Regolamento regionale 10 Aprile 2013 n. 4
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BUR 11 aprile 2013, n. 30, Supplemento n. 1
- Testo vigente al:
- Modifiche all'articolo 6 del regolamento regionale 4 aprile 2012, n.5 (Regolamento regionale di attuazione e integrazione dell'articolo 1, comma 102, lettera b) della legge regionale 13 agosto 2011, n.12 "Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013" recante norme sui criteri, le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale e disposizioni transitorie."
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Art.1
(Modifiche all'articolo 6 del regolamento regionale 4 aprile 2012, n.5 "Regolamento regionale di attuazione ed integrazione dell'articolo 1, comma 102, lettera b) della legge regionale 13 agosto 2011, n.12 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013) recante norme sui criteri, le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale")1. Al comma 7 dell'articolo 6 del r.r. 5/2012 le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni".
Art. 2
(Norma transitoria)1. In fase di prima applicazione del presente regolamento, i conduttori, che non hanno esercitato i diritti previsti dai commi 1, 3, 5 dell'articolo 6 del r.r. 5/2012 nei termini dei sessanta giorni con le modalità di cui al comma 7 dell'articolo 6 del r.r. 5/2012, possono esercitarli entro e non oltre un ulteriore termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento.
Art.3
(Entrata in vigore)1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti normativi originari.
Data di aggiornamento/verifica: 27/05/2021