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NUR - Numero Unico Regionale 06 99 500

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Regolamento regionale 13 Luglio 2016 n. 14 (NOTA A)

  • BUR 14 Luglio 2016 n. 56
  • Testo vigente al:
  • “Regolamento regionale per lo snellimento e la semplificazione delle procedure per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico e di repressione delle violazioni della normativa sismica. Abrogazione del Regolamento regionale 7 febbraio 2012, n. 2 (Snellimento delle procedure per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico) e successive modifiche”
  • SOMMARIO

    Art. 1 Oggetto e finalità

    Art. 2 Definizioni

    Art. 3 Domanda di autorizzazione sismica

    Art. 4 Consiglio di Consultazione e Commissioni sismiche

    Art. 5 Progetti sottoposti a controllo

    Art. 6 Progetti asseverabili non sottoposti a controllo

    Art. 7 Autorizzazione sismica e adempimenti per linizio lavori

    Art. 8 Interventi non soggetti ad autorizzazione sismica

    Art. 9 Controllo successivo allultimazione dei lavori

    Art. 10 Responsabilità

    Art. 11 Relazione a struttura ultimata, certificato di collaudo e certificato di rispondenza

    Art. 12 Progetti di adeguamento statico e sismico

    Art. 13 Violazioni delle norme sismiche

    Art. 14 Contributo per spese di istruttoria, di conservazione dei progetti e successivi adempimenti

    Art. 15 Disposizioni transitorie e finali

    Art. 16 Abrogazioni

    Art. 17 Disposizione finanziaria

    Art. 18 Entrata in vigore

     

    Art. 1

    (Oggetto e finalità)

    1. Il presente regolamento autorizzato, ai sensi dell’articolo 27 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale) stabilisce, in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), i criteri e le modalità:

    a) per la presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche;

    b) per la denuncia dell’inizio dei lavori;

    c) per il rilascio dell’autorizzazione sismica;

    d) per l’adeguamento delle costruzioni esistenti alla nuova classificazione sismica;

    e) per l’espletamento dei controlli.

    2. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 27, comma 2, lettera a), della l.r.21/2009 e nell'ottica del processo di modernizzazione e digitalizzazione  della pubblica amministrazione, diciplina, altresì, le modalità di utilizzo dell'applicativo informatico denominato OPENGENIO, che consente, per la gestione delle richieste  di autorizzazione sismica, la trasmissione elettronica dei flussi informativi tra Regione, utenti, sportello unico per l'edilizia (SUE) e sportello unico per le attività produttive (SUAP).                                                   

    3. Ai fini di cui al comma 2, i provvedimenti dell’amministrazione, le domande e la documentazione prevista dal presente regolamento sono firmate digitalmente ai sensi degli articoli 21 e 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) e successive modifiche e delle relative disposizioni attuative.

    4. Le domande e la documentazione di cui al comma 3 sono trasmesse in formato PDF attraverso accesso Web all’applicativo OPENGENIO, con l’utilizzo della posta elettronica certificata ai sensi degli articoli 6 e 45 del d.lgs. 82/2005, nonché della normativa vigente in materia.

     

    Art. 2

    (Definizioni)

    1. Ai fini del presente regolamento si intende per “varianti non sostanziali”:

    a) limitate variazioni, in termini di dimensioni e posizionamento, di alcuni elementi strutturali;

    b) interventi su elementi non strutturali o su elementi strutturali secondari individuati ai sensi del punto 7.2.3 del decreto del Ministro delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 (Nuove norme tecniche per le costruzioni), a condizione che tali interventi non comportino variazioni significative del baricentro delle masse.

     

    Art. 3

    (Domanda di autorizzazione sismica)

    1. Nelle zone sismiche del territorio della Regione, chiunque intenda procedere alla costruzione, riparazione, sopraelevazione, prima dell’inizio dei lavori, deve acquisire la preventiva autorizzazione sismica rilasciata dal dirigente dall’area regionale del Genio Civile competente per territorio in conformità a quanto previsto dagli articoli 93 e 94 del D.P.R. 380/2001 e ai sensi del comma 2.

