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Regolamento regionale 13 Gennaio 2021 n. 1

  • BUR 14 Gennaio 2021, n. 5
  • Testo vigente al:
  • Modifiche al Regolamento regionale 6 Settembre 2002, n. 1 (Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni
  •  

    Art. 1

    (Modifiche all’articolo 3 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni)

     

    1. Al comma 2 dell’articolo 3 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

    a) le parole “e dai direttori regionali” sono sostituite dalle seguenti: “e dal direttore generale”;

    b) le parole “Ad essa partecipano il capo dell’ufficio di gabinetto del Presidente e il segretario generale.” sono sostituite dalle seguenti: “Ad essa partecipa il capo dell’ufficio di gabinetto del Presidente.”

     

     

    Art. 2

    (Modifiche all’articolo 4 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni)

     

    1. All’articolo 4 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

    a) al comma 1:

       1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    “a) Ufficio di gabinetto del Presidente nel cui ambito sono organizzate le seguenti posizioni individuali non dirigenziali e strutture autonome:

    1) cerimoniale – posizione individuale;

    2) progetti speciali – posizione individuale;

    3) coordinamento dei fondi comunitari FESR, FSE e FEASR e delle relative attività di comunicazione - posizione individuale;

    4) relazioni internazionali e affari comunitari – struttura autonoma;

    5) rapporti istituzionali, conferenza delle regioni, politiche territoriali - struttura autonoma;

    6) ufficio legislativo - struttura autonoma;

    7) struttura tecnica permanente per le funzioni di programmazione, valutazione e controllo - struttura autonoma;

    8) agenda digitale- struttura autonoma;

    9) servizi documentazioni - struttura autonoma;

    10) social media - struttura autonoma;

    11) autoparco regionale - struttura autonoma;”;

       2) la lettera a bis) è abrogata;

    b) il comma 1 bis è abrogato;

    c) il comma 9 è sostituito dal seguente:

    “9. Le strutture di diretta collaborazione di cui al comma 1 nonché le relative declaratorie di funzioni sono definite nell’allegato A.”.

     

     

    Art. 3

    (Abrogazione dell’articolo 5 bis del r.r. 1/2002 e successive modificazioni)

     

    1. L’articolo 5 bis del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è abrogato.

     

     

    Art. 4

    (Modifiche all’articolo 9 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni)

     

    1. Al comma 1 dell’articolo 9 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

    a) all’alinea le parole: “in complessive n. 235 unità” sono sostituite dalle seguenti: “in complessive n. 234 unità”;

    b) alla lettera a):

       1) le parole: “massimo n. 121 unità” sono sostituite dalle seguenti: “massimo n. 120 unità”;

       2) le parole “a bis),” sono soppresse;

    c) al numero 1) della lettera c) le parole: “per le segreterie” sono sostituite dalle seguenti: “per la segreteria”.

     

     

    Art. 5

    (Modifiche all’articolo 10 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni)

     

    1. All’articolo 10 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

    a) alla rubrica le parole: “di segretario generale, di segretario di Giunta, nonché di responsabile delle strutture di cui all’articolo 4” sono sostituite dalle seguenti: “di segretario di Giunta nonché di responsabile delle strutture autonome di cui all’articolo 4”;

    b) al comma 1 le parole: “di segretario generale,” sono soppresse;

    c) al comma 2 il primo periodo è sostituito dal seguente: “Fermo restando il contingente di personale determinato dall’articolo 9, gli incarichi di responsabile delle strutture autonome nonché quelli relativi alle posizioni individuali non dirigenziali di cui all’articolo 4 sono conferiti con provvedimento del Presidente.”;

    d) al comma 5 le parole: “il rapporto di lavoro dei dirigenti della Regione” sono sostituite dalle seguenti: “il rapporto di lavoro dei dirigenti e dei dipendenti della Regione”;

    e) al comma 8 le parole: “, il segretario generale ed il segretario della Giunta presentano al Presidente, entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente dalle strutture rispettivamente dirette. I responsabili delle strutture di diretta collaborazione di cui all’art.4, comma1-bis” sono sostituite dalle seguenti: “ed il segretario della Giunta presentano al Presidente, entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente dalle strutture rispettivamente dirette. I responsabili delle strutture di diretta collaborazione di cui all’articolo 4”.

     

     

    Art. 6

    (Modifiche all’articolo 11 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni)

     

    1. All’articolo 11 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

    a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Criteri, requisiti e modalità per il conferimento degli incarichi di posizione individuale non dirigenziale e di responsabile delle strutture con compiti di segreteria”;

    b) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. .Fermo restando il contingente di personale determinato dall’articolo 9, il conferimento degli incarichi di posizione individuale non dirigenziale nell’ambito dell’Ufficio di Gabinetto del Presidente e di responsabile  della segreteria del Presidente, del Vice Presidente e di ciascun assessore, nonché  l’assegnazione del restante personale alle dette strutture, è effettuato con provvedimento del direttore regionale della direzione regionale competente in materia di gestione delle risorse umane, su richiesta nominativa del rispettivo organo di direzione politica.”;

    c) al comma 5 dopo le parole: “con compiti di segreteria” sono aggiunte le seguenti: “nonché gli incarichi di posizione individuale non dirigenziale”.

     

     

    Art. 7

    (Modifiche all’articolo 12 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni)

     

    1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 12 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: “a) su richiesta nominativa del capo dell’ufficio di gabinetto, del segretario della Giunta e dei responsabili delle strutture autonome di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), numeri 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e lettere c), d) ed e) per le rispettive strutture;”.

     

     

    Art. 8

    (Modifiche all’articolo 16 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni)

     

    1. All’articolo 16 del r.r. 1/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

    a) alla lettera d) del comma 2 le parole: “dal punto 40 delle disposizioni generali” sono sostituite dalle seguenti: “dai punti 38 e seguenti”;

    b) la lettera b) del comma 3 è sostituita dalla seguente: “b) per il personale regionale, la ricollocazione, ferma restando la categoria d’inquadramento posseduta, nella direzione di provenienza, compatibilmente con le esigenze di servizio ovvero, laddove non fosse possibile, la collocazione in disponibilità presso la direzione competente in materia di personale;”.

