Regolamento regionale 11 agosto 2022 n. 11
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BUR Lazio 16 agosto 2022 n. 68 (Regolamento rettificato come da errata corrige pubblicata sul BUR Lazio 06/09/2022 n.74)
- Testo vigente al:
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Regolamento di attuazione e integrazione della legge regionale 10 febbraio 2022, n.1. (Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e le attività storiche)
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Articolo 1
(Oggetto)1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto e dell’articolo 8 della legge regionale 10 febbraio 2022 n. 1 (Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e attività storiche), disciplina criteri e modalità per:
a) il censimento delle botteghe e attività storiche da parte dei comuni facenti parte del territorio regionale;
b) l’iscrizione nell’Elenco regionale delle botteghe e attività storiche e la disciplina per l’istituzione, la tenuta, l’aggiornamento e la cancellazione dall’Elenco stesso;
c) la progettazione e realizzazione di iniziative di valorizzazione e promozione delle botteghe e attività storiche, diffondendone la conoscenza anche attraverso i canali di comunicazione istituzionali della Regione e dei comuni;
d) il rilascio dell’attestato e del logo per ciascuna fattispecie di bottega e attività storiche nonché le norme relative alla loro esposizione ed utilizzo anche ai fini promozionali;
e) la concessione dei contributi di cui agli articoli 4, comma 2 e 6, comma 2, della legge regionale 1/2022;
f) la revoca dei contributi per mancato rispetto dei vincoli di cui all’articolo 7 della legge regionale 1/2022;
g) la gestione e la ripartizione delle risorse di cui all’articolo 12 della legge regionale 1/2022.
Articolo 2
(Definizioni)1. Ai fini del presente regolamento, ferme restando le definizioni di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 1/2022, si intende per:
a) legge regionale: la legge regionale 10 febbraio 2022 n. 1 (Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e attività storiche);
b) Elenco regionale: l’Elenco regionale delle botteghe e attività storiche e dei mercati e delle fiere di cui all’articolo 51 della legge regionale 6 novembre 2019 n. 22 (Testo Unico del Commercio), disciplinato dall’articolo 3 della legge regionale e dal presente regolamento;
c) botteghe ed attività storiche: le fattispecie di cui all’articolo 2 della legge regionale nonché le botteghe e le attività storiche che, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge stessa, in deroga al solo requisito temporale, al momento dell’entrata in vigore della legge medesima, siano riconosciute con provvedimenti comunali e che possono essere iscritte nell’Elenco regionale;
d) mercati e fiere di valenza storica: attività storiche su aree pubbliche di cui all’articolo 51 della l.r. 22/2019, che possono essere iscritti nell’Elenco regionale;
e) attività economiche: i soggetti di cui alle lettere c) e d);
f) direzione regionale competente: la direzione regionale competente in materia di sviluppo economico;
g) reti di imprese: l’aggregazione di attività economiche su strada, come definita dall’articolo 15, comma 1, lettera r), della legge regionale 6 novembre 2019 n. 22 (Testo Unico del Commercio);
h) Testo Unico del Commercio: la l.r. 22/2019 e successive modifiche.
Articolo 3
(Censimento delle botteghe e delle attività storiche)1. I comuni, sulla base dei dati e della documentazione amministrativa in proprio possesso, ovvero acquisiti dalle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, dalle associazioni maggiormente rappresentative di salvaguardia e di promozione delle botteghe e attività storiche, ovvero dalle attività economiche presenti sul territorio, mediante comunicazioni dalle stesse trasmesse a seguito di apposito avviso, provvedono al censimento delle medesime attività economiche, ai sensi dell’ articolo 3, comma 1, della legge regionale, predisponendo un apposito elenco.