    2. La domanda di autorizzazione sismica di cui al comma 1, redatta secondo gli Allegati A e B al presente regolamento, nonché il progetto esecutivo, redatto in conformità al capitolo 10 del decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 e successive modifiche, sono inviati informaticamente dai professionisti indicati dall’articolo 93, comma 2, del D.P.R. 380/2001, al SUE

    o al SUAP e da questi all’area regionale del Genio Civile competente per territorio.

    3. Alla domanda di cui al comma 2 è inoltre allegata la relazione geologica e di modellazione sismica e per le opere non soggette a controllo, l’atto di asseverazione, firmato dal progettista, per l’attestazione che l’opera rientra tra le categorie indicate all’articolo 6, comma 1.

    4. Nel caso in cui la domanda di autorizzazione sismica riguardi interventi di sopraelevazione di edifici esistenti, contestualmente deve essere richiesta la certificazione prevista dall’art. 90, comma

    2, del D.P.R. 380/2001. Tale certificazione è rilasciata dal dirigente dell’area regionale del Genio Civile competente per territorio, previa istruttoria del responsabile del procedimento e su parere della Commissione sismica istituita ai sensi dell’articolo 4, comma 5.

    5. La verifica formale della completezza della documentazione, inviata ai sensi del comma 2, è effettuata dall’area regionale del Genio Civile competente per territorio. In sede di verifica:

    a) nel caso di progetto erroneamente classificato, si procede al controllo obbligatorio da parte della Commissione sismica di cui all’articolo 4, comma 5;

    b) nel caso di varianti in corso d’opera, non ricadenti in quelle elencate all’articolo 6, comma 1, lettera t), si applica la medesima procedura prevista per il progetto principale.

    6. La procedura prevista dall’articolo 61 del D.P.R. 380/2001, relativa agli abitati da consolidare, si intende assolta con gli adempimenti previsti dal presente regolamento.

     

    Art. 4

    (Consiglio di Consultazione e Commissioni sismiche)

    1. E’ istituito il Consiglio di Consultazione, di seguito denominato Consiglio, i cui  omponenti sono nominati con decreto del Presidente della Regione, e dura in carica tre anni. E’ validamente costituito con la maggioranza dei componenti designati, ed è composto:

    a) dal direttore regionale competente in materia di infrastrutture con funzioni di presidente, o suo delegato;

    b) dai dirigenti delle aree regionali del Genio Civile, o loro delegati;

    c) da un ingegnere, un architetto, un geologo, un geometra, un dottore agronomo o forestale, un perito agrario, un perito industriale edile, designati dai rispettivi consigli nazionali tra gli iscritti nell’ambito della Regione;

    2. Le funzioni di segreteria del Consiglio sono svolte da un dipendente regionale individuato

    tra il personale della direzione regionale competente in materia di infrastrutture.

    3. Il Consiglio ha compiti di verifica e monitoraggio dell’applicativo OPENGENIO, e si riunisce almeno due volte l’anno, ovvero con cadenza trimestrale.

    4. E’ istituita una Commissione sismica, presso ciascuna area e servizio regionale del Genio Civile, la quale esprime parere obbligatorio non vincolante sui progetti, con ordine di priorità a  favore delle opere pubbliche e delle opere connesse ad attività produttive.

    5. La Commissione sismica di cui al comma 4, i cui componenti sono nominati con Decreto del Presidente della Regione, dura in carica tre anni ed è validamente costituita con la presenza di

    almeno tre componenti. Si esprime con la maggioranza dei presenti, e il voto del presidente è determinante in caso di parità.

    6. La Commissione sismica è composta da:

    a) il dirigente dell’area regionale del Genio Civile con funzioni di presidente o suo delegato;

    b) almeno due funzionari tecnici regionali designati dal dirigente dell’area regionale del Genio Civile competente per territorio.

