
    2. Il piano di coltivazione di cui al comma 1, lettera a), si compone di una relazione tecnica, corredata da elaborati cartografici.
    3. In particolare la relazione tecnica di cui al comma 2 descrive:
    a) la natura e l’estensione dei vincoli eventualmente gravanti sull’area di coltivazione e sul circostante territorio;
    b) le caratteristiche del giacimento con indicazione della distribuzione spaziale del materiale utile estraibile ossia il volume del materiale estraibile comunque commercializzabile, degli eventuali minerali associati e dello sterile di coltivazione;
    c) lo stato iniziale dei luoghi;
    d) la predisposizione del cantiere estrattivo;
    e) l’organizzazione del lavoro;
    f) gli allacciamenti per servizi vari, ove necessari;
    g) la descrizione del metodo di coltivazione prescelto in funzione dei parametri giacimentologici, morfologici, geomeccanici, del recupero ambientale e della minimizzazione dell’impatto visuale, comprendente tra l’altro:
    1) la determinazione degli spazi funzionali;
    2) la congruità del programma di estrazione e delle geometrie adottate con le caratteristiche geomorfologiche ed il contesto paesistico ambientale;
    3) la suddivisione del cantiere estrattivo in fasi o lotti e relativo programma produttivo;
    4) l’indicazione della profondità massima di scavo, con riferimento alla quota media del piano di campagna ed alla falda sotterranea;
    5) la individuazione delle aree da utilizzare temporaneamente come deposito per l'accumulo del materiale sterile e del terreno agrario, con indicate le modalità di accumulo, indichi le aree di servizio;
    h) la descrizione delle operazioni di definizione di un nuovo assetto morfologico;
    i) la descrizione delle verifiche idrologiche e idrauliche ossia la portata delle precipitazioni, le vasche di sedimentazione ed il deflusso nel reticolo di drenaggio;
    l) la descrizione dell’organizzazione del lavoro e delle prescrizioni sulla sicurezza;
    m) l’ abbattimento primario e secondario, il caricamento e la movimentazione;
    n) la descrizione degli impianti di prima lavorazione;
    o) il programma economico-finanziario contenente:
    1) la valutazione dei costi di abbattimento, caricamento, movimentazione e prima lavorazione;
    2) le previsioni di produzione media annua/giornaliera;
    3) le caratteristiche tecniche di impiego e merceologiche del materiale utile estraibile ossia il volume del materiale estraibile comunque commercializzabile;
    4) il personale impiegato;
    5) la valutazione dei costi del recupero ambientale e la determinazione degli importi fideiussori a garanzia degli adempimenti degli obblighi assunti;
    6) il conto economico e l’analisi di redditività dell’iniziativa.
    4. Gli elaborati cartografici previsti al comma 2 illustrano in maniera precisa ed esaustiva tutti gli elementi conoscitivi richiesti e, con le necessarie differenziazioni in relazione alla dimensione e alla tipologia dell’intervento estrattivo, consistono nella:
    a) corografia generale costituita da estratto di tavoletta IGM 1:25.000 o altra idonea cartografia, almeno di formato A3, con indicata l’area oggetto della coltivazione, la localizzazione dei connessi o correlati impianti di prima lavorazione o trasformazione, la viabilità interessata, i confini comunali, altre attività di cava in esercizio o dismesse;
    b) planimetria catastale scala 1:2.000 o 1:5.000 in relazione alle dimensioni della coltivazione, contenente il piano particellare delle proprietà interessate, la previsione degli strumenti urbanistici comunali, il perimetro ed i vertici dell’area di coltivazione, le fasi ed i lotti di coltivazione;
    c) monografia dei capisaldi di riferimento, facilmente individuabili sul terreno e riferiti a punti trigonometrici della rete geodetica dell’Istituto Geografico Militare, ovvero a punti fiduciari catastalmente definiti;
    d) planimetria dei punti quotati a curve di livello derivante da apposito rilievo planoaltimetrico, da eseguire con idonee metodologie in scala 1:2.000 o 1: 5.000, in relazione alle dimensioni della coltivazione, contenente vertici e caposaldi di riferimento;
    e) planimetrie generali a curve di livello dello stato attuale e modificato dell’area di intervento, compresa una ulteriore e significativa fascia contermine in scala 1:2.000 o 1:5.000 con equidistanza, rispettivamente, non superiore ad uno o due metri, con indicato il perimetro delle varie fasi di coltivazione, traccia delle sezioni;
    f) planimetrie a curve di livello della singola fase di coltivazione in scala 1:2.000 con equidistanza un metro o inferiore, traccia delle sezioni;
    g) sezioni topografiche dello stato di fatto e di fine coltivazione, longitudinali e trasversali nel senso della massima pendenza, a scala non inferiore a 1:1000, rappresentanti contemporaneamente il profilo morfologico precedente l’attività ed il profilo corrispondente alla fase di progetto e in numero sufficiente a consentire una precisa valutazione della consistenza del giacimento;
    h) computo dei volumi di materiali da estrarre da eseguire con appropriate metodologie;
    i) planimetria generale con indicate le aree estrattive, le piste di arroccamento, la viabilità interna, le aree di lavorazione, deposito e stoccaggio dei prodotti di cava, dei materiali di scoperta, di scarto, del terreno vegetale e agrario;
    l) schemi grafici e funzionali nel numero, articolazioni e scale utili, a permettere la migliore individuazione di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche e funzionali di tutte le attività connesse all’escavazione, movimentazione, lavorazione e trasformazione dei materiali e dei prodotti di cava;
    m) rappresentazione tridimensionale dello stato originario e modificato;
    n) documentazione fotografica dello stato originario del paesaggio da significativi punti di visuale;
    o) simulazione fotografica o rappresentazione con altri adeguati sistemi della previsione di ricostruzione del paesaggio.
    5. Oltre a quanto previsto ai commi precedenti,nel piano di coltivazione di cui al comma 1, lettera a), sono indicati gli impianti di prima e seconda lavorazione, ivi compresi gli eventuali connessi impianti per il riutilizzo dei materiali alternativi, nonché i manufatti edilizi aventi destinazioni d’uso per lo svolgimento di attività di servizio.
    6. Il piano di recupero ambientale previsto al comma 1, lettera b), ha lo scopo di prevedere e programmare l’insieme degli interventi finalizzati alla composizione di un assetto topografico, geomorfologico, idraulico e vegetazionale finale delle aree interessate dall’attività di coltivazione , idoneo ad accogliere gli usi e le destinazioni preesistenti e programmati dalla pianificazione vigente, in coerenza con le condizioni territoriali al contorno e di illustrare le opere, i tempi ed i modi per la sistemazione ambientale dell’area già oggetto di coltivazione, comprendendo lo smantellamento finale degli eventuali impianti previsti in sede di autorizzazione, dei servizi di cantiere ed eventualmente delle strade e altre opere di servizio, con indicate le modalità ed i tempi di attuazione.
    7. Gli interventi finalizzati alla composizione di un assetto topografico, geomorfologico, idraulico e vegetazionale di cui al comma 6, privilegiano l’utilizzo delle tecniche di ingegneria naturalistica.
    8. Il piano di recupero ambientale di cui al comma 6 è composto da una relazione tecnica e da elaborati cartografici.
    9. La relazione tecnica di cui al comma 8 contiene:
    a) la descrizione quali – quantitativa delle specie vegetali e del materiale vivaistico da impiegare;
    b) la descrizione delle fasi temporali di attuazione degli interventi programmati e delle modalità realizzative a predisposizione di idoneo piano di manutenzione per almeno i successivi tre anni dall’impianto, completo di rimpinguamento delle fallanze, le irrigazioni di soccorso nei periodi più caldi;
    c) le cure colturali alle piante giovani;
    d) la descrizione degli interventi di compensazione ambientale;
    e) il computo metrico estimativo, previsto all’articolo 8, delle opere e degli interventi di ricomposizione ambientale suddiviso per lotti.
    10. Gli elaborati cartografici di cui al comma 8 sono costituiti da:
    a) una planimetria dello stato di progetto a riassetto morfologico e riambientamento eseguito nelle medesima scala dello stato di fatto 1:1000 che indichi la conformazione finale del suolo, la rete di raccolta e smaltimento delle acque superficiali;
    b) i lotti di progressivo intervento;
    c) i principali interventi di riambientamento;
    d) una o più sezioni tipo su scala 1:1000;
    e) particolari esecutivi delle opere di riassetto morfologico, di regimazione idraulica, delle tipologie di intervento agroforestale, dei sesti d’impianto, con approfondimenti tematici relativi agli aspetti pedagogici, agronomici, botanici e faunistici.


    Art. 6
    (Relazione geologica, geotecnica e geomineraria)

    1. La relazione geologica, geotecnica e geomineraria prevista all’articolo 4, comma 1, lettera m), relativamente all’area su cui si intende svolgere l’attività di coltivazione, definisce:
    a) la identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo, la definizione del modello geologico-tecnico del sottosuolo, l’illustrazione e la caratterizzazione degli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, litologici e fisici, nonché il conseguente livello di pericolosità geologica;
    b) lo studio delle acque superficiali e sotterranee, con particolare riferimento:
    1) alle eventuali interferenze tra il reticolo idrografico superficiale e l’area estrattiva;
    2) alla presenza e ricostruzione di falde idriche evidenziando eventuali presenze di pozzi e sorgenti utilizzati per uso idropotabile;
    3) al rapporto tra lo svolgimento dell’attività estrattiva con lo schema complessivo della circolazione idrica sotterranea evidenziando in particolare eventuali interferenza e vulnerabilità dell’acquifero;
    c) il comportamento meccanico del volume di terreno influenzato direttamente dai lavori di escavazione e ricomposizione ambientale con particolare riferimento:
    1) alla caratterizzazione fisico-meccanica delle formazioni interessate dai lavori di coltivazione compreso lo sterile;
    2) alla valutazione delle modifiche delle condizioni attuali di stabilità globali e locali del sito in seguito all’attività di escavazione, secondo quanto previsto dalla normativa tecnica vigente in materia.
    2. La relazione geologica, geotecnica e geomineraria di cui al comma 1 comprende la seguente documentazione:
    a) relazione tecnica;
    b) carta geomorfologica;
    c) carta e sezioni geologiche e geolitologiche rappresentative;
    d) censimento dei punti d’acqua esistenti, nonché carta e sezioni idrogeologiche interpretative;
    e) caratteristiche del giacimento, comprendenti la stima dei volumi del terreno agrario o vegetale, materiale di scoperta, materiali di scarto e materiali di cava in banco, prodotti di cava;
    f) certificati delle prove in sito e di laboratorio dei materiali di cava attestanti, in relazione alla loro natura, i parametri geotecnici e le caratteristiche geometriche, granulometriche, fisiche e chimiche;
    g) verifiche di stabilità del pendio originario, dei fronti di scavo e del pendio finale, con particolare riferimento alla stabilità dei terreni utilizzati per le opere di ricomposizione ambientale;
    h) quadro riassuntivo delle prove effettuate su materiali e prodotti di cava attestanti i requisiti geometrici granulometrici fisici e chimici da eseguire in relazione alla loro natura e alle prestazioni loro richieste, secondo le vigenti normative tecniche.


    Art. 7
    (Relazione naturalistica, faunistica, vegetazionale)

    1. La relazione naturalistica, faunistica, vegetazionale prevista all’articolo 4, comma 1, lettera n), attraverso lo studio delle caratteristiche abiotiche e biotiche dell’area sulla quale si intende svolgere la coltivazione, definisce tutti gli strumenti utili alla progettazione dell’intervento con particolare riguardo alla realizzazione delle opere di recupero ambientale e degli interventi di compensazione ambientale che devono assicurare la ricostituzione della funzionalità degli ecosistemi.
    2. Sulla base delle indagini effettuate sull’area di cava e sulle aree circostanti interessate dalle popolazioni animali e vegetali presenti, la relazione di cui al comma 4, corredata da elaborati grafici ed eventualmente da una documentazione fotografica, è composta dai seguenti elementi minimi:
    a) indagine ecologica contenente:
    1) inquadramento bioclimatico;
    2) caratterizzazione fitoclimatica;
    3) vegetazione potenziale;
    4) componente faunistica;
    5) connessioni ecologiche;
    6) valutazione degli ecosistemi;
    b) studio faunistico contenente:
    1) descrizione delle specie animali più significative presenti;
    2) definizioni delle caratteristiche della fauna, stanziale e di passo;
    3) elenco delle specie di interesse naturalistico e comunitario presenti che potrebbero essere danneggiate dalla realizzazione dell’intervento;
    4) misure ed azioni di minimizzazione degli effetti causati, a breve, medio e lungo termine, dall’esercizio dell’attività estrattiva;
    c) studio vegetazionale contenente:
    1) analisi delle caratteristiche agro-pedologiche dei suoli;
    2) rilievo delle specie erbacee, arbustive e arboree, al fine del reinserimento delle specie autoctone con descrizione qualiquantitativa;
    3) descrizione della vegetazione spontanea eventualmente insediatasi, al fine di individuare le specie pioniere utili al processo di recupero;
    4) modalità di stoccaggio, conservazione e manutenzione del terreno agrario o vegetale rimosso;
    5) modalità di reimpiego, messa a dimora e fertilizzazione, in relazione alle previste utilizzazioni o destinazioni dei suoli;
    6) modalità di reperimento di ulteriore terreno agrario o vegetale, sue caratteristiche, disponibilità e provenienza;
    d) la descrizione delle caratteristiche paesaggistiche, delle vedute bellezze panoramiche e punti di visuale, del patrimonio architettonico, storico e culturale che potrebbe essere danneggiato dalla realizzazione dell’intervento, le misure ed azioni di minimizzazione degli effetti causati, a breve medio e lungo termine, dall’esercizio dell’attività estrattiva.
    3. Alla relazione naturalistica, faunistica, vegetazionale di cui al comma 1 è allegato il programma di manutenzione delle opere in verde a breve medio e lungo termine, di durata comunque non inferiore a dieci anni a far data dal termine delle attività di coltivazione, con il quale sono dettagliatamente illustrate tutte le azioni necessarie a garantire l’attecchimento e lo sviluppo delle specie vegetali utilizzate, il recupero delle fallanze, le attività di manutenzione ordinarie e straordinarie.
    Sono altresì allegate:
    a) la carta dell’uso del suolo su scala minima 1:5.000;
    b) carta fisionomica della vegetazione su scala minima 1:5.000.


    Art. 8
    (Computo metrico estimativo)

    1. Il computo metrico estimativo previsto agli articoli 3, comma 1, lettera i), 4, comma 1, lettera o), 5, comma 9, lettera e), e 10, comma 2, lettera e), viene redatto utilizzando il prezzario regionale vigente.
    2. Per eventuali prezzi non compresi nel prezzario regionale di cui al comma 1 si fa riferimento ai listini delle locali Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato ovvero, in mancanza, ai locali prezzi di mercato.


    Art. 9
    (Documentazione da allegare alla domanda concernente l’ampliamento dell’attività di coltivazione di cava e torbiera in esercizio e alla domanda concernente la proroga della durata dell’autorizzazione)

    1. La documentazione da allegare alla domanda concernente l’ampliamento dell’attività di coltivazione di cava e torbiera in esercizio, relativamente ai nuovi interventi estrattivi è quella prevista all’articolo 4.
    2. Alla documentazione di cui al comma 1 sono allegati, altresì, gli elaborati cartografici relativi alla situazione attuale sia del piano di coltivazione che di recupero ambientale, con indicazione delle volumetrie residue e dei tempi necessari per il completamento dei lavori nonché il verbale da cui risultano gli esiti della verifica dei lavori relativi al suddetto piano effettuata ai sensi dell’articolo 16 della l.r. 17/2004.(4)
    3. La documentazione da allegare alla domanda concernente la proroga dell’autorizzazione per l’attività di coltivazione di cava e torbiera, indirizzata e presentata al comune sul cui territorio si svolge l’attività, è costituita da :
    a) la relazione tecnica indicante la situazione attuale del piano di coltivazione e di recupero ambientale;
    b) le planimetrie generali a curve di livello della situazione attuale in scala 1:5000 e sezioni topografiche dello stato di fatto, longitudinali e trasversali nel senso della massima pendenza a scala non inferiore a 1:1000;
    b bis)il verbale relativo agli esiti della verifica dei lavori di coltivazione e di recupero ambientale di cui all’articolo 16 della l.r. 17/2004. (5)


    Art. 10
    (Definizione di variante. Documentazione da allegare alla domanda concernente la variante al piano di coltivazione)

    1. Per variante, ai fini del presente regolamento, si intende la modifica del piano di coltivazione e di recupero ambientale che comporti una sistemazione morfologica finale dei luoghi diversa da quella precedentemente autorizzata.
    2. La documentazione da allegare alla domanda concernete la variante al piano di coltivazione e di recupero ambientale di una cava o torbiera già in esercizio, indirizzata e presentata al comune sul cui territorio si svolge l’attività di coltivazione, è costituita da:
    a) gli elaborati cartografici relativi alla situazione attuale del piano di coltivazione e di recupero ambientale;
    b) le varianti proposte al piano di coltivazione e recupero ambientale con i relativi elaborati cartografici;
    c) i tempi necessari per il completamento dei lavori;
    d) la relazione tecnica illustrativa dell’intervento in variante;
    e) il computo metrico estimativo previsto all’articolo 8.


    Art. 11
    (Presentazione della domanda concernente il rilascio della autorizzazione per la coltivazione nei corsi d’acqua)

    1. La domanda concernente il rilascio della autorizzazione per la coltivazione nei corsi d’acqua è presentata alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo esclusivamente per fini strettamente connessi alla regimazione delle acque.
    2. La domanda di cui al comma 1 contiene:
    a) gli estremi anagrafici ed il codice fiscale del titolare individuale dell'impresa o del legale rappresentante nel caso di enti o società;
    b) la certificazione di iscrizione all’albo professionale del direttore responsabile dell’attività di coltivazione;
    c) l’indicazione dell’ubicazione dell’area di intervento;
    d) la tipologia del materiale oggetto di coltivazione;
    e) l’estensione dell’area su cui si intende svolgere l’attività di coltivazione e quella interessata dal cantiere estrattivo;
    f) la durata del cantiere;
    g) la presenza e la tipologia degli impianti.
    3. La documentazione da allegare alla domanda di cui al comma 2 è costituita da:
    a) lo studio idraulico del corso d’acqua interessato dai lavori e il progetto di coltivazione redatti da un perito minerario , ingegnere o geologo;
    b) limitatamente all’area di intervento, la cartografia dei PTP di cui alla l.r. 24/1998 e successive modifiche e dei PTPG di cui alla l.r.38/1999 e successive modifiche, ove esistenti.
    4. Copia della domanda e della relativa documentazione è trasmessa alla Commissione regionale consultiva per le attività estrattive al fine dell’acquisizione del parere di competenza, il quale viene reso nel termine massimo di sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.


    Art. 12
    (Programma di recupero ambientale delle cave dismesse)

    1. Al fine di incentivare il recupero ambientale delle cave dismesse, la Giunta regionale, annualmente, adotta un programma di recupero ambientale sulla base di un censimento delle cave abbandonate e non recuperate. In fase di prima applicazione il programma di recupero ambientale è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
    2. Il programma di recupero ambientale di cui al comma 1 indica tra l’altro:
    a) gli interventi da realizzare e le relative priorità, in conformità a quanto previsto dall’articolo 20, comma 3, della l.r.17/2004;
    b) l’individuazione dei comuni ai quali è demandata la realizzazione degli interventi;
    c) le risorse finanziarie occorrenti.
    3. Il programma di recupero ambientale di cui al comma 1 viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.


    Art. 13
    (Presentazione della domanda concernente il recupero ambientale delle cave dismesse e relativa istruttoria)

    1. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del programma di recupero ambientale previsto all’articolo 12 i comuni sul cui territorio non insistono cave attive e che non percepiscono il contributo di cui all’articolo 15 della l.r.17/2004, ai fini della concessione dei finanziamenti per il recupero ambientale delle cave dismesse, presentano alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive apposita domanda, in sei copie, corredata dai progetti ed elaborati tecnici previsti all’articolo 4.
    2. La struttura regionale di cui al comma 1, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, trasmette copia della stessa e della relativa documentazione alle direzioni regionali competenti in materia di territorio e urbanistica preposte alla tutela del paesaggio, nonché alle altre pubbliche amministrazioni competenti per territorio.
    3. Le strutture regionali e le altre amministrazioni pubbliche di cui al comma 2, trasmettono il loro parere alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e relativa documentazione. Qualora la domanda debba essere sottoposta a valutazione di impatto ambientale, ai sensi della normativa vigente, (6) il procedimento viene sospeso in attesa dell’acquisizione del parere stesso.


