Regolamento regionale 11 febbraio 1980, n. 1
-
BUR 10 marzo 1980, n. 7
- Testo vigente al:
- Integrazione al regolamento regionale 7 luglio 1975, n. 3, in attuazione della legge regionale 12 febbraio 1975, n. 28. Interventi per la zootecnia.
-
Art. 1
Al regolamento regionale 7 luglio 1975, n. 3, di attuazione della legge regionale 12 febbraio 1975, n. 28: “Interventi per la zootecnia” è aggiunto il seguente articolo:
Norma transitoria
I tempi di realizzazione di cui all’art. 3, punto 7), lettera a), del presente regolamento, delle opere comprese in programmi già approvati ed in corso di approvazione sono fissati in mesi dodici, eccezionalmente prorogabili a mesi diciotto a decorrere dalla data della concessione edilizia rilasciata dai competenti organi comunali.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.
Data di aggiornamento/verifica: 27/05/2021