    7. Le funzioni di segreteria della Commissione sismica sono svolte da un dipendente regionale, individuato dal dirigente dell’area regionale del Genio Civile tra il personale della stessa

    area.

    8. La Commissione sismica, su progetti specifici di particolare importanza, può essere supportata da figure professionali specialistiche con funzioni consultive.

    9. Per la partecipazione ai lavori dei componenti del Consiglio e delle Commissione sismiche di cui rispettivamente ai commi 1 e 5, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 17 della legge regionale 28 Giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all’articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione) e successive modifiche e dell’articolo 387 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche.

     

    Art. 5

    (Progetti sottoposti a controllo)

    1. I progetti di opere pubbliche e quelli di opere di privati da realizzare con finanziamento pubblico, ad eccezione di quelli previsti all’articolo 6, i progetti di adeguamento sismico e di sopraelevazione di strutture esistenti, nonché di opere relative alle classi d’uso III e IV, così come individuate dalla deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2012, n.489, Allegati A e B, e successive modifiche, fatta eccezione per le attività commerciali con volume ≤ 5.000 mc, sedi proloco con volume ≤ 500 mc, sono soggetti direttamente al controllo senza il sorteggio di cui al comma 2.

    2. Sulle domande di autorizzazione sismica pervenute ai sensi dell’articolo 3, la Commissione sismica di cui all’articolo 4, comma 5, effettua un controllo su un campione sorteggiato:

    a) nella misura del 15 % nelle zone sismiche classificate 1, 2A e 2B;

    b) nella misura del 5% nelle zone sismiche classificate 3A e 3B.

    3. Il sorteggio di cui al comma 2 è effettuato mediante procedura informatica o automatica, sulla base di un algoritmo, e adottata con apposito provvedimento del direttore regionale competente in materia di infrastrutture. L’esito del sorteggio è reso noto agli interessati entro e non oltre i successivi cinque giorni dalla data del sorteggio ai sensi dell’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche.

    4. Al controllo dei progetti estratti ai sensi del comma 3 e dei progetti di cui al comma 1, previa istruttoria del Genio Civile competente per territorio, provvede la Commissione sismica di cui all’articolo 4, comma 5.

    5. Per le indagini minime obbligatorie di carattere geologico, geofisico e geotecnico, si rimanda a quanto previsto dall’allegato C del presente regolamento, fermo restando che per le opere relative alla classe d’uso III e IV, come individuate dalla deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2012, n.489, Allegati A e B, e successive modifiche, è obbligatoria l’analisi di risposta sismica locale, salvo quanto diversamente previsto.

     

    Art. 6

    (Progetti asseverabili non sottoposti a controllo)

    1. Non sono sottoposti al controllo di cui all’articolo 5 i progetti che hanno le caratteristiche di cui al comma 2 e sono relativi alle seguenti opere:

    a) nuovi edifici di civile abitazione, non di uso pubblico, e relative pertinenze, con strutture in muratura, muratura armata, cemento armato, legno, con fondazioni di tipo superficiale, aventi

    massimo due piani fuori terra ed un solo piano interrato. Si considera piano fuori terra anche il sottotetto con altezza interna max al colmo > 1,50 m.;

    b) nuovi edifici destinati a stalle, fienili e locali agricoli con strutture in muratura, muratura armata, cemento armato, legno, con fondazioni di tipo superficiale di altezza massima 7,00

    metri., misurata alla quota d’imposta della falda più alta;

    c) nuovi edifici destinati a rimesse, centrali termiche, gabbiotti, depositi con strutture in muratura, muratura armata in cemento armato o in legno con fondazioni di tipo superficiale e

    altezza massima di 7,00 metri, misurata alla quota d’imposta della falda più alta;

    d) totem e torri faro fino a 15 metri di altezza, non su edifici;

    e) muri di sostegno fino ad altezza massima di 3,50 metri compresa la fondazione;

    f) tombe e cappelle gentilizie fino ad altezza massima fuori terra di 5,00 metri;

