Regolamento regionale 11 agosto 2026 n. 12
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BUR Lazio 13 agosto 2026 n. 65
- Testo vigente al:
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Modifiche al regolamento regionale 3 gennaio 2022, n. 1 (Nuova disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico. Abrogazione del regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 10 “Disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi”) e successive modificazioni
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Art. 1
(Modifiche all’articolo 2 del regolamento regionale 3 gennaio 2022, n. 1 “Nuova disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico. Abrogazione del regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 10 (Disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi)” e successive modificazioni)1. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 del regolamento regionale 1/2022, è aggiunto il seguente:
“1 bis. Il presente regolamento disciplina altresì, nei casi previsti dall'articolo 28 bis, il rilascio del nulla osta idraulico concernente la disciplina locale delle distanze dalle opere idrauliche nel tratto urbano del fiume Tevere ricadente nel territorio di Roma Capitale.”.Art. 2
(Inserimento del capo V bis del regolamento regionale 3 gennaio 2022, n. 1)1. Dopo il capo V del regolamento regionale 1/2022, è inserito il seguente:
“CAPO V BIS DISCIPLINA LOCALE
Art. 28 bis
(Disciplina locale delle distanze nel tratto urbano del fiume Tevere nel Comune di
Roma Capitale)1. La disciplina locale delle distanze prevista nel presente articolo si applica ai procedimenti che prevedono la realizzazione di costruzioni e scavi nel tratto urbano del fiume Tevere ricadente nel territorio di Roma Capitale, in prossimità degli argini costituiti da terrapieni rivestiti e dei muraglioni, caratterizzati dalle peculiari condizioni morfologiche, costruttive e funzionali, individuati nell'allegato A. Restano esclusi dall'ambito di applicazione gli argini in terra aventi funzione autonoma di contenimento idraulico.
2. La disciplina locale si applica esclusivamente alle opere pubbliche, agli interventi finalizzati al perseguimento dell'interesse pubblico, ai lavori di manutenzione, agli interventi di adeguamento di reti e impianti tecnologici e industriali esistenti, non delocalizzabili.
3. Per le opere e gli interventi indicati nel comma 2, che prevedono l’esecuzione di costruzioni e scavi in prossimità degli argini previsti nel comma 1, la competente Autorità idraulica, all'esito di una valutazione tecnico idraulica e previo rilascio del relativo nulla osta idraulico, in deroga alle distanze ordinarie previste nell'articolo 96, lettera f), del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 che approva e contiene il testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie e successive modifiche, può autorizzare una distanza inferiore a quella ordinariamente prevista, esclusivamente qualora sia accertata la piena compatibilità dell'intervento con le esigenze di sicurezza idraulica, tutela delle opere di difesa e regolare deflusso delle acque. Per gli argini in terra resta ferma la facoltà dell'Autorità idraulica di prescrivere distanze superiori a quelle ordinarie, ove ciò risulti necessario ai fini della tutela idraulica.
4. Le deroghe consentite nel presente articolo sono subordinate alla presentazione di apposita istanza per il rilascio del nulla osta idraulico, corredata della documentazione tecnica, indicata nell’allegato B, necessaria a dimostrare la compatibilità dell'intervento con il regime idraulico del corso d'acqua, la stabilità delle opere di difesa, il regolare deflusso delle piene, nonché l'assenza di effetti pregiudizievoli sulla sicurezza idraulica, secondo quanto previsto dalla disciplina locale. L'Autorità idraulica, nell’ambito dell'istruttoria tecnica, può richiedere integrazioni e ulteriori approfondimenti. Il procedimento si conclude mediante il rilascio del nulla osta, eventualmente corredato da prescrizioni e condizioni, o, qualora non risultino soddisfatti i requisiti di sicurezza idraulica, con il diniego motivato. Il rilascio del nulla osta non comporta la modifica della fascia di rispetto e non sostituisce gli atti di assenso, autorizzazioni, permessi o licenze previsti dalla normativa vigente.”.
Art. 3
(Entrata in vigore)1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari. - File allegati:
Data di aggiornamento/verifica: 13/08/2026