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Regolamento regionale 12 Agosto 2016 n. 19

  • BUR 16 Agosto 2016 n. 65
  • Testo vigente al:
  • Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative
  • SOMMARIO

     

    CAPO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Art. 1 Oggetto e definizioni

    Art. 2 Quota di riserva degli arenili

    Art. 3 Tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative

    CAPO II

    REQUISITI E CARATTERISTICHE DELLE TIPOLOGIE DI UTILIZZAZIONE DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO

    Art. 4 Requisiti e caratteristiche degli stabilimenti balneari

    Art. 5 Requisiti e caratteristiche delle spiagge libere con servizi

    Art. 6 Requisiti e caratteristiche delle spiagge libere

    Art. 7 Convenzioni

    Art. 8 Requisiti e caratteristiche dei punti e dei campi di ormeggio

    Art. 9 Requisiti e caratteristiche degli esercizi di ristorazione

    Art.10 Requisiti e caratteristiche dei noleggi di imbarcazioni e natanti in genere

    CAPO III

    TUTELA DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME, TRASPARENZA DELLE PROCEDURE

    Art. 11 Interventi di recupero e riqualificazione

    Art. 12 Salvaguardia della libera visuale del mare

    Art. 13 Varchi di accesso all’arenile

    Art. 14 Trasparenza e legalità

    Art. 15 Durata delle concessioni

    CAPO IV

    DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

    Art. 16 Disposizioni comuni

    Art.17 Classificazione degli stabilimenti balneari

    Art 18 Destagionalizzazione delle attività turistico ricreative sul demanio marittimo

    Art. 19 Disposizioni transitorie

    Art 20 Stato di attuazione del regolamento

    Art. 21 Abrogazioni

    Art. 22 Entrata in vigore

    CAPO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

     

    Art. 1

    (Oggetto e definizioni)

     

    1. Il presente regolamento autorizzato ai sensi degli articoli 52, comma 3, e 56 della legge regionale 6 agosto 2007 n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14) e successive modificazioni nonché dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale 6 giugno 2015, n. 8 (Disposizioni relative all’utilizzazione del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative. Modifiche alle legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale, e successive modifiche), stabilisce i requisiti e le caratteristiche delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico ricreative e detta disposizioni al fine di garantire la tutela delle suddette aree nell’ambito dei piani di utilizzazione degli arenili (PUA) di competenza comunale e di eventuali strumenti urbanistici attuativi.

    2. Ai fini del presente regolamento si intende:

    a) per pubblica fruizione, la tipologia di utilizzo del demanio marittimo relativa alle spiagge libere e alle spiagge libere con servizi;

    b) per arenile di competenza dei comuni, lo sviluppo lineare della costa ricadente nei confini del comune in cui quest’ultimo, o altro ente pubblico titolato, può rilasciare concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative ovvero stipulare una convenzione ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b) del presente regolamento, con esclusione dei tratti di arenile non accessibili al pubblico uso;

    c) per fronte mare, l’indicazione in metri lineari della linea di riva.

     

    Art. 2

    (Quota di riserva degli arenili)

     

    1. Ai sensi dell’articolo 7, comma 5, della l.r. 8/2015, i comuni riservano alla pubblica fruizione una quota pari ad almeno il 50 per cento dei metri lineari dell’arenile di propria competenza per il cui calcolo si fa riferimento alla linea di costa bassa così come definita sulla base dell’accordo di Partenariato Pubblico tra l’Amministrazione regionale e la Marina Militare di cui alla D.G. G11507 del 25 settembre 2015.

    2. Nell’ambito della quota di cui al comma 1, i comuni individuano, nel proprio PUA, gli ambiti omogenei tenuto conto dell’indice di antropizzazione e sulla base di criteri morfologici e ambientali.

    Art. 3

    (Tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative)

     

    1. Ai sensi dell’articolo 52, comma 1, della l.r. 13/2007 le tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative, fermo restando il libero accesso al mare, sono le seguenti:

    a) stabilimenti balneari, consistenti in aree demaniali marittime attrezzate per la balneazione ed assentite in concessione per il posizionamento di attrezzature balneari, caratterizzate dalla presenza di un punto di ristoro, cabine e/o spogliatoi, servizi igienici. Sono considerati stabilimenti balneari anche quelli che svolgono le proprie attività in parte su aree demaniali marittime ed in parte su aree di proprietà privata;

    b) spiagge libere con servizi, consistenti in aree demaniali marittime di libera fruizione gestite dai comuni, nelle quali gli stessi assicurano il servizio di assistenza, di pulizia, di salvataggio e i servizi igienici attraverso convenzioni, anche a titolo oneroso di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a). All’interno di tali spiagge tutte le aree stabilmente occupate da strutture e impianti sono assoggettate a regolare titolo concessorio e la relativa superfice non può essere superiore al 10% della superficie di arenile affidata in convenzione. Sono considerate spiagge libere con servizi anche quelle in cui l’attività dei concessionari è svolta in parte su aree di proprietà privata ed in parte su aree demaniali marittime affidate in convenzione;

    c) spiagge libere, consistenti in aree demaniali marittime di libera fruizione, nelle quali i Comuni possono assicurare i servizi di assistenza, pulizia e salvataggio, nonché i servizi igienici anche attraverso le convenzioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b),

    d) punti d'ormeggio consistenti, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica di diporto, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modificazioni, in aree demaniali marittime e/o specchi acquei assentiti in concessione quali i campi ormeggi, sulle quali possono insistere strutture di facile rimozione destinate all'ormeggio, all'alaggio, al varo ed al rimessaggio, anche con l’utilizzo di mezzi meccanici e/o relative attrezzature, di piccole imbarcazioni fino a 24 m. fuori tutto (f.t.) e di natanti da diporto.

    e) esercizi di ristorazione, gli esercizi commerciali che insistono, in tutto o in parte, su aree demaniali marittime assentite in concessione la cui principale attività consiste nella somministrazione di alimenti, bevande e generi di monopolio nel rispetto della normativa vigente in materia;

    f) noleggi di imbarcazioni e natanti da diporto in genere e di attrezzature balneari, consistenti in aree demaniali marittime e/o specchi acquei assentiti in concessione sulle quali possono insistere strutture di facile rimozione adibite allo svolgimento di attività di noleggio di imbarcazioni, di natanti in genere e di attrezzature balneari;

    g) strutture ricettive, consistenti in strutture che, ai sensi della normativa vigente in materia, offrono al pubblico ospitalità, intesa come prestazione di alloggio e di servizi accessori e connessi, che insistono, in tutto o in parte, su aree demaniali marittime assentite in concessione. Tali strutture hanno diritto ad una porzione di spiaggia assentita in concessione per il preposizionamento di attrezzature balneari.

    h) attività ricreative e sportive, consistenti in attività di balneazione e in quelle effettuate in circoli ed impianti sportivi ricadenti, in tutto o in parte, su aree demaniali marittime assentite in concessione, svolte, nei limiti previsti dai relativi statuti, da enti pubblici o privati, ivi compresi quelli che, ai sensi della normativa vigente, godono della riduzione del canone di concessione.

    2. Nella finalità di ogni singola concessione può essere ricompresa una o più delle tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative di cui al comma 1.

    3. I titolari delle concessioni hanno l’obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e transito alle persone per il raggiungimento della battigia anche ai fini della balneazione.

    CAPO II

    REQUISITI E CARATTERISTICHE DELLE TIPOLOGIE DI UTILIZZAZIONE

    DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO

     

    Art. 4

    (Requisiti e caratteristiche degli stabilimenti balneari)

    1. Gli stabilimenti balneari devono possedere i seguenti requisiti strutturali e funzionali:

    a) attrezzature da spiaggia posizionate in modo da consentire un ordinato utilizzo dell’arenile, la circolazione dei bagnanti e, in caso di necessità, le operazioni di soccorso in mare e sull’arenile;

    b) cabine e/o spogliatoi, posizionate in modo da limitare al minimo l’impedimento della libera visuale del mare;

    c) punto di ristoro;

    d) servizi igienici separati per uomini e donne, provvisti di fasciatoi e accessibili anche alle persone diversamente abili, numericamente sufficienti in relazione alle strutture presenti e nel rispetto di quanto previsto dai PUA comunali;

    e) docce numericamente sufficienti in relazione alle strutture presenti e nel rispetto di quanto previsto dai PUA comunali;

    f) uno o più percorsi fino alla battigia per la fruizione dell'arenile anche da parte delle persone diversamente abili;

    g) accesso autonomo all’arenile e ai servizi;

    h) dispositivi per il risparmio idrico ed energetico;

    i) delimitazioni che si sviluppano lungo i tre lati dell’arenile in concessione, ad esclusione di quello fronte mare, le quali sono realizzate con strutture che si inseriscono nel contesto paesistico circostante e consentono la libera visuale verso il mare, secondo caratteristiche strutturali stabilite dai Comuni. Le delimitazioni perpendicolari alla battigia devono comunque essere interrotte prima dei 5 metri dalla stessa;

    j) servizio di accoglienza;

    k) pulizia della spiaggia assicurata almeno una volta al giorno;

    l) raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti nonché pulizia degli appositi contenitori, assicurate almeno una volta al giorno, nel rispetto della normativa statale e comunale vigente in materia;

    m) sistemi di sicurezza, attrezzature per il primo soccorso, assistenza bagnanti secondo quanto disciplinato nei provvedimenti delle autorità marittime competenti e dalla normativa vigente;

    n) riserva di posti auto per le persone diversamente abili, secondo la normativa vigente, nel caso in cui nell’area oggetto di concessione o in un’area di pertinenza dello stabilimento vi sia un parcheggio;

    o) aree e servizi internet e wi-fi;

    p) esposizione della tabella con i prezzi aggiornati ben visibile al pubblico e dotazione di un apposito spazio web all’interno del quale è pubblicato il listino prezzi aggiornato alla stagione in corso.

    2. Gli stabilimenti balneari di cui al comma 1, possono svolgere le seguenti attività e servizi:

    a) attività commerciali ivi inclusa la rivendita di giornali e periodici e di articoli da mare nel rispetto della normativa vigente in materia;

    b) pontili galleggianti, boe, gavitelli e/o specchi acquei, comunque denominati;

    c) rimessaggio e noleggio di imbarcazioni, natanti in genere e attrezzature da mare regolarmente assentite in concessione;

    d) spazi e attività dedicate all’accoglienza turistica anche di tipo ricettivo, nel rispetto della normativa urbanistica, ambientale e paesaggistica;

    e) area comune attrezzata per il gioco e per lo svago.

    f) servizi per la cura della persona ed il benessere fisico, spa, wellness;

    g) spazi destinati ad aree verdi;

    h) servizi di animazione ed intrattenimento;

    i) attività e corsi sportivi e ricreativi non necessariamente collegati al mare, con impianti di facile rimozione e attrezzature per l’esercizio delle attività stesse;

    j) baby parking, baby-sitting e nursery;

    k) spazi idonei riservati all’accoglienza degli animali da compagnia, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza.

    3. Al fine di raggiungere la quota prevista all’articolo 2 comma 1 e garantire la libera visuale del mare ai sensi dell’articolo 12, i comuni possono stipulare, con i concessionari degli stabilimenti balneari, accordi con i quali procedere ad una riconversione, anche parziale, delle concessioni demaniali marittime in essere nelle tipologie di cui agli articoli 5 e 6.

    4. Gli accordi di cui al comma 3, possono essere attuati anche attraverso interventi di manutenzione straordinaria, ovvero demolizioni e ricostruzioni, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6.

     

    Art. 5

    (Requisiti e caratteristiche delle spiagge libere con servizi)

     

    1. Le spiagge libere con servizi devono possedere i seguenti requisiti strutturali e funzionali:

    a) noleggio di attrezzature da spiaggia;

    b) punto di ristoro;

    c) servizi igienici, separati per uomini e donne, provvisti di fasciatoi e accessibili anche alle persone diversamente abili e realizzati nel rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente. I servizi igienici, compatibilmente con lo stato dei luoghi, possono essere localizzati all'interno o all'esterno del punto di ristoro e in ogni caso nel limite dei metri quadrati di superficie coperta;

    d) docce numericamente sufficienti in relazione alle strutture presenti e nel rispetto di quanto previsto dai PUA comunali;

    e) uno o più percorsi fino alla battigia per la fruizione dell'arenile anche da parte delle persone diversamente abili;

    f) accesso autonomo all’arenile e ai servizi;

    g) dispositivi per il risparmio idrico ed energetico;

    h) delimitazioni che si sviluppano lungo i tre lati dell’arenile in convenzione, ad esclusione di quello fronte mare, le quali sono realizzate con strutture che si inseriscono nel contesto paesistico circostante e consentono la libera visuale verso il mare, secondo caratteristiche strutturali stabilite dai Comuni. Le delimitazioni perpendicolari alla battigia devono comunque essere interrotte prima dei 5 metri dalla stessa;

    i) aree per il ricovero delle attrezzature per il salvataggio e la pulizia della spiaggia;

    j) pulizia della spiaggia almeno una volta al giorno;

    k) raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti nonché pulizia degli appositi contenitori assicurate almeno una volta al giorno, nel rispetto alla normativa statale e comunale vigente in materia;

    l) sistemi di sicurezza, attrezzature per il primo soccorso, assistenza ai bagnanti, ivi incluse le torrette di avvistamento, secondo quanto previsto dai provvedimenti delle autorità marittime competenti e dalla normativa vigente;

    m) aree e servizi internet e wi-fi;

    n) esposizione della tabella con i prezzi aggiornati ben visibile al pubblico e dotazione di un apposito spazio web all’interno del quale è pubblicato il listino prezzi aggiornato alla stagione in corso.

    2. Le spiagge libere con servizi possono svolgere le seguenti attività e servizi:

    a) attività commerciali ivi inclusa la rivendita di giornali e periodici ed articoli da mare, a condizione che si svolgano nell’ambito della struttura del punto ristoro e nel rispetto di quanto previsto al comma 7;

    b) zone d’ombra, arredi ad uso comune collegati al punto ristoro e nell’ambito dell’area in concessione;

    c) servizio di accoglienza, a condizione che si svolga nell’ambito della struttura del punto ristoro e nel rispetto di quanto previsto al comma 7;

    d) servizi per la cura della persona e il benessere fisico;

    e) spazi destinati ad aree verdi;

    f) servizi di animazione ed intrattenimento;

    g) idonei spazi riservati all’accoglienza degli animali da compagnia nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza;

    h) aree attrezzate per lo sport, il gioco e lo svago.

     

    3. Ai fini della misurazione del rapporto tra l’arenile in concessione e l’arenile in convenzione ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), i comuni fanno riferimento alla superficie complessiva dell’arenile effettivamente calcolata al momento della stipula della convenzione.

    4. Non rientrano tra le aree da assoggettare a titolo concessorio, la cui superficie non può superare il 10% dell’arenile oggetto di convenzione, fatta salva la possibilità per i comuni di stabilire una percentuale inferiore, i percorsi per la fruizione delle spiagge da parte delle persone diversamente abili e i teli frangivento.

    5. È vietato il frazionamento dell’area in concessione, ad eccezione delle aree destinate a:

    a) stalli e cataste mobili di attrezzature balneari;

    b) ricovero di attrezzature balneari, per il salvataggio e per la pulizia delle spiagge;

    c) spazi destinati ad aree verdi;

    d) torrette di avvistamento;

    e) spazi destinati al gioco, allo sport e allo svago.

    6. I servizi, le strutture e gli impianti devono essere di facile rimozione, realizzati con materiale ecocompatibile e posizionati in modo da garantire la massima visuale del mare.

    7. Fermo restando quanto previsto nel presente regolamento, le caratteristiche strutturali e dimensionali dei punti ristoro sono stabiliti nei PUA comunali in conformità alla normativa urbanistica vigente in ciascun ambito territoriale.

    8. Sulle spiagge libere con servizi è vietato il preposizionamento di attrezzature balneari e l’organizzazione di servizi alla balneazione non può in nessun caso precludere la libera fruizione degli arenili. L’accertata violazione della presente disposizione, reiterata per tre volte, configura la fattispecie di inadempienza di cui all’articolo 49, comma 3, lettera f), della l.r. 13/2007, per effetto della quale l’amministrazione comunale dichiara la decadenza dalla concessione.

     

    Art. 6

    (Requisiti e caratteristiche delle spiagge libere)

     

    1. Al fine di assicurare i servizi di assistenza, pulizia, salvataggio e altri servizi ritenuti necessari, i Comuni possono stipulare convenzioni di cui all’articolo 7, comma 1 lettera b) e possono consentire l'installazione, per il periodo della stagione balneare, di strutture di superficie coperta massima di 25 metri quadrati realizzate in materiali ecocompatibili e di facile rimozione, e comunque nel rispetto della normativa vigente.

    2. Nelle spiagge libere oggetto di convenzione è vietato il preposizionamento di attrezzature balneari e l’organizzazione di servizi alla balneazione non può in nessun caso precludere la libera fruizione degli arenili. L’accertata violazione del divieto di preposizionamento delle attrezzature da spiaggia reiterato per tre volte si prefigura come grave inadempienza degli obblighi previsti dalla convenzione ed implica, da parte dell’amministrazione comunale la risoluzione ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile.

    3. Nei tratti di spiagge libere direttamente accessibili dove non è garantito il servizio di salvataggio è fatto obbligo ai comuni, entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, di installare cartelli redatti in italiano ed in più lingue indicanti la mancanza del servizio. I comuni sono tenuti a posizionare i cartelli in luoghi ben visibili e a verificare costantemente la permanenza degli stessi.

    Art. 7

    (Convenzioni)

     

    1. I comuni, per la gestione dei servizi, provvedono mediante:

    a) convenzioni, anche a titolo oneroso, da stipulare, in base al modello di cui all’allegato A, con i titolari delle concessioni delle spiagge libere con servizi di cui all’articolo 5 e degli esercizi di ristorazione di cui all’articolo 9, i quali assicurano:

    1) uno o più percorsi fino alla battigia per la fruizione dell'arenile anche da parte delle persone diversamente abili;

    2) delimitazioni che si sviluppano lungo tre lati dell’arenile in convenzione, escluso quello fronte mare, realizzate con strutture che si inseriscono nel contesto paesistico circostante e consentono la libera visuale verso il mare, secondo caratteristiche strutturali stabilite dai Comuni. Le delimitazioni perpendicolari alla battigia devono comunque essere interrotte prima dei 5 metri dalla stessa;

    3) pulizia della spiaggia almeno una volta al giorno;

    4) raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti nonché pulizia degli appositi contenitori assicurate almeno una volta al giorno, nel rispetto alla normativa statale e comunale vigente in materia;

    5) sistemi di sicurezza, attrezzature per il primo soccorso, assistenza ai bagnanti, secondo quanto previsto dai provvedimenti delle autorità marittime competenti e dalla normativa vigente;”

    b) convenzioni da stipulare, in base al modello di cui all’ Allegato B, con i soggetti interessati alla gestione delle spiagge libere di cui all’articolo 6 scelti, previo avviso pubblico, i quali assicurano:

    1) servizi di assistenza e di salvataggio;

    2) servizi igienici, accessibili anche alle persone diversamente abili;

    3) servizi di pulizia assicurati almeno una volta al giorno;

    4) uno o più percorsi fino alla battigia per la fruizione dell'arenile anche da parte delle persone diversamente abili.

     

     

    Art. 8

    (Requisiti e caratteristiche dei punti e dei campi d’ ormeggio)

     

    1. I punti di ormeggio devono possedere i seguenti requisiti strutturali e funzionali:

    a) raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti, nonché pulizia degli appositi contenitori;

    b) appositi dispositivi per il rispetto della normativa in materia di sicurezza e prevenzione incendi, per il salvataggio e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

    2. Nei punti di ormeggio, sui pontili e sull’area a terra, ove anch’essa assentita in concessione, possono essere offerti i seguenti servizi necessari all’utenza:

    a) assistenza giornaliera per le operazioni di ormeggio e disormeggio;

    b) fornitura di acqua ed energia elettrica;

    c) servizio di guardiania degli ormeggi, diurna e notturna, con annessi servizi necessari;

    d) servizi igienici per gli utenti, appositamente attrezzati anche per le persone diversamente abili;

    e) servizi di minimo ristoro.

    3. Per l’offerta dei servizi di cui ai commi precedenti, nell’area a terra ove anch’essa assentita in concessione, può essere installata una struttura coperta della superficie massima di 25 metri quadrati, realizzata in materiali ecocompatibili e di facile rimozione, e comunque nel rispetto della normativa paesaggistica ambientale vigente.

    4. I punti di ormeggio possono essere dotati di pontili comunque denominati, mediante impianto di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegati alla terra ferma mediante idonee strutture.

    5. Il corpo morto deve essere posizionato ad una distanza che garantisca la totale sicurezza delle imbarcazioni anche in presenza di vento laterale sostenuto e comunque sempre all’interno dello specchio acqueo in concessione.

    6. I campi di ormeggio sono aree adibiti alla sosta di unità da diporto attrezzati con gavitelli ancorati al fondale, in conformità alle direttive dell’Autorità competenti in materia di tutela degli ecosistemi marini, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione. All’interno degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio non è consentito l’ancoraggio. Al medesimo gavitello è consentito l’ormeggio di una sola unità.

     

     

    Art. 9

    (Requisiti e caratteristiche degli esercizi di ristorazione)

     

    1. Gli esercizi di ristorazione devono possedere i seguenti requisiti strutturali e funzionali:

    a) servizi igienici, separati per uomini e donne, provvisti di fasciatoi e accessibili anche alle persone diversamente abili e realizzati nel rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente. I servizi igienici, compatibilmente con lo stato dei luoghi, possono essere localizzati all'interno o all'esterno della struttura preposta e in ogni caso nel limite dei metri quadrati di superficie coperta;

    b)dispositivi per il risparmio idrico e energetico;

    c) raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti nonché pulizia degli appositi contenitori, assicurate almeno una volta al giorno, nel rispetto della normativa statale e comunale vigente in materia;

    d) aree servizi internet e wi-fi;

    e) spazio web dedicato sul quale pubblicare il listino prezzi aggiornato alla stagione in corso.

    2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, gli esercizi di ristorazione possono avere nell’area in concessione:

    a) zone d’ombra, teli frangivento e arredi ad uso comune collegati alla struttura preposta all’attività di ristorazione;

    b) docce numericamente sufficienti in relazione alle strutture presenti e nel rispetto di quanto previsto dai PUA comunali;

    c) aree attrezzate per lo sport, il gioco e lo svago.

    3. Oltre a quanto previsto dal comma 1, gli esercizi di ristorazione possono svolgere altresì i seguenti servizi:

    a) noleggio di attrezzature da spiaggia, nel rispetto del divieto di cui all’articolo 5 comma 8;

    b) attività commerciali, ivi inclusa la rivendita di giornali e periodici e articoli da mare nel rispetto della normativa vigente in materia, a condizione che le stesse siano svolte all’interno delle medesime strutture nelle quali viene svolta l’attività di ristorazione e nel rispetto di quanto previsto al comma 4 del presente articolo.

    4. Fermo restando quanto previsto nel presente regolamento le caratteristiche strutturali e dimensionali delle strutture nelle quali viene svolta l’attività di ristorazione sono stabilite nei PUA comunali in conformità alla normativa urbanistica vigente in ciascun ambito territoriale.

    5. I Comuni possono stipulare le convenzioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 7, con i titolari delle concessioni degli esercizi di ristorazione per assicurare i servizi di assistenza, pulizia e salvataggio sugli arenili oggetto delle convenzioni. Qualora le superficie della concessione per esercizio di ristorazione non superi il 10% della superficie dell’arenile in convenzione e siano rispettati tutti gli altri requisiti di cui all’art. 5.

    6. Ai fini del calcolo della quota di arenile da riservare a pubblica fruizione di cui all’articolo 2 comma 1 del presente regolamento, i Comuni non devono tenere conto dei metri lineari fronte mare delle aree in concessione di cui al presente articolo.

     

    Art. 10

    (Requisiti e caratteristiche dei noleggi di imbarcazioni e natanti in genere)

     

    1. Nelle aree adibite al noleggio di imbarcazioni e natanti in genere può essere installata una struttura di facile rimozione, della superficie massima di 25 metri quadrati coperti, per il ricovero delle attrezzature e per fornire servizi alla clientela, ivi comprese le attrezzature automatiche per l’erogazione di alimenti e bevande preconfezionati.

    2. La raccolta differenziata e lo smaltimento dei rifiuti, nonché la pulizia degli appositi contenitori, sono assicurati almeno una volta al giorno, nel rispetto della normativa statale e comunale vigente in materia.

    CAPO III

    TUTELA DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME, TRASPARENZA DELLE PROCEDURE

     

    Art. 11

    (Interventi di recupero e riqualificazione)

     

    1. I manufatti, le opere e le pertinenze comprese in aree assentite in concessione ed insistenti su suolo demaniale che versano in condizioni di particolare degrado o di fatiscenza, sono riqualificati, con oneri a carico dei concessionari, attraverso uno specifico progetto di intervento e/o di recupero, consistente in opere di ristrutturazione edilizia, manutenzione ordinaria e straordinaria, anche attraverso la demolizione e ricostruzione. Tali interventi sono eseguiti in conformità alla normativa urbanistico-edilizia e ambientale-paesaggistica vigente in materia, previa acquisizione del parere dei competenti organi dello Stato.

    Art. 12

    (Salvaguardia della libera visuale del mare)

     

    1. In conformità a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, all’interno dei singoli ambiti omogenei individuati dai Comuni nei PUA ai sensi dell’articolo 2, comma 2, deve essere garantita la libera visuale del mare su una porzione di litorale non inferiore al 50%. Laddove la suddetta percentuale minima non risulti garantita, il Comune territorialmente competente, stabilisce, nell’ambito del PUA, le modalità e i criteri al fine di ottemperare a tale obbligo anche tenendo conto di quanto previsto all’articolo 11.

    2. Le cabine, gli spogliatoi e i corpi accessori non devono essere disposti in file continue e parallele alla linea di costa. Le stesse devono essere comunque posizionate in modo da limitare al minimo l’impedimento della libera visuale del mare.

    3. La delimitazione orizzontale parallela alla battigia di cui all’articolo 4, comma 1, lettera i), nonché quella di cui all’articolo 5, comma 1, lettera h), non possono, in alcun caso, essere di ostacolo alla libera visuale del mare. I comuni, anche nelle more di adozione dei PUA comunali e nel rispetto delle normative vigenti, adottano tutte le misure necessarie al fine di assicurare la libera visuale del mare.

    Art. 13

    (Varchi di accesso all’arenile)

     

    1. I comuni prevedono di norma varchi di accesso all’arenile nella misura di uno ogni 300 mt di costa. Laddove nel raggio di 300 mt non siano presenti spiagge libere o spiagge libere con servizi che possano assolvere alla suddetta funzione è obbligatoria la realizzazione di un varco, anche nelle more dell’approvazione del PUA comunale.

    2. I varchi di cui al comma 1 possono essere realizzati anche all’interno delle aree in concessione agli stabilimenti balneari.

    3. I titolari delle concessioni degli stabilimenti balneari hanno comunque l’obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e transito, anche ai fini della balneazione, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione.

    4. I comuni regolamentano le modalità per assicurare, nel rispetto delle norme di sicurezza e di tutela ambientale, il libero accesso e transito degli arenili anche al di fuori della stagione balneare.

    5. È fatto obbligo altresì ai Comuni di porre in essere tutti gli adempimenti necessari affinché le unità abitative, compresi i consorzi e i residence, adiacenti il demanio marittimo non ostacolino il libero e gratuito accesso all’arenile pubblico. A tal fine il Comune adotta gli opportuni provvedimenti per garantire la presenza di un varco ogni 300 metri e vigilare sulla libera fruibilità degli stessi.

     

     

     

    Art. 14

    (Trasparenza e legalità)

     

    1. Per l’assegnazione di nuove concessioni trovano applicazione le disposizioni in materia di tutela della concorrenza e, in particolare, i principi di parità di trattamento, di trasparenza e divieto di discriminazione.

    2. I comuni, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 53-bis, comma 3, della l.r. n. 13/2007, provvedono in particolare a:

    a) svolgere procedure competitive per la selezione dei concessionari ai fini del rilascio di nuove concessioni;

    b) attuare idonee procedure rivolte a rendere pubbliche le istanze presentate dai concessionari demaniali marittimi tese ad ottenere l’affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione, di cui all’articolo 45 bis nonché l’autorizzazione al sub ingresso nella concessione di cui all’articolo 46 del Codice della navigazione, fermo restando l’obbligo di espletare le verifiche di legge sull’idoneità tecnica, economica e morale dei soggetti ai quali viene autorizzato l’affidamento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

    3. Il Comune, fermo restando quanto previsto dall’articolo 49 della l.r. 13/2007, non può altresì procedere al rilascio dell’autorizzazione ai sensi degli articoli 45-bis e 46 del Codice della navigazione nel caso in cui:

    a) il concessionario non abbia provveduto al versamento integrale dei canoni concessori e dell’imposta regionale;

    b) siano presenti abusi edilizi sul bene oggetto di autorizzazione.

    4. I Comuni, ai sensi del comma 1 dell’articolo 53-bis della legge regionale 13/2007, entro il mese di febbraio di ogni anno provvedono alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, dei dati relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative di propria competenza, secondo lo schema predisposto dalla struttura regionale competente.

    5. Nell’ambito delle tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime di cui all’articolo 3 comma 1, sono esposte in maniera ben visibile al pubblico:

    a) la segnalazione certificata d’inizio attività;

    b) le autorizzazioni o le certificazioni richieste dalla normativa vigente;

    c) le ordinanze delle autorità competenti relative all'uso degli arenili;

    d) un avviso sullo stato di balneabilità delle acque e su eventuali pericoli;

    e) una tabella recante gli orari praticati, i servizi offerti e le tariffe applicate al pubblico;

    f) una tabella indicante il libero e gratuito accesso all’arenile anche ai fini della balneazione, con riferimento alla tipologia di cui all’articolo 4, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e secondo le modalità previste dalle ordinanze comunali;

    g) una tabella indicante il divieto di preposizionamento delle attrezzature da spiaggia, con riferimento alla tipologia di cui all’articolo 5, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e secondo le modalità previste dalle ordinanze comunali;

    h) eventuali comunicazioni istituzionali della Regione.

    6. La Direzione regionale competente in materia al fine di facilitare la consultazione dei dati da parte degli operatori del settore provvede a pubblicare e ad aggiornare, sull’apposita sezione del portale regionale, l’elenco delle disposizioni legislative e regolamentari regionali nonché le circolari regionali esplicative in materia di demanio marittimo per finalità turistico ricreative.

     

     

    Art. 15

    (Durata delle concessioni)

     

    1. I Comuni, nei limiti e nel rispetto della normativa vigente, determinano, nelle procedure di affidamento delle concessioni, la durata delle stesse che deve essere correlata all’entità degli investimenti.

    2. Ai fini del riconoscimento dell’importo dell’investimento proposto, devono essere computati in particolare:

    a) gli investimenti per gli interventi di manutenzione straordinaria, di recupero o ripristino, di demolizione e ricostruzione;

    b) gli investimenti per gli interventi di facile rimozione che richiedono la D.I.A. per poter essere realizzati;

    c) gli investimenti per l’acquisto di beni mobili e attrezzature limitatamente ad un valore del 20% del totale degli investimenti realizzati;

    d) gli investimenti relativi ad opere, servizi ed attività relativi al miglioramento delle condizioni di sicurezza ed al risparmio idrico ed energetico, al potenziamento dell’accessibilità e della fruizioni degli arenili;

    e) l’accantonamento fondo rischi per le mareggiate.

    3. I Comuni possono inoltre computare gli investimenti relativi a:

    a) partecipazione dei concessionari a programmi straordinari di ripascimento e/o difesa della costa diversi da quelli previsti dall’articolo 33 comma 3 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183);

    b) partecipazione dei concessionari alla realizzazione di opere pubbliche di riqualificazione ambientale e turistica del lungomare, ivi incluse le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, marciapiedi, piste ciclabili e aree verdi;

    c) partecipazione dei concessionari a programmi di recupero, ripristino, conservazione e/o valorizzazione di aree di particolare pregio ambientale, con particolare riferimento a parchi marini, aree protette e sistemi dunali.

    4. Gli investimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere realizzati dai concessionari anche in forma associata e/o consortile.

    5. I Comuni stabiliscono criteri oggettivi di valutazione degli investimenti di cui ai punti precedenti, sulla base della normativa vigente al momento dell’avvio della procedura di affidamento.

    6. Nell’ambito dell’iter istruttorio devono essere acquisiti tutti i pareri delle amministrazioni statali competenti.

    CAPO IV

    DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

     

    Art. 16

    (Disposizioni comuni)

     

    1. La fascia di arenile pari a 5 metri dalla battigia è lasciata sgombera da attrezzature balneari e da altri oggetti ingombranti tali da impedire il libero transito nonché eventuali operazioni di soccorso. I Comuni, nei casi in cui non sia effettivamente possibile garantire la distanza minima di 5 metri, possono definire, con apposita ordinanza, da adottare previa consultazione con le Capitanerie di porto, distanze inferiori, fino al limite minimo di 3 metri.

    2. Nell'ambito dell'area demaniale marittima assentita in concessione per finalità turistiche e ricreative, la realizzazione, la modifica o gli spostamenti di camminamenti pedonali, passerelle per i disabili, fioriere o altri arredi necessari per la migliore fruibilità della spiaggia, quali ad esempio gazebo, zone d’ombra, campi da gioco con recinzioni e rete di protezione, aree adibite all'installazione di giochi per bambini, aree attrezzate per la ginnastica, teli frangivento, sono consentiti sull'area medesima, previa comunicazione da parte del concessionario al Comune competente, purché poggiati al suolo o fissati con ancoraggi provvisori e rimovibili nel rispetto della normativa vigente. Tale disposizione si applica anche sulle aree demaniali marittime in convenzione, limitatamente ai servizi e alle attività ivi consentite.

    3. Previa comunicazione da parte del concessionario di cui all’articolo 5 o dei titolari delle convenzioni di cui all'articolo 6 al Comune competente, nel periodo intercorrente tra la fine della stagione balneare e l'inizio della successiva, possono essere installate, nel rispetto della normativa vigente in materia paesaggistico-ambientale ed urbanistica e purché non impediscano la libera fruizione dell’arenile, barriere antisabbia a protezione delle strutture turistico-ricreative insistenti sull'area demaniale marittima, poste a secco ad una distanza minima di 10 metri dalla battigia.

    4. Il livellamento del piano dell'arenile assentito in concessione e/o convenzione senza apporto di materiale, riconducibile ad un operazione superficiale per il ripristino della spiaggia a seguito delle deformazioni causate dal vento e/o dall’utenza giornaliera, è soggetto ad una semplice comunicazione da parte del concessionario al Comune competente.

