Regolamento regionale 12 Ottobre 2016 n. 20
-
BUR 13 Ottobre 2016 n.20
- Testo vigente al:
- Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche
-
Art. 1
(Modifiche all’articolo 3 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)
1. All’articolo 3 del regolamento regionale 1/2002 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
a) Il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. La Conferenza di coordinamento è presieduta dal Presidente o, su sua delega, da un assessore ed è composta dagli assessori e dal Segretario generale; ad essa partecipa il Capo dell’Ufficio di gabinetto.”;
b) Il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Il Presidente della Regione, o un assessore, appositamente delegato, convoca la conferenza di coordinamento per definire le linee strategiche e operative di azione delle strutture amministrative affidate ai dirigenti apicali, per effettuare una verifica generale dei risultati raggiunti, per esaminare le scelte strategiche ed ogni qualvolta lo ritenga necessario”.
Art. 2
(Modifiche all’articolo 7 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)
1. L’articolo 7 del regolamento regionale 1/2002 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
“Art. 7
(Segretariato generale)
“1. Il segretariato generale garantisce la conformità dell’azione amministrativa agli indirizzi formulati dagli organi di indirizzo politico, nonché alla normativa vigente.”.
Art. 3
(Modifiche all’articolo 8 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)
1. All’articolo 8 del regolamento regionale 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) Il comma 1 è abrogato;
b) Il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Per l’istituzione, la modifica, l’integrazione o la soppressione delle strutture di cui all’articolo 4, comma 1, nonché di quelle con compiti di segreteria del Presidente, del Vice Presidente e degli assessori, si provvede con le procedure di modifica e d’integrazione del presente regolamento.”;
c) Il comma 3 è abrogato.
Art. 4
(Modifiche all’articolo 9 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)
1. All’articolo 9 del regolamento regionale 1/2002 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Il contingente di personale necessario per lo svolgimento delle attività delle strutture di cui all’articolo 4 è stabilito in complessive 234 unità di cui:
a) massimo n. 100 unità per le strutture di cui all’articolo 4, comma 1, di cui 15 per l’Ufficio di Gabinetto;
b) massimo n. 134 unità, per le segreterie del Presidente, del Vice Presidente e degli assessori, di cui all’articolo 4, comma 8, di cui:
1) n. 23 unità per la segreteria del Presidente;
2) n. 12 unità per la segreteria del Vice Presidente;
3) n. 11 unità per ciascuna segreteria degli assessori”;
b) il comma 7 è abrogato.
Art. 5
(Modifiche all’articolo 10 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)
1. All’articolo 10 del regolamento regionale 1/2002 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Fermo restando il contingente di personale determinato dall’articolo 9, gli incarichi di capo dell’ufficio di gabinetto e di Segretario della Giunta sono conferiti con provvedimento della Giunta, su proposta del Presidente. Gli incarichi di vice Capo di gabinetto e di vice Segretario della Giunta sono conferiti con provvedimento del Presidente su proposta, rispettivamente, del Capo dell’ufficio di gabinetto e del Segretario della Giunta.” ;
b) al comma 2 le parole “Segretario generale” sono sostituite dalle seguenti: “Presidente”;
c) il comma 8 è sostituito dal seguente:
“8. Agli incarichi di cui ai commi 1 e 2 non si applica la valutazione prevista dall’articolo 189. Il capo dell’Ufficio di gabinetto ed il segretario della Giunta presentano al Presidente, entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente dalle strutture rispettivamente dirette. I responsabili delle strutture organizzate nel segretariato presentano al Presidente , entro il mese gennaio di ogni anno, una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente dalla struttura diretta.” .
Art. 6
(Modifiche all’articolo 17 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modificazioni)
1. Al comma 1 dell’articolo 17 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) Dopo la lettera a) è inserita la seguente:
“a bis) nella struttura del “Segretario generale”, che svolge la funzione di direzione, coordinamento e verifica delle attività delle strutture sottordinate, in ordine al raggiungimento degli obiettivi, assicurando l’unitarietà e l’integrazione della gestione amministrativa;” ;
b) La lettera d) è soppressa.
Art. 7
(Abrogazione dell’articolo 18 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modificazioni)
1. L’articolo 18 del regolamento regionale 1/2002 e successive modificazioni è abrogato.
Art. 8
(Abrogazione dell’articolo 19 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modificazioni)
1. L’articolo 19 del regolamento regionale 1/2002 e successive modificazioni è abrogato.
Art. 9
(Introduzione dell’articolo 19-bis del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)
1. Dopo l’articolo 19 del regolamento regionale 1/2002 e successive modificazioni è aggiunto il seguente:
“Art. 19-bis
Segretario generale
1. Il Segretario generale costituisce la struttura di vertice dell’amministrazione per lo svolgimento delle attività amministrative- gestionali.
