Regolamento regionale 1 Agosto 2016 n. 16
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BUR 2 Agosto 2016 n.61, Suppl. n.2
- Testo vigente al:
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“Regolamento per la disciplina degli incarichi non compresi nei compiti e doveri d’ufficio per il personale della Giunta della Regione Lazio”
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Art. 1
(Oggetto e ambito applicativo)
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’articolo 1, comma 60, lettera b) della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione), nel rispetto dell’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) il conferimento di incarichi non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, sia retribuiti sia a titolo gratuito, al personale dirigenziale e al restante personale dipendente della Giunta della Regione, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, pieno o parziale, nonché al personale dipendente in stato di sospensione dal servizio, aspettativa o congedo a qualsiasi titolo.
2. Resta fermo quanto previsto in materia di trattamento economico dalla normativa statale vigente nonché dall’articolo 18 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione).
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, al personale in servizio presso la Giunta della Regione, appartenente ad altre amministrazioni pubbliche, fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, comma 5.
4. Sono escluse dall’applicazione del presente regolamento, in quanto rientranti nei compiti e nei doveri d’ufficio, tutte le attività connesse alle funzioni ed ai compiti a cui il dipendente è istituzionalmente preposto e per le quali non spetta alcun ulteriore compenso.
Art. 2
(Divieto di cumulo di impieghi)
1. Il personale dipendente della Giunta della Regione non può assumere altri impieghi pubblici al di fuori dei casi contemplati dal presente regolamento e fatte salve le eccezioni previste dalla normativa vigente, in conformità a quanto previsto dall’articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato).
2. L’assunzione di altro impiego pubblico al di fuori dei casi consentiti dalla normativa vigente comporta di diritto la cessazione dall’impiego precedente.
3. Restano ferme le disposizioni contrattuali in materia di periodo di prova.
Art. 3
(Incompatibilità e divieti)
1. Il personale dipendente non può svolgere incarichi, non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, che non siano espressamente conferiti dalla Regione ai sensi della normativa vigente, ovvero, nel caso in cui siano conferiti da altri soggetti pubblici o privati, che non siano espressamente autorizzati preventivamente, fatte salve le deroghe previste dalla legge e fermo restando l’obbligo di comunicazione.
2. Il personale dipendente, a prescindere dal regime dell’orario di lavoro, oltre alle ipotesi di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), non può:
a) assumere incarichi che, in relazione al tempo, alla durata, o all’impegno richiesti, possano interferire con l’attività ordinaria svolta dal dipendente, tenuto conto della qualifica, del ruolo e della posizione professionale, delle funzioni attribuite e del tipo di rapporto d’impiego;
b) assumere incarichi che possano generare situazioni, anche solo potenziali, di conflitto di interessi di cui all’articolo 4;
c) svolgere, nell’arco dell’anno solare, più di quattro incarichi di cui al massimo due a titolo oneroso, conferiti o autorizzati ai sensi, rispettivamente, degli articoli 5 e 6;
d) svolgere incarichi per i quali non sia stata preventivamente rilasciata l’autorizzazione, qualora necessaria;
e) assumere incarichi per lo svolgimento di attività libero professionale di avvocato e di altra attività vietata dalla legislazione statale vigente;
f) ricevere compensi per attività o prestazioni già ricomprese nei compiti e doveri d’ufficio;
g) assumere incarichi il cui svolgimento avvenga durante l’orario d’ufficio, salva la fruizione di permessi, ferie o altri istituti di astensione dal rapporto d’impiego;
h) svolgere incarichi con l’utilizzo di mezzi, beni ed attrezzature di proprietà dell’amministrazione, di cui il dipendente disponga per ragioni di ufficio, salvo che l’utilizzo stesso non sia espressamente autorizzato dalla normativa vigente o richiesto dalla natura dell’incarico conferito dall’amministrazione.
3. Il personale dipendente, con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, non può, in ogni caso:
a) esercitare attività commerciali, artigianali, industriali o professionali autonome. Sono vietate, salvo che rientrino nei compiti e doveri d’ufficio, ovvero siano conferite, ai sensi della normativa vigente, dall’amministrazione di appartenenza, a titolo esemplificativo, le attività professionali di:
1) amministratore di condominio, salvo che l’attività sia svolta per la cura dei propri interessi;
2) direttore dei lavori e progettista;
3) agente e rappresentante di commercio, nonché di mediatore;
b) esercitare l’attività di revisore dei conti, salvi i casi in cui l’incarico sia conferito all’amministrazione di appartenenza o da altra amministrazione tra quelle di cui all’articolo 1 comma 2 del d.lgs. 165/2001, fermo restando il rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento;
c) esercitare attività imprenditoriali, anche in agricoltura, a titolo professionale;
d) procedere all’apertura di partita IVA o mantenerne la titolarità;
e) instaurare rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di soggetti privati;
f) assumere, a qualunque titolo, cariche in società, aziende o enti aventi scopo di lucro, salvo che si tratti di nomine di competenza della Regione, di società cooperative con prevalenza dello scopo mutualistico, di enti o organizzazioni senza fini di lucro, di società agricola a conduzione familiare il cui impegno richiesto non rientri fra quelli di cui alla lettera b);
g) assumere la qualità di socio nelle società di persone ovvero detenere la titolarità di quote o di azioni nelle società di capitali qualora ciò comporti di diritto o di fatto compiti di gestione per la realizzazione dell’oggetto sociale;
h) esercitare qualsiasi attività avente il carattere della professionalità, ovvero che sia svolta con abitualità, sistematicità, non occasionalità e continuità, senza necessariamente comportare la permanenza e l’esclusività.