    g) cabine elettriche a bassa tensione (BT) e media tensione (MT);

    h) tettoie e portici con altezza massima pari a 3,50 metri, misurata alla quota d’imposta della falda, con fondazione superficiale; pensiline esterne a sbalzo su strutture esistenti, o isolate su

    fondazioni superficiali, con aggetto superiore ad 1,00 metro e fino a 2,50 metri; pergolati con struttura in legno o acciaio, di altezza massima di 3,50 metri con superficie maggiore di 20

    metri quadrati;

    i) scale esterne e loro coperture; apertura di porzioni di solaio e la realizzazione di scale; apertura su solai di copertura per la realizzazione di prese di luce; chiusura di porzioni di solai; rampe pedonali; recinzioni, pilastri di ingressi carrabili o pedonali con altezza totale superiore

    a 1 metro e inferiore a 3,50 metri;

    j) impianti per produzione di acqua calda e/o fotovoltaici gravanti sulla copertura del fabbricato il cui peso non ecceda 1,5 kilo newton per metro quadro, purché ciò non renda necessarie

    opere di rinforzo di intervento locale o di miglioramento;

    k) piscine interrate ad uso privato, compresi locali tecnologici di altezza massima pari a 3,50 metri compresa la fondazione;

    l) pannelli fotovoltaici, su strutture ancorate a terra, di altezza massima pari a 3,50 metri dal piano di campagna, non costituenti impianti di produzione di energia elettrica a media o alta

    tensione;

    m) chioschi ed edicole fissati direttamente a terra o con fondazione di tipo superficiale;

    n) vani tecnici isolati interrati di altezza interna massima 3,50 metri; soppalchi interni al piano terra con struttura portante indipendente;

    o) insegne e cartellonistica di superficie massima superiore a 6 metri quadrati e fino a 20 metri quadrati, pannelli fono assorbenti e relative strutture di sostegno con altezza massima pari a 3,50 metri compresi i sostegni;

    p) serbatoi e cisterne prefabbricate; silos in acciaio su fondazioni superficiali provvisti di certificazioni del produttore con altezza massima pari a 5,00 metri, con esclusione di quelli contenenti materiali infiammabili, esplosivi o pericolosi per l’ambiente;

    q) intervento locale di riparazione e/o sostituzione di solai di interpiano; intervento locale di riparazione e/o sostituzione di solaio di copertura a geometria invariata che non comportino

    aumento di carico;

    r) sostituzioni di piattabande e nuova apertura di vano in muro portante, di larghezza inferiore a 1,5 metri e comunque con superficie complessiva inferiore al 25% della parete libera piena su

    cui si interviene;

    s) realizzazione di balconi su edifici esistenti con sbalzo massimo di 1,50 metri;

    t) varianti in corso d’opera non sostanziali al progetto principale come definite all’articolo 2, a condizione che il progetto principale non sia tra quelli classificati a controllo obbligatorio di cui all’articolo 5, comma 1, e sia relativo ad una nuova costruzione e non ad interventi su edifici esistenti.

    2. I progetti delle opere di cui al comma 1 non sono sottoposti al controllo, purché soddisfino contemporaneamente anche le seguenti caratteristiche: a) in relazione alla morfologia del sito, se trattasi di terreni con pendenza minore o uguale a 15° e con strutture di sostegno dei terreni tali da non interagire con la struttura dell’opera;

    b) in relazione alla geologia del sito, se trattasi di terreni geologicamente stabili in cui non sia già evidente e accertata una delle seguenti condizioni geologiche:

    1) zone di accertata liquefazione;

    2) zone di subsidenza o cedimenti differenziali del terreno o in presenza di cavità sotterranee;

    3) zone di instabilità individuate da studi di microzonazione sismica, definite da studi validati dalla Regione;

    4) zone in frana e/o dissesto;

    5) zone a rischio R3 o R4 per i piani delle competenti Autorità dei bacini regionali di cui alla legge regionale 7 ottobre 1996, n. 39 (Disciplina Autorità dei bacini regionali) e successive

    modifiche.