2. Al Segretario generale di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a bis), sono attribuite le seguenti funzioni:
a) coordinare l’attività amministrativa curando il raccordo delle direzioni con gli assessorati di riferimento;
b) coordinare la pianificazione strategica, l’attuazione, da parte delle direzioni regionali, dei piani, dei programmi e delle direttive generali definite dall’organo politico;
c) adottare gli atti e i provvedimenti amministrativi di competenza ed esercitare i relativi poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, salvo quelli delegati agli altri dirigenti;
d) dirigere, coordinare e controllare l’attività dei dirigenti preposti alle direzioni regionali anche con potere sostitutivo in caso di inerzia e proporre l’adozione, nei confronti degli stessi, delle misure di cui all’articolo 24 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni;
e) istruire la procedura per il conferimento degli incarichi di direttore regionale, nonché per gli incarichi di dirigente delle strutture organizzative di base e delle loro eventuali articolazioni, affidati a soggetti esterni all’amministrazione regionale, secondo le modalità di cui all’allegato “H”;
f) curare i rapporti con gli uffici dell’Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza, secondo le specifiche direttive dell’organo politico sempre che tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio od organo;
g) emanare direttive ai direttori regionali, tenuto conto delle competenze delle direzioni, per l’istituzione delle strutture organizzative di base, indicandone le tipologie;
h) assicurare il supporto tecnico all’attività di indirizzo politico e di controllo nonché all’attività di alta amministrazione, relativa agli incarichi dirigenziali di particolare rilievo e responsabilità, svolte dagli organi di governo;
i) collaborare alle iniziative concernenti i rapporti tra gli organi di governo regionali e gli organi istituzionali dell’Unione europea, dello Stato e delle altre Regioni, nonché il Consiglio regionale;
l) assistere il Presidente nell’esercizio delle sue attribuzioni in materia di rapporti con gli enti politico-istituzionali presenti sul territorio regionale, le formazioni economico-sociali e le confessioni religiose;
m) garantire il raccordo con le strutture organizzative, di cui all’articolo 17 mediante la convocazione della Conferenza interdirezionale;
n) assistere, anche attraverso attività di studio e di documentazione, il Presidente e la Giunta nell’attività di relazione nazionale ed internazionale;
o) fornire assistenza alle attività della Giunta;
p) partecipare alla Conferenza di coordinamento;
q) coordinare le strutture sottordinate;
r) curare il ciclo della gestione delle prestazioni e dei risultati di cui alla legge regionale 16 marzo 2011, n.1;
s) garantire il regolare svolgimento delle funzioni di competenza dell’Autorità di Audit dei programmi FESR e FSE cofinanziati dall’Unione europea per le programmazioni 2007-2013 e 2014-2020, ai sensi dei regolamenti comunitari vigenti.
3. Il Segretario generale si avvale di una segreteria, coordinata da un responsabile, individuato nell’ambito della dotazione organica tra il personale assegnato alla struttura, il cui contingente di personale è stabilito nel limite massimo di sei unità. Al fine dello svolgimento ottimale delle proprie funzioni e previa direttiva della Giunta regionale, il Segretario generale istituisce articolazioni organizzative di cui all’articolo 17, comma 1, lettere c), d bis) ed e), nonché posizioni dirigenziali individuali previste nel comma 2 del medesimo articolo.
4. Il Segretario generale, con proprio atto di organizzazione, ripartisce ed assegna alla propria struttura il personale, avvalendosi della collaborazione della direzione regionale competente in materia di gestione delle risorse umane.
5. Il Segretario generale opera sulla base degli indirizzi e delle direttive impartiti dagli organi di governo. I responsabili delle strutture sottoordinate al Segretario generale operano su direttiva dello stesso.
6. Il Segretario generale dispone delle risorse finanziarie necessarie per il funzionamento della struttura e per lo svolgimento della relativa attività.
Art. 10
(Modifiche dell’articolo 178 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modificazioni)
1. Il comma 2 dell’articolo 178 del regolamento regionale 1/2002 e successive modifiche è sostituito dal seguente:
“2. Il trattamento economico del Segretario generale e dei dirigenti incaricati delle direzioni regionali e strutture equiparate, determinato dalla Giunta regionale nell’atto di conferimento del relativo incarico, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 20, comma 8, della legge regionale 6/2002 e successive modificazioni, è adeguato, con determinazione dirigenziale, per effetto dei sopravvenuti contratti collettivi nazionali ed è comunque contenuto entro i limiti ed i tetti retributivi previsti dalla normativa vigente.”.
Art. 11
(Modifiche dell’articolo 189 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modificazioni)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 189 del regolamento regionale 1/2002 e successive modifiche è aggiunto il seguente:
“1 bis) La valutazione della performance individuale del Segretario Generale è effettuata dalla Giunta regionale, tenuto conto dei risultati operativi e organizzativi e dei comportamenti organizzativi, su proposta dell’OIV e sulla base delle procedure, delle modalità e degli strumenti stabiliti nel Sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati di cui all’allegato GG.”