4. Il responsabile del piano anticorruzione vigila sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, ai sensi dell’articolo 15 del d.lgs. 39/2013.
5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 8, il personale dipendente che contravvenga alle disposizioni del presente articolo è diffidato dal direttore regionale competente in materia di personale a far cessare la situazione di incompatibilità. Decorsi quindici giorni dalla ricezione della diffida, qualora l’incompatibilità non sia cessata, viene dichiarata la decadenza dall’impiego alle dipendenze della Regione.
Art. 4
(Conflitto di interessi)
1. Generano conflitto di interessi tutti gli incarichi che per loro natura, oggetto o per qualsiasi altro motivo, possono pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni e dei compiti attribuiti al personale dipendente, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli incarichi affidati al personale dipendente presso:
a) soggetti nei confronti dei quali la struttura di appartenenza svolge funzioni relative al rilascio di concessioni, autorizzazioni, parere, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, anche in forma tacita;
b) soggetti fornitori di beni o di servizi per la Giunta regionale, relativamente al personale in servizio presso le strutture che partecipano a qualunque titolo all’individuazione del fornitore, dell’appaltatore, del concessionario o alla gestione della fornitura, dell’appalto, della concessione;
c) soggetti privati titolari di rapporti di natura economica o contrattuale con la struttura regionale di appartenenza, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge;
d) soggetti privati che abbiano avuto nel biennio precedente, o abbiano in corso, un significativo interesse economico connesso ad attività inerenti la struttura di appartenenza;
e) al personale dipendente presso soggetti verso cui la struttura di appartenenza eroga utilità, comunque denominate, o svolge funzioni di controllo, vigilanza o sanzionatorie, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge.
2. Generano, altresì, conflitto di interessi tutti gli incarichi che per loro natura, oggetto o per qualsiasi altro motivo:
a) possono creare, per il tipo di attività o per l’oggetto, nocumento all’immagine della Regione, anche in relazione al rischio di utilizzo o di diffusione illecita di informazioni di cui il personale dipendente è a conoscenza per ragioni di ufficio;
b) integrano ipotesi d’incompatibilità ai sensi del d.lgs. 39/2013 o di altre disposizioni normative vigenti;
c) pur rientrando nelle ipotesi di esclusione dalla necessità dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 53, comma 6 del d.lgs. 165/2001, presentano comunque una situazione di conflitto d’interesse;
d) possono comunque pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni e dei compiti attribuiti al dipendente, con riferimento all’incarico o alle mansioni svolte, anche in via potenziale, fermo restando quanto previsto dagli articoli 6, comma 2, e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del d.lgs. 165/2001).
3. Il dipendente nei cui confronti ricorra una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ha l’obbligo di segnalare tale circostanza al dirigente e, in mancanza, al direttore della direzione regionale di appartenenza.
4. Nelle ipotesi di cui all’articolo 7 del D.P.R. 62/2013 il dirigente che ha ricevuto la segnalazione di cui al comma 3 effettua le necessarie valutazioni e proposte da inoltrare al direttore della direzione regionale di appartenenza, ai fini dell’adozione delle conseguenti decisioni adeguatamente motivate in merito alla necessità di sollevare o confermare l’interessato nello svolgimento dell’attività.
5. La valutazione di cui al comma 4 è effettuata tenendo conto della qualifica, della posizione professionale, delle funzioni attribuite o svolte nell’arco del biennio precedente dall’interessato, nonché delle competenze della struttura di appartenenza e di quella gerarchicamente superiore.
6. Ove la situazione di conflitto di interessi riguardi i dirigenti, gli stessi inoltrano la segnalazione al direttore regionale di riferimento, il quale, qualora ne ravvisi la sussistenza, anche potenziale, trasmette la segnalazione al responsabile della prevenzione della corruzione per l’adozione degli eventuali provvedimenti di competenza. Laddove il conflitto riguardi i direttori regionali, i medesimi ne danno segnalazione direttamente al responsabile della prevenzione della corruzione.
