Regolamento regionale 10 marzo 2009, n. 2
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BUR 14 marzo 2009, n. 10
- Testo vigente al:
- Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche
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ART. 1
(Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)1. Dopo l’articolo 553 del r.r. 1/2002 è inserito il seguente:
“Art. 553 bis
(Avvocatura regionale)1. In attesa della adozione di una organica disciplina dell’organizzazione e delle funzioni dell’Avvocatura regionale, è istituita presso la Direzione regionale “Protezione civile-Attività della Presidenza” la struttura organizzativa denominata “Avvocatura regionale”.
2. L’Avvocatura regionale rappresenta e difende la Regione dinanzi alle giurisdizioni di ogni ordine e grado, ai collegi arbitrali e agli altri organi giurisdizionali, svolge, altresì, attività di consulenza giuridico-legale a favore della Regione e degli enti da essa dipendenti.
3. L’Avvocatura regionale, nell’espletamento delle attività di cui al comma 2 è autonoma. Il Presidente della Regione, quale rappresentante legale dell’ente, conferisce direttamente agli avvocati regionali il mandato a difendere o rappresentare la Regione nelle sedi giurisdizionali.”.
2. All’allegato B del r.r. 1/2002 e successive modifiche, nell’ambito del Dipartimento Istituzionale, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella declaratoria delle competenze della Direzione regionale “Organizzazione e personale”, al quarto periodo, le parole: “l’attività di avvocatura e consulenza giuridico-legale, nonché” sono soppresse;
b) nella declaratoria delle competenze della Direzione regionale “Protezione civile-Attività della Presidenza”, dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: ”Assicura, su indirizzo del Presidente della Regione, l’attività di avvocatura e di consulenza giuridico-legale; svolge l’attività di supporto amministrativo all’Avvocatura regionale.”.ART. 2
(Entrata in vigore )1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.
Data di aggiornamento/verifica: 27/05/2021