    Art.14
    (Concessione ed erogazione dei finanziamenti per il recupero delle cave dismesse)

    1. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive, terminata l’istruttoria prevista all’articolo 12, trasmette gli atti, corredati da una relazione finale, al Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale il quale, con proprio provvedimento, adotta la graduatoria e concede i finanziamenti previsti all’articolo 14, nei limiti dell’apposito capitolo di spesa.
    2. Il provvedimento di cui al comma 1 è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.
    3. I finanziamenti sono erogati nella misura del 20 per cento a presentazione del verbale di consegna dei lavori e dell’80 per cento per stati di avanzamento, previo accertamento e verifica di conformità degli stessi ai progetti presentati.
    4. La verifica viene effettuata da un funzionario della struttura regionale competente in materia di attività estrattiva, da un funzionario della struttura regionale competente in materia di territorio ed urbanistica, da un funzionario della struttura regionale competente in materia di ambiente, nonché da un tecnico del comune richiedente.
    5.(7) 


    Art. 14 bis (8)
    (Ulteriori disposizioni per il recupero dei siti estrattivi dismessi)

    1. Al fine di favorire la riqualificazione ambientale dei territori altamente compromessi dalla presenza di attività estrattive, i comuni possono utilizzare interventi di recupero e riqualificazione ambientale che si rendano necessari in base alle caratteristiche morfologiche, di sicurezza, di inserimento ambientale e paesaggistico di siti estrattivi dismessi alla data di entrata in vigore della l.r. 17/2004, ricompresi tra quelli individuati dai comuni quali siti interessati da pregressa attività estrattiva oggetto di denuncia di esercizio ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n.128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave). 
    2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere autorizzati anche con la previsione della possibilità di commercializzare il materiale non utilizzato nei lavori di recupero nonché con la previsione di interventi estrattivi, a condizione che gli stessi siano strettamente funzionali e finalizzati ai lavori di recupero e riqualificazione ambientale e di messa in sicurezza del sito. Nel provvedimento di autorizzazione comunale sono stabilite, in funzione della necessità del corretto recupero del sito, la quantità massima del materiale di cui è possibile l’estrazione, nel limite di cinquantamila metri cubi, nonché del materiale da commercializzare. Non è in ogni caso consentito, nei lavori di recupero e riqualificazione ambientale, l’utilizzo di materiale proveniente dall’esterno.
    3. La domanda per il rilascio dell’autorizzazione, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale, è corredata, oltre che dalla documentazione richiesta ai sensi dell’articolo 4, commi 1, lettere c), d) e), f), g) ed h) e 2, dai seguenti documenti:
    a)  progetto di recupero e riqualificazione ambientale redatto in coerenza con quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 5 e composto da una relazione tecnica ed elaborati grafici che descrivono, in particolare:
    1)  lo stato iniziale dei luoghi;
    2) la natura e l’estensione dei vincoli eventualmente gravanti sull’area;
    3) la predisposizione del cantiere;
    4) la descrizione delle operazioni di definizione del nuovo assetto geomorfologico, idraulico e vegetazionale finale;
    b) planimetrie a curve di livello dello stato attuale e modificato dell’area di intervento con indicazione delle varie fasi di lavorazione con cadenza annuale;
    c) relazione geologica;
    d) relazione naturalistico, faunistico, vegetazionale;
    e) computo metrico estimativo.
    4. Il comune rilascia, previa verifica dello stato dei luoghi effettuata con le modalità di cui all’articolo 16, comma 3, della l.r.  17/2004 e previo parere della CRC, da rendersi entro il termine di sessanta giorni di cui al comma 9 dell’articolo 15 del presente regolamento, l’autorizzazione all’intervento di recupero e riqualificazione ambientale per una sola volta e per un periodo massimo di cinque anni. Il provvedimento di autorizzazione deve contenere, in particolare, le coordinate geografiche dei vertici che delimitano l’area interessata dall’intervento di recupero ambientale. Il comune provvede alla stipula di apposita convenzione con l’interessato in coerenza con quanto previsto dall’articolo 14 della l.r. 17/2004.
    5. Il soggetto autorizzato è tenuto a prestare apposita garanzia fideiussoria in favore del comune a garanzia della corretta realizzazione del progetto autorizzato con una durata temporale pari a sette anni. Ove risulti la mancata esecuzione o la difformità rilevante delle opere realizzate rispetto a quelle autorizzate, l’amministrazione comunale intima al titolare di adempiere i relativi obblighi entro un congruo termine, comunque non superiore a tre mesi, decorso inutilmente il quale la stessa amministrazione provvede d’ufficio escutendo la polizza fideiussoria.
    6. Il comune esercita la vigilanza sull’osservanza della normativa vigente e delle disposizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione nonché degli obblighi stabiliti nella convenzione di cui al comma 4, secondo quanto previsto nel capo IV della l.r. 17/2004. Gli interventi autorizzati ai sensi del presente articolo sono sottoposti alla verifica finale dei lavori di recupero e riqualificazione ambientale in conformità a quanto disposto dall’articolo 16 della l.r. 17/2004. Ai suddetti interventi non si applicano le disposizioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al DPR 128/1959 e d.lgs. 624/1996.
    7. Il sito estrattivo dismesso, recuperato e riqualificato non può essere oggetto di successiva autorizzazione per l’esercizio di attività estrattiva.
    8. Relativamente al materiale commercializzato si applicano le disposizioni di cui all’articolo 15 della l.r. 17/2004.