    3. Per i progetti di cui al comma 1, alla domanda di autorizzazione sismica e alla documentazione di cui all’articolo 3, comma 2, è allegato, altresì, l’atto di asseverazione firmato dal progettista dell’opera, per l’attestazione che la stessa opera rientra tra le categorie indicate al comma 1 e che sussistono le caratteristiche di cui al comma 2.

    4. Per le opere di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h) del comma 1, unitamente alla documentazione di cui al comma 3, deve essere obbligatoriamente allegata anche la relazione geologica; negli altri casi in cui è possibile omettere la relazione geologica, l’omissione stessa deve essere asseverata dal progettista.

    5. Le indagini minime obbligatorie di carattere geologico, geofisico e geotecnico da eseguire per i progetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h) del comma 1, per i quali è obbligatoria la

    relazione geologica, sono indicate nell’Allegato C al presente regolamento.

    6. L’area regionale del Genio Civile competente per territorio si riserva la facoltà di effettuare verifiche a campione in corso d’opera su quanto asseverato dal progettista.

     

    Art. 7

    (Autorizzazione sismica e adempimenti per linizio lavori)

    1. L’autorizzazione sismica, di cui all’articolo 94 del D.P.R. 380/2001, è rilasciata con provvedimento del dirigente dell’area regionale del Genio Civile competente per territorio, su parere della Commissione sismica di cui all’articolo 4, comma 5, entro 60 giorni dalla data del sorteggio di cui all’articolo 5, comma 3, mentre per le richieste di sopraelevazione ai sensi dell’articolo 90 del D.P.R. 380/2001, l’autorizzazione segue il rilascio del certificato previsto dallo stesso articolo 90 comma 2 del D.P.R. 380/01.

    2. Per i progetti sottoposti a controllo su un campione sorteggiato di cui all’articolo 5, comma 2, non estratti, il dirigente dell’area regionale del Genio Civile competente per territorio rilascia un’attestazione di avvenuto deposito, avente valore di autorizzazione sismica, che consente l’inizio dei lavori con le modalità di cui al comma 5.

    3. La procedura di cui al comma 2 si applica anche ai progetti finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche di cui agli articoli 78, 79 e 80 del D.P.R. 380/2001.

    4. Per i progetti non sottoposti al controllo disciplinati dall’articolo 6, alla presentazione della domanda di autorizzazione sismica, il dirigente dell’area regionale del Genio Civile competente per

    territorio, previa verifica formale e della corretta classificazione dell’intervento, rilascia attestazione di avvenuto deposito, avente valore di autorizzazione sismica, che consente l’inizio dei lavori con le modalità di cui al comma 5.

    5. A seguito del rilascio dell’autorizzazione sismica o dell’attestazione avente valore di autorizzazione sismica, l’inizio dei lavori deve essere comunicato al SUE o al SUAP e da questi trasmesso al Genio Civile competente per territorio mediante l’utilizzo dell’applicativo OPENGENIO, con la sottoscrizione del Committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché con la nomina e la relativa accettazione del collaudatore in corso d’opera, ove previsto.

    6. L’inizio dei lavori, previa comunicazione di cui al comma 5, deve avvenire entro un anno dalla data di rilascio del titolo abilitativo edilizio comunale. La relativa ultimazione deve avvenire entro tre anni dalla data dell’inizio dei lavori, salvo quanto previsto dall’articolo 15, comma 2, del D.P.R. 380/2001.

    7. L’autorizzazione sismica o l’attestazione avente valore di autorizzazione sismica è rinnovabile con le medesime modalità indicate all’articolo 3.

