Regolamento regionale 13 Luglio 2016 n. 13
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BUR 14 Luglio 2016 n. 56
- Testo vigente al:
- Modifica al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni.
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Art. 1
(Sostituzione degli articoli da 85 a 88 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1,
e successive modificazioni)
1. Gli articoli da 85 a 88 sono sostituiti dai seguenti:
Art. 85
(Disposizioni generali sulla disciplina delle conferenze di servizi)
1. Le conferenze di servizi sono regolate dall’articolo 17 della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57 e successive modificazioni e dall’articolo 9 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8.
2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 4, della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57 le conferenze di servizi tra l’amministrazione regionale e le altre amministrazioni sono disciplinate dagli articoli 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater e 14 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
Art. 86
(Individuazione del rappresentante unico regionale nelle conferenze di servizi
simultanee)
1. Quando le strutture organizzative della Giunta e le amministrazioni riconducibili alla Regione sono convocate a partecipare ad una conferenza di servizi che si svolge in forma simultanea, ai sensi dell’articolo 14 ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, indetta da una pubblica amministrazione statale o locale, il rappresentante unico legittimato ad esprimere in tale sede in modo univoco e vincolante la posizione delle strutture organizzative e delle amministrazioni riconducibili alla Regione su tutte le decisioni di competenza richieste, è individuato tra le strutture competenti per le materie interessate, in base al criterio dell’interesse prevalente.
2. L’individuazione del rappresentante unico regionale avviene nell’ambito della prima riunione della conferenza di servizi interna di cui al successivo articolo, a cui partecipano le strutture competenti per le materie interessate, che delegano la struttura che cura l’interesse prevalente ad esprimere il parere unico regionale. Qualora la conferenza di servizi che si svolge in forma simultanea sia preordinata alla conclusione di un accordo di programma, il rappresentante unico regionale è designato con atto di delega del Presidente della Giunta; in tutti gli altri casi, è designato con atto di organizzazione del Segretario generale, sulla base della ricognizione dell’interesse prevalente effettuata nell’ambito della prima riunione della conferenza di servizi interna.
Art. 87
(Conferenza di servizi interna)
1. Al fine di acquisire autorizzazioni, pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, da rendere in una conferenza di servizi in forma simultanea convocata da una amministrazione statale o locale, è indetta, dalla struttura organizzata nel Segretariato Generale “Ufficio Conferenze di Servizi”, una conferenza di servizi interna tra le strutture competenti ad esprimere i relativi atti richiesti.
2. La prima riunione della conferenza di servizi interna, convocata e gestita in tutti i suoi adempimenti amministrativi dalla struttura “Ufficio Conferenze di Servizi”, è finalizzata all’individuazione del rappresentante unico regionale, di cui al precedente articolo, e alla definizione dei tempi e delle modalità di acquisizione degli atti richiesti dall’amministrazione procedente nella conferenza di servizi che si svolge in forma simultanea.
3. Il prosieguo della conferenza di servizi interna è gestita, in tutti i suoi adempimenti tecnico-amministrativi, dalla struttura individuata quale rappresentante unico regionale e delegata ad esprimere la posizione unica di tutte le amministrazioni riconducibili alla Regione tramite formulazione del parere unico, fermo restando il ruolo di coordinamento della struttura “Ufficio Conferenze di Servizi”.
4. Decorsi i termini di cui all’articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, per il rilascio degli atti richiesti dalla data di indizione della conferenza di servizi interna, gli stessi si intendono acquisiti ed equivalgono ad un assenso senza condizioni.
5. La conferenza di servizi interna può essere inoltre convocata, con le medesime modalità di cui ai commi precedenti, in tutti i casi in cui, ai fini della conclusione di un procedimento di competenza regionale, sia necessario acquisire autorizzazioni, pareri, nulla osta o altri assensi di competenza di almeno altre due strutture o amministrazioni riconducibili alla Regione.
Art. 88
(Esercizio del potere di opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri)
1. Il potere di opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi svolta in forma simultanea è esercitato dal rappresentate unico regionale. L’esercizio del potere di opposizione è comunicato preventivamente alla struttura “Ufficio Conferenze di Servizi”.
Art. 2
(Modifiche all’allegato A del Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1, e successive
modificazioni)
1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento, nell’allegato A del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, è inserita, tra le strutture che compongono il Segretariato Generale, la seguente struttura con la relativa declaratoria:
“UFFICIO CONFERENZE DI SERVIZI
Realizza, all’interno del Segretariato Generale, il coordinamento delle strutture organizzative della
Giunta e delle amministrazioni riconducibili alla Regione limitatamente allo svolgimento della conferenza di servizi interna regionale finalizzata alla definizione della posizione unica dell’amministrazione regionale in seno alle conferenze di servizi convocate in forma simultanea e
modalità sincrona ai sensi dei commi 6 e 7 dell’articolo 14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. A tale scopo, l’Ufficio svolge le seguenti funzioni:
a. acquisisce le convocazioni, inviate da amministrazioni statali e locali, alle conferenze di servizi che si tengono in forma simultanea e gli inviti della Presidenza del Consiglio dei Ministri alle riunioni indette per il superamento dei dissensi, rivolti alle strutture organizzative della Giunta nonché alle amministrazioni riconducibili alla Regione;
b. verifica gli interessi coinvolti nelle conferenze di servizi convocate in forma simultanea dalle amministrazioni statali e locali al fine dell’adeguato coinvolgimento delle strutture regionali competenti a rilasciare autorizzazioni, pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati richiesti dalla normativa vigente;
c. indice la conferenza di servizi interna, gestendone la prima riunione finalizzata all’individuazione del rappresentante unico regionale e alla definizione dei tempi e delle modalità di acquisizione degli atti richiesti dall’amministrazione procedente nella conferenza di servizi in forma simultanea;
d. trasmette eventuali comunicazioni all’amministrazione procedente quali, ad esempio, le richieste di integrazione documentale;
e. supporta il rappresentante unico regionale nel prosieguo della conferenza interna e nella redazione del parere unico regionale, assicurando lo scambio di informazioni tra tutte le strutture regionali coinvolte;
f. verifica la restituzione degli atti richiesti entro i termini concordati nella conferenza di servizi interna e assicura la conclusione entro la data della prima riunione della conferenza di servizi che si svolge in forma simultanea e a cui partecipa il rappresentante unico regionale;
g. acquisisce, dal rappresentante unico regionale, l’intenzione di esercitare il potere di opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri avverso le determinazioni motivate di conclusione delle conferenze di servizi svolte in forma simultanea;
h. supporta le strutture organizzative della Giunta, nonché le amministrazioni riconducibili alla Regione, nelle convocazioni delle amministrazioni statali e locali alle riunioni, da tenersi in forma simultanea, delle conferenze di servizi indette dalle stesse strutture regionali.”.
Art. 3
(Modifiche all’allegato BB del Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1, e successive
modificazioni)
All’allegato BB del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, è inserito
Ufficio Conferenze di Servizi
Fino all’80% dell’ammontare annuo lordo previsto per il direttore regionale.
Art. 4
(Inserimento dell’allegato F ter al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1, e successive modificazioni)
1. Dopo l’allegato F bis del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, è inserito l’allegato F ter, denominato “Modello di schema di parere unico regionale”.
Art. 5
(Entrata in vigore)
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti normativi originari
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Data di aggiornamento/verifica: 27/05/2021