Art. 12
(Modifiche all’allegato “A” del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)
1. All’allegato “A” del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) Nel paragrafo delle competenze del segretariato generale le parole da “Assicura” fino a “collaborazione” sono sostituite dalle seguenti: “1. Il segretariato generale garantisce la conformità dell’azione amministrativa agli indirizzi formulati dagli organi di indirizzo politico, nonché alla normativa vigente.”;
b) Il punto 1 dell’allegato è sostituito dal seguente:
“1. SEGRETERIA OPERATIVA
Assiste l’organo di governo nella sua attività. Cura in particolare il raccordo con le altre strutture di diretta collaborazione, prive di una propria segreteria, assicurando tutte le attività tecnico strumentali necessarie al funzionamento delle stesse.”.
Art. 13
(Modifiche all’allegato “B” del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)
1. Nell’allegato “B” del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la declaratoria relativa alla Direzione regionale Attività di controllo e coordinamento delle funzioni di vigilanza è sostituita dalla seguente:
DIREZIONE REGIONALE ATTIVITA’ DI CONTROLLO E COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA
In attuazione degli atti di indirizzo adottati dalla Giunta Regionale, definisce ed aggiorna il modello di vigilanza e controllo degli enti pubblici dipendenti di cui all’articolo 55 dello Statuto Regionale, e ne assicura il rispetto nell’applicazione in coordinamento con la Direzione Regionale Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio.
Supporta gli organi di governo nell’individuazione degli indirizzi e degli obiettivi strategici che si intendono raggiungere in relazione a ciascun ente regionale dipendente e ne verifica lo stato di attuazione, così come individuati dalla Regione Lazio.
Verifica e provvede alla validazione delle risultanze degli obiettivi così come definiti dalla rendicontazione trasmessa annualmente dagli enti regionali dipendenti.
Svolge, d’intesa con la Direzione Regionale Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio, altresì, le attività connesse al controllo contabile dei bilanci di previsione e dei rendiconti degli enti pubblici dipendenti della Regione curando la fase di approvazione degli allegati nell’ambito del processo di approvazione del bilancio di previsione della Regione.
Su richiesta della Giunta Regionale e delle altre direzioni regionali svolge attività di carattere ispettivo anche relativamente agli aspetti finanziari contabili e in relazione alla fase di esecuzione di appalti di servizi e forniture aggiudicati dalla Regione Lazio o da suoi enti vigilati, controllati o strumentali.
Esercita, in coordinamento con le direzioni regionali competenti, attività di indirizzo in ordine alla mission istituzionale degli enti strumentali della Regione Lazio.
D’intesa con la Direzione Regionale Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio, riferisce alla Giunta in ordine alla corretta attuazione degli obiettivi strategici e sulla realizzazione di programmi e piani operativi delle società controllate; di concerto con la medesima direzione regionale svolge attività inerenti il controllo analogo di dette società.
Cura tutti gli adempimenti relativi alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (II.PP.A.B.) presenti sul territorio regionale, anche di carattere finanziario, ispettivo e di vigilanza.
Provvede alle attività connesse al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle associazioni e fondazioni, ivi compresi la tenuta del relativo Registro e l’esercizio delle attività ispettive.
Attua le politiche regionali in materia di polizia. Attua le politiche regionali finalizzate a favorire un sistema integrato di sicurezza, anche in raccordo con l’Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza e la legalità, e cura i rapporti con tutti i soggetti che operano nel settore della sicurezza sussidiaria. Attua le politiche regionali finalizzate a prevenire e combattere il fenomeno dell’usura e cura i rapporti con tutti i soggetti che operano nel settore. Ai fini del monitoraggio e della vigilanza, d’intesa con le direzioni competenti, organizza un idoneo sistema informativo-informatico.
b) la declaratoria relativa alla Direzione regionale Affari istituzionali, personale e sistemi informativi è sostituita dalla seguente:
DIREZIONE REGIONALE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI
Supporta la Giunta nella definizione delle politiche del personale e ne cura l’attuazione; dispone organizzazione e dimensionamento degli organici dell’ente. Cura selezione, reclutamento, formazione e sviluppo professionale, valutazione del personale, organizzazione delle competenze; provvede alla mobilità del personale interna ed esterna, al trattamento giuridico, economico, anche accessorio e pensionistico. Disciplina le procedure relative alla gestione delle partite stipendiali con il sistema informatico MEF-SPT cedolino unico. Provvede alla tenuta della banca dati, del ruolo unico e anagrafe degli incarichi. Cura gli adempimenti relativi al rapporto di lavoro a tempo parziale e delle forme flessibili di lavoro, le relazioni sindacali e la gestione della contrattazione integrativa; l’attuazione delle politiche di benessere organizzativo. Provvede alla misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale del personale. Cura i procedimenti disciplinari e il monitoraggio dei procedimenti penali e il contenzioso del lavoro. Supporta la Giunta nella definizione delle politiche relative all’organizzazione e alla gestione del personale degli enti e aziende regionali e ne attua il monitoraggio. Provvede, in raccordo con la direzione regionale Centrale acquisti, alla rilevazione dei fabbisogni informativi ed infrastrutturali di rete delle strutture interne alla Regione, pianificando di conseguenza lo sviluppo del Sistema Informativo Regionale (SIR). Promuove azioni di semplificazione amministrativa finalizzati al miglioramento dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione. Gestisce le attività istituzionali della Presidenza in raccordo con le strutture del Segretariato generale. Svolge attività di
supporto tecnico-amministrativo alla struttura della Segreteria della Giunta. Cura, anche su indirizzo degli organi di governo tramite le strutture del Segretariato generale, i rapporti con il sistema delle autonomie locali. Sovrintende ai programmi a favore dei comuni gravati da servitù militari. Attua le politiche regionali finalizzate a favorire lo sviluppo socioeconomico degli enti locali e relative forme associative, cura le attività connesse ai processi di decentramento amministrativo e alla gestione associata di funzioni e servizi comunali. Attua le politiche regionali in materia di polizia. Provvede a tutti gli adempimenti amministrativo-contabili attinenti alle elezioni regionali e ai referendum regionali. Svolge attività connesse al controllo in materia di politiche del personale degli enti pubblici ed organismi non economici dipendenti dalla Regione e delle società. Cura, in collaborazione con le direzioni regionali competenti, le attività di controllo analogo sulle società in house in materia di personale. Attua politiche finalizzate a garantire il corretto funzionamento degli Enti agrari del Lazio e cura tutti gli adempimenti connessi al rinnovo dei rispettivi organismi elettivi e all’erogazione dei relativi finanziamenti. Provvede alla gestione del sistema statistico regionale.
Art. 14
(Modifiche all’allegato “BB” del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)
1. L’allegato “BB” del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
“Allegato BB”
“Struttura del trattamento economico omnicomprensivo annuo dei responsabili delle strutture di diretta collaborazione e dei responsabili delle segreterie del presidente, del vice presidente, degli assessori, del capo di gabinetto”.
Il trattamento economico omnicomprensivo annuo dei responsabili delle strutture di diretta collaborazione sottoelencate e dei responsabili delle segreterie del presidente, del vicepresidente, degli assessori, del capo di gabinetto è determinato come segue:
Capo di gabinetto
Dal trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo previsto per il Direttore regionale, integrato da un valore pari al 30% del predetto trattamento
Vice capo di gabinetto
Fino all’ammontare annuo lordo previsto per il Direttore regionale
Segretario di Giunta
Fino all’85% dell’ammontare annuo lordo previsto per il Direttore regionale
Segreteria operativa
Fino all’80% dell’ammontare annuo lordo previsto per il Direttore regionale
Ufficio legislativo
Rapporti con gli enti locali, le regioni, lo Stato, l’Unione europea
Struttura tecnica permanente per le funzioni di programmazione, valutazione e controllo
Coordinamento delle politiche territoriali
Cabina di regia SSR
Programmazione strategica, armonizzazione delle basi dati e agenda digitale
Comunicazione, relazioni esterne e istituzionali
Ufficio stampa
Cerimoniale
Portavoce del Presidente
Consigliere diplomatico
Autorità di audit dei programmi FESR e FSE cofinanziati dall’Unione europea
Conferenze di servizi
Vice Segretario di giunta
Responsabile delle segreterie del presidente e segreteria particolare. Responsabili del vice presidente, degli assessori, dell’ufficio del capo di gabinetto, della segreteria operativa
Per i dirigenti regionali o di altre amministrazioni, dal trattamento economico in godimento, incluso il trattamento previdenziale.
Per i dipendenti regionali o di altre amministrazioni, dal trattamento economico corrispondente a quello della categoria di appartenenza, integrato da un’indennità fino a 45 mila euro annui lordi.
Per i soggetti esterni dal trattamento economico corrispondente a quello della categoria D, integrato da un’indennità fino a 45 mila euro annui lordi.
Art. 15
(Modifiche all’allegato “H” del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modificazioni)
1. Nell’allegato “H” del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni i criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture organizzative, composti dai paragrafi dalla lettera A alla lettera G, sono sostituiti dai seguenti:
“Allegato H”
CRITERI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE
A- Ambito di applicazione
1. Le disposizioni di seguito riportate definiscono, ai sensi dell’articolo 162, comma 2, del regolamento di organizzazione, i criteri per il conferimento degli incarichi di Segretario generale, di direttore regionale, di dirigente di area, di uffici ovvero di posizioni dirigenziali individuali con funzioni di staff, ispettive, di studio, programma, ricerca, progetti e consulenza, a dirigenti regionali iscritti nel ruolo ed a soggetti esterni all’amministrazione regionale.
2. Gli incarichi di Segretario generale e di direttore regionale sono conferiti:
a) per quanto riguarda i direttori regionali a dirigenti del ruolo di cui all’art. 170 del Regolamento che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali per almeno cinque anni senza essere incorsi nelle misure applicabili nelle ipotesi di valutazione negativa ai sensi dell’articolo 24 della legge regionale n. 6/2002 e siano dotati di professionalità, capacità e attitudini adeguate ai compiti da assolvere, secondo quanto stabilito nel regolamento, ovvero ai soggetti di cui al punto 4;
b) per quanto riguarda il Segretario generale a soggetti di cui al paragrafo C, punto 10;
3. Gli incarichi di dirigente di area, di ufficio sono conferiti:
a) a dirigenti iscritti al ruolo, di cui all’articolo 170 del regolamento;
b) ovvero ai soggetti di cui al punto 4.
4. Gli incarichi di direttore regionale e di dirigente di area possono essere conferiti, fornendone esplicita motivazione, previo avviso pubblico, entro il limite percentuale previsto dall’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 e successive modifiche a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile all’interno del ruolo, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio anche presso Pubbliche Amministrazioni, ivi compresa l’Amministrazione Regionale, nella posizione funzionale prevista per l’accesso alla Dirigenza che siano in possesso degli ulteriori requisiti previsti dall’art. 16, comma 2 della legge di organizzazione o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.
Gli incarichi di cui al presente punto possono essere altresì conferiti a dirigenti di pubbliche amministrazioni, previo collocamento in aspettativa, fuori ruolo, in posizione di comando o analogo provvedimento secondo l’ordinamento dell’amministrazione di appartenenza, entro il limite percentuale previsto dal comma 5 bis dell’articolo 19 del d.lgs. 165/2001.
B- Requisiti generali e specifici
5. Per il conferimento degli incarichi di cui ai punti 2 e 3, si tiene conto, in relazione alla natura ed alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, con particolare riferimento alle esigenze di risanamento finanziario ed alla complessità della struttura interessata anche a seguito di processi di riorganizzazione:
a) dei curricula in relazione alla natura ed alle caratteristiche delle funzioni connesse all’incarico;
b) delle attitudini e delle capacità professionali del dirigente desunte anche dalle valutazioni di risultato in precedenza conseguite;
c) dei risultati conseguiti in precedenza nello svolgimento di attività connesse agli incarichi da conferire (se disponibili).
B1 - Curricula
6. Costituiscono elementi di valutazione deducibili dal curriculum o dagli atti d’ufficio:
a) il titolo di studio;
b) le specializzazioni, le abilitazioni possedute in relazione alla posizione da ricoprire e l’iscrizione ad albi professionali, se richieste;
c) la comprovata esperienza professionale, acquisita in pubbliche amministrazioni, in enti di diritto pubblico o in aziende pubbliche o private, maturati nella qualifica dirigenziale;
d) la formazione manageriale.
B2 - Attitudini e capacità professionali
7. Costituiscono elementi di valutazione le capacità riconducibili alle seguenti caratteristiche:
a) capacità di analizzare le criticità, valutando e approfondendo gli aspetti rilevanti dei problemi, unitamente alla capacità di rappresentarli e di proporre soluzioni innovative;
b) capacità di definire obiettivi coerenti con le risorse disponibili, di valutare i vantaggi e gli svantaggi delle soluzioni individuate ponendo attenzione al rapporto costi e benefici;
c) capacità di interagire con le altre strutture, valutando l’impatto delle proprie azioni all’esterno e di agire nella logica del vantaggio comune;
d) capacità di gestire, organizzare e motivare i propri collaboratori favorendo anche lo sviluppo della loro professionalità e del loro potenziale;
e) eventuali capacità specifiche relative alle competenze proprie della struttura da assegnare.
B3 - Risultati conseguiti in precedenza
8. In relazione allo svolgimento di attività connesse agli incarichi da conferire, si deve tenere conto della valutazione periodica dei dirigenti, nei casi in cui questa è prevista.
9. I soggetti candidati dovranno, altresì, essere in possesso dei requisiti specifici previsti per le singole posizioni da indicare nello schema “A” allegato.
