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Regolamento regionale 12 Marzo 2012 n. 4  

  • BUR 21 marzo 2012, n.11
  • Testo vigente al:
  • "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modificazioni"
  • Art. 1
    (Modifiche all'articolo 22 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)

    1. Al comma 3 dell'articolo 22 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
    a) alla lettera a) le parole: "di cui agli articoli 28, 136, 390, 450, 477" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 136 e 390";
    b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) l'istituzione delle strutture di cui agli articoli 37, 38, 39 e 499 nella Direzione regionale Attività della Presidenza;";
    c) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) l'istituzione della struttura di cui all'articolo 24 nella Direzione regionale programmazione economica, ricerca e innovazione.";
    d) la lettera c bis) è abrogata.

    Art. 2
    (Modifica all'articolo 24 del r.r. 1/2002)

    1. All'articolo 24 le parole: "Attività della Presidenza" sono sostituite dalle seguenti: "programmazione economica, ricerca e innovazione".

    Art. 3
    (Modifiche all'allegato B al r.r. 1/2002)

    1. All'allegato B al r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
    a) nell'ambito del Dipartimento Istituzionale, nella declaratoria delle competenze della Direzione regionale "Attività della Presidenza" le parole: "Coordina le attività relative all'attuazione delle politiche comunitarie, con particolare riferimento alla cooperazione transnazionale, transfrontaliera e interregionale." sono sostituite dalle seguenti: "Coordina le attività relative all'attuazione delle politiche di cooperazione decentrata e, in particolare, predispone progetti di cooperazione decentrata; iniziative di emergenza e solidarietà internazionale; interventi urgenti di solidarietà internazionale.";
    b) nell'ambito del Dipartimento Programmazione economica e sociale, nella declaratoria delle competenze della Direzione regionale programmazione economica, ricerca e innovazione dopo le parole: "connessi alle politiche di coesione" sono inserite le seguenti: "Coordina le attività relative all'attuazione delle politiche comunitarie per favorire la massima partecipazione delle strutture regionali a programmi d'iniziativa comunitaria e fornisce le necessarie attività di consulenza, supporto, valutazione, accompagnamento delle iniziative assunte dalle strutture amministrative regionali nell'ambito di detti programmi.".

    Art. 4
    (Modifiche all'allegato D al r.r. 1/2002)

    1. All'allegato D del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
    a) all'alinea della lettera A le parole: "e la direzione regionale per la Attività della Presidenza e le altre strutture regionali interessate è curato dall'ufficio Affari generali del Dipartimento Istituzionale" sono sostituite dalle seguenti: "e la Direzione regionale programmazione economica, ricerca e innovazione e le altre strutture regionali interessate è curato dall'ufficio Affari generali e risorse umane del Dipartimento Programmazione economica e sociale";
    b) alla lettera h) del punto 2) della lettera A le parole: "con l'ufficio Affari generali del dipartimento Istituzionale" sono sostituite dalle seguenti: "con l'ufficio Affari generali e risorse umane del Dipartimento Programmazione economica e sociale".

    Art. 5
    (Disposizione transitoria)

    1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono adottati gli atti di organizzazione per l'istituzione dell'Area Relazioni con l'Unione Europea presso la Direzione regionale programmazione economica, ricerca e innovazione e per l'assegnazione del relativo personale.
    2. Fino alla esecutività degli atti di organizzazione di cui al comma 1, l'Area di cui al medesimo comma rimane nell'ambito delle strutture organizzative di base della Direzione regionale Attività della Presidenza.

    Art. 6
    (Entrata in vigore)

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti normativi originari.

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