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Regolamento regionale 13 febbraio 1984, n. 1

  • BUR 10 marzo 1984, n. 7.
  • Testo vigente al:
  • Regolamento della consulta femminile regionale.
  • TITOLO I
    Obiettivi

    Art. 1

    La consulta regionale femminile, istituita con legge regionale 25 novembre 1976, n. 58 e modificata con legge regionale 5 settembre 1977, n. 32 - a cui nel presente regolamento si fa riferimento con il termine di «legge istitutiva» - avvalendosi dei contributi culturali, ideali e politici degli organismi che la compongono - a cui nel presente regolamento si fa riferimento con il termine «Organismi» persegue gli obiettivi enunciati all'art. 2 della legge istitutiva ed esplica le attività di cui agli articoli 3 e 7 della medesima, attraverso le modalità e gli strumenti di cui al presente regolamento, con il quale peraltro la suddetta legge istitutiva si intende integralmente recepita.

    TITOLO II
    Organi

    Art. 2

    Gli organi della consulta regionale femminile sono:
    a)         l'assemblea;
    b)         la presidente;
    c)         le due vice-presidenti;
    d)         il tesoriere;
    e)         l'esecutivo;
    f)          il comitato dei garanti.

    ASSEMBLEA

    Art. 3

    L'assemblea della consulta è composta dai membri effettivi e supplenti degli organismi di cui all'art. 4 della legge istitutiva. Ne fanno altresì parte le consigliere regionali. Possono parteciparvi i Presidenti del Consiglio regionale e della Giunta ed i membri di quest'ultima, i presidenti delle commissioni consiliari permanenti.

    Tutti hanno diritto di parola, mentre il diritto di voto è riservato ai soli membri effettivi della consulta, o, in loro assenza, ai rispettivi membri supplenti.

    L'assemblea resta in funzione per l'intero periodo di ciascuna legislatura regionale.

    All'inizio di ogni legislatura il membro effettivo più anziano della consulta funge da presidente provvisoria fino alla elezione degli organi.

    Art. 4

    Compiti dell'assemblea sono:
    a)         stabilire il programma annuale di lavoro nel quadro delle competenze previste dagli articoli 3 e 7 della legge istitutiva;
    b)         stabilire i gruppi di lavoro utili al perseguimento del programma, conformemente al successivo art. 18 del presente regolamento;
    c)         approvare le proposte operative formulate dai suddetti gruppi;
    d)         esprimere parere circa la richiesta di nuove adesioni alla consulta, conformemente al successivo art. 19 del presente regolamento;
    e)         eleggere gli organi di cui al precedente art. 2 del presente regolamento;
    f)          approvare i bilanci annuali, preventivo e consuntivo.

    Per dibattere problemi specifici ed acquisire conoscenze, l'assemblea può invitare alle proprie sedute i presidenti delle province, i sindaci ed i responsabili dei servizi territoriali, sociali, sanitari, culturali e scolastici della Regione.

    Art. 5

    L'assemblea è convocata dalla presidente almeno ogni due mesi. La convocazione, che deve comprendere la comunicazione dell'ordine del giorno proposto dall'esecutivo, avviene per iscritto con almeno 15 giorni di anticipo o per fonogramma con almeno 48 ore di anticipo, rispetto alla data fissata per ciascuna seduta.

    L'assemblea può essere convocata direttamente nella seduta precedente quando vi sia unanimità sull'ordine del giorno della seduta successiva.

    La Regione può richiedere, tramite la presidente della consulta, la convocazione dell'assemblea tutte le volte che lo ritenga opportuno.

    L'assemblea deve essere convocata in via straordinaria quando ciò sia richiesto da almeno un quinto degli organismi. In tal caso la convocazione avviene tramite fonogramma, con 48 ore di anticipo rispetto alla data fissata per la seduta. La richiesta di convocazione della seduta straordinaria deve pervenire per iscritto alla presidente della consulta e deve altresì precisare l'ordine del giorno proposto. Quest'ultimo deve essere comunicato ai membri dell'assemblea al momento della convocazione.

    Le sedute dell'assemblea sono valide quando siano presenti la metà più uno degli organismi in prima convocazione, ed un terzo degli stessi in seconda convocazione.

    Le sedute dell'assemblea il cui ordine del giorno preveda l'elezione degli organi o modifiche al presente regolamento, sono valide quando siano presenti i due terzi degli organismi in prima convocazione, e la metà più uno degli stessi in seconda convocazione.

    Art. 6

    In assemblea ogni organismo ha diritto ad un voto. Nessun organismo può delegare il proprio voto ad un altro organismo.

    Per l'adozione delle decisioni che non comportino elezioni degli organi o modifiche al presente regolamento, è richiesta la maggioranza della metà più uno dei voti presenti, che si esprimono in modo palese.

    Per l'elezione della presidente è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti presenti.

    Per l'elezione delle due vice-presidenti, del tesoriere e del comitato dei garanti, è richiesta la maggioranza della metà più uno dei voti presenti.