7. Nei casi in cui il conflitto di interessi, anche potenziale, riguardi i dirigenti o i direttori regionali la valutazione circa la decisione di sollevare o confermare l’interessato nello svolgimento dell’attività viene assunta dal responsabile della prevenzione della corruzione.
8. I dirigenti e i direttori regionali, nei casi in cui abbiano notizia di possibili situazioni di conflitto di interesse, hanno l’obbligo di acquisire dichiarazioni dall’interessato a conferma o meno della notizia ricevuta. In caso di conferma di tale notizia si procede alla valutazione ai sensi dei commi 4 e 5.
Art. 5
(Incarichi conferiti e modalità di conferimento)
1. Per incarichi conferiti si intendono:
a) Gli incarichi conferiti in ragione dell’ufficio, ossia gli incarichi strettamente connessi alla funzione esercitata dal personale dipendente, il cui svolgimento può, fra l’altro, riflettersi direttamente sul raggiungimento degli obiettivi ad essi assegnati;
b) gli incarichi conferiti su designazione della Regione, anche se attribuiti da terzi e comunque gli incarichi il cui svolgimento è collegato alla rappresentanza di interessi dell’amministrazione regionale, effettuata sulla base di una valutazione discrezionale in ordine alle qualità possedute dal soggetto che dovrà rappresentare l’amministrazione regionale in organi di enti diversi o in particolari commissioni;
c) gli incarichi comunque conferiti dalla Regione, anche a prescindere dalla qualifica di appartenenza e dalla funzione esercitata dal personale dipendente.
2. Ferma restando la disciplina vigente in materia di commissioni di gara costituite dall’amministrazione regionale, nel caso di tipologie di incarichi da conferire più volte nel corso dell’anno, i direttori regionali, al fine di consentire una effettiva rotazione degli stessi incarichi, richiedono al personale dipendente in possesso dei requisiti necessari, la presentazione di un’apposita domanda ai fini dell’iscrizione in un apposito elenco, da cui attingere per il conferimento degli incarichi stessi.
3. Gli incarichi sono conferiti dal direttore della direzione regionale competente in materia, con apposito provvedimento dal quale risulti quanto segue:
a) le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono conferiti;
b) l’oggetto dell’incarico, specificando le attività da svolgere, nonché le ragioni del conferimento;
c) i criteri di scelta del dipendente a cui è conferito l’incarico;
d) l’assenza di cause di incompatibilità, nonché l’assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, secondo quanto previsto rispettivamente dagli articoli 3 e 4;
e) l’assenso del direttore della direzione presso la quale il dipendente presta servizio, nel caso in cui l’incarico sia conferito ad un dipendente assegnato ad una direzione diversa da quella che conferisce l’incarico;
f) il consenso allo svolgimento dell’incarico da parte del dipendente, ove previsto;
g) l’eventuale termine entro il quale l’incarico deve essere espletato;
h) il compenso lordo eventualmente spettante;
i) l’avvenuta verifica della sussistenza delle condizioni per il conferimento dell’incarico e, qualora sia previsto un compenso, della relativa copertura finanziaria; l) l’avvenuta verifica del possesso della qualificazione ed esperienza professionale da parte del dipendente, riscontrabili in base al curriculum professionale, tali da poter giustificare l’affidamento dell’incarico e lo svolgimento delle specifiche attività richieste;
m) l’esplicitazione dei criteri di selezione utilizzati ai fini della scelta del dipendente ritenuto più idoneo fra quelli in possesso dei requisiti per l’attribuzione dell’incarico;
n) l’avvenuto rispetto del principio di rotazione dei dipendenti nel caso di conferimento di incarichi similari.
4. Gli incarichi relativi all’espletamento di poteri sostitutivi presso enti o di altre attività determinate dalla Giunta sono conferiti con decreto del Presidente della Giunta, su proposta dell’assessore competente per materia.
5. Ai fini della registrazione dell’incarico e delle comunicazioni telematiche obbligatorie nell’anagrafe delle prestazioni presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e della pubblicazione sul sito internet regionale, sezione amministrazione trasparente, il direttore della direzione regionale
che attribuisce l’incarico deve comunicare l’avvenuto conferimento, su apposito modulo prestampato, al direttore della direzione regionale competente in materia di personale entro cinque giorni dall’adozione del relativo provvedimento.
Art. 6
(Incarichi autorizzati)
1. Si intendono per autorizzati gli incarichi temporanei e occasionali, non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, che soggetti esterni alla Regione, pubblici o privati, affidano al personale regionale con atto di incarico, la cui accettazione è subordinata al rilascio di specifica autorizzazione preventiva da parte della Regione stessa.
