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Regolamento 29 Marzo 2017 n.8

  • BUR 30 Marzo 2017 n.26
  • Testo vigente al:
  • Regolamento per l'assegnazione in concessione in uso a terzi, a titolo gratuito, di bei immobili confiscati alla criminalità organizzata
  • Art. 1
    (Oggetto e finalità)

    1. Il presente regolamento disciplina i criteri generali, le direttive e le modalità per la concessione in uso a terzi dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata facenti parte del  patrimonio indisponibile della Regione e non utilizzati per scopi istituzionali, ai fini del loro ottimale utilizzo sociale e come strumento di sviluppo e di riscatto del territorio dalla presenza delle mafie, in coerenza con quanto disposto dal vigente decreto legislativo del 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni) e successive modifiche.

     

    Art. 2
    (Principi generali)

    1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, conforma la propria azione amministrativa ai principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento.

     

     

    Art. 3
    (Soggetti beneficiari)

    1. Nel rispetto di quanto previsto  dall’articolo 48, comma 3, lettera c), del d.lgs 159/2011, i beni confiscati alla criminalità organizzata e acquisiti al patrimonio indisponibile della Regione (di seguito denominati beni confiscati) possono essere assegnati in concessione, in particolare,  a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991 , n. 266 e alla legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 e successive modifiche, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 27, a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al Decreto Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell’art. 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modifiche, agli operatori dell’agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti.

     

    Art. 4
    (Procedimento di concessione in uso dei beni a terzi
    e valutazione dei progetti - Disposizioni generali)

    1. L’avvio della procedura di concessione a terzi dei beni confiscati è autorizzata con deliberazione della Giunta regionale.
    2. A seguito della deliberazione della Giunta regionale, il  direttore della Direzione regionale competente in materia di beni confiscati rende pubblica la volontà della Regione di concedere a terzi l’uso di beni confiscati mediante apposito avviso pubblico contenente, in particolare, gli elementi di identificazione del bene, l’indicazione dell’interesse che la Regione intende perseguire mediante la concessione in uso del bene, nel rispetto della destinazione stabilita dal decreto di assegnazione al patrimonio della Regione da parte dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità Organizzata, l’individuazione dei criteri e dei parametri per l’assegnazione dei punteggi ai singoli progetti.
    3. Ai fini della valutazione dei progetti si potrà tener conto, tra l’altro, dell'esperienza posseduta dal soggetto richiedente nell'ambito dell'attività per lo svolgimento della quale viene richiesta l'assegnazione del bene, della precedente esperienza in materia di gestione di beni confiscati, della struttura e della dimensione organizzativa ai fini della realizzazione dei progetti con specifiche finalità sociali.
    4. I soggetti affidatari devono comprovare adeguatamente la sostenibilità economica e organizzativa del progetto, con specifico riferimento allo svolgimento delle attività e al mantenimento della struttura.
    5. L’avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
    6. Il concessionario è individuato sulla base di una valutazione comparativa delle istanze pervenute e degli interessi pubblici maggiormente rispondenti alle finalità di legge in materia di beni confiscati evidenziati nell’avviso.
    7. La valutazione dei progetti è effettuata da una commissione composta:
      • dal Direttore della direzione regionale competente in materia di beni confiscati, o suo delegato, con funzioni di presidente;
      • dal Direttore della direzione regionale competente in materia di demanio e patrimonio o suo delegato;
      • dal Direttore della direzione regionale competente in materia di servizi sociali o suo delegato;
    8. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente della