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Regolamento regionale 10 ottobre 1977, n. 2

  • BUR 18 ottobre 1977, n. 28, S.O. senza numero
  • Testo vigente al:
  • Modifiche ed integrazioni al regolamento regionale 28 agosto 1976, n. 2, recante norme per la stipula delle convenzioni con cliniche universitarie, istituti ed enti che esercitano assistenza ospedaliera ex art. 18 della legge 17 agosto 1974, n. 386 e case di cura private.
  • Art. 1

    Dopo il prima comma dell’art. 1 del regolamento regionale 28 agosto 1976, n. 2, è aggiunto il seguente comma:

    “La Regione può, altresì, stipulare con le case di cura private convenzioni che prevedano la trasformazione in centri di assistenza e riabilitazione”.

    Art. 2

    Dopo il prima comma dell’art. 3 del regolamento regionale 28 agosto 1976, n. 2, è aggiunto il seguente comma:

    “E’ approvato e fa parte integrante del presente regolamento l’allegato schema di convenzione tra la Regione Lazio e le case di cura private o dipendenti da istituti o enti di cui alle leggi 12 febbraio 1968, n. 132 (art. 1, penultimo comma) e 26 novembre 1973, n. 817, che richiedono la trasformazione in centri di assistenza e riabilitazione.”

    Art. 3

    Dopo l’art. 15 del regolamento regionale 28 agosto 1976, n. 2, è aggiunto il seguente articolo:

    “Entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, l’amministrazione degli istituti di cura convenzionati convoca una assemblea dei delegati d’ambiente del personale medico e non medico aperta ai rappresentanti della Regione e del consorzio socio-sanitario o della circoscrizione competente per territorio:

    Nel corso dell’assemblea i rappresentanti dell’amministrazione riferiscono sull’attività svolta nel corso dell’anno, sul bilancio e sullo stato delle strutture sanitarie, formulano e mettono in discussione proposte relative alle attività da svolgere nell’anno successivo ed eventuali adeguamenti o modificazioni delle strutture nel quadro della programmazione socio-sanitaria e consortile o circoscrizionale”

    Art. 4

    Dopo il quinto comma dell’art. 5 dello schema di convenzione tra “Regione Lazio e istituti ed enti di cui alle leggi 12 febbraio 1968, n. 132 (art. 1, penultimo comma) e 26 novembre 1973, n. 817, per i dipendenti ospedali classificati” sono aggiunti i seguenti commi:

    “Nel caso in cui l’istituto di cura presenti una dotazione di personale non medico in deroga alle dotazioni minime di cui al decreto ministeriale del 30 giugno 1975 dal punto di vista delle qualifiche, la Regione tratterrà la relativa differenza di spesa all’atto del pagamento delle rette all’ente.

    In nessun caso la deroga di cui al comma precedente può essere protratta oltre un anno dalla stipula della convenzione.”

    Art. 5

    Dopo il primo comma dell’art. 6 dello schema di convenzione tra la Regione Lazio-case di cura private o dipendenti da istituti ed enti di cui alle leggi 12 febbraio 1968, n. 132 e 26 novembre 1973, n. 817, è aggiunto il seguente comma:

    “Nel caso in cui la casa di cura disponga di servizi utili alla classificazione nelle fasce B) e A), che richiedono l’impiego di personale in soprannumero e che vengono valutati per determinare la retta omnicomprensiva, le unità di personale necessarie al funzionamento di ciascun servizio devono essere elencate a parte.”

    Art. 6

    Al quarto comma dell’art. 2 dello schema di convenzione di cui al precedente articolo è aggiunto:

    “nonché i posti letto relativi ai servizi di terapia intensiva medica con monitoraggio, terapia intensiva neonatale e emodialisi”.

    Art. 7

    Dopo il primo comma dell’art. 4 dello schema di convenzione Regione-case di cura è aggiunto il seguente comma:

    “La casa di cura si impegna a seguire le direttive della Regione per ciò che riguarda i rapporti con il centro trasfusionale competente per territorio relativamente alle scorte, alla disponibilità ed al reperimento di sangue umano e di emoderivati.”

    Il testo non ha valore legale; rimane; dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

  • File allegati:

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