2. L’autorizzazione è rilasciata dal direttore della direzione regionale competente in materia di personale, entro trenta giorni dalla richiesta del soggetto che intende conferire l’incarico o istanza del dipendente, da prodursi almeno trenta giorni prima dell’espletamento dell’incarico stesso, alla quale devono essere allegati:
a) lettera di incarico del soggetto richiedente nella quale devono essere specificati i dati anagrafici della persona cui si intende affidare l’incarico, la descrizione dell’incarico stesso, con particolare riferimento all’oggetto, alla natura giuridica, alla durata e all’impegno richiesto, nonché i dati relativi al compenso lordo, qualora previsto, e alla partita IVA o codice fiscale del soggetto conferente;
b) dichiarazione espressa del direttore della direzione regionale presso cui il dipendente incaricato presta servizio, con cui si attesta, anche sulla base delle dichiarazioni rese dall’interessato, l’assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi, anche potenziale, di cui agli articoli 3 e 4, rispetto alle funzioni ed ai compiti svolti dal dipendente presso la struttura cui è assegnato. Per i direttori delle direzioni regionali o per i titolari di posizioni dirigenziali individuali equiparate provvede il Segretario generale della Giunta regionale.
3. Non sono soggetti ad autorizzazione gli incarichi di cui all’articolo 53, comma 6 lettere da a) ad f bis), del d.lgs. 165/2001 e quelli a titolo gratuito. In tali casi il dipendente deve comunque dare comunicazione al direttore della direzione regionale competente in materia di personale dell’avvenuta accettazione dell’incarico, allegando la documentazione di cui al comma 2, lettere a) e b), in assenza della quale l’incarico non può essere svolto.
4. Le docenze di cui all’articolo 53, comma 6, lettera f bis) del d.lgs. 165/2001, fermo restando l’obbligo di cui al comma 3, sono soggette al limite massimo di 60 ore annue.
5. Per il personale appartenente ai ruoli di altre amministrazioni pubbliche, in servizio presso la Regione, l’autorizzazione allo svolgimento degli incarichi di cui al comma 1 è rilasciata all’amministrazione di appartenenza, previa intesa con la Regione stessa. A tal fine il dipendente presenta la richiesta di autorizzazione ovvero la comunicazione di cui al comma 3 direttamente all’amministrazione di appartenenza, dandone contestuale comunicazione, secondo le modalità di cui al comma 2, al direttore della direzione regionale competente in materia di personale, ai fini del rilascio dell’intesa, nel rispetto dei termini di cui all’articolo 53, comma 10 del d.lgs. 165/2001.
6. Gli incarichi autorizzati devono essere svolti fuori dall’orario di lavoro.
7. Non possono essere autorizzati gli incarichi che fanno presumere un impegno o una disponibilità in ragione dell’incarico assunto anche durante l’orario di servizio, salvo che il dipendente fruisca di permessi, ferie o altri istituti di astensione dal lavoro o sospensione del rapporto di lavoro.
8. Non può essere autorizzato l’incarico qualora il compenso previsto per lo stesso, calcolato singolarmente ovvero cumulativamente con tutti gli altri incarichi in atto relativamente alla quota parte che incide sull’anno di riferimento, superi i limiti consentiti dalla normativa vigente.
Art. 7
(Sanzioni)
1. Ferme restando le sanzioni previste dall’articolo 53 del d.lgs.165/2001, il mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento costituisce inosservanza di direttive, violazione degli obblighi di comportamento, nonché, per i dirigenti, responsabilità dirigenziale, sanzionabili, secondo la gravità e la qualifica posseduta, ai sensi dei contratti collettivi nazionali in vigore al momento della commissione del fatto.
Art. 8
(Norma transitoria)
1. Al personale dipendente per il quale sopraggiungano, a seguito della entrata in vigore del presente regolamento, situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, si applica la procedura di cui all’articolo 4.
2. Qualora sopraggiungano situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 3, il personale dipendente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, deve cessare l’esercizio dell’attività incompatibile. Qualora ne ricorrano le condizioni il dipendente interessato può chiedere la trasformazione del proprio rapporto di lavoro in tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, fermo restando l’astensione dall’esercizio dell’attività incompatibile.
3. Decorso il termine di cui al comma 2 si applica la procedura prevista dall’articolo 3, comma 5.
Art. 9
(Abrogazioni e disposizioni finali)
1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni con lo stesso incompatibili.
2. Sono fatte salve eventuali disposizioni normative che stabiliscono ulteriori situazioni di preclusione allo svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e doveri d’ufficio o che contemplano fattispecie di attività in deroga al regime di esclusività.
Art. 10
(Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.
Data di aggiornamento/verifica: 11/05/2023