2. Il censimento di cui al comma 1 comprende, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale, anche le attività economiche che abbiano già ottenuto specifici provvedimenti comunali di riconoscimento della storicità delle proprie attività, per le quali si prescinde dal requisito temporale di cui all’articolo 2 della legge regionale stessa.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i comuni, previa verifica della sussistenza dei requisiti ai sensi della legge regionale, trasmettono alla Direzione regionale competente l’elenco delle attività economiche risultanti dal censimento, ai fini dell’iscrizione delle stesse in una delle sezioni dell’Elenco regionale di cui all’articolo 4.
4. Ferma restando la trasmissione d’ufficio da parte del comune alla Regione dell’elenco delle attività economiche in possesso dei requisiti per essere iscritte nell’Elenco regionale, i legali rappresentanti delle attività economiche possono, in qualsiasi momento, presentare istanza di iscrizione all’Elenco regionale presso il comune sul cui territorio si svolge l’attività, il quale procede all’istruttoria e, in caso di esito positivo, trasmette la relativa richiesta di iscrizione alla Regione.
5. L’istanza di iscrizione del legale rappresentate delle botteghe ed attività storiche dev’essere corredata dei seguenti documenti e informazioni:
a) visura camerale storica aggiornata a data non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell’istanza, contenente la denominazione, la ditta, la sede legale e quella operativa e la partita IVA dell’impresa;
b) i segni distintivi di cui l’impresa è proprietaria o ha diritto di disporre in esclusiva ed in grado di connotarla rispetto alla storicità ed alla particolare valenza della propria attività secondo i criteri di cui alla legge regionale e al presente regolamento;
c) copia del titolo di proprietà dell’immobile presso cui l’attività economica è esercitata ovvero altra documentazione attestante la disponibilità degli spazi utilizzati ai fini d’impresa;
d) l’eventuale provvedimento di cui all’articolo 52, comma 1 bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
e) una relazione, debitamente supportata da ulteriori riscontri documentali predisposti anche con l’eventuale collaborazione dell’ente locale e delle associazioni di settore, in cui siano evidenziati i profili di storicità dell’attività economica esercitata e si faccia dettagliatamente menzione delle caratteristiche storico-artistiche ed architettoniche dei locali presso cui l’attività è esercitata ovvero della particolare produzione realizzata e commercializzata anche evidenziando gli elementi indicati dall’articolo 4, comma 2, lettere da a) a f), della legge regionale.
6. Le imprese che fanno parte dei mercati e delle fiere di valenza storica di cui all’articolo 51 del Testo Unico del Commercio, possono presentare al Comune richiesta di iscrizione all’elenco regionale a mezzo delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale ovvero delle associazioni di gestione dei servizi mercatali di cui all’articolo 39, comma 1, lettera z), del Testo Unico del Commercio.
7. Per la presentazione dell’istanza di iscrizione nell’Elenco regionale dei mercati e delle fiere di valenza storica di cui all’articolo 51 del Testo Unico del Commercio si applicano, in quanto compatibili, le modalità di cui al comma 5.
Articolo 4
(Elenco regionale. Istituzione, tenuta, aggiornamento e cancellazione)1. La Direzione regionale competente, con apposito provvedimento, prende atto dell’elenco di cui all’articolo 3, comma 3, trasmesso dai comuni ed istituisce l’Elenco regionale di cui all’articolo 3, comma 2, della legge regionale.
2. Le attività economiche di cui agli articoli 2 e 5 della legge regionale, in possesso dei requisiti verificati dai comuni, sono iscritte nell’Elenco regionale ripartito nelle seguenti sezioni:
a) “Locali storici, di valore storico artistico ed architettonico” per le attività economiche aventi i requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale;
b) “Locali storici tradizionali” per le attività economiche aventi i requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale;
c) “Botteghe d’arte e di antichi mestieri” per le attività economiche aventi i requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale;
d) “Attività storiche e tradizionali” per le attività economiche aventi i requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), della legge regionale;
e) “Mercati e fiere di valenza storica” per le attività economiche di cui all’articolo 5 della legge regionale.
3. L’Elenco regionale è pubblicato e reso disponibile per la consultazione sul sito istituzionale della Regione e negli altri siti web regionali correlati, nonché nei portali web istituzionali dei comuni.
