Regolamento regionale 11 agosto 2020, n. 22
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BUR 13 Agosto 2020, n.101
- Testo vigente al:
- Disposizioni transitorie per la concessione di contributi, per l’anno 2020, a sostegno delle imprese editoriali operanti nel Lazio colpite dalla crisi economica conseguente all’emergenza sanitaria epidemiologica da Covid-19
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Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 3, comma 5, della legge regionale 28 ottobre 2016, n. 13 (Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione) e nel rispetto delle finalità di cui all’articolo 2 della medesima legge regionale, al fine di favorire lo sviluppo equilibrato del mercato della comunicazione, rafforzare la competitività delle imprese editoriali e sostenere l'occupazione, detta disposizioni transitorie per la concessione di contributi, per l’anno 2020, a sostegno delle imprese editoriali operanti nel Lazio colpite dalla crisi economica conseguente all’emergenza sanitaria epidemiologica da Covid-19.
Art. 2
(Soggetti beneficiari)
1. Possono beneficiare dei contributi di cui all’articolo 1 i soggetti che svolgono attività di informazione e comunicazione nelle diverse forme giuridiche previste dalla normativa vigente in almeno uno dei seguenti settori:
a) emittenza televisiva ex analogica con trasmissione di segnale con tecnologia digitale terrestre (DTT);
b) emittenza radiofonica con trasmissione di segnale con tecnologia analogica e digitale ovvero con tecnologie DAB/DAB+ o DRM/DRM+;
c) emittenza radiofonica ed emittenza televisiva con trasmissione di segnale con tecnologie satellitari;
d) stampa quotidiana e periodica locale;
e) agenzie di stampa.
Art. 3
(Requisiti di accesso)
1.Costituiscono requisiti per l’accesso ai contributi di cui all’articolo 1:
a) aver registrato nel periodo intercorrente tra aprile e giugno 2020 un calo del fatturato pari o superiore al trenta per cento rispetto a quelli dello stesso periodo dell’anno 2019;
b) essere in regola con la normativa vigente in materia di regolarità contributiva e assicurativa;
c) assenza di cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 85 del medesimo decreto;
d) essere iscritti nel registro degli operatori della comunicazione tenuto presso il Corecom Lazio;
e) essere iscritti presso il tribunale del luogo in cui si ha la sede legale;
f) avere la sede operativa nel territorio della Regione Lazio;
g) avere aderito ai codici di autoregolamentazione attualmente vigenti.
Art. 4
(Procedure attuative)
1. Le risorse disponibili per le finalità di cui all’articolo 1 sono ripartite tra i soggetti beneficiari fino a concorrenza delle stesse, previa adozione, da parte della direzione regionale competente, di apposito avviso pubblico, sulla base dei seguenti criteri:
a) premialità in favore dei soggetti che, nei ventiquattro mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell’avviso pubblico, abbiano svolto iniziative, progetti o programmi rientranti negli ambiti di cui all’articolo 3, comma 4, della l.r. 13/2016, che non siano già stati oggetto di finanziamento da parte della Regione;
b) concessione del contributo in misura proporzionale all’entità del fatturato dichiarato nell’anno 2019, fermo restando che il contributo concesso non può essere superiore al calo del profitto dichiarato;
c) numero di unità di personale con contratto di lavoro in essere alla data di pubblicazione dell’avviso pubblico.
2. Le risorse non impiegate ai sensi della lettera a) del comma 1 sono ripartite secondo i criteri di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma.
3. In armonia con quanto disposto dall’articolo 264, comma 1, lettera a), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) il possesso da parte dei beneficiari dei requisiti per l’accesso di cui all’articolo 3 e delle condizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c) del presente articolo, sono comprovati dagli stessi mediante le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modificazioni.
Art. 5
(Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.
Data di aggiornamento/verifica: 27/05/2021