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Regolamento regionale 11 Aprile 2017 n.11

  • BUR 13 Aprile 2017 n.30
  • Testo vigente al:
  • Regolamento regionale di attuazione e integrazione dell'articolo 18 della legge regionale 10 agosto 2016, n.12, e successive modificazioni (Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione), recante norme sui criteri, le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare agricolo.
  • Articolo 1

    (Oggetto)

     

    1.Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto regionale, in attuazione dell’articolo 18 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 e successive modificazioni (Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione), disciplina i criteri, le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare agricolo.

     

     

    Art. 2

    (Amministrazione dei beni del patrimonio immobiliare agricolo)

     

    1.I beni del patrimonio immobiliare agricolo inseriti nel piano delle valorizzazioni immobiliari di cui all’articolo 1, comma 31, della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio) sono amministrati dalla direzione regionale competente in materia di demanio e patrimonio, di seguito denominata direzione regionale competente, nel rispetto dei criteri previsti dall’articolo 18 della l.r. n. 12/2016 nonché dell’articolo 17 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno 2003) ed in conformità agli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale, con apposita deliberazione, al fine di conseguire un reddito rapportato ai valori agricoli medi di riferimento, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modificazioni.

     

    Art. 3

    (Costituzione Banca della Terra e procedura di locazione

    dei terreni agricoli o a vocazione agricola nella disponibilità della Regione)

     

    1.Al fine di valorizzare il patrimonio immobiliare agricolo e favorire lo sviluppo dell’agricoltura anche attraverso la crescita dimensionale delle imprese agricole, i terreni agricoli o a vocazione agricola, nella disponibilità della Regione, in attuazione dell’articolo 18, comma 3, della l.r. n. 12/2016, sono inseriti in un elenco denominato “Banca della terra”.

    2.L’elenco di cui al comma 1 è adottato con deliberazione della Giunta regionale ed è pubblicato annualmente sul sito istituzionale della Regione.

    3.A seguito di avviso pubblicato dalla Regione, anche tramite sistemi informatici, i soggetti interessati, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38.) possono proporre alla direzione regionale competente, entro i termini fissati dal predetto avviso, apposita istanza di affitto dei terreni agricoli e a vocazione agricola nella disponibilità della Regione non utilizzati per altre finalità istituzionali, tramite offerte in rialzo. In caso di più richieste, è riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, così come definiti dall’articolo 4-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).

    4.Alla determinazione del canone di affitto, da porre a base d’asta nell’avviso di cui al comma 3, provvede la struttura regionale competente in materia, ovvero altro organismo individuato con deliberazione della Giunta regionale, sulla base di una perizia e dei valori agricoli medi di riferimento.

    5.La durata dei contratti di affitto è fissata in anni venti, decorrenti dall’annata agraria in corso al momento della sottoscrizione del contratto, e gli stessi non si intendono rinnovati automaticamente se non previo consenso scritto delle parti.

    6.Gli oneri istruttori per l’espletamento dell’avviso pubblico sono integralmente a carico del soggetto aggiudicatario.

    7.Ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lett. e), della l.r. n. 12/2016, e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 66, comma 7, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, una quota minima del 55 per cento dei terreni non oggetto di rinnovo dei contratti di cui all’articolo 4 è destinata alla locazione in favore di giovani tra i 18 e i 40 anni di età che, individualmente o in forma associata, intendano costituire o avviare un’impresa e siano in possesso di una propria posizione fiscale e previdenziale nonché di idonee qualifiche e competenze professionali attestate da adeguato titolo di studio, ovvero si impegnino, al momento della presentazione della domanda, ad acquisirle entro trentasei mesi dalla sottoscrizione del contratto di affitto, tramite la frequentazione di specifici corsi indetti da enti abilitati.

    8.Il mancato rispetto delle previsioni di cui al comma 7 da parte dei conduttori costituisce causa di risoluzione del contratto di affitto.

    9.Fatto salvo quanto previsto al comma 7, quota parte del patrimonio immobiliare di cui al comma 1 nella disponibilità della Regione, individuato tramite deliberazione della Giunta regionale, può essere destinato agli scopi di cui all’articolo 18, comma 2, lettera f), della l.r. n. 12/2016.

     

     

    Art. 4

    (Rinnovo dei contratti di locazione dei fondi rustici)

     

    1.I fondi rustici di cui alla lettera b-bis del comma 2 dell'articolo 18 della l.r. n.12/2016, ivi inclusi quelli pervenuti in proprietà alla Regione ai sensi dell'articolo 1, commi 5 e 10, della legge regionale 11 agosto 2008, n.14 e successive modifiche (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio)"nonché quelli provenienti dagli enti ed associazioni disciolti per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della Legge 22 luglio 1975, n.382), fanno parte dei beni del patrimonio immobiliare agricolo inseriti nel piano delle valorizzazioni di cui all’articolo 2, comma 1. ([1] )  

    2.La durata dei contratti di affitto dei fondi di cui al comma 1 è fissata in anni venti decorrenti dall’annata agraria in corso al momento della sottoscrizione del contratto e gli stessi sono rinnovati previa istanza di coloro i quali occupano o conducono il fondo alle condizioni previste dal presente articolo.  ([2] ) 

    2bis.  Le richieste di rinnovo dei contratti di cui al primo periodo della lettera a) del comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 12/2016 e successive modifiche, ove non ancora presentate ai sensi del comma 2 del presente regolamento, devono essere trasmesse alla direzione regionale competente, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 27 febbraio 2020, n.1 (Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione), fatto salvo quanto previsto in materia di sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi dall’articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27, e dall’articolo 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n.23. La Regione rientra nella piena disponibilità dei fondi i cui contratti di affitto siano scaduti e per i quali non sia stata presentata richiesta di rinnovo entro il termine di cui al precedente periodo. ([3])  

    3.Fatto salvo quanto previsto al comma 7, il canone di affitto dei fondi di cui al comma 1 è determinato, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lett. d), della l.r. n. 12/2016, in base ai valori agricoli medi di riferimento. Ai fini della determinazione del canone viene, altresì, computato il 50 per cento delle unità immobiliari ad uso abitativo per fondo rustico successive alla prima. Il canone è adeguato annualmente in base agli indici dell’Istituto nazionale di statistica relativi ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati con riferimento all’anno precedente.([4])

    4.Ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lett. b), della l.r. n. 12/2016, i conduttori i cui contratti di affitto agricoli hanno una durata, inferiore a sette anni secondo quanto previsto dall’art.4 della legge 3 maggio 1982, n.203 (norme sui contratti agrari), calcolata dal 12 agosto 2016 sino alla rispettiva scadenza naturale, possono chiedere alla direzione regionale competente il rinnovo dei relativi contratti, nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal presente articolo.([5])

    5.Ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lett. a), della l.r. n. 12/2016, i conduttori dei fondi di cui al comma 1, che abbiano rinnovato il contratto di affitto del fondo ai sensi dei commi 1 e 5, dell’articolo 17, della l.r. n. 29/2003 e i cui contratti di locazione giungono a naturale scadenza il 10 novembre 2022, possono chiedere alla competente direzione regionale il rinnovo del contratto di affitto fino al 10 novembre 2037.

    6.Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dall’articolo 17, comma 4, della l.r. n. 29/2003, resta a carico del detentore del fondo l’onere di dimostrare, alla direzione regionale competente, la permanenza decennale sul fondo medesimo, tramite documentazione desunta dal fascicolo aziendale, ovvero da altra idonea documentazione. La direzione regionale competente provvede al frazionamento catastale del fondo agricolo tra l’originario conduttore e il detentore.

    7.Ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lett. a), della l.r. n. 12/2016 e dell’articolo 17, comma 3, lettera c), della l.r. 29/2003,  così come modificata dall'articolo 17, comma 12, della legge regionale 14 agosto 2017, n.9, il canone di affitto previsto dai contratti di cui ai commi 5 e 6 è pari allo 0,30 per cento dei valori agricoli medi di riferimento. Ai contratti scaduti precedentemente all’annata agraria 10 novembre 2017, ai fini della determinazione del nuovo canone di affitto, si applicano le medesime disposizioni di cui all’articolo 18, comma 2, lettera a), della l.r. 12/2016 e successive modifiche. Il canone di affitto  è adeguato annualmente in base agli indici dell’Istituto nazionale di statistica relativi ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati con riferimento all’anno precedente.([6])  

    8.Per accedere al rinnovo dei contratti di affitto dei fondi di cui al presente articolo, i conduttori devono essere in regola con il pagamento dei canoni di affitto, delle indennità di occupazione e degli oneri accessori, anche pregressi. Al fine di determinare l’indennità di occupazione per i contratti scaduti prima dell’annata agraria 10 novembre 2017, si applica lo scaglione percentuale di cui all’art. 17, comma 3, lettera c), della l.r. 29/2003 e successive modifiche. ([7]) I conduttori morosi al momento dell’istanza presentata alla competente direzione regionale possono accedere al rinnovo a condizione che gli stessi si impegnino formalmente a regolarizzare la propria posizione debitoria, anche mediante rateizzazione ai sensi dell’articolo 64 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005) e successive modificazioni, almeno 30 giorni prima della data formalmente comunicata dalla Regione per il rinnovo del contratto di affitto, rinunciando altresì a qualunque contenzioso in atto nei confronti della proprietà.

    9.Sono integralmente a carico dei singoli conduttori gli oneri istruttori, ivi compresi quelli relativi all’eventuale frazionamento del fondo, sostenuti dalla Regione per procedere al rinnovo o alla sottoscrizione del contratto di affitto dei fondi rustici. 