4. Sono resi pubblici per la consultazione i dati relativi alla denominazione della bottega e delle attività storiche, il luogo di effettivo esercizio dell’attività economica, i riferimenti agli eventuali siti internet e profili social, la categoria merceologica e/o il codice ATECO con cui l’attività risulta iscritta alla CCIAA.
5. La Direzione regionale competente in materia di sviluppo economico è responsabile della tenuta, dell’aggiornamento, nonché della cancellazione dall’Elenco regionale delle attività economiche.
6. L’aggiornamento dell’Elenco regionale è effettuato dalla direzione regionale competente su richiesta del comune e previa verifica, da parte dello stesso, della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente in capo all’attività economica per la quale si richiede l’iscrizione.
7. Qualora l’attività economica acquisisca successivamente all’iscrizione nell’Elenco regionale i requisiti per l’iscrizione in una diversa sezione dell’Elenco stesso, il legale rappresentante presenta istanza debitamente documentata al comune competente che, effettuata l’istruttoria, ne trasmette l’esito alla Direzione regionale competente ai fini dell’adozione del provvedimento di trasferimento ad altra sezione dell’Elenco regionale stesso.
8. La direzione regionale competente provvede alla cancellazione dell’attività economica dall’Elenco regionale nei seguenti casi:
a) mancato rispetto dei vincoli di cui all’articolo 3, comma 5, della legge regionale, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo;
b) revoca dei contributi ai sensi dell’articolo 8, comma 7, del presente regolamento;
c) presentazione di apposita istanza di cancellazione da parte del comune, anche a seguito di specifica richiesta del legale rappresentante dell’attività economica interessata.
Articolo 5
(Attestato e logo)1. A seguito dell’iscrizione nell’Elenco regionale la direzione regionale competente rilascia all’operatore economico un attestato riportante:
a) la denominazione sotto cui è esercitata l’attività economica;
b) la sede in cui la medesima attività è condotta in maniera prevalente ai fini del riconoscimento della valenza storica, artistica e architettonica;
c) la sezione in cui l’attività economica è iscritta in ragione della specifica fattispecie;
d) il numero e gli estremi di iscrizione;
e) l’indicazione del legale rappresentante al momento del riconoscimento.
2. Ad ogni attività economica iscritta nell’Elenco regionale è altresì consegnata copia del logo come definito con apposita deliberazione della giunta regionale e riportante la dicitura:
- “Bottega e attività storica del Lazio”, diversificato per ciascuna delle tipologie previste dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale;
- “Mercato e fiera di valenza storica del Lazio”.
Articolo 6
(Modalità di esposizione ed utilizzo dell’attestato e del logo)1. L’esercente la bottega e l’attività storica espone, in maniera che sia facilmente visibile al pubblico, l’attestato ed il logo di cui all’articolo 5.
2. Ciascuna bottega e attività storica mette altresì a disposizione, per la consultazione del pubblico, il materiale informativo, in qualsiasi modo elaborato, dal quale risultino le caratteristiche della stessa, come disciplinate dalla legge regionale e dal presente regolamento.
3. La denominazione “bottega e attività storica” integrata dalla indicazione della specifica sezione di iscrizione ed il logo possono essere utilizzati, nel rispetto della normativa vigente, nella corrispondenza e nelle attività pubblicitarie dell’attività economica iscritta nell’Elenco regionale.
4. I mercati e le fiere di valenza storica iscritti nell’Elenco regionale espongono agli ingressi dell’area complessivamente occupata l’attestato, il logo ed il materiale informativo di cui al comma 2.
5. I singoli esercenti, nell’ambito di mercati e fiere di valenza storica, hanno facoltà di utilizzare la denominazione “mercato e fiera di valenza storica” ed il relativo logo soltanto per il periodo di esercizio all’interno dell’evento cui è riconosciuta la specifica valenza storica e limitatamente alla sua promozione. È in ogni caso fatto divieto di promuovere la singola attività economica utilizzando la denominazione riferibile al complesso delle attività nella loro unitarietà considerate, tali da indurre in errore il consumatore e gli altri operatori economici circa le caratteristiche della singola attività economica.