    Art. 9

    (Modifiche all’articolo 17 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni)

     

    1. All’articolo 17 del r.r 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

    a) al comma 1:

       1) dopo la lettera a bis) è inserita la seguente: “a ter) in una Direzione generale;”;

       2) alla lettera d bis) le parole: “di cui all’articolo 22 bis” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 22”;

       3) alla lettera e) le parole: “di cui alle lettere c), d) e d bis)” sono sostituite dalle seguenti: “di cui alle lettere c) e d bis)”;

    b) al comma 2 le parole: “di cui all’articolo 26” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 22”.

     

     

    Art. 10

    (Inserimento dell’articolo 19 ter al r.r. 1/2002 e successive modificazioni)

     

    1. Dopo l’articolo 19 bis del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è inserito il seguente:

    “Art. 19 ter

    Competenze e organizzazione della Direzione generale

     

    1. Il Direttore della Direzione generale assicura la rispondenza complessiva dell’attività delle direzioni regionali agli obiettivi definiti dalla Giunta regionale, il costante raccordo con gli indirizzi impartiti dagli organi di governo e il coordinamento dell’azione amministrativa, delle attività e degli uffici. Il Direttore generale, in particolare:

       a) svolge attività di supporto all’azione di indirizzo della Giunta per la formulazione degli obiettivi e delle direttive generali alle direzioni regionali;

       b) provvede al coordinamento delle attività delle direzioni, al fine di garantire l’efficiente e l’efficace esecuzione dell’indirizzo politico-amministrativo, mediante la conferenza dei Direttori regionali di cui al comma 3;

       c) sviluppa la programmazione delle attività e dei processi, l’integrazione funzionale tra le direzioni regionali, la circolazione delle informazioni e delle esperienze, promuovendo anche gruppi di lavoro interfunzionali, senza nuovi o maggiori oneri, per la gestione di progetti di particolare rilievo o di processi che richiedono il contributo di più strutture operative.

    2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, la Direzione generale è articolata al proprio interno nelle aree di cui all’articolo 22, istituite con determinazione del Direttore generale. È, altresì, istituita una segreteria per lo svolgimento di attività segretariali, posta alle dirette dipendenze del Direttore generale, il cui contingente di personale è stabilito nel limite massimo di sei unità, compreso il responsabile della segreteria stessa.

    3. È istituita la conferenza dei Direttori, composta dai direttori regionali. Essa è convocata dal Direttore generale, che la presiede, periodicamente e ogni volta che si renda necessario per garantire la massima integrazione fra le attività e il coordinamento dell’azione amministrativa.

    4. Gli atti ed i provvedimenti adottati dal Direttore generale non sono suscettibili di ricorso gerarchico.”.

     

     

     

    Art. 11

    (Modifiche all’articolo 21 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni)

     

    1. All’articolo 21 del r.r. 1/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

    a) alla lettera b) del comma 2 le parole: “di cui all’articolo 20, comma 1, numeri 1, 7, 9 e 12” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 20, comma 1, numeri 1, 7, 9, 11 e 12”;

    b) al comma 2 bis le parole: “di cui all’articolo 22-bis.” Sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 22.”.

     

     

    Art. 12

    (Modifiche all’articolo 22 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni)

     

    1. L’articolo 22 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

    “Art. 22

    Criteri per la definizione dell’assetto organizzativo e per l’istituzione delle aree, degli uffici e delle posizioni dirigenziali individuali

     

    1. La Giunta regionale, nell’ambito dei poteri di macro organizzazione delle proprie strutture amministrative, anche al fine della revisione periodica delle stesse ai sensi dell’articolo 11, comma 9, della legge di organizzazione, definisce, con atto di indirizzo al Direttore generale, in conformità ai principi e criteri definiti dagli articoli 2 e 9 della medesima legge, le linee generali dell’organizzazione delle diverse strutture, tenendo conto, in particolare, delle esigenze organizzative legate alla realizzazione degli obiettivi strategici della programmazione dell’attività amministrativa. Sulla base dell’atto di indirizzo, il Direttore generale adotta le direttive di cui ai successivi commi.

    2. Per le finalità di cui all’articolo 17, comma 1, lettera c), del presente regolamento, sono istituite, con determinazione del direttore regionale competente, previa direttiva del Direttore generale, le strutture organizzative di base denominate “aree”, a responsabilità dirigenziale, ordinate all’interno delle direzioni regionali.

    3. Il provvedimento di costituzione delle aree è adottato sulla base dei seguenti criteri:

       a) superamento della frammentazione delle attività e accentramento delle competenze relative a materie contigue nella stessa struttura;

       b) aggregazione in maniera funzionale ad una logica di processo;

       c) esaurimento, ove possibile, del procedimento amministrativo all’interno della struttura;

       d) numero delle aree, per direzione regionale, di norma, non superiore ad otto.

    4. In esecuzione dell’articolo 11, comma 1, ultimo capoverso, della legge regionale di organizzazione e per le finalità di cui all’articolo 17, comma 1, lettera d bis), del presente regolamento, sono istituite le strutture a responsabilità dirigenziale denominate “uffici”, ordinate all’interno delle direzioni regionali e delle aree.

    5.  Il provvedimento di costituzione degli uffici è adottato sulla base dei seguenti criteri:

       a) individuazione di un’articolazione organizzativa in grado di garantire la cura di una materia specifica anche con riferimento a più procedimenti amministrativi particolarmente complessi, ovvero di più materie o gruppi di funzioni omogenee;

       b)  espletamento di una attività compiuta all’interno di uno stesso livello di responsabilità;

       c)  autonomia gestionale ed operativa.