    9bis.   Nei contratti rinnovati ai sensi del presente articolo è inserita una clausola risolutiva espressa, ai sensi della quale i conduttori hanno l’obbligo di adeguamento alla disciplina vigente in materia di acque reflue di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, entro diciotto mesi dalla data di rinnovo del contratto, pena la risoluzione automatica del contratto stesso. ([8])

     

    Art. 5

    (Diritto di opzione all’acquisto)

     

    1.Al fine di contribuire al ricambio generazionale nelle aree rurali, ridurre i fenomeni di declino dei territori rurali e migliorare le condizioni di vita delle popolazioni, ai conduttori titolari di regolare contratto di affitto, ancorché scaduto e non ancora rinnovato, in alternativa al rinnovo dei contratti agricoli, ai sensi dell’articolo 17, comma 7, della l.r. n. 29/2003, è riconosciuto il diritto di opzione all’acquisto del fondo stesso, da esercitare tramite apposita istanza, secondo i termini e le modalità previsti dal presente articolo.

    2.La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua i terreni nella disponibilità della Regione, confluiti nella “Banca della terra” di cui all’articolo 3, comma 1, che possono essere oggetto di alienazione.  

    3.Il prezzo di vendita dei terreni offerti in opzione a sensi del comma 1 è determinato, sulla base dei valori agricoli medi di riferimento, dalla direzione regionale competente in materia, ovvero da altro soggetto individuato con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

    4.I conduttori, entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data del ricevimento dell’offerta di vendita trasmessa dalla direzione regionale competente e spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o via pec, comprensiva sia del prezzo di vendita  sia dell’importo per la  regolarizzazione dei canoni di affitto, delle indennità di occupazione e degli oneri accessori, a pena di decadenza, esercitano il diritto di opzione all’acquisto di cui al comma 1 mediante accettazione dell’offerta di vendita, da inviare alla Regione a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o via pec.

    5.La stipula del contratto definitivo di compravendita ed il pagamento integrale del relativo prezzo avvengono entro novanta giorni dalla data dell’invio della comunicazione di accettazione dell’offerta di vendita da parte del conduttore.

    6.Per le finalità di cui al presente articolo, i conduttori di cui al comma 1 devono rinunciare a qualunque contenzioso in atto nei confronti della proprietà. Gli oneri sostenuti dalla Regione per procedere all’alienazione dei fondi rustici sono integralmente a carico dell’acquirente.

     

     

    Art. 6

    (Vincolo di destinazione)

     

    1.Ai sensi dell’articolo 66 del d.l. n.1/2012, ai terreni alienati o affittati ai sensi del presente regolamento non può essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola, prima del decorso di venti anni dalla trascrizione dei relativi contratti nei pubblici registri immobiliari.

     

     

    Art. 7

    (Convenzioni con l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare)

     

    1.         La Regione può stipulare apposite convenzioni con l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), concernenti il rinnovo dei contratti di locazione di cui all’articolo 4 e l’alienazione dei fondi rustici di cui all’articolo 5, in conformità alle modalità previste dall’articolo 13, comma 4-quater, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.), convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, e dall’articolo 66 del d.l. n.1/2012.

    2.         La Regione può altresì stipulare convenzioni con l’ISMEA per la realizzazione dei progetti per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile di cui all’articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441 (Norme per la diffusione e la valorizzazione dell’imprenditoria giovanile in agricoltura).

     

     

    Art. 8

    (Entrata in vigore)

     

    1.Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

         

          Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti normativi originari. 

     



    [1] Comma modificato dall'art. 3, comma 1, del r.r. 8 novembre 2019, n. 22, pubblicato sul BUR Lazio 12 novembre 2019, n.91. 

    [2] Comma modificato dall'art. 3, comma 2, del r.r. 8 novembre 2019, n. 22, pubblicato sul BUR Lazio 12 novembre 2019, n. 91

    [3] Comma inserito dall’articolo 1, comma 1, lettera a) del r.r. 7 luglio 2020, n.19, pubblicato sul BUR Lazio 9 luglio 2020, n. 87

    [4] Comma così modificato  dall’articolo 1, comma 1, lettera b) del r.r. 7 luglio 2020, n.19, pubblicato sul BUR Lazio 9 luglio 2020, n. 87

    [5] Comma così modificato  dall’articolo 1, comma 1, lettera c) del r.r. 7 luglio 2020, n.19, pubblicato sul BUR Lazio 9 luglio 2020, n. 87 

    [6] Comma già sostituito  dall'articolo 1 del r.r. 5 Ottobre 2017 n.21, pubblicato sul BUR Lazio 10 Ottobre 2017 n.81, successivamente modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera d) del r.r. 7 luglio 2020, n.19, pubblicato sul BUR Lazio 9 luglio 2020, n. 87 

    [7] Periodo aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lettera e) del r.r. 7 luglio 2020, n.19, pubblicato sul BUR Lazio 9 luglio 2020, n. 87 

    [8] Comma aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lettera f) del r.r. 7 luglio 2020, n.19, pubblicato sul BUR Lazio 9 luglio 2020, n. 87

     

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