Regolamento regionale 10 Aprile 2013, n. 3
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BUR 11 aprile, n.30, Supplemento n.1
- Testo vigente al:
- "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modificazioni"
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Articolo 1
(Modifiche all'articolo 9 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)1. All'articolo 9 del r.r. 1/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 1, lettera a), le parole: "massimo n. 80 unità" sono sostituite dalle seguenti: "massimo n.90 unità".Articolo 2
(Modifiche all'articolo 13 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)1. All'articolo 13 del r.r. 1/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla rubrica dell'articolo "Collaboratori esterni assunti a tempo determinato" sono aggiunte, in fine, le seguenti "e con contratto di collaborazione coordinata e continuativa";
b) al comma 3, dopo le parole "contratto collettivo nazionale di lavoro" sono aggiunte, infine, le seguenti "e con contratto di collaborazione coordinata e continuativa".
Articolo 3
(Modifiche all'articolo 65 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)1. All'articolo 65 del r.r. 1/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole "il direttore del dipartimento competente" sono sostituite dalle seguenti "il direttore regionale competente";
b) Il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Lo schema di deliberazione è corredato di un frontespizio sul quale sono apposte le firme del Presidente o dell'assessore proponente, del direttore di dipartimento, del direttore regionale competente per materia e, ove previsto ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.) del responsabile del procedimento."
c) Il comma 6 è soppresso.
Articolo 4
(Modifiche all'Allegato H del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)1. All'Allegato H del r.r. 1/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al paragrafo B, punto 6, il primo periodo, è sostituito dal seguente:
"6. Per il conferimento degli incarichi di cui ai punti 2, 3 e 4, si tiene conto, in relazione alla natura ed alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, con particolare riferimento alle esigenze di risanamento finanziario ed alla complessità della struttura interessata anche a seguito di processi di riorganizzazione:"b) il paragrafo C, punto 12, è sostituito dal seguente:
"12. La richiesta, formulata dal presidente della Giunta regionale, alla quale è allegato lo schema "A" contenente l'indicazione delle caratteristiche richieste, è trasmessa dallo stesso al Segretario generale, il quale si avvale del responsabile del ruolo, ai fini dell'accertamento delle capienze e dell'eventuale individuazione del personale del ruolo stesso in possesso delle professionalità richieste per lo specifico incarico.";c) al paragrafo C, punto 13, dopo le parole "il responsabile del ruolo," sono inserite le seguenti: "su indicazione del Segretario generale";
d) al paragrafo C, punto 16, le parole "dal responsabile del ruolo" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dei punti 12 e 13";
e) al paragrafo E, capo E1, punto 27, lettera b), dopo le parole "strutture dirigenziali, " sono inserite le seguenti: "anche a seguito di processi di riorganizzazione,";
f) al paragrafo F, punto 31, le parole "Bollettino Ufficiale della Regione Lazio" sono sostituite dalle seguenti: "sito web della Regione".
g) il paragrafo F, punto 33, è sostituito dal seguente:
"33. Il Segretario generale valuta le domande in termini di rispondenza ai requisiti richiesti e le segnala al presidente della Giunta al quale spetta individuare la candidatura prescelta".Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti normativi originari.
Data di aggiornamento/verifica: 27/05/2021