    6. Gli uffici in posizione di staff sono costituiti con determinazione del direttore regionale competente, previa direttiva del Direttore generale.

    7. Gli uffici interni alle aree sono costituiti, previa direttiva del Direttore generale, con determinazione del direttore regionale competente, sentito il dirigente dell’area.

    8. Per lo svolgimento di compiti di staff, di direzione di programmi e progetti, di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, o per l’esercizio di particolari attività non ricomprese in alcuna delle strutture organizzative, nonché per l’esercizio di compiti istituzionali richiedenti la collaborazione di più direzioni, possono essere previste, con atto di organizzazione del direttore della direzione regionale interessata, previa direttiva del Direttore generale, posizioni dirigenziali individuali.”.

     

     

    Art. 13

    (Abrogazione dell’articolo 22 bis del r.r. 1/2002 e successive modificazioni)

     

    1. L’articolo 22 bis del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è abrogato.

     

     

    Art. 14

    (Abrogazione dell’articolo 26 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni)

     

    1. L’articolo 26 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è abrogato.

     

     

    Art. 15

    (Modifiche all’articolo 26 bis del r.r. 1/2002 e successive modificazioni)

     

    1. L’articolo 26 bis del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

    “Art. 26-bis

    Responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza

     

    1. Il Responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza, di seguito RPCT, è nominato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) e successive modificazioni. Ai sensi del medesimo articolo 1, comma 7, al RPCT sono assicurati funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività.

    2. Ai fini di cui al comma 1, per lo svolgimento dei compiti previsti dalla legge 190/2012, è costituita l’Area “Prevenzione della corruzione e trasparenza”, struttura a responsabilità dirigenziale, che opera in autonomia, al di fuori della Direzione generale e delle direzioni regionali, e alla quale è preposto il RPCT, individuato, di norma, tra i dirigenti di ruolo dell’amministrazione regionale.

    3. All’Area è assegnato un congruo contingente di personale non inferiore a 10 unità.”.

     

     

    Art. 16

    (Modifiche all’articolo 26 ter del r.r. 1/2002 e successive modificazioni)

     

    1. Al comma 1 dell’articolo 26 ter del r.r. 1/2002 e successive modificazioni dopo la lettera c)  è inserita la seguente: “c bis) il Direttore regionale più anziano in caso di interdizione del Direttore generale;”.

     

     

     

    Art. 17

    (Modifiche all’articolo 62 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni)

     

    1. Al comma 3 dell’articolo 62 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni le parole: “al segretario generale, al segretario della Giunta, ai direttori di dipartimento e di direzione regionale,” sono sostituite dalle seguenti: “al segretario della Giunta, ai direttori”.

     

     

    Art. 18

    (Modifiche all’articolo 65 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni)

     

    1. All’articolo 65 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

    a) al comma 2 le parole: “A tale fine, il  direttore regionale competente trasmette” sono sostituite dalle seguenti: “A tale fine, il direttore generale o il  direttore regionale, in relazione alle rispettive competenze, trasmettono”;

    b) al comma 3 le parole: “del direttore regionale competente per materia” sono sostituite dalle seguenti: “del Direttore generale o del direttore regionale in relazione alle rispettive competenze”;

    c) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Ai fini del coordinamento dell’azione amministrativa, qualora le deliberazioni riguardino atti di programmazione, sulle stesse va acquisito il visto del Direttore generale.”;

    d) il comma 5 bis è sostituito dal seguente: “5 bis. Le proposte di legge e di regolamento regionali, allegate agli schemi di deliberazione, devono essere redatte dalle direzioni in raccordo con l’Ufficio legislativo, che garantisce l’unitarietà e la coerenza dell’indirizzo normativo regionale, secondo quanto previsto nella Sezione I bis del presente Capo. Le modifiche al presente regolamento di organizzazione sono proposte dal Direttore generale.”.

     

     

    Art. 19

    (Modifiche all’articolo 66 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni)

     

    1. All’articolo 66 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

    a) al comma 2 le parole: “i direttori di Dipartimento e i direttori regionali adottano i relativi provvedimenti amministrativi mediante atti, che assumono la forma del decreto, redatti, rispettivamente, secondo gli schemi E) ed F) dell’allegato F” sono sostituite dalle seguenti: “il Direttore generale e i direttori regionali adottano i relativi provvedimenti amministrativi mediante atti, che assumono la forma del decreto, redatti secondo lo schema E) dell’allegato F”;

    b) il comma 3 è abrogato.

     

    Art. 20

    (Modifiche all’articolo 67 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni)

     

    1. L’articolo 67 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

    “Art. 67

    Determinazioni dirigenziali

     

    1. Le determinazioni dirigenziali concernenti i provvedimenti finali sono adottate, mediante sottoscrizione, dal Direttore generale e dai direttori regionali, secondo le rispettive attribuzioni stabilite dalla normativa vigente, da atti di indirizzo e di direttiva dell’organo di governo ovvero da atti di organizzazione. Possono essere, altresì, adottate dai dirigenti appositamente delegati. Lo schema di determinazione è corredato di un frontespizio sul quale, in particolare, sono apposte le firme del dirigente della struttura sottordinata proponente, del responsabile del procedimento e dell’estensore, i quali condividono con il dirigente che adotta l’atto, ognuno nell’ambito della propria competenza, la responsabilità della legittimità dell’atto stesso.

    2. Dopo la sottoscrizione, la determinazione viene inserita, a cura della struttura proponente, nel sistema di protocollo regionale per la registrazione e numerazione progressiva, previa verifica, per le sole determinazioni che comportano impegno di spesa, della regolarità contabile e della copertura finanziaria a opera della cabina di regia di cui all’articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 (Regolamento regionale di Contabilità), secondo le modalità ivi stabilite. Se in tale sede vengono riscontrate irregolarità d’imputazione o di capienza della spesa, la determinazione viene rinviata al dirigente competente con le relative osservazioni.