C – Procedura di conferimento dell’incarico di Segretario generale
10. Ferma restando la disponibilità del posto che si intende ricoprire, l’incarico di Segretario generale è conferito con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente, a soggetti appartenenti al ruolo della dirigenza, nel rispetto dei vincoli di cui all’articolo 20, comma 5 della legge regionale n. 6/2002 e successive modificazioni, ovvero a soggetti appartenenti ai ruoli dirigenziali di altre amministrazioni, nel rispetto di quanto previsto dal citato articolo 20, comma 9, ovvero con contratto a tempo determinato per la durata massima di cinque anni, la cui scadenza non può oltrepassare quella della legislatura, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali, nel rispetto dei limiti previsti dai commi 7 e 8 del citato articolo 20 della legge regionale n. 6/2002 e successive modificazioni e nel rispetto dei limiti di età di cui al decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
11. La richiesta, formulata dal Presidente della Giunta regionale, alla quale è allegato lo schema “A” contenente l’indicazione delle caratteristiche richieste, è trasmessa dallo stesso al responsabile del ruolo. Il responsabile del ruolo pubblicizza gli incarichi da attribuire, mediante “Avviso informativo” da pubblicarsi sul sito web della Regione e sul BUR, indicando i requisiti richiesti e le caratteristiche del posto da coprire, secondo quanto definito nell’argomento “Requisiti generali e specifici”.
12. I candidati presentano la domanda e il relativo curriculum contenente tutte le indicazioni necessarie a dimostrare il possesso dei requisiti e le caratteristiche richieste, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. dell’avviso informativo di cui al punto 11.
13. Il responsabile del ruolo trasmette le relative candidature alla Giunta regionale alla quale spetta individuare quella prescelta. La Giunta regionale procede all’esame delle candidature presentate dai soggetti iscritti al ruolo di cui all’art. 170 del regolamento e, qualora non siano rinvenute professionalità adeguate in relazione all’incarico da conferire, procede ad esaminare le candidature presentate dai soggetti esterni all’Amministrazione. In fase di esame dei requisiti e delle caratteristiche dei candidati dovrà essere svolta una valutazione concreta e differenziata in riferimento alla maggiore rispondenza delle caratteristiche stesse alle peculiarità del posto da ricoprire e agli obiettivi da raggiungere. Ai fini di tale valutazione, si precisa che l’enunciazione delle attitudini e capacità professionali di cui all’argomento “Requisiti generali e specifici” hanno, necessariamente, nel presente atto, una valenza generale; esse rappresentano i profili ideali da tenere in considerazione ai fini della valutazione.
14. E’, inoltre, indispensabile che vengano attentamente considerate e valutate quelle esperienze professionali che appaiono particolarmente affini allo specifico ruolo da svolgere. L’individuazione di tali esperienze professionali, cui ricondurre le capacità attitudinali dei candidati, rientra nella discrezionalità del Presidente della Giunta, in quanto è a questi nota la particolare connotazione che si intende attribuire al ruolo da svolgere.
15. La valutazione di cui ai punti 13 e 14, non vincolata da procedure di comparazione formale fra i dirigenti, è svolta dalla Giunta regionale che, a conclusione della stessa, provvede a conferire l’incarico con propria deliberazione, esplicitando nella stessa le motivazioni della scelta del soggetto a cui intende conferire l’incarico.
16. La deliberazione di cui al punto 15 è trasmessa:
a) alla direzione regionale competente in materia di personale, ai fini dell’aggiornamento dei dati e della predisposizione del relativo contratto individuale da sottoporre alla sottoscrizione del Presidente della Giunta;
b) in via telematica, alla struttura competente per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.
D – Procedura di conferimento degli incarichi di direttore regionale a dirigenti del ruolo regionale
17. Ferma restando la disponibilità del posto che si intende ricoprire, gli incarichi di direttore di direzione regionale sono conferiti a dirigenti regionali con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente sentito l’assessore competente in materia di personale.
18. La richiesta, formulata dal Presidente della Giunta regionale, alla quale è allegato lo schema “A” contenente l’indicazione delle caratteristiche richieste, è trasmessa dallo stesso al Segretario generale, il quale si avvale del responsabile del ruolo ai fini dell’eventuale individuazione del personale del ruolo stesso in possesso delle professionalità richieste per lo specifico incarico. Il responsabile del ruolo ai fini della suddetta individuazione procede mediante apposito avviso pubblicato sull’intranet regionale, cui è allegato il suddetto schema A, con l’assegnazione di un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione delle candidature.
19. Il Segretario generale trasmette alla Giunta i curricula dei dirigenti che hanno manifestato, a seguito dell’avviso, la propria disponibilità al conferimento dello specifico incarico.
20. In fase di esame dei requisiti e delle caratteristiche dei candidati dovrà essere svolta una valutazione concreta e differenziata in riferimento alla maggiore rispondenza delle caratteristiche stesse alle peculiarità del posto da ricoprire e agli obiettivi da raggiungere.