Articolo 7
(Attività e strumenti di promozione)1. La Regione, anche in collaborazione con i comuni, gli altri enti locali, gli uffici decentrati delle amministrazioni centrali dello Stato, le reti d’imprese, le associazioni di categoria e comunque ogni altro attore pubblico e/o privato interessato, supporta ogni iniziativa utile ai fini della promozione e valorizzazione delle botteghe e attività storiche nonché dei mercati e delle fiere di valenza storica.
2. La Regione, oltre alle attività già indicate dalla legge regionale e dal presente regolamento:
a) promuove sul proprio sito istituzionale e sui siti correlati l’iscrizione all’Elenco regionale e le attività di diffusione delle botteghe e attività storiche nonché dei mercati e delle fiere di valenza storica;
b) promuove a favore delle botteghe e attività storiche nonché dei mercati e delle fiere di valenza storica la concessione di spazi commerciali, espositivi, informativi e per la realizzazione di prodotti o attività promozionali in occasione di feste patronali, ricostruzioni storiche, celebrazioni di ricorrenze religiose e civili ed in ogni altro evento comunque organizzato dalla Regione e da ogni altro ente locale e/o territoriale ovvero società controllate ed enti strumentali.
3. Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge regionale, i comuni, in conformità al principio di sussidiarietà, promuovono iniziative volte alla salvaguardia e valorizzazione delle botteghe e attività storiche, anche mediante l’adozione di provvedimenti per la riduzione dei canoni di locazione o di altri oneri su immobili di loro proprietà, diffondendone la conoscenza anche attraverso i propri canali di comunicazione.
4. I comuni, anche al fine promozionale e turistico per la creazione di appositi percorsi, pubblicano sul proprio portale web istituzionale il link di collegamento per accedere all’Elenco regionale di cui all’articolo 4.
Articolo 8
(Contributi e criteri di riparto delle risorse finanziarie)1. I contributi di cui all’articolo 4, comma 2, della legge regionale possono essere erogati a favore dei comuni, dei proprietari e dei gestori delle botteghe e attività storiche iscritte nell’Elenco regionale.
2. I contributi sono concessi, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge regionale, secondo i criteri di priorità ivi indicati.
3. Le risorse individuate per gli interventi per la salvaguardia e valorizzazione delle botteghe e attività storiche iscritte nell’Elenco regionale, nel rispetto delle priorità indicate dalla legge regionale, sono ripartite secondo i seguenti criteri:
a) una quota almeno pari al 20% delle risorse di spesa corrente è destinata, in proporzione al numero di botteghe ed attività storiche e tenuto conto anche della popolazione residente, ai comuni che ne fanno richiesta ai fini della attuazione degli interventi di cui all’articolo 12, comma 2, lettere a) e d), della legge regionale;
b) una quota almeno pari al 20% delle risorse di spesa corrente è destinata, in proporzione al numero di botteghe ed attività storiche e tenuto conto anche della popolazione residente, ai comuni che ne fanno richiesta ai fini della attuazione degli interventi di cui all’articolo 12, comma 2, lettere b), c) ed e), della legge regionale;
c) una quota almeno pari al 10% delle risorse di spesa corrente è destinata al finanziamento di progetti formativi presentati alla Regione dagli esercenti gli antichi mestieri ai sensi dell’articolo 12, comma 3, della legge regionale;
d) la quota non impegnata ai sensi delle precedenti lettere a), b) e c), delle risorse di spesa corrente è destinata dalla Regione agli esercenti delle botteghe e attività storiche iscritte nell’Elenco regionale per interventi di cui all’articolo 12, comma 2, lettere a), d) ed e);
e) una quota delle risorse in conto capitale è destinata all’attuazione degli interventi di cui all’articolo 12, comma 2, lettere a), d) ed e), in misura pari almeno al 40% in favore dei comuni e almeno al 40% in favore degli esercenti le botteghe e attività storiche iscritte nell’Elenco regionale. I beneficiari possono ricorrere anche a metodi di co-progettazione con gli attori locali interessati.