    3. Quando il provvedimento da adottare interessa diverse strutture, la determinazione è assunta di concerto dai rispettivi direttori.

    4. Qualora il provvedimento di cui al comma 3 comporti impegno di spesa, gli adempimenti di cui al comma 2 sono effettuati dalla struttura a cui è attribuita la titolarità del relativo capitolo di spesa. Se la determinazione non comporta impegno di spesa gli adempimenti di cui al comma 2 sono effettuati dalla struttura competente per la materia prevalente.

    5. La determinazione, qualora non contenga un impegno di spesa, acquista efficacia dalla data di registrazione di cui al comma 2. Nel caso la determinazione disponga un impegno di spesa, la stessa diventa efficace dalla data di registrazione dell’impegno di spesa.”.

     

     

    Art. 21

    (Modifiche all’articolo 70 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni)

     

    1. All’articolo 70 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

    a) al comma 1 le parole: “l’attestazione prevista dall’articolo 55 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25” sono sostituite dalle seguenti: “l’attestazione prevista dall’articolo 32 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

    b) al comma 2 le parole: “dal Direttore del Dipartimento” sono sostituite dalle seguenti: “dal Direttore generale o dal direttore regionale, in relazione alle rispettive strutture”;

    c) al comma 5 le parole: “del direttore del Dipartimento” sono sostituite dalle seguenti: “del Direttore generale o del direttore regionale”.

     

    Art. 22

    (Modifiche all’articolo 71 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni)

     

    1. Al comma 1 dell’articolo 71 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

    a) dopo la lettera a) è inserita la seguente: “a bis) il conflitto di competenza tra il Direttore generale e un direttore regionale, è risolto dalla Giunta, con propria deliberazione;”;

    b) alla lettera b) le parole: “a dipartimenti diversi” sono sostituite dalle seguenti: “a direzioni diverse”;

    c) la lettera c) è abrogata.

     

     

    Art. 23

    (Modifiche all’articolo 71 ter del r.r. 1/2002 e successive modificazioni)

     

    1. Al comma 2 dell’articolo 71 ter del r.r. 1/2002 e successive modificazioni le parole: “dalle direzioni regionali competenti per materia” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Direzione generale e dalle direzioni regionali in relazione alle rispettive competenze”.

     

     

    Art. 24

    (Modifiche all’articolo 71 quater del r.r. 1/2002 e successive modificazioni)

     

    1. All’articolo 71 quater del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

    a) al comma 4 le parole: “della direzione regionale competente per materia” sono sostituite dalle seguenti: “ direzione competente”;

    b) al comma 5 le parole: “Le direzioni regionali competenti per materia” sono sostituite dalle seguenti: “Le direzioni competenti”;

    c) al comma 6 le parole: “Le direzioni regionali competenti per materia” sono sostituite dalle seguenti: “Le direzioni competenti”.

     

     

    Art. 25

    (Modifiche all’articolo 71 quinquies del r.r. 1/2002 e successive modificazioni)

     

    1. Al comma 2 dell’articolo 71 quinquies del r.r. 1/2002 e successive modificazioni le parole: “dalla direzione regionale competente” sono sostituite dalle seguenti: “dalla direzione competente”.

     

    Art. 26

    (Modifiche all’articolo 71 sexies del r.r. 1/2002 e successive modificazioni)

     

    1. Al comma 1 dell’articolo 71 sexies del r.r. 1/2002 e successive modificazioni le parole: “La direzione regionale competente per materia” sono sostituite dalle seguenti: “La direzione competente”.

     

    Art. 27

    (Modifiche all’articolo 71 septies del r.r. 1/2002 e successive modificazioni)

     

    1. All’articolo 71 septies del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: 

    a) il comma 4 è sostituito dal seguente: “La VIR è svolta dalla direzione cui compete l’iniziativa in ordine all’atto normativo oggetto di verifica. Tale direzione assicura la costante raccolta ed elaborazione dei dati necessari all’effettuazione della VIR, con particolare riguardo ai dati relativi agli indicatori di efficacia individuati nelle corrispondenti AIR.”;

    b) al comma 9 le parole: “La direzione regionale” sono sostituite dalle seguenti: “La direzione”.

     

     

    Art. 28

    (Modifiche all’articolo 71 octies del r.r. 1/2002 e successive modificazioni)

     

    1. Al comma 1 dell’articolo 71 octies del r.r. 1/2002 e successive modificazioni le parole: “alle direzioni regionali” sono sostituite dalle seguenti: “alla Direzione generale e alle direzioni regionali”.

     

     

    Art. 29

    (Modifiche all’articolo 71 nonies del r.r. 1/2002 e successive modificazioni)

     

    1. Al comma 1 dell’articolo 71 nonies del r.r. 1/2002 e successive modificazioni le parole: “alle direzioni regionali” sono sostituite dalle seguenti: “alla Direzione generale e alle direzioni regionali”.

     

     

    Art. 30

    (Modifiche all’articolo 71 duodecies del r.r. 1/2002 e successive modificazioni)

     

    1. All’articolo 71 duodecies del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

    a) al comma 1 le parole: “la direzione regionale competente” sono sostituite dalle seguenti: “la direzione competente”;

    b) al comma 4 le parole: “le direzioni regionali competenti per materia” sono sostituite dalle seguenti: “le direzioni competenti”.

     

    Art. 31

    (Modifiche all’articolo 71 terdecies del r.r. 1/2002 e successive modificazioni)

     

    1. Al comma 1 dell’articolo 71 terdecies del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

    a) le parole: “dalla direzione regionale competente per materia” sono sostituite dalle seguenti: “dalla direzione competente”;

    b) le parole: “alla direzione regionale proponente” sono sostituite dalle seguenti: “alla direzione proponente”.

     

    Art. 32

    (Modifiche all’articolo 160 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni)

     

    1. Al comma 1 dell’articolo 160 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

    a) il numero 2) della lettera b) è sostituito dal seguente: “ 2) formulano proposte  ed esprimono pareri al Direttore generale, anche con riferimento al Piano della prestazione e dei risultati;”;

    b) al numero 5) della lettera b) le parole: “dal direttore dipartimentale” sono sostituite dalle seguenti: “dal  Direttore generale”;

    c)  al numero 4) della lettera c) le parole: “nelle direttive impartite dal direttore di Dipartimento” sono sostituite dalle seguenti: “nelle direttive impartite dal Direttore generale”;

    d) al numero 6) della lettera c) le parole: “dal direttore di Dipartimento” sono sostituite dalle seguenti: “dal Direttore generale”.

     

     

    Art. 33

    (Modifiche all’articolo 162 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni)

     

    1. All’articolo 162 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

    a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

    “2 bis. L’incarico di Direttore generale è conferito con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente, a soggetti appartenenti al ruolo della dirigenza, nel rispetto dei vincoli di cui all’articolo 20, comma 5, della legge di organizzazione. Nel caso di comprovata e motivata assenza di soggetti appartenenti alla qualifica unica dirigenziale del ruolo della dirigenza regionale dotati dei requisiti e delle professionalità richieste, l’incarico di Direttore generale è conferito a soggetti appartenenti ai ruoli dirigenziali di altre amministrazioni, nel rispetto di quanto previsto dal medesimo articolo 20, comma 9, ovvero con contratto a tempo determinato per la durata massima di cinque anni, la cui scadenza non può oltrepassare quella della legislatura, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali, nel rispetto dei limiti previsti dal citato articolo 20, commi 7 e 8 e nel rispetto dei limiti di età di cui al decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) e successive modificazioni. Il conferimento o il rinnovo dell'incarico è effettuato entro novanta giorni dalla data d'insediamento del Presidente della Regione. Fino a tale conferimento o rinnovo s’intende prorogato l’incarico precedentemente conferito.”;

    b) al comma 3 le parole: “dal citato articolo 20, comma 5, della legge di organizzazione ovvero” sono sostituite dalle seguenti: “dal citato articolo 20, comma 5, della legge di organizzazione. Nel caso di comprovata e motivata assenza di soggetti appartenenti alla qualifica unica dirigenziale del ruolo della dirigenza regionale dotati dei requisiti e delle professionalità richieste, l’incarico di direttore regionale è conferito”.

     

    Art. 34

    (Modifiche all’articolo 164 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni)

     

    1. All’articolo 164 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

    a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Delega di atti indifferibili e urgenti e incarichi ad interim”;

    b) dopo il comma 01 è inserito il seguente:

    “02.  In caso di assenza o impedimento temporanei del Direttore generale, il medesimo delega a un direttore regionale gli atti indifferibili e urgenti, senza che sia prevista alcuna retribuzione aggiuntiva.”;

    c) al comma 4 dopo le parole: “ad interim,” sono inserite le seguenti: “al Direttore generale o”.

     

     

    Art. 35

    (Modifiche all’articolo 166 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni)

     

    1. Dopo il comma 01 dell’articolo 166 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è inserito il seguente:

    “02. Il Direttore generale può delegare ai dirigenti di area appartenenti alla Direzione generale l’emanazione di atti di propria competenza.”.

     

     

    Art. 36

    (Modifiche all’articolo 167 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni)

     

    1. L’articolo 167 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

    “Art. 167

    Definitività, inerzia o ritardo degli atti dei dirigenti

     

    1. Ai sensi dell’articolo 22 della legge di organizzazione, gli atti emanati dal Direttore generale e dai direttori regionali sono definitivi. Gli atti emanati dagli altri dirigenti non sono definitivi, salvo che siano stati emanati su delega del direttore regionale.

    2. In caso di inerzia o ritardo nell’adozione di atti o provvedimenti di competenza del Direttore generale, la Giunta esercita il controllo sostitutivo ai sensi dell’articolo 23 della legge di organizzazione.

    3. Il controllo sostitutivo è esercitato con la procedura di cui all’articolo 23 della legge di organizzazione:

       a) dal Direttore generale nei confronti dei direttori regionali;

       b) dal direttore regionale nei confronti degli altri dirigenti;

       c) dal dirigente che ha proceduto all’attribuzione della responsabilità del procedimento, nei confronti dei responsabili dei procedimenti stessi. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2, commi 9 bis e 9 ter, della l. 241/1990 e successive modificazioni, in caso di ritardo nell’adozione del provvedimento finale il potere sostitutivo è esercitato dal Direttore generale.

    4. Il potere di annullamento degli atti del Direttore generale e dei direttori regionali è esercitato dalla Giunta regionale, esclusivamente per motivi di legittimità tali da determinare grave pregiudizio per l’interesse pubblico, previa diffida a provvedere entro un termine perentorio e decorso inutilmente il termine.”.

     

    Art. 37

    (Modifiche all’articolo 178 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni)

     

    1. Al comma 2 dell’articolo 178 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni dopo le parole: “Il trattamento economico” sono inserite le seguenti: “del direttore generale e”.

     

     

    Art. 38

    (Modifiche all’articolo 189 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni)

     

    1. Al comma 1 bis dell’articolo 189 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni dopo le parole: “performance individuale” sono inserite le seguenti: “del Direttore generale e”.

     

     

    Art. 39

    (Modifiche all’articolo 558 bis del r.r. 1/2002 e successive modificazioni)

     

    1. Il comma 4 dell’articolo 558 bis del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è abrogato.

     

     

    Art. 40

    (Modifiche all’allegato A al r.r. 1/2002 e successive modificazioni)

     

    1. All’allegato A al r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

    a) al numero 4 del paragrafo A le parole: “obiettivi assegnati ai direttori di dipartimento” sono sostituite dalle seguenti: “obiettivi assegnati ai direttori”;

    b) il paragrafo A bis è abrogato.

     

     

    Art. 41

    (Abrogazione dell’allegato A bis al r.r. 1/2002 e successive modificazioni)

     

    1. L’allegato A bis al r.r. 1/2002 e successive modificazioni è abrogato.

     

     

    Art. 42

    (Modifiche all’allegato B al r.r. 1/2002 e successive modificazioni)

     

    1. All’allegato B del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

    a) nella declaratoria della Direzione regionale Affari istituzionali, personale e sistemi informativi le parole “in raccordo con la struttura del Segretario generale” sono soppresse;

    b) nella declaratoria della Direzione regionale Programmazione economica le parole “tramite la struttura del Segretario generale” sono soppresse. 

     

    Art. 43

    (Modifiche all’allegato H al r.r. 1/2002 e successive modificazioni)

     

    1. All’allegato H al r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

    a) al punto 1 del paragrafo A dopo le parole: “per il conferimento degli incarichi” sono inserite le seguenti: “di Direttore generale,”;

    b) all’alinea del punto 2 del paragrafo A le parole: “Gli incarichi di direttore regionale” sono sostituite dalle seguenti: “Gli incarichi di Direttore generale, di direttore regionale”;

    c) al punto 3 del paragrafo A le parole: “gli incarichi di direttore regionale” sono sostituite dalle seguenti: “gli incarichi di Direttore generale, di direttore regionale”;

    d) il paragrafo C è sostituito dal seguente:

    C –Procedura di conferimento degli incarichi di Direttore generale e di direttore regionale a dirigenti del ruolo regionale

    9. Ferma restando la disponibilità del posto che si intende ricoprire, gli incarichi di Direttore generale e di direttore di direzione regionale sono conferiti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente, a soggetti appartenenti al ruolo della dirigenza, nel rispetto dei vincoli di cui all’articolo 20, comma 5, della legge regionale n. 6/2002 e successive modificazioni.

    10. La richiesta, formulata dal Presidente della Giunta regionale, alla quale è allegato lo schema “A” contenente l’indicazione delle caratteristiche richieste, è trasmessa dallo stesso al responsabile del ruolo.

    11. Il responsabile del ruolo rende conoscibili gli incarichi da attribuire, mediante “Avviso informativo” da pubblicarsi sull’intranet regionale, indicando i requisiti richiesti e le caratteristiche del posto da coprire, secondo quanto definito nell’argomento “Requisiti generali e specifici”.

    12. I candidati presentano la domanda e il relativo curriculum contenente tutte le indicazioni necessarie a dimostrare il possesso dei requisiti e le caratteristiche richieste, entro 5 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione sull’intranet dell’avviso informativo di cui al punto 11. Il responsabile del ruolo, alla scadenza del termine di presentazione delle candidature, trasmette le stesse:

    a) per il Direttore generale, alla commissione nominata con decreto del Presidente della Regione, composta  da  tre  membri esterni, di cui uno con funzioni di presidente, scelti, nel rispetto delle quote di cui all’articolo 57, comma 1, lettera a), del d.lgs. 165/2001,  tra dirigenti apicali delle amministrazioni  pubbliche, professori di prima fascia di università pubbliche o private nonchè tra esperti di comprovata qualificazione, designati  nel  rispetto  delle  norme  dei  rispettivi ordinamenti di settore. La commissione nella seduta di insediamento, prima dell’esame delle candidature pervenute, definisce una griglia di criteri di valutazione in conformità ai requisiti previsti dall’avviso e dal relativo schema A. La commissione procede alla valutazione dei candidati attraverso un esame comparativo dei curricula rispetto ai requisiti previsti dall’avviso e dal relativo schema A nonchè alla griglia di criteri, potendo effettuare anche eventuali colloqui e trasmette gli esiti della valutazione, con le relative motivazioni, per il tramite del responsabile del ruolo, alla Giunta regionale, alla quale spetta individuare la candidatura prescelta;

    b) per i direttori regionali, alla commissione, nominata con decreto del Presidente della Regione, composta dal Direttore generale e da due membri esterni scelti tra i soggetti di cui alla lettera a). La commissione nella seduta di insediamento, prima dell’esame delle candidature pervenute, definisce una griglia di criteri di valutazione in conformità ai requisiti previsti dall’avviso e dal relativo schema A. La commissione procede alla valutazione dei candidati attraverso un esame comparativo dei curricula rispetto ai requisiti previsti dall’avviso e dal relativo schema A nonchè alla griglia di criteri, potendo effettuare anche eventuali colloqui e trasmette gli esiti della valutazione, con le relative motivazioni, per il tramite del responsabile del ruolo, alla Giunta regionale, alla quale spetta individuare la candidatura prescelta. Qualora l’avviso afferisca alla ricerca di professionalità per l’incarico di direttore della direzione regionale competente in materia di personale la Commissione trasmette gli esiti della valutazione per il tramite del Direttore generale.

    13. La Giunta regionale, sulla base degli esiti delle valutazioni e delle relative motivazioni della commissione, procede all’individuazione della candidatura prescelta tra quelle presentate dai soggetti iscritti al ruolo di cui all’art. 170 . In fase di esame dei requisiti e delle caratteristiche dei candidati dovrà essere svolta una valutazione concreta e differenziata in riferimento alla maggiore rispondenza delle caratteristiche stesse alle peculiarità del posto da ricoprire e agli obiettivi da raggiungere. Ai fini di tale valutazione, si precisa che l’enunciazione delle attitudini e capacità organizzative o professionali di cui all’argomento “Requisiti generali e specifici” hanno, necessariamente, una valenza generale; esse rappresentano i profili ideali da tenere in considerazione ai fini della valutazione.

    14. E’, inoltre, indispensabile che vengano attentamente considerate e valutate quelle esperienze professionali che appaiono particolarmente affini allo specifico ruolo da svolgere. L’individuazione di tali esperienze professionali, cui ricondurre le capacità attitudinali dei candidati, rientra nella discrezionalità della Giunta in quanto è a questa nota la particolare connotazione che si intende attribuire al ruolo da svolgere.

    15. La valutazione di cui ai punti 13 e 14 è svolta dalla Giunta regionale che, a conclusione della stessa, provvede a conferire l’incarico con propria deliberazione, esplicitando nel verbale della seduta le motivazioni della scelta del soggetto a cui intende conferire l’incarico.

    16. La deliberazione di cui al punto 15 è trasmessa:

    a) alla direzione regionale competente in materia di personale, ai fini dell’aggiornamento dei dati e per la predisposizione del relativo contratto individuale da sottoporre alla sottoscrizione del Presidente della Giunta;

    b) in via telematica, alla struttura competente per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

    Gli esiti del procedimento di valutazione di cui ai punti precedenti sono comunicati, a cura della direzione regionale competente in materia di personale, ai singoli candidati.”;

    e) al punto 19 del paragrafo D le parole:La commissione è composta dal responsabile del ruolo, dal direttore della direzione regionale competente in materia di bilancio e dal direttore della direzione regionale interessata. Qualora il direttore della direzione regionale interessata coincida con il responsabile del ruolo o con il direttore della direzione regionale competente in materia di bilancio, la commissione è integrata da un ulteriore direttore estratto a sorte.” sono sostituite dalle seguenti: “La commissione è composta dal Direttore generale, dal responsabile del ruolo e dal direttore della direzione regionale interessata. Qualora il direttore della direzione regionale interessata coincida con il responsabile del ruolo la commissione è integrata dal direttore della direzione regionale competente in materia di bilancio.”;

    f) al punto 20 del paragrafo D le parole: “La commissione procede alla valutazione dei requisiti e delle caratteristiche dei candidati.” sono sostituite dalle seguenti: “La commissione, nella seduta di insediamento, prima dell’esame delle candidature pervenute, definisce una griglia di criteri di valutazione in conformità ai requisiti previsti dall’avviso e dal relativo schema A. La commissione procede alla valutazione dei candidati attraverso un esame comparativo dei curricula rispetto ai requisiti previsti dall’avviso e dal relativo schema A nonchè alla griglia di criteri, potendo effettuare anche eventuali colloqui.”;

    g) il punto 22 del paragrafo D è sostituito dal seguente: “Nell’atto di conferimento dell’incarico sono esplicitate le motivazioni della scelta del soggetto a cui si intende conferire l’incarico stesso.”;

    h) al punto 23 del paragrafo D sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Gli esiti del procedimento di valutazione di cui ai punti precedenti sono comunicati, a cura della direzione regionale competente in materia di personale, ai singoli candidati.”;

    i) al punto 24 del paragrafo D1 dopo le parole: “di cui ai punti 18, 19, 20, 21 e 23 del paragrafo D” sono inserite le seguenti: “e vi sia la disponibilità di posti nella percentuale di cui all’articolo 20, comma 7, della l.r. 6/2002 e successive modificazioni”;

    l) alla rubrica del paragrafo F le parole: “conferimento degli incarichi di direttore regionale” sono sostituite dalle seguenti: “conferimento degli incarichi di Direttore generale, di direttore regionale”;

    m) al punto 26 del paragrafo F le parole: “per lo specifico incarico o a motivate esigenze” sono sostituite dalle seguenti: “per lo specifico incarico e a motivate esigenze”;

    n) alla rubrica del paragrafo G le parole: “conferimento degli incarichi di direttore regionale” sono sostituite dalle seguenti: “conferimento degli incarichi di Direttore generale, di direttore regionale”;

    o) alla lettera a) del punto 27 del paragrafo G le parole: “gli incarichi di direttore regionale” sono sostituite dalle seguenti: “gli incarichi di Direttore generale e di direttore regionale”;

    p) al punto 28 del paragrafo G le parole: “per i direttori regionali” sono sostituite dalle seguenti: “per il Direttore generale e i direttori regionali”;

    q) il punto 31 del paragrafo G è sostituito dal seguente: “31. Per gli incarichi di Direttore generale e di direttore regionale il responsabile del ruolo, alla scadenza del termine di presentazione delle candidature, trasmette le stesse:

    a) per il Direttore generale, alla commissione nominata con decreto del Presidente della Regione, composta  da  tre  membri esterni, di cui uno con funzioni di presidente, scelti, nel rispetto delle quote di cui all’articolo 57, comma 1, lettera a), del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni,  tra dirigenti apicali delle amministrazioni  pubbliche, professori di prima fascia di università pubbliche o private nonché tra esperti di comprovata qualificazione, designati  nel  rispetto  delle  norme  dei  rispettivi ordinamenti di settore. La commissione nella seduta di insediamento, prima dell’esame delle candidature pervenute, definisce una griglia di criteri di valutazione in conformità ai requisiti previsti dall’avviso e dal relativo schema A. La commissione procede alla valutazione  dei candidati attraverso un esame comparativo dei curricula rispetto ai requisiti  previsti dall’avviso e dal relativo schema A nonchè alla griglia di criteri, potendo effettuare anche eventuali colloqui e trasmette gli esiti della valutazione, con le relative motivazioni,  per il tramite del responsabile del ruolo, alla Giunta regionale, alla quale spetta individuare la candidatura prescelta, valutando prioritariamente le eventuali candidature dei funzionari regionali di categoria D, in possesso dei requisiti;

     b) per i direttori regionali, alla commissione, nominata con decreto del Presidente della Regione, composta dal Direttore generale e da due membri esterni scelti tra i soggetti di cui alla lettera a). La commissione nella seduta di insediamento, prima dell’esame delle candidature pervenute, definisce una griglia di criteri di valutazione in conformità ai requisiti previsti dall’avviso e dal relativo schema A. La commissione procede alla valutazione dei candidati attraverso un esame comparativo dei curricula rispetto ai requisiti  previsti dall’avviso e dal relativo schema A nonché alla griglia di criteri, potendo effettuare anche eventuali colloqui e trasmette gli esiti della valutazione, con le relative motivazioni, per il tramite del responsabile del ruolo, alla Giunta regionale, alla quale spetta individuare la candidatura prescelta, valutando prioritariamente le eventuali candidature dei funzionari regionali di categoria D in possesso dei requisiti.

    Qualora l’avviso afferisca alla ricerca di professionalità per l’incarico di direttore della direzione regionale competente in materia di personale la Commissione trasmette gli esiti della valutazione per il tramite del Direttore generale.”;

    r) il punto 32 del paragrafo G è sostituito dal seguente: “32. Per gli incarichi di dirigente d’area e di ufficio il responsabile del ruolo trasmette le relative candidature alla commissione, appositamente costituita con atto di organizzazione del responsabile stesso, alla scadenza del termine di presentazione delle candidature. La commissione è composta dal Direttore generale, dal responsabile del ruolo e dal direttore della direzione regionale interessata. Qualora il direttore della direzione regionale interessata coincida con il responsabile del ruolo, la commissione è integrata dal direttore della direzione regionale competente in materia di bilancio. La commissione nella seduta di insediamento, prima dell’esame delle candidature pervenute, definisce una griglia di criteri di valutazione in conformità ai requisiti previsti dall’avviso e dal relativo schema A e sulla base delle indicazioni di cui al punto 20. La commissione procede alla valutazione dei candidati attraverso un esame comparativo dei curricula rispetto ai requisiti previsti dall’avviso e dal relativo schema A nonchè alla griglia di criteri, potendo effettuare anche eventuali colloqui e propone al responsabile del ruolo, con adeguata motivazione, il nominativo del dirigente i cui requisiti meglio corrispondono alle caratteristiche del posto da ricoprire riportate nello schema “A”.”;

    s) al punto 33 del paragrafo G sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Gli esiti del procedimento di valutazione di cui ai punti precedenti sono comunicati, a cura della direzione regionale competente in materia di personale, ai singoli candidati.”;

    t) alla rubrica del paragrafo H le parole: “conferimento degli incarichi di direttore regionale” sono sostituite dalle seguenti: “conferimento degli incarichi di Direttore generale, di direttore regionale”;

    u) il punto 35 del paragrafo I è sostituito dal seguente: “35. Il soggetto al quale è conferito l’incarico di Direttore generale sottoscrive un contratto individuale di lavoro a tempo determinato, per la durata massima di cinque anni, la cui scadenza non può oltrepassare quella della legislatura. Il conferimento o il rinnovo dell'incarico di Direttore generale è effettuato entro novanta giorni dalla data d'insediamento del Presidente della Regione. Fino a tale conferimento o rinnovo s’intende prorogato l’incarico precedentemente conferito. I soggetti ai quali sono conferiti gli incarichi di direttore di direzione regionale sottoscrivono un contratto individuale di lavoro a tempo determinato, di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque.”.

     

     

     

     

    Art. 44

    (Modifiche all’allegato BB al r.r. 1/2002 e successive modificazioni)

     

    1. L’allegato BB al r.r. 1/2002 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

    “Allegato BB 

    Trattamento economico omnicomprensivo annuo dei responsabili delle strutture di diretta collaborazione e dei loro vice, nonché dei responsabili delle segreterie del Presidente, del Vice Presidente, degli assessori e del capo dell’Ufficio di gabinetto

    Il trattamento economico omnicomprensivo annuo dei responsabili delle strutture di diretta collaborazione e dei loro vice, nonché dei responsabili delle segreterie del Presidente, del Vice Presidente, degli assessori e del capo dell’Ufficio di gabinetto è determinato come segue:

     

    Il Capo di Gabinetto

    Dal trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo previsto per il Direttore regionale, integrato da un valore pari al 30% del predetto trattamento

    Vice capo di Gabinetto

    Fino all’ammontare annuo lordo previsto per il Direttore regionale

    Segretario di Giunta

    Fino all’ 85% dell’ammontare annuo lordo previsto per il Direttore regionale

    Portavoce del Presidente

    Fino all’80% dell’ammontare annuo lordo previsto per il Direttore regionale

    Ufficio Stampa

    Comunicazione istituzionale

    Relazioni internazionali e affari comunitari

    Capo Ufficio Legislativo

    Rapporti istituzionali, Conferenza delle Regioni, Politiche territoriali

    Struttura tecnica permanente per le funzioni di programmazione, valutazione e controllo

    Agenda digitale

    Servizio documentazioni

    Social media

    Responsabile Cerimoniale

     

    Responsabile del Coordinamento dei fondi comunitari FESR, FSE e FEASR e delle relative attività di comunicazione

     

    Responsabile dei Progetti Speciali

     

     

    Dal trattamento economico corrispondente a quello della categoria D, integrato da un’indennità fino a 50 mila euro annui lordi, che non superi nell’importo complessivo i 75 mila euro annui lordi.

    Responsabile delle segreterie del Presidente

     

    Responsabile segreteria del Vice Presidente, degli assessori

     

    Responsabile segreteria e Segretario Particolare dell’Ufficio del capo di Gabinetto.

     

    Responsabile dell’Ufficio di Scopo.

     

     

    Vice segretario di Giunta

     

    Vice capo dell’Ufficio legislativo

    Per i dirigenti regionali o di altre amministrazioni, dal trattamento economico in godimento, incluso il trattamento previdenziale.

     

    Per i dipendenti regionali o di altre amministrazioni, dal trattamento economico corrispondente a quello della categoria di appartenenza, integrato da un’indennità fino a 45 mila euro annui lordi.

     

    Per i soggetti esterni dal trattamento economico corrispondente a quello della categoria D, integrato da un’indennità fino a 45 mila euro annui lordi

     

    Art. 45

    (Pubblicazione ed entrata in vigore – Disposizione transitoria)

     

    1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ed entra in vigore il 1° febbraio 2021.

    2. Entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione:

    a) le norme del presente regolamento relative alle procedure volte al conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione generale;

    b) le norme del presente regolamento relative al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti normativi originari 

     

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