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Regolamento regionale 11 luglio 1988, n. 4

  • BUR  30 luglio 1988, n. 21.
  • Testo vigente al:
  • Regolamento per la tenuta dell'Albo regionale dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici per il conferimento degli incarichi connessi ad operazioni in materia di usi civici.
  • TITOLO I
    Contenuto e funzionamento dell'albo

    Art. 1

    Ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 8 gennaio 1986, n. 8 è istituito presso la Regione Lazio l'Albo dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici per lo svolgimento di operazioni in materia di usi civici.

    Art. 2

    All'Albo di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 8 del 1986 saranno iscritti:

    1) Per la sezione tecnica - economica - territoriale:
    I tecnici iscritti ad un Albo professionale ed appartenenti alle seguenti categorie:
    geometri;
    periti agrari - agrotecnici;
    architetti e periti industriali (edile e minerario);
    dottori agronomi e forestali;
    ingegneri civili in quanto compatibili con i regolamenti dei rispettivi ordini professionali.

    2) Per la sezione storico - giuridica:
    storici (laureati in lettere, filosofia);
    giuristi (laureati in legge, scienze politiche economia e commercio);
    diplomati in archivistica e paleografia.

    I suddetti professionisti dovranno rispondere ai requisiti di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 8 del 1986 nonché alle caratteristiche fissate dal presente regolamento.

    Art. 3

    Nel caso in cui le operazioni demaniali presuppongano la necessità di esplicare conoscenze professionali diverse, possono essere conferiti incarichi all'équipe di professionisti iscritti alle diverse categorie di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

    Art. 4

    Per essere iscritto all'Albo regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 8 del 1986 ciascun professionista oltre ai requisiti di cui all'articolo 4 della legge medesima, deve:
    - essere regolarmente iscritto all'ordine o al collegio di appartenenza;
    - presentare un dettagliato curriculum di attività professionali indicante il luogo di prevalente svolgimento dell'attività stessa con attestati di lavoro svolti, di specializzazioni conseguite, vistato dall'eventuale relativo ordine o collegio di appartenenza;
    - per i professionisti il cui ordinamento professionale noti preveda la sistemazione e la liquidazione degli usi civici e che non abbiano già, espletato incarichi prima del 31 dicembre 1985 occorrerà, oltre a quanto indicato in precedenza, la frequenza con esito positivo ad un corso riconosciuto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, lettera c) e dell'articolo 8 della legge regionale n. 8 del 1986.

    Art. 5

    La domanda per l'iscrizione all'Albo regionale è diretta ai sensi dell'articolo 6 della legge al presidente della commissione preposta alla costituzione e gestione dell'Albo, dovrà essere redatta in carta da bollo e corredata dai seguenti documenti:
    a)         certificato di cittadinanza italiana;
    b)         certificato attestante il godimento dei diritti civili;
    c)         certificato dei carichi pendenti;
    d)         certificato di residenza;
    e)         certificato di iscrizione all'Ordine (per gli iscrivendi alla I sezione dell'Albo);
    f)          curriculum vitae professionale con le caratteristiche di cui all'articolo 4 del presente regolamento;
    g)         dichiarazione dimostrativa dei requisiti di cui alla lettera b) dell'articolo 4 della legge regionale n. 8 del 1986, occorrente ad attestare mansioni svolte e/o compensi percepiti, o la certificazione del commissariato o dell'ufficio amministrativo regionale per gli usi civici;
    h)         atto sostitutivo di notorietà attestante lo stato giuridico del medesimo (stato di dipendenza o meno da pubblica amministrazione);
    i)          in caso di rapporto di dipendenza il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza.

    I certificati di cui ai punti a), b), c), d) potranno essere sostituiti da dichiarazione sostitutiva di notorietà per gli iscritti agli Ordini e per i dipendenti da pubbliche amministrazioni.

    Art. 6

    La commissione regionale preposta alla costituzione e gestione dell'Albo compila gli elenchi dei professionisti per categorie professionali di cui all'articolo 2 del presente regolamento, iscrivendoli nell'ordine cronologico di presentazione delle domande. All'atto della formazione dell'Albo si terrà conto anche dell'anzianità acquisita con incarichi pregressi.

    Rispettivamente per le due sezioni l'Albo deve contenere:
    1) il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza, la data di iscrizione all'Albo o al collegio di appartenenza, il codice fiscale e la partita I.V.A. per ciascun professionista nonché la data della relativa iscrizione e la provincia di appartenenza territoriale;
    2) cognome, nome, data e luogo di nascita, la residenza, il luogo e la data del titolo di studio, il codice fiscale o la partita I.V.A. e data della relativa iscrizione e la provincia di appartenenza territoriale.

    L'Albo è pubblico e copia di esso deve essere permanentemente depositata presso la sede regionale nonché presso gli ordini e collegi professionali esistenti.

    L'aggiornamento dell'Albo avverrà secondo le modalità di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 8 del 1986.

    Art. 7

    La sospensione o la cancellazione di un professionista dall'Albo regionale può essere disposta dalla competente Commissione regionale per gravi motivi attinenti le inadempienze nella esecuzione dell'incarico, per condanne penali ritenute rilevanti secondo i rispettivi ordinamenti professionali o per qualsiasi causa di incompatibilità nel frattempo sopravvenuta.

    La cancellazione deve essere disposta sentito l'ordine od il collegio di appartenenza.

    Nel caso di esperti non iscritti ad ordini o collegi la Commissione applicherà le norme di cui alla legge per i periti giudiziari.

    TITOLO II
    Conferimento di incarichi e liquidazione dei compensi

    Art. 8

    L'istruttore perito, nominato ai sensi degli articoli 10 od 11, può richiedere la nomina di un esperto iscritto alla seconda sezione dello stesso Albo od anche l'autorizzazione ad avvalersi di specifici esperti eventualmente necessari per la particolarità delle indagini (geologi, chimici, biologi o naturalisti ecc.) nonché l'autorizzazione ad avvalersi di collaboratori sia per le operazioni di campagna che di studio secondo quanto previsto dai regolamenti professionali.

    Art. 9

    L'Assessore regionale all'agricoltura darà comunicazione degli incarichi conferiti con decreto del Presidente della Giunta regionale alla Commissione preposta alla costituzione ed alla gestione dell'Albo mentre l'Assessore agli usi civici comunicherà copia del verbale di accettazione incarico ed inizio lavori nonché il loro completamento anche parziale al fine di garantire lo svolgimento di quanto indicato nell'articolo 12 della legge.

    Art. 10

    La liquidazione dei compensi secondo quanto previsto negli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 potrà avvenire specie nel caso di operazioni ed accertamenti complessi e di lunga durata in più fasi:
    a)         una anticipazione pari al 10% del presumibile compenso complessivo da liquidare ad approvazione del piano di lavoro e di spesa presentato dall'incaricato;
    b)         una anticipazione sulla liquidazione finale ad ogni consegna e deposito di elaborati anche parziali nella misura indicata al secondo comma dell'articolo 17 della legge;
    c)         una liquidazione finale decurtata degli anticipi già percepiti e con la rivalutazione, secondo coeff. I.S.T.A.T., dei crediti di lavoro non percepiti e maturati al momento della consegna della parcella relativa agli elaborati presentati.

    Art. 11

    È demandato alla Commissione, ai fini della liquidazione dei compensi che ai sensi dell'articolo 13 deve essere effettuata dall'assessore agli usi civici della Regione Lazio, l'emissione di un parere di congruità e la verifica delle parcelle professionali presentate dai periti, istruttori e delegati tecnici.

    TITOLO III
    Norme transitorie

    Art. 12

    In via provvisoria ed in attesa dell'apposito provvedimento legislativo, la Commissione elaborerà i criteri per definire la misura dei compensi nonché le modalità per la loro applicazione, la documentazione da esibire per il trattamento di missione ed il rimborso delle spese sostenute.

    Art. 13

    Per i periti nominati dopo la pubblicazione della legge regionale n. 8 del 1986 e prima della attivazione dell'Albo, qualora si tratti di primo incarico, viene concesso un termine di mesi 6 a partire dalla attivazione dell'Albo per perfezionare cori iscrizione all'Albo stesso il loro incarico e dimostrare quindi di possedere i requisiti necessari per l'iscrizione.

    Qualora detti incarichi derivino da delibera di Giunta, la Commissione, verificata l'accettazione dell'incarico da parte del professionista e verificato il possesso dei requisiti di cui alla legge ed al regolamento, provvederà alla iscrizione dello stesso all'Albo e ne darà immediata comunicazione alla Presidenza della Giunta regionale affinché ai sensi dell'articolo 11 venga emesso il prescritto provvedimento.

    In mancanza dei requisiti previsti la Commissione ne darà comunicazione al Presidente della Giunta regionale per i provvedimenti di revoca dell'incarico.

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari

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