    5. L’uso di mezzi meccanici, finalizzato esclusivamente alla pulizia della spiaggia, è soggetto a semplice comunicazione da parte del concessionario al comune competente per territorio. Nella comunicazione, da presentare prima dell’inizio della stagione balneare, sono indicate le caratteristiche del mezzo che si intende utilizzare

    6. I comuni regolamentano le tipologie e le modalità di utilizzo dei mezzi meccanici per le finalità di cui ai commi 4 e 5, con particolare riferimento alle limitazioni da porre a salvaguardia di aree di particolare pregio ambientale.

    7. I Comuni, in sede di predisposizione dei PUA o di loro varianti, possono individuare:

    a) aree destinate a colonie marine e ad altre attività di tipo socio-assistenziale e/o di pubblico interesse di cui all’articolo 37 del Codice della Navigazione;

    b) aree destinate a centri federali e/o alla pratica, anche di tipo agonistico, di sport legati al mare, gestiti da società e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro riconosciute dal CONI;

    c) aree riservate al turismo naturista;

    8. I comuni, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 866/2006, individuano in sede di predisposizione dei PUA Comunali, ove possibile, tratti di arenile da destinare all’accoglienza degli animali da compagnia, all’interno dei quali vi siano strutture per le quali il servizio veterinario della ASL competente per territorio rilasci il nullaosta sanitario a garanzia del benessere degli animali e del rispetto dell’igiene pubblica.

    9. In attuazione dell’articolo 53 comma 3 della l.r. 13/2007, lo spazio web di cui agli articoli 4, comma 1, lettera p), 5, comma 1, lettera n) e 9, comma 1, lettera e), può essere realizzato dai concessionari anche in forma associata ovvero in collaborazione con spazi web di promozione turistica gestiti da altri soggetti pubblici o privati.

    Art. 17 (Classificazione degli stabilimenti balneari)

     

    1. Con successivo regolamento regionale sono stabilite, ai sensi degli articoli 52, comma 4 e 56 della l.r. 13/2007, le modalità e le caratteristiche per la classificazione degli stabilimenti balneari.

    2. Nelle more dell’adozione del regolamento di cui al comma 1, continuano a trovare applicazione le disposizioni concernenti la classificazione degli stabilimenti balneari di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento regionale 15 luglio 2009, n. 11 (Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico- ricreative e classificazione degli stabilimenti balneari).

     

    Art 18

    (Destagionalizzazione delle attività turistico ricreative sul demanio marittimo)

     

    1. La Regione, ai sensi dell’articolo 52bis della l.r. 13/2007, promuove la destagionalizzazione delle attività turistico ricreative sul demanio marittimo.

    2. I Comuni, anche nelle more di approvazione dei PUA comunali fissano, entro il 30 settembre di ogni anno, i criteri e le modalità ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 2, dell’articolo 52 bis della l.r. 13/2007.

     

    Art. 19

    (Disposizioni transitorie)

     

    1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i titoli concessori relativi alle spiagge attrezzate e agli esercizi di ristorazione nel caso in cui prevedano arenile in concessione per il preposizionamento delle attrezzature balneari sono convertiti nella tipologia di utilizzazione di cui all’articolo 4, anche in deroga ai requisiti previsti per ogni singola tipologia di utilizzazione, qualora l’adeguamento strutturale rispetto ai requisiti stessi non sia possibile per ragioni urbanistiche o ambientali/paesaggistiche.

    2. Entro il mese di febbraio 2017, ad integrazione dell’obbligo previsto all’articolo 14 comma 4, i comuni devono altresì certificare, pubblicare sui loro siti istituzionali e trasmettere alla Regione:

    a) il dato relativo all’arenile di propria competenza, così come definito all’articolo 1, comma 2 lettera b), accompagnato da una relazione indicante le modalità con cui è stato determinato in rapporto allo sviluppo lineare della costa;

    b) il dato relativo alla quota di arenile di propria competenza riservato alla pubblica fruizione così come definito all’articolo 1 comma 2 lettera a).

    3. In casi eccezionali i Comuni possono provvedere, nelle more dell’approvazione e/o dell’adeguamento dei PUA comunali, al rilascio di concessioni temporanee di durata pari o inferiore alla stagione balneare, ferma restando l’acquisizione dei pareri, nulla-osta o altri atti di assenso previsti dalla normativa vigente. Tali concessioni sono subordinate al deposito di una cauzione a garanzia della rimozione delle opere al termine di ciascuna stagione.

    Art. 20

    (Stato di attuazione del regolamento)

    1. La Regione, attraverso la struttura competente, svolge un’attività di monitoraggio, controllo e vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento.

    2. La Giunta regionale trasmette, annualmente, alla Commissione consiliare permanente, una relazione sullo stato di attuazione del regolamento, anche sulla base dei dati trasmessi dai Comuni ai sensi dell’articolo 14, comma 4 e dell’articolo 19 comma 2.

     

     

    Art. 21

    (Abrogazioni)

    1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il r.r. 11/2009, ad esclusione degli articoli 8 e 9.

     

    Art.22

    (Entrata in vigore)

    1. Il presente regolamento regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

     

     

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

     

     

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