    Per l'elezione della presidente, delle vice-presidenti, del tesoriere e del comitato dei garanti, si procede con votazione palese o con scrutinio segreto quando ciò sia richiesto da almeno un quinto degli organismi presenti o da una candidata.

    Per l'elezione della presidente, delle due vice-presidenti congiuntamente e del tesoriere, si procede a votazioni separate e successive. Per l'elezione del comitato dei garanti si procede ad un'unica votazione.

    L'assemblea può accettare di porre in votazione le candidature alle funzioni di presidente, vice-presidenti e tesoriere delle persone che:
    a)         siano membri effettivi della consulta;
    b)         negli anni immediatamente precedenti, non abbiano ricoperto per più di due volte consecutive l'incarico per il quale si candidano.

    L'assemblea può accettare di porre in votazione le candidature alla funzione di garante, delle persone che:
    a)         siano membri supplenti della consulta;
    b)         negli anni immediatamente precedenti non abbiano ricoperto per più di due volte consecutive l'incarico per il quale si candidano.

    Per l'adozione delle modifiche al presente regolamento è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti presenti, che si esprimono in modo palese o a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto da almeno un quinto degli organismi presenti.

    Art. 7

    Conformemente all'art. 5 della legge istitutiva, si considerano decaduti dalla consulta gli organismi che:
    a)         perdano i requisiti di cui all'art. 4 della legge istitutiva;
    b)         per tre volte consecutive non partecipino alle sedute dell'assemblea, attraverso le proprie rappresentanti effettive o supplenti.

    PRESIDENZA

    Art. 8

    La presidenza della consulta è composta da una presidente, e da due vice-presidenti; essa deve essere rappresentativa delle diverse realtà della consulta.

    I membri della presidenza durano in carica un anno e possono essere riconfermati consecutivamente una sola volta. Conformemente al quarto comma dell'art. 6 della legge istitutiva, per le cariche in parola ci si attiene al criterio della rotazione dei vari organismi.

    Art. 9

    La presidente della consulta:
    a)         rappresenta ufficialmente la consulta;
    b)         convoca e presiede l'assemblea e l'esecutivo;
    c)         ha facoltà di partecipare a titolo di osservatore alle sedute dei gruppi di lavoro;
    d)         firma i verbali delle sedute di assemblea e di esecutivo ed ogni altro atto formale approvato dalla assemblea;
    e)         firma, insieme al tesoriere, le autorizzazioni di spesa e le richieste alla Regione di attribuzioni straordinarie per il finanziamento di attività approvate dalla assemblea;
    f)          ha facoltà di delegare, in tutto o in parte, le proprie funzioni di cui ai precedenti punti a), b) e c), ad una delle due vicepresidenti, alternativamente.

    Art. 10

    Le due vice-presidenti possono ricevere gli incarichi di cui al punto f) del precedente art. 9. Esse coadiuvano la presidente nella definizione dell'ordine del giorno e della data delle sedute dell'esecutivo quando a ciò non abbia provveduto il medesimo.

    TESORIERE

    Art. 11

    Il tesoriere predispone il bilancio preventivo e consuntivo e, sentito l'esecutivo, lo sottopone all'approvazione dell'assemblea entro il 30 ottobre di ogni anno.

    Insieme alla presidente, e sempreché vi sia l'accordo dell'esecutivo, autorizza le spese e presenta alla Regione le richieste di attribuzioni straordinarie per il finanziamento di attività approvate dall'assemblea.

    ESECUTIVO

    Art. 12

    L'esecutivo della consulta è composto da:
    a) la presidente e le due vice-presidenti;
    b) il tesoriere;
    c) i membri effettivi degli organismi di natura associativa e sindacale;
    d) un solo membro effettivo per ciascun partito aderente alla consulta, designato dal partito stesso.

    Gli organismi cui appartengono la presidente, le vicepresidenti ed il tesoriere, non hanno diritto ad una ulteriore rappresentanza in esecutivo.

    L'esecutivo dura in carica un anno.

    Art. 13

    Compiti dell'esecutivo sono:
    a)         applicare le decisioni dell'assemblea;
    b)         predisporre l'ordine del giorno delle sedute dell'assemblea, qualora non vi abbia provveduto la stessa;
    c)         seguire il funzionamento dei gruppi di lavoro;
    d)         autorizzare le spese e le richieste alla Regione di attribuzioni straordinarie per il finanziamento di attività approvate dall'assemblea;
    e)         esaminare i bilanci preventivo e consuntivo predisposti dal tesoriere.

    Art. 14

    L'esecutivo è convocato almeno una volta al mese dalla presidente della consulta, con almeno lo giorni di anticipo rispetto alla data fissata per ciascuna seduta. La convocazione avviene per iscritto o tramite fonogramma e comprende la comunicazione dell'ordine del giorno proposto dalla presidenza.

    L'esecutivo può essere convocato direttamente nella seduta precedente quando vi sia unanimità sull'ordine del giorno della seduta successiva.