     

    Art. 8

    (Interventi non soggetti ad autorizzazione sismica)

    1. Non sono soggette ad autorizzazione sismica di cui all’articolo 3, le seguenti categorie di interventi:

    a) opere temporanee, rimovibili di cantiere o per esposizione, baracche di cantiere e gru, ponteggi provvisionali con vita nominale inferiore a due anni, realizzazione di linee vita;

    b) interventi sui tramezzi, compreso la demolizione e ricostruzione, che non modificano il comportamento deformativo degli elementi strutturali, né l’aumento del loro stato tensionale;

    c) interventi su tamponature che non alterano la rigidezza del telaio né aumentano sensibilmente i carichi;

    d) realizzazione o rifacimento di pavimentazioni, di impianti che non interessano elementi strutturali, di piccola orditura e manti di copertura o lastrici, di ringhiere, cancelli mobili, barriere di protezione; solette e pavimentazioni appoggiate a terra; gabbionate o scogliere di altezza inferiore o uguale ad 1,00 metro;

    e) scale interne in legno e acciaio prefabbricate, in edifici fino alla classe d’uso II; arredi interni e scaffalature; controsoffitti leggeri; chiusure con infissi di porticati e logge; muri di recinzione con

    altezza massima di 1,00 metro senza funzione di sostegno, escludendo dalla misurazione le eventuali reti o ringhiere sovrastanti;

    f) sostituzione di abbaini in copertura, purché non interessino l’orditura principale, senza aumento dei carichi permanenti;

    g) trasformazione di finestra in porta finestra e viceversa, senza aumento di dimensioni;

    h) armadi shelter e cabinet per impianti di telefonia mobile; prefabbricati per la gestione di emergenze, quali container;

    i) impianti per produzione di acqua calda e/o fotovoltaici gravanti sulla copertura del fabbricato, il cui peso non ecceda 0,20 kilo newton per metro quadro, purché ciò non renda necessarie opere di rinforzo;

    l) cartelloni e insegne di superficie inferiore a 6 metri quadrati, non rientranti nella categoria asseverabile di cui all’articolo 6, comma 1, lettera p);

    m) pensiline esterne a sbalzo con aggetto fino a 1,00 metro;

    n) pergolati con struttura in legno o acciaio, di altezza massima di 3,50 metri, aventi superficie inferiore o uguale a 20 metri quadrati;

    o) serre e serre solari ad un piano, con copertura e chiusure in teli di plastica, policarbonato o altri materiali leggeri, adibite esclusivamente a coltivazioni;

    p) piccole costruzioni isolate, non destinate a civile abitazione, siano esse prefabbricate o no, con superfici non superiori a 10,00 metri quadrati e di altezza massima di 3,50 metri e non rientranti nella categoria asseverabile di cui all’articolo 6 comma 1 lettera n);

    q) strutture temporanee per manifestazioni di pubblico spettacolo soggette ad altre autorizzazioni; impianti di illuminazione pubblica e privata;

    r) pozzi e strutture per impiantistica correlata, a livello del terreno o interrate, purché non interagenti con la stabilità dei versanti; fognature, pozzetti per fognature, condotte interrate, attraversamenti stradali in tubolari con diametro massimo pari ad 1,00 metro;

    s) rivestimento corticale con reti fissate su scarpate con chiodi.

     

    Art. 9

    (Controllo successivo allultimazione dei lavori)

    1. Il controllo successivo all’ultimazione dei lavori, ai fini del rilascio del certificato di rispondenza di cui all’articolo 62 del D.P.R. 380/2001 e all’articolo 11 per gli adempimenti previsti, è effettuato, previo sopralluogo, dal responsabile del procedimento incaricato dal dirigente dell’area regionale del Genio Civile competente per territorio.

    2. Il controllo di cui al comma 1 si effettua per tutte le opere di cui all’articolo 5, comma 1, e per le opere di cui all’articolo 5 comma 2, e articolo 6 comma 1, su un campione sorteggiato nella misura del 5 % delle opere ultimate.