    Art. 15
    (Procedure di funzionamento della Commissione regionale consultiva per le attività estrattive)

    1. La Commissione regionale consultiva per le attività estrattive, di seguito denominata CRC, si riunisce, di norma, una volta al mese e comunque in funzione delle questioni e dei procedimenti attivati e per i quali sia stata compiuta la relativa istruttoria da parte della struttura regionale competente in materia di attività estrattive .
    2. La CRC è convocata dal segretario, a mezzo di fax o posta elettronica, con preavviso di almeno dieci giorni rispetto alla data di convocazione.
    3. I componenti che non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della CRC decadono dall’incarico e sono sostituiti con nuovi componenti nominati ai sensi dell’articolo 8 della l.r. 17/2004, i quali durano in carica fino alla scadenza della CRC.
    4. Il presidente della CRC, in relazione all’ordine cronologico di apertura dei procedimenti ed alla loro completezza istruttoria, procede alla formazione dell’ordine del giorno.
    5. Il presidente della CRC invita a partecipare alle sedute aventi ad oggetto questioni di ordine generale e di particolare rilevanza, i rappresentanti delle associazioni di categoria del settore estrattivo e delle parti sociali, che partecipano senza diritto di voto.
    6. La struttura regionale competente in materia di attività produttive di cui al comma 1, fornisce al segretario della CRC la documentazione dalla stessa richiesta .
    7. La CRC partecipa alle conferenze di servizi, convocate nei casi indicati dalla l.r.17/2004 ai sensi della normativa vigente, quale organismo collegiale tenuto a rappresentare, sotto il profilo tecnico-amministrativo, i vari interessi regionali coinvolti nel procedimento. A tal fine il presidente della CRC esprime, nell’ambito delle conferenze di servizi, i suddetti interessi previa apposita delega da parte di tutti i componenti della CRC stessa.
    8. La CRC, nei casi in cui debba rilasciare pareri, è validamente costituita quando sono presenti almeno quattro componenti e le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti.
    9. Il parere della CRC è rilasciato entro sessanta giorni dalla data in cui la documentazione è pervenuta presso la segreteria della stessa.
    10. La CRC presta, ove richiesta, assistenza tecnica ai comuni per gli adempimenti di loro competenza avvalendosi delle strutture regionali competenti. Ove le questioni poste dai comuni siano di interesse generale, la CRC si esprime e le sue determinazioni sono inviate alla Giunta regionale per l’eventuale emanazione di specifiche linee - guida agli enti locali.
    11. Le strutture regionali possono chiedere alla CRC osservazioni sui provvedimenti di loro competenza in materia di attività estrattive.


    Art. 16 (9)
    (Modalità e termini per la presentazione della domanda e procedure per il rilascio dell’autorizzazione per l’apertura di nuove cave e torbiere ai sensi dell’articolo 30 della l.r. 17/2004)

    1. La domanda concernente l’autorizzazione per l’apertura di nuove cave e torbiere ai sensi dell’articolo 30 della l.r. 17/2004 è presentata alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive in due copie, di cui una su supporto cartaceo in bollo e l’altra in formato elettronico.
    2. Alla domanda di cui al comma 1 è allegata la documentazione prevista dall’articolo 4.
    3. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive effettua, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, una preliminare verifica in ordine alla regolarità della domanda stessa, alla sussistenza del preminente interesse socio-economico sovracomunale e di salvaguardia dei livelli occupazionali nonché alla compatibilità con il PRAE di cui all’articolo 9 della l.r. 17/2004. (10)
    4. In caso di esito positivo della verifica preliminare di cui al comma 3, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive inoltra la domanda prevista dal comma 1 e la relativa documentazione alla CRC, ai fini del rilascio del parere di competenza, e provvede all’indizione di un’apposita conferenza di servizi ai sensi della normativa vigente. (11)
    4bis. Nei casi di progetti di coltivazione sottoposti a VIA si applicano le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 4, della l. 241/1990 e la conferenza di servizi è indetta dall’Autorità competente in materia di VIA in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale. (12) 
    5. L’apertura di nuove cave e torbiere è autorizzata dal direttore della direzione regionale competente in materia di attività estrattive, sulla base delle risultanze della conferenza di servizi di cui al comma 4, entro il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda, fatti salvi i casi di sospensione dei termini procedimentali previsti dalla normativa vigente, e ferme restando le disposizioni relative all’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA  nonché di quello di conclusione del procedimento di VIA  stabilite dalla normativa vigente in materia ambientale. (13) 

    Art.16 bis (14)
    (Presentazione della domanda, della relativa documentazione e procedure per il rinnovo dell’autorizzazione per la coltivazione di cave e torbiere)