4. Le modalità di presentazione delle domande di contributi erogati dalla Regione sono indicate in un apposito bando adottato dalla direzione regionale competente ai sensi dell’articolo 93, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1999 (art. 28, legge regionale 11 aprile 1986, n. 17)” e successive modifiche.
5. Le modalità di presentazione delle domande di contributi erogati dai comuni, nei limiti delle risorse attribuitegli o di eventuali risorse aggiuntive stanziate dai medesimi, sono dagli stessi determinate tenuto conto di quanto stabilito dalla legge regionale e dal presente regolamento.
6. I beneficiari dei contributi sono tenuti a rispettare i vincoli di cui all’articolo 3, comma 5, della legge regionale nel caso in cui i contributi siano stati direttamente destinati alla conservazione e alla riqualificazione degli immobili, degli arredi, delle vetrine, delle insegne, delle apparecchiature e degli strumenti produttivi.
7. Nel caso di violazione dei vincoli di cui al comma 6, salva l’ipotesi di conformazione ad un provvedimento dell’autorità pubblica, è disposta la revoca del contributo e il beneficiario è tenuto alla restituzione dello stesso nel termine di novanta giorni dal verificarsi dell’evento, anche in pendenza di procedimenti impugnativi, salvo il successivo diritto al rimborso degli importi già restituiti, nel caso di esito giudiziario favorevole.
8. La revoca dei contributi ai sensi del presente articolo comporta altresì la cancellazione del beneficiario dall’Elenco regionale.
Articolo 9
(Contributi a favore di attività storiche di commercio su aree pubbliche)1. La Regione ripartisce le risorse individuate per il sostegno delle attività storiche di commercio su aree pubbliche ai sensi degli articoli 6, comma 2 e 12, comma 4, della legge regionale, secondo i seguenti criteri:
a) una quota almeno pari al 30% a valere sulle risorse in conto capitale è destinata alla riqualificazione delle strutture e all’adozione del banco-tipo eventualmente approvato dai comuni;
b) una quota almeno pari al 20% a valere sulle risorse di spesa corrente è destinata alla valorizzazione, alla promozione e all’ammodernamento dell’attività svolta;
c) una quota almeno pari al 30% è riservata ai progetti presentati da organismi associativi di operatori economici, qualunque ne sia la natura giuridica, di cui:
1) una quota almeno pari al 20% per gli interventi, anche se volti alla sola progettazione, di riqualificazione e adeguamento delle strutture e adozione del banco-tipo;
2) una quota almeno pari al 10% per gli interventi di valorizzazione, promozione e ammodernamento dell’attività svolta.
2. Le modalità di presentazione alla Regione delle domande di contributo sono indicate in un apposito bando adottato dalla direzione regionale competente ai sensi dell’articolo 93, comma 1, della legge regionale 6/1999 e successive modifiche.
3. Qualora il comune adotti un provvedimento sanzionatorio, inibitorio o con effetti analoghi per non conformità delle strutture di vendita realizzate rispetto a quanto previsto nei provvedimenti amministrativi relativi al contributo erogato, ivi compresa la violazione delle disposizioni comunali circa il banco-tipo, ne dà comunicazione alla Regione che procede alla revoca del contributo stesso. In tal caso l’operatore economico è tenuto, entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento, alla restituzione del contributo, anche in pendenza di procedimenti impugnativi, salvo il successivo diritto al rimborso degli importi già restituiti, nel caso di esito giudiziario favorevole.
4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 8, commi 6 e 7.
Articolo 10
(Entrata in vigore)1. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.
Data di aggiornamento/verifica: 11/01/2023