Ai fini di tale valutazione, si precisa che l’enunciazione delle attitudini e capacità professionali di cui all’argomento “Requisiti generali e specifici” hanno, necessariamente, nel presente atto, una valenza generale; esse rappresentano i profili ideali da tenere in considerazione ai fini della valutazione.
21. E’, inoltre, indispensabile che vengano attentamente considerate e valutate quelle esperienze professionali che appaiono particolarmente affini allo specifico ruolo da svolgere. L’individuazione di tali esperienze professionali, cui ricondurre le capacità attitudinali dei candidati, rientra nella discrezionalità del Presidente della Giunta in quanto è a questi nota la particolare connotazione che si intende attribuire al ruolo da svolgere.
22. La valutazione di cui ai punti 20 e 21, ai sensi dei punti 18 e 19, non vincolata da procedure di comparazione formale fra i dirigenti, è svolta dalla Giunta regionale che, a conclusione della stessa, provvede a conferire l’incarico con propria deliberazione, esplicitando nella stessa le motivazioni della scelta del soggetto a cui intende conferire l’incarico. Nel caso la Giunta regionale non individui il soggetto cui conferire l’incarico, il Presidente trasmette al Segretario generale la richiesta di ricerca di professionalità all’esterno.
23. La delibera di cui al punto 22 è trasmessa:
a) alla direzione regionale competente in materia di personale, ai fini dell’aggiornamento dei dati e per la predisposizione del relativo contratto individuale da sottoporre alla sottoscrizione del Presidente della Giunta;
b) in via telematica, alla struttura competente per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.
E – Procedura di conferimento degli incarichi di dirigente di area, dirigente di ufficio a dirigenti del ruolo regionale
24. Ferma restando la disponibilità del posto che si intende ricoprire, gli incarichi di dirigente di area e di dirigente di ufficio sono conferiti a dirigenti regionali con atto di organizzazione del direttore della direzione competente in materia di personale, su proposta del direttore della direzione interessata, o anche d’ufficio.
25. Ai fini di cui al punto 24, qualora vi siano dirigenti in disponibilità, ai sensi del comma 1 dell’articolo 177, il responsabile del ruolo, acquisiti i curricula dei suddetti dirigenti, provvede a trasmetterli ai direttori delle direzioni regionali che hanno strutture dirigenziali vacanti per l’affidamento dell’incarico, in caso di corrispondenza tra i requisiti richiesti per il posto da ricoprire, come individuati nello schema A, e quelli posseduti dall’interessato.
26. Qualora non vi siano dirigenti in disponibilità, la ricerca delle professionalità avviene, su richiesta del direttore della direzione regionale competente, mediante pubblicazione di apposito avviso, cui è allegato il suddetto schema “A”, sull’intranet regionale. La pubblicazione è effettuata dal responsabile del ruolo, il quale, previa assegnazione di un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione delle candidature da parte dei dirigenti interessati, provvede all’inoltro al direttore della direzione interessata delle candidature presentate dai dirigenti in possesso dei requisiti richiesti.
27. Il direttore della direzione interessata procede alla valutazione dei requisiti e delle caratteristiche dei candidati nel rispetto delle procedure di cui ai punti 20 e 21.
28. Ultimata la valutazione di cui ai punti 20 e 21, il direttore della direzione interessata propone, al direttore della direzione competente in materia di personale, con adeguata motivazione, il nominativo del dirigente i cui requisiti meglio corrispondono alle caratteristiche del posto da ricoprire riportate nello schema A. Il direttore della direzione competente in materia di personale provvede, con proprio atto di organizzazione, al conferimento dell’incarico e procede al relativo aggiornamento dei dati in qualità di responsabile del ruolo, nonché alla predisposizione e alla sottoscrizione del relativo contratto individuale.
29. La valutazione di cui al punto 27 non è vincolata da procedure di comparazione formale fra i dirigenti.
Nell’atto di conferimento dell’incarico sono, comunque, esplicitate le motivazioni della scelta del soggetto a cui si intende conferire l’incarico stesso.
30. E’ altresì facoltà del direttore della direzione regionale competente in materia di personale conferire, in deroga alla sopra descritta procedura di ricerca di professionalità all’interno del ruolo, incarichi dirigenziali diversi da quelli rivestiti, prima della scadenza dell’incarico in corso, qualora sussistano motivate esigenze organizzative, sempre che vi sia l’assenso del dirigente e sussista parità di posizione funzionale fra quella rivestita e quella da attribuire.
F – Procedura di conferimento degli incarichi con funzioni di staff, ispettive, di studio, programma, ricerca, progetto e consulenza a dirigenti del ruolo regionale
31. Ai sensi dell’articolo 162, gli incarichi con funzioni di staff, ispettive, di studio, programma, ricerca , progetto e consulenza sono conferiti, con atto di organizzazione del direttore della direzione regionale competente in materia di personale adeguatamente motivato a dirigenti regionali, posti a disposizione del responsabile del ruolo, ai quali non sia stato conferito uno degli incarichi di cui ai punti 2 e 3.
