Regolamento regionale 11 Dicembre 2013 n. 18
-
BUR 12 dicembre 2012 n.102
- Testo vigente al:
- Regolamento regionale concernente: “Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni”.
-
Art. 1
(Modifica dell’allegato A del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1)- All’allegato A, Titolo “Segretariato Generale”:
dopo le parole: “Elenco delle strutture che compongono il Segretariato Generale” viene inserita la seguente struttura:
12. AUTORITA’ DI AUDIT DEI PROGRAMMI FESR E FSE COFINANZIATI DALL’UNIONE EUROPEA
L'Autorità di Audit della Regione Lazio (AdA) designata dalla Regione per i Programmi Operativi dell’obiettivo convergenza della Programmazione 2007-2013 POR FESR e POR FSE (PO), è una struttura gerarchicamente e funzionalmente indipendente ed autonoma sia dall’Autorità di Gestione, sia dall’Autorità di Certificazione.
L’AdA riferisce della sua attività ai vertici dell’Amministrazione in modo da assicurare in ogni momento la conoscenza da parte dei vertici stessi del livello di rischio/criticità riguardanti l’attuazione dei PO per l’assunzione dei provvedimenti conseguenti.
L’indipendenza dell’Autorità di Audit nel rispetto del principio della separazione delle funzioni di cui all’art. 58 del Reg (CE) n. 1083/2006, è garantita dalla collocazione della stessa all’interno del Segretariato della Giunta regionale e dalla dotazione delle risorse strumentali e finanziarie idonee ad esercitare le funzioni di audit in autonomia.
L’Autorità di Audit è responsabile della verifica dell’efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo.
L’Autorità di Audit adempie a tutte le funzioni corrispondenti a quanto definito dal Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006, secondo le modalità attuative definite dal Regolamento (CE) della Commissione n. 1828/2006.
In particolare, essa è incaricata dei compiti seguenti:- garantire che le attività di audit siano svolte per accertare l'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo del programma operativo;
- garantire che le attività di audit siano svolte su un campione di operazioni adeguato per la verifica delle spese dichiarate;
- presentare alla Commissione, entro nove mesi dall'approvazione del programma operativo, una strategia di audit riguardante gli organismi preposti alle attività di audit di cui alle lettere a) e b), la metodologia utilizzata, il metodo di campionamento per le attività di audit sulle operazioni e la pianificazione indicativa delle attività di audit al fine di garantire che i principali organismi siano soggetti ad audit e che tali attività siano ripartite uniformemente sull'intero periodo di programmazione;
- entro il 31 dicembre di ogni anno, dal 2008 al 2015:
- presentare alla Commissione un rapporto annuale di controllo che evidenzi le risultanze delle attività di audit effettuate nel corso del periodo precedente di 12 mesi che termina il 30 giugno dell'anno in questione conformemente alla strategia di audit del Programma Operativo e le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo del Programma;
- formulare un parere, in base ai controlli ed alle attività di audit effettuati sotto la propria responsabilità, in merito all'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo, indicando se questo fornisce ragionevoli garanzie circa la correttezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione e circa la legittimità e regolarità delle transazioni soggiacenti;
- presentare, nei casi previsti dall'articolo 88 del Regolamento (CE) del Consiglio n.1083/2006, una dichiarazione di chiusura parziale in cui si attesti la legittimità e la regolarità della spesa in questione;
- presentare alla Commissione, entro il 31 marzo 2017, una dichiarazione di chiusura che attesti la validità della domanda di pagamento del saldo finale e la legittimità e la regolarità delle transazioni soggiacenti coperte dalla dichiarazione finale delle spese accompagnata da un rapporto di controllo finale.
L'Autorità di Audit assicura che gli audit siano eseguiti tenendo conto degli standard di revisione internazionalmente riconsciuti.
Art. 2
(Entrata in vigore)Il presente regolamento regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lazio.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.
Data di aggiornamento/verifica: 27/05/2021