    3. Il sorteggio previsto dal comma 2 è effettuato con la procedura di cui all’articolo 5, comma 3.

     

    Art. 10

    (Responsabilità)

    1. Il progettista è responsabile della conformità delle opere progettate ai requisiti tecnici e ai vincoli strutturali di cui al D.P.R 380/2001, al capitolo 10.1 del decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 e ai decreti interministeriali previsti dal D.P.R. 380/2001 in materia di edilizia antisismica, nonché della completezza e veridicità dei dati inseriti nell’applicativo OPENGENIO.

    2. Il direttore dei lavori ed il costruttore, ciascuno per la propria competenza, sono  responsabili della conformità dell’opera realizzata al progetto autorizzato, dell’osservanza delle prescrizioni progettuali, esecutive, geologiche, geotecniche e della qualità dei materiali impiegati.

    3. Il collaudatore in corso d’opera, nominato al momento della comunicazione di inizio lavori, a cura e spese del committente, tra i professionisti indicati dall’articolo 93, comma 2, del D.P.R. 380/2001 e iscritto all’albo professionale da almeno dieci anni, è tenuto alla verifica della conformità dell’opera realizzata al progetto autorizzato, nonché ad inserire, espressamente, nella relazione di collaudo la dichiarazione della conformità delle opere medesime alla normativa antisismica e al progetto, autorizzato o depositato, nei casi in cui l’opera non sia stata estratta, ai fini del controllo successivo all’ultimazione dei lavori previsto dall’articolo 9.

     

    Art. 11

    (Relazione a struttura ultimata, certificato di collaudo e certificato di rispondenza)

    1. La relazione a struttura ultimata, prevista dall’articolo 65, comma 6, del D.P.R. 380/2001, è redatta, per tutte le costruzioni realizzate con qualsiasi sistema costruttivo, dal direttore dei lavori

    che la trasmette attraverso l’applicativo OPENGENIO al SUE o al SUAP i quali, a loro volta, la trasmettono all’area regionale del Genio Civile competente per territorio.

    2. Il certificato di rispondenza delle opere eseguite alla normativa antisismica, previsto dall’articolo 62 del D.P.R. 380/2001, è rilasciato dal dirigente dell’area regionale del Genio Civile competente per territorio, per tutte le opere previste dall’articolo 24 del D.P.R. 380/2001 nei casi in cui la stessa area abbia proceduto al controllo successivo all’ultimazione dei lavori per le opere previste dall’articolo 9.

    3. Nei casi in cui non si sia proceduto al controllo di cui al comma 2, il certificato di rispondenza è sostituito dal deposito, presso il Genio Civile competente per territorio, del certificato di collaudo previsto dall’articolo 67 del D.P.R. 380/2001 e dal punto 9.1 del decreto del Ministro infrastrutture 14 gennaio 2008, completo della dichiarazione della conformità delle opere alla normativa antisismica e al progetto autorizzato o depositato.

    4. Il certificato di collaudo è redatto per tutte le costruzioni realizzate con qualsiasi sistema costruttivo e materiale impiegato, tranne che per gli interventi di cui al punto 8.4.3 del decreto del

    Ministro Infrastrutture 14 gennaio 2008, in cui la dichiarazione della conformità delle opere alla normativa antisismica e al progetto autorizzato o depositato deve essere contenuta nella relazione a

    struttura ultimata (RSU).

     

    Art. 12

    (Progetti di adeguamento statico e sismico)

    1. I progetti di adeguamento statico e i progetti di adeguamento sismico, da redigersi in caso di inidoneità statica o sismica delle strutture, nonché le procedure per il rilascio dei certificati di idoneità statico o sismica, sono disciplinati dall’articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dellattività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 maggio 1985 (Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive) e successive modifiche, ferme restando le modalità di trasmissione attraverso l’applicativo OPENGENIO previste dall’articolo 1, comma 4 e il rilascio dell’attestato di avvenuto deposito.