F1 – Disposizioni comuni per gli incarichi di Direttore regionale e quelli di dirigente di Area e di Ufficio
32. In caso di esito negativo della ricerca di professionalità all’interno del ruolo dovuto a:
a) mancanza di requisiti generali e specifici richiesti per lo specifico incarico;
b) motivate esigenze organizzative legate alla funzionalità delle strutture dirigenziali, anche a seguito di processi di riorganizzazione, nel caso in cui i dirigenti ricoprano altro incarico di rilevante importanza;
è facoltà dell’amministrazione procedere all’attivazione della procedura prevista per il conferimento dell’incarico a soggetti esterni all’amministrazione regionale nei limiti delle percentuali definite al punto 4.
G – Procedura di conferimento degli incarichi a soggetti esterni all’amministrazione regionale per gli incarichi di Direttore regionale e quelli di dirigente di Area e di Ufficio
33. Gli incarichi di Direttore regionale e quelli di cui al punto 3 sono conferiti, con procedura ad evidenza pubblica, ai soggetti esterni all’amministrazione regionale di cui al punto 4.
34. La richiesta è formulata secondo le procedure definite alle lettere D e E, per le diverse tipologie di incarichi.
35. Il responsabile del ruolo, su espressa richiesta del Segretario generale, ultimati gli adempimenti di competenza, pubblicizza gli incarichi da attribuire, mediante “Avviso informativo” da pubblicarsi sul sito web della Regione e sul BUR, indicando i requisiti richiesti e le caratteristiche del posto da coprire, secondo quanto definito nell’argomento “Requisiti generali e specifici”.
36. I candidati presentano la domanda e il relativo curriculum contenente tutte le indicazioni necessarie a dimostrare il possesso dei requisiti e le caratteristiche richieste entro 10 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. dell’avviso informativo di cui al punto 35.
37. Il Segretario generale valuta le domande in termini di rispondenza ai requisiti richiesti e trasmette le relative candidature alla Giunta regionale alla quale spetta individuare quella prescelta.
38. Per gli incarichi di cui alla lettera E, il Segretario generale valuta le domande in termini di rispondenza ai requisiti richiesti e le segnala al Presidente della Giunta al quale spetta individuare la candidatura prescelta.
39. Per l’esame dei requisiti e delle caratteristiche dei candidati si applica la procedura definita ai punti precedenti per le diverse tipologie di incarichi.
H – Disposizioni generali
40. I soggetti ai quali è conferito l’incarico di Segretario Generale e di direttore di direzione regionale sottoscrivono un contratto individuale di lavoro disciplinato dalle norme di diritto privato, di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque.
41. I soggetti ai quali è conferito l’incarico di dirigente di area e dirigente di ufficio sottoscrivono un contratto individuale di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni.
42. Per gli incarichi con funzioni di staff, ispettive, di studio, programma, ricerca, progetto e consulenza, la durata del contratto può essere anche inferiore a quella prevista ai punti precedenti, in relazione rispettivamente al programma da svolgere.
43. Per i dirigenti regionali la durata dei contratti di cui ai punti da 40 a 42, aggiunta all’età anagrafica o contributiva del dirigente interessato, non dovrà comunque eccedere il limite massimo previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di quiescenza. I contratti stipulati per un tempo superiore a quelli previsti cessano comunque al compimento del limite massimo di età.
44. I dirigenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa, ai quali non si applicano le disposizioni di cui al punto 43, sono tenuti a comunicare tempestivamente all’amministrazione regionale il compimento del limite massimo di età o il raggiungimento dell’anzianità massima di servizio previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di quiescenza.
45. Non possono essere nominati per gli incarichi di cui al punto 1 i soggetti che si trovano nelle situazioni di incompatibilità e inconferibilità previste dalla vigente normativa in materia.
Art. 16
(Norma transitoria)
1. I responsabili delle strutture del Segretariato generale proseguono nel loro incarico presso il Segretariato Generale di cui all’articolo 4 comma 1 del regolamento regionale 1/2002 e successive modifiche.
2. Il personale in servizio presso la struttura del Segretariato generale alla data di entrata in vigore del presente regolamento, rimane ivi assegnato. Al suddetto personale compete l’indennità di diretta collaborazione nella misura già stabilita alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Fino al conferimento dell’incarico di Segretario generale ai sensi dell’articolo 4, comma 13, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 (Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione) e, comunque, fino e non oltre al 1° gennaio 2017, il Segretario Generale continua ad utilizzare le strutture del Segretariato Generale.
4. Fino al conferimento dell’incarico di cui al comma 3, il Segretario Generale continua a svolgere le funzioni già esercitate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 17
(Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.
Data di aggiornamento/verifica: 27/05/2021