    1. Le autorizzazioni all’apertura e all’esercizio di cave e torbiere rilasciate nel periodo antecedente l’approvazione dei piani territoriali provinciali generali (PTPG) adeguati ai sensi dell’articolo 10 della stessa l.r. 17/2004, possono essere rinnovate, per motivate esigenze produttive, per un periodo commisurato al giacimento residuo e, comunque, per un periodo massimo di dieci anni.                
    2. Le istanze di rinnovo dell’autorizzazione per la coltivazione di cave e torbiere di cui al presente articolo possono riguardare, alternativamente:
    a) La cubatura residua del piano di coltivazione e di recupero ambientale precedentemente autorizzato;
    b) lo sviluppo del piano di coltivazione e di recupero ambientale precedentemente  autorizzato nei limiti del giacimento residuo.
    3. Le istanze di rinnovo possono essere presentate non oltre i dodici mesi successivi alla scadenza del titolo autorizzatorio e il relativo provvedimento è rilasciato dal comune competente ovvero dalla Regione in relazione ai rispettivi ambiti di competenza ai sensi dei commi 4 e 5.
    4. Alle istanze di rinnovo di cui alla lettera a) del comma 2, deve essere allegata la documentazione prevista dall’articolo 9, comma 3, del presente regolamento e deve essere prodotta la documentazione prevista dall’articolo 6 al fine di fornire elementi utili alle valutazioni di cui al comma 5 dell’articolo 34 della l.r. 17/2004. Il provvedimento di rinnovo è rilasciato, entro novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza, dal comune competente ovvero dalla Regione qualora sia stato già autorizzato un secondo ampliamento ai sensi dell’articolo 30, comma 5 bis. Solo nel caso in cui l’istanza di rinnovo sia stata regolarmente presentata almeno tre mesi prima della scadenza del titolo autorizzatorio, i titolari possono proseguire l’attività fino alla definizione del procedimento di rinnovo da parte del comune o della Regione.
    5. Alle istanze di rinnovo di cui alla lettera b) del comma 2 deve essere allegata la documentazione prevista dall’articolo 4 e il relativo provvedimento è rilasciato, previo parere della CRC, dal comune competente, ovvero dalla Regione qualora sia stato già autorizzato almeno un ampliamento ai sensi dell’articolo 30, commi 5 e 5 bis, entro centocinquanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza. Solo nel caso in cui l’istanza di rinnovo sia stata regolarmente presentata almeno tre mesi prima della scadenza del titolo autorizzatorio, i titolari possono proseguire l’attività estrattiva già autorizzata fino alla definizione del procedimento di rinnovo da parte del comune o della Regione
    6. In tutti i casi di cui ai commi precedenti, all’istanza di rinnovo devono essere allegati, altresì:
    1.     una perizia giurata, a firma di un tecnico abilitato, sulla cubatura residua o sul giacimento residuo effettuata sotto il profilo mineralogico e di sfruttamento economico e una dettagliata relazione in ordine alle motivate esigenze produttive poste a fondamento dell’istanza stessa;
    2.     il verbale relativo agli esiti della verifica dei lavori di coltivazione e di recupero ambientale di cui all’articolo 16 della l.r. 17/2004. (15)
    7. Ai fini di un’esatta individuazione della cubatura residua o del giacimento residuo, la perizia giurata di cui al comma 6, deve indicare la situazione attuale del piano sia di coltivazione che di recupero ambientale, con indicazione delle volumetrie residue e dei tempi necessari per il completamento dei lavori nonché, relativamente ai casi di cui alla lettera b) del comma 2:
    a) l’area eventualmente oggetto di nuova autorizzazione e il periodo di relativa disponibilità
    b) le caratteristiche del giacimento residuo con indicazione della distribuzione spaziale del materiale utile estraibile, sulla base di apposite misurazioni strumentali.
    8. In tutti i casi di rinnovo previsti dal presente articolo devono essere acquisiti i pareri, le autorizzazioni ed altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, con particolare riguardo alla valutazione di impatto ambientale (VIA) o verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale), in relazione al piano di coltivazione precedentemente autorizzato, qualora non siano stati acquisiti ai fini del rilascio dell’autorizzazione stessa ovvero siano scaduti, nonché in relazione allo sviluppo del piano di cui alla lettera b) del comma 2.

     
    Art. 17
    (Modalità e termini per la presentazione della documentazione integrativa previsti dall’articolo 31 della l.r.17/2004)

    1. Nel caso previsto dall’articolo 31, comma 1, della l. r. 17/2004, le procedure, ivi comprese le modalità ed i termini per la presentazione della eventuale documentazione integrativa, sono regolate dall’articolo 16.
    2. Nel caso previsto dall’articolo 31, comma 3, della l.r. 17/2004, le modalità ed i termini per la presentazione della eventuale documentazione integrativa sono regolate dall’articolo 9.


    Art. 18
    (Documentazione da presentare in caso di proroga delle autorizzazioni in scadenza prevista all’articolo 34 della l.r.17/2004) 

    1.Nei casi previsti all’articolo 34 della l.r.17/2004 la documentazione da presentare è quella prevista all’articolo 9, comma 3. 


