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Regolamento regionale 11 dicembre 1978, n. 6

  • BUR 30 dicembre 1978, n. 36.
  • Testo vigente al:
  • Regolamento per il funzionamento del Comitato regionale per la prevenzione dell'alcoolismo e delle tossicodipendenze (articoli 90 e 91 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 e art. 4 della L.R. 11 settembre 1976, n. 46).
  • Art. 1

    Il Comitato regionale per la prevenzione dell'alcoolismo e delle tossicodipendenze previsto dall'articolo 90 della legge 22 dicembre 1975, n 685 e dall'articolo 4 della legge regionale 11 settembre 1976, n. 46, presieduto dall'assessore alla sanità della Regione o da un suo delegato e composto da membri scelti tra le persone aventi una concreta esperienza di studio e di lavoro nel campo dell'alcoolismo e delle tossicodipendenze di cui al primo e terzo comma del citato articolo 4 della legge regionale n. 46 del 1976, è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sanità, sentita la competente commissione consiliare.

    Art. 2

    Il Comitato si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta ogni due mesi in data fissata all'inizio dell'anno solare su proposta del Presidente.

    La convocazione del Comitato è effettuata dal Presidente, mediante avviso scritto, che deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno e deve essere spedito almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione, anche con telegramma, contenente la sommaria indicazione degli argomenti da trattare, deve essere diramato almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

    Il Comitato deve essere riunito anche su motivata richiesta di almeno sette componenti. In tal caso la riunione deve avere luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta.

    Art. 3

    Per la validità delle riunioni del Comitato occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

    Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

    In caso di parità prevale il voto del Presidente.

    Art. 4

    Nella sua prima riunione il Comitato elegge, a maggioranza dei suoi componenti, un vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

    Art. 5

    I membri del Comitato durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Possono essere sostituiti nel corso del triennio in caso di decadenza o di dimissioni. I nuovi nominati cessano dall'incarico al momento in cui scade il mandato di coloro che sono stati sostituiti.

    I membri non di diritto che non partecipino per tre volte consecutive o per quattro volte in un anno alle riunioni del Comitato e a quelle delle sezioni di cui al successivo articolo 6, senza giustificato motivo, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Comitato, sentiti gli interessati, su proposta del Presidente.

    Art. 6

    Il Comitato si articola nelle seguenti sezioni:
    1)         educazione sanitaria, diffusione delle informazioni, formazione degli operatori;
    2)         prevenzione primaria dell'alcoolismo e delle tossicodipendenze, piani di intervento terapeutico;
    3)         attività di volontariato e reinserimento sociale;
    4)         rilevazione dei dati ed analisi epidemiologica;
    5)         collegamento e collaborazione con le varie istituzioni ed organismi operanti nel settore, ivi compresi quelli scolastici, militari, giudiziari e di polizia.

    Nella prima seduta, il Comitato nomina nel suo seno un coordinatore per ogni singola sezione e ripartisce i membri fra le varie sezioni.

    Il coordinatore convoca la sezione, almeno una volta ogni due mesi, fissa l'ordine del giorno delle sedute, coordina le attività, riferisce al Comitato sui lavori svolti.

    Il Comitato e le singole sezioni, per lo svolgimento delle loro funzioni, possono costituire gruppi di lavoro, anche con la partecipazione di esperti estranei all'amministrazione regionale, di rappresentanti di organizzazioni sindacali, sociali e culturali, funzionari della pubblica amministrazione ed operatori sociali.

    Art. 7

    La partecipazione alle sedute del Comitato, delle sezioni e dei relativi gruppi di lavoro è gratuita.

    Ai membri del Comitato estranei all'amministrazione regionale, residenti fuori del comune di Roma, oltre al rimborso delle spese di viaggio, spetta il trattamento economico di missione previsto dall'articolo 3 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 60, e dall'articolo 4 della legge regionale 7 giugno 1975, n. 44.

    Ai membri equiparabili ai funzionari direttivi compete la indennità di trasferta prevista per i funzionari direttivi regionali, agli altri quella prevista per i collaboratori regionali.

    Con decreto del Presidente della Giunta regionale si provvederà ad individuare le competenze spettanti ai componenti del Comitato estranei all'amministrazione, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 60 e all'impegno e liquidazione delle somme stesse facendole gravare sul capitolo n. 12631 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1977.

    Art. 8

    Il Comitato regionale è organo tecnico - consultivo della Regione nelle materie elencate nell'articolo 5 della legge regionale 11 settembre 1976, n. 46.

    Il parere del Comitato deve essere sentito dalla Giunta regionale:
    a)         per la formulazione del piano di intervento contro l'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui all'articolo 92 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 e all'art. 9, legge regionale 11 settembre 1976, n. 46, da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale;
    b)         sulla concessione dell'esercizio di singole attività, fra quelle attribuite ai Consorzi per i servizi sociali e sanitari, ad associazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private a norma dell'articolo 94 della legge n. 685 del 1975 e dell'articolo 6 della legge regionale n. 46 del 1976, da proporre al Consiglio regionale.

    Il parere del Comitato può essere richiesto in ogni altro caso, nelle materie di sua competenza, dal Consiglio e dalla Giunta regionale.

    Il Comitato formula il parere per il presidente della Corte di appello sulla proposta per la designazione al Consiglio superiore della magistratura di due esperti componenti le sezioni specializzate del Tribunale e della Corte di appello di Roma, a norma dell'art. 101, legge 22 dicembre 1975, n. 685.

    Il Comitato può formulare proposte, nelle materie di sua competenza, al Consiglio e alla Giunta regionale.

    Il Comitato promuove indagini conoscitive ed accertamenti ispettivi.

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari

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