     

    Art. 13

    (Violazioni delle norme sismiche)

    1. I soggetti di cui all’articolo 103 del D.P.R. 380/2001, incaricati della vigilanza per l’osservanza delle norme tecniche, appena accertato un fatto costituente violazione delle norme sismiche vigenti, compilano processo verbale ai sensi dell’articolo 96 del D.P.R. 380/2001, trasmettendolo a Roma Capitale o al comune competente e alla direzione regionale competente in materia di infrastrutture, ai fini dell’adozione dei provvedimenti previsti dalla Parte II, Capo IV, Sezione III, del D.P.R. 380/2001 e dal Capo II, Sezione II, della legge regionale 11 agosto 2008, n. 15 (Vigilanza sullattività urbanistico-edilizia).

    2. Il dirigente dell’area regionale del Genio Civile competente per territorio trasmette, in conformità a quanto previsto dall’articolo 96, comma 2 del D.P.R. 380/2001, il processo verbale con le sue deduzioni all’autorità giudiziaria competente, al SUE o al SUAP e al Committente, specificando, laddove ne sussistano i presupposti, le modalità per adeguare l’opera alla normativa antisismica vigente.

    3. Il Committente, in conformità a quanto previsto dall’Allegato A al presente regolamento, può formulare le proprie controdeduzioni alle deduzioni di cui all’articolo 96, comma 2, del D.P.R.

    380/2001, presentandole tramite le procedure stabilite nell’articolo 3.

    4. Il dirigente di cui al comma 2, previo esame della Commissione sismica di cui all’articolo 4, comma 5, si esprime in merito alle controdeduzioni di cui al comma 3 e, in caso positivo, trasmette

    al SUE o al SUAP, al Committente e all’autorità giudiziaria competente, l’approvazione in linea tecnica del progetto di adeguamento dell’opera alla normativa vigente. L’emanazione di tale

    provvedimento conclude l’iter procedurale di competenza dell’Area Genio Civile competente.

    5. I lavori da eseguirsi per l’adeguamento dell’opera di cui al comma 4 sono subordinati all’esito del procedimento penale passato in giudicato, comunicato ai sensi dell’articolo 101 del D.P.R. 380/2001.

     

    Art. 14

    (Contributo per spese di istruttoria, di conservazione dei progetti e successivi adempimenti)

    1. In conformità a quanto previsto dall’articolo 1, commi 20 e 21, della legge regionale 13 agosto 2011, n.12 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013), è

    prevista la corresponsione di un contributo per le spese di istruttoria finalizzata al rilascio dell’autorizzazione sismica e dell’attestazione di deposito, di conservazione dei progetti e per i

    successivi adempimenti, la cui quantificazione e le relative modalità di versamento sono determinate con il Regolamento Regionale 1/2002 e successive modifiche.

     

    Art. 15

    (Disposizioni transitorie e finali)

    1. Per i progetti presentati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento si applica la normativa vigente alla stessa data in materia di autorizzazione sismica.

    2. La direzione regionale competente in materia di infrastrutture cura la redazione di circolari esplicative finalizzate alla corretta applicazione del presente regolamento.

    3. Nelle more dell’adozione della procedura di sorteggio di cui all’articolo 5, comma 3 si applicano le procedure di cui all’articolo 3 del Regolamento Regionale n. 2/2012.

    4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni in materia di edilizia sismica di cui al D.P.R. 380/2001 e successive modifiche.

     

    Art. 16

    (Abrogazioni)

    1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 15, commi 1 e 3, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento regionale 7 febbraio 2012, n. 2 (Snellimento delle

    procedure per lesercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico) e successive modifiche.

     

    Art.17

    (Disposizione finanziaria)

    1. Agli eventuali oneri derivanti dalla partecipazione ai lavori del Consiglio e delle Commissioni di cui all’articolo 4, rispettivamente commi 1 e 5, si provvede nei limiti delle risorse iscritte in bilancio nel programma 01 “Organi costituzionali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”.

     

    Art. 18

    (Entrata in vigore)

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

          Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti normativi originari 

     (NOTA A) Regolamento abrogato dall'art. 22, comma 1, del r.r.n. 26 del 2020

       

  • File allegati:

Data di aggiornamento/verifica: 27/05/2021

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