    Art. 19
    (Modalità per la presentazione della domanda e della relativa documentazione previsti all’articolo 35 della l.r.17/2004)

    1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione prevista all’articolo 35 della l.r. 17/2004 il richiedente, nel caso in cui i lavori di coltivazione rientrano tra quelli a suo tempo approvati dalla CRC, è tenuto a presentare:
    a) la domanda al comune sul cui territorio si svolge l’attività di coltivazione;
    b) lo studio di impatto ambientale relativo al progetto in fase di attuazione, alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale.
    2. Qualora il progetto in fase di attuazione non ottenga il giudizio di compatibilità ambientale, il richiedente integra la documentazione già presentata con quanto prescritto dalla struttura regionale di cui al comma 1.
    3. Nel caso in cui i lavori di coltivazione in atto non corrispondono a quelli a suo tempo approvati dalla CRC la documentazione da presentare ai fini del rilascio dell’autorizzazione è disciplinata dall’articolo 4.

     
    Art. 20
    (Procedure per la determinazione del contributo per il recupero ambientale) 

    1. La deliberazione della Giunta regionale concernente la determinazione degli importi unitari del contributo per il recupero ambientale previsto all’articolo 15 della l.r. 17/2004 è adottata previa consultazione delle associazioni di categoria rappresentative del settore.


    Art. 21
    (Applicazione transitoria del regolamento regionale)

    1. In conformità a quanto previsto dall’articolo 37 della l.r. 17/2004, i comuni, fino all’adozione degli appositi regolamenti comunali, possono applicare, ai fini del rilascio delle autorizzazioni concernenti l’attività di ricerca, di coltivazione di cave e torbiere e relativo ampliamento, le disposizioni del presente regolamento in quanto compatibili con i propri assetti ordinamentali e con le proprie autonomie organizzative. (16)


    Art. 22
    (Entrata in vigore)

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.


    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.


    Note

    (1)  Lettera inserita  dall’art.1 del r.r. 28 settembre 2015, n.12, pubbl. sul BUR Lazio 29 settembre 2015, n.78
    (2)  Lettera così modificata  dall’art.2 del r.r. 28 settembre 2015, n.12, pubbl. sul BUR Lazio 29 settembre 2015, n.78
    (3) Lettera già sostituita  dall’art.3 del r.r. 28 settembre 2015, n.12, pubbl. sul BUR Lazio 29 settembre 2015, n.78, successivamente abrogata dall’art.1, comma 1, del r.r. 20 Febbraio 2018, n.7, pubblicato sul BUR lazio 22 Febbraio 2018, n.16. 
    (4) Comma così modificato dall’art.2, comma 1, lett.a), del r.r. 20 Febbraio 2018, n.7, pubblicato sul BUR lazio 22 Febbraio 2018, n.16.
    (5)  lettera aggiunta  dall’art. 2, comma 1, lett.b), del r.r. 20 Febbraio 2018, n.7, pubblicato sul BUR lazio 22 Febbraio 2018, n.16.
    (6) Comma così modificato dall’art.4 del r.r. 28 settembre 2015, n.12, pubbl. sul BUR Lazio 29 settembre 2015, n.78
    (7) Comma abrogato dall’art.3, comma 1, del r.r. 20 Febbraio 2018, n.7, pubblicato sul BUR lazio 22 Febbraio 2018, n.16. 
    (8) Articolo inserito dall’art.4,comma 1, del r.r. 20 Febbraio 2018, n.7, pubblicato sul BUR lazio 22 Febbraio 2018, n.16. 
    (9) Articolo sostituito dall’art.5 del r.r. 28 settembre 2015, n.12, pubbl. sul BUR Lazio 29 settembre 2015, n.78
    (10) Comma sostituito dall’art.5, comma 1, lett.a), del r.r. 20 Febbraio 2018, n.7, pubblicato sul BUR lazio 22 Febbraio 2018, n.16. 
    (11) Comma sostituito dall’art.5, comma 1, lett.b), del r.r. 20 Febbraio 2018, n.7, pubblicato sul BUR lazio 22 Febbraio 2018, n.16.
    (12) Comma inserito dall’art.5, comma 1, lett.c), del r.r. 20 Febbraio 2018, n.7, pubblicato sul BUR lazio 22 Febbraio 2018, n.16.
    (13) Comma modificato dall’art.5, comma 1, lett.d), del r.r. 20 Febbraio 2018, n.7, pubblicato sul BUR lazio 22 Febbraio 2018, n.16.
    (14) Articolo inserito dall’art.6 del r.r. 28 settembre 2015, n.12, pubbl. sul BUR Lazio 29 settembre 2015, n.78
    (15) Comma sostituito dall’art.6, comma 1, del r.r. 20 Febbraio 2018, n.7, pubblicato sul BUR lazio 22 Febbraio 2018, n.16.
    (16) il r.r. 20 Febbraio 2018, n.7, pubblicato sul BUR lazio 22 Febbraio 2018, n.16, all’articolo 7, recante disposizioni finali, così dispone: “Le modifiche apportate dagli articoli 1, 2, 5 e 6 del presente regolamento si applicano ai procedimenti la cui istanza sia presentata successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso, ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 16, comma 4 bis, del r.r. 5/2005, inserito dalla lettera c) del comma 1 dell’articolo 5 del presente regolamento, nel caso di progetti di coltivazione sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) per i quali non sia stata ancora avviata la valutazione medesima e non siano stati acquisiti pareri, nullaosta o altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa vigente.

Data di aggiornamento/verifica: 20/12/2022

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