Regolamento regionale 11 agosto 2026, n. 13
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BUR Lazio 13 agosto 2026, n. 65
- Testo vigente al:
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Modifiche al regolamento regionale 3 agosto 2015, n. 7 (Disciplina dell’attività ricettiva di albergo diffuso ai sensi del comma 4-bis, dell’articolo 23 della L.R. 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla L.R. 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche) e successive modifiche.
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Art. 1
(Modifiche all’articolo 2 del regolamento regionale 3 agosto 2015, n. 7 (Disciplina dell’attività ricettiva di albergo diffuso ai sensi del comma 4 bis, dell’articolo 23 della l. r. 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla l. r. 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche) e successive modifiche)1. All’alinea del comma 1, dell’articolo 2, del r.r. 7/2015, la parola: “40.000”, è sostituita dalla seguente: “65.000”.
Art. 2
(Modifiche all’articolo 6 del r.r. 7/2015)1. Al comma 3, dell’articolo 6, del r.r. 7/2015, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: “segnala l’inadempienza all’Ente territoriale competente, ai fini dell’applicazione”, sono sostituite dalle seguenti: “provvede, qualora ne ricorrano i presupposti, all’irrogazione”;
b) dopo le parole: “l.r. 13/2007”, sono aggiunte le seguenti: “e successive modifiche.”.
Art. 3
(Modifiche all’articolo 8 del r.r. 7/2015)1. All’articolo 8, del r.r. 7/2015, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3:
1) dopo le parole: “l.r. 13/2007”, sono inserite le seguenti: “e successive modifiche”;
2) le parole: “all’Agenzia regionale del Turismo”, sono sostituite dalle seguenti: “alla direzione regionale competente in materia di turismo”;
b) il comma 4, è sostituito dal seguente:
“4. Il Comune, entro il 15 gennaio di ogni anno, trasmette alla direzione regionale competente in materia di turismo gli aggiornamenti dei dati sulla capacità ricettiva degli alberghi diffusi che hanno presentato la SCIA nel corso dell’anno precedente, comprese le nuove aperture o le variazioni intervenute. Contestualmente il Comune trasmette un elenco riepilogativo degli alberghi diffusi esistenti, con i dati contenuti nella modulistica prevista nel secondo periodo del comma 3. La direzione può richiedere la trasmissione degli aggiornamenti anche nel corso dell’anno.”.
Art. 4
(Inserimento degli articoli 11 bis e 11 ter nel r.r. 7/2015)1. Dopo l’articolo 11, del r.r. 7/2015, sono inseriti i seguenti:
“Art. 11 bis
(Codice identificativo delle strutture ricettive)1. Gli alberghi diffusi disciplinati nel presente regolamento sono inseriti, ai sensi dell’articolo 23 bis della l.r. 13/2007, nella banca dati istituita presso la direzione regionale competente in materia di turismo. La medesima direzione assegna un codice identificativo univoco a ciascuna struttura denominato “codice identificativo regionale” (CIR), propedeutico al rilascio del codice identificativo nazionale (CIN), da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza e da esporre in conformità alla normativa statale vigente.
2. La banca dati prevista nel comma 1 è messa a disposizione degli interessati e delle autorità preposte ad effettuare i controlli.
3. Le modalità per la gestione della banca dati e per l’utilizzo del CIR da parte degli alberghi diffusi sono disciplinate nella deliberazione prevista nell’articolo 23 bis, comma 2, della l.r. 13/2007.
Art. 11 ter
(Comunicazione a fini statistici, di monitoraggio e di analisi dell’offerta ricettiva)
1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa statale vigente, ai sensi dell’articolo 28, comma 1, della l.r. 13/2007, tutti i soggetti titolari o gestori degli alberghi diffusi disciplinati nell’articolo 3, comunicano, per via telematica, gli arrivi e le presenze alla direzione regionale competente in materia di turismo ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale e del monitoraggio dell’impatto dell’offerta ricettiva entro e non oltre il mese successivo a quello dell’arrivo del cliente.
2. Le modalità e i termini delle comunicazioni previste nel comma 1 sono stabilite dalle linee guida adottate con deliberazione di Giunta regionale ai sensi dell’articolo 28, comma 1 bis, della l.r. 13/2007.”.
Art. 5
(Entrata in vigore)1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.
Data di aggiornamento/verifica: 13/08/2026