    Le sedute dell'esecutivo sono valide quando siano presenti la metà più uno dei suoi membri.

    Art. 15

    Ogni membro dell'esecutivo ha diritto ad un voto.

    Nessun membro può delegare il proprio voto ad un altro membro.

    Ogni membro può farsi rappresentare tramite delega, scritta o comunicata alla segreteria della consulta da un altro membro effettivo o supplente del proprio organismo avendo cura, nel rispetto della propria insindacabile autonomia, di garantire la continuità della propria presenza.

    Per l'adozione delle decisioni in esecutivo è richiesta la maggioranza della metà più uno dei voti presenti, che si esprimono in modo palese.

    COMITATO DEI GARANTI

    Art. 16

    Il comitato dei garanti è composto da tre persone, scelte tra i membri supplenti della consulta, ed appartenenti alle diverse realtà presenti nella medesima.

    Il comitato dei garanti dura in carica un anno e può essere riconfermato consecutivamente una sola volta; in ogni caso deve essere attuata la rotazione conformemente allo spirito del quarto comma dell'articolo 6 della legge istitutiva.

    Art. 17

    Il comitato dei garanti:
    a)         convoca l'assemblea qualora non vi provveda la presidente;
    b)         partecipa, senza diritto di voto, alle sedute dell'esecutivo;
    c)         riferisce all'assemblea sul rendiconto di gestione annuale;
    d)         effettua i controlli contabili e gestionali almeno ogni tre mesi.

    TITOLO III
    Gruppi di lavoro

    Art. 18

    I gruppi di lavoro della consulta sono stabiliti dalla assemblea, che ne nomina i componenti tra i propri membri effettivi e supplenti e le coordinatrici tra i membri dell'esecutivo.

    La durata di ciascun gruppo è stabilita dall'assemblea.

    Ciascun gruppo elabora il piano dettagliato del proprio lavoro e, prima di procedere sul piano operativo, sottopone la detta elaborazione all'approvazione dell'assemblea.

    Tramite la coordinatrice, ciascun gruppo riferisce all'esecutivo circa lo stato dei propri lavori.

    Ciascun gruppo si avvale dei collegamenti e contributi esterni alla consulta, che siano ritenuti opportuni ed utili al perseguimento del proprio obiettivo.

    Nessun gruppo di lavoro può realizzare autonomamente iniziative rivolte al pubblico, alla Regione, ed a vari organi dello Stato; qualora iniziative di tale natura apparissero opportune, i gruppi avranno cura di sottoporle all'esame dell'assemblea per approvazione e per la realizzazione da parte della consulta.

    TITOLO IV
    Nuove adesioni

    Art. 19

    Nuovi organismi, dotati dei requisiti di cui all'art. 4 della legge istitutiva, che intendano entrare a far parte della consulta e che abbiano compiuto gli atti di cui all'art. 6 della succitata legge, possono, attraverso lettera alla presidente della consulta, richiedere il parere dell'assemblea. La presidente della consulta avrà cura di trasmettere il parere dell'assemblea alla commissione consiliare competente.

    TITOLO V
    Mezzi e finanze

    Art. 20

    I mezzi, il personale e le finanze necessari al funzionamento e alle attività della consulta, sono resi disponibili dalla Regione, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge istitutiva.

    Le autorizzazioni di spesa e le richieste di contribuzioni straordinarie si effettuano secondo il dettato degli articoli 9, 11 e 13 del presente regolamento.

    I controlli contabili e di gestione ed il rendiconto annuale di gestione si effettuano secondo il dettato dell'art. 17 del presente regolamento.

    Art. 21

    I membri della consulta non hanno diritto a compensi di qualsivoglia natura o a qualsivoglia titolo.

    TITOLO VI
    Modifiche al presente regolamento

    Art. 22

    Le proposte di modifica al presente regolamento debbono essere presentate da almeno un quarto degli organismi all'esecutivo, che le trasmette ai membri della consulta almeno un mese prima della data fissata per la loro votazione in assemblea.

    Il lasso di tempo intercorrente tra la presentazione all'esecutivo e la votazione in assemblea delle proposte in parola, non deve eccedere i tre mesi.

    Per l'accoglimento delle proposte di modifica al presente regolamento è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti presenti.

    TITOLO VII
    Norme transitorie e finali

    Art. 23

    Gli articoli 12, 13,14 e 15 del presente regolamento restano in vigore un anno a partire dall'approvazione del medesimo da parte del Consiglio regionale. Le proposte di modifica debbono effettuarsi secondo il dettato del precedente art. 22 del presente regolamento.

    Art. 24

    Fino all'entrata in vigore del presente regolamento, il membro più anziano della consulta ne è presidente provvisoria.

    Art. 25

    Entro due mesi dall'approvazione da parte della consulta del presente regolamento l'assemblea, convocata dalla presidente provvisoria, deve assolvere ai compiti elettivi e programmatici di cui al precedente art. 4 del presente regolamento.

     

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari

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