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Regolamento regionale 13 Febbraio 2017 n. 3

  • BUR 14 Febbraio 2017 n.13
  • Testo vigente al:
  • Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”, e successive modificazioni.
  • Art. 1

    (Introduzione dell’art. 100-bis al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)

     

    1. Dopo l’articolo 100 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, è inserito il seguente:

       

    Art. 100-bis

    (Ufficiale Rogante e contratti per i Lavori pubblici)

     

      1. Nell’ambito della “Direzione regionale Infrastrutture e Politiche abitative” è istituita la struttura dell’ “Ufficiale Rogante e contratti per i Lavori pubblici” che svolge funzioni di supporto all’attività contrattuale della direzione regionale ai fini del comma 4 ter dell’art. 498 ter del presente regolamento;

      2. L’ufficiale rogante, individuato nel responsabile della struttura di cui al comma 1, svolge per le attività di cui al comma 4-ter dell’art. 498-ter, i seguenti compiti:

        a) assiste alle gare di appalto ad evidenza pubblica, redigendone, nel rispetto della normativa statale vigente, i verbali da registrarsi, unitamente al contratto, all’Agenzia delle Entrate a spese dell’aggiudicatario-contraente;

        b) stipula i contratti in forma pubblica amministrativa previsti dalle leggi e i contratti di appalto e di concessione derivanti da procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa statale vigente;

        c) provvede alla iscrizione a repertorio degli atti redatti in forma pubblica e in forma di scrittura privata autenticata ed ai conseguenti obblighi fiscali e di legge;

        d) provvede alla registrazione presso l’Agenzia delle Entrate ed alla trascrizione, ove previste;

        e) provvede alla autenticazione di copie e di firme;

        f) trasmette all’Ufficiale rogante di cui all’art. 100, ai fini di conservazione, tutti gli atti contrattuali;

        g) cura gli adempimenti relativi all’anagrafe tributaria dei contratti;

        h) provvede alla quantificazione e alla richiesta ai contraenti con la Regione delle spese contrattuali attinenti alla redazione, alle copie, agli estratti e ai tributi;

        i) cura la tenuta del repertorio degli atti pubblici e a scrittura privata autenticata, del registro cronologico degli atti a scrittura privata e dell’archivio degli atti contrattuali in originale; è responsabile della custodia e dell’utilizzo del sigillo;

        l)  fornisce consulenza, ove richiesta, ai dirigenti regionali per l’espletamento dell’attività contrattuale di loro competenza;

        m) fornisce consulenza, ove richiesta, ai dirigenti regionali per l’espletamento dell’attività contrattuale di loro competenza.

     

     

    Art. 2 (Entrata in vigore)

    1. Il  presente  regolamento  regionale  è  pubblicato  sul  Bollettino  ufficiale  della Regione Lazio ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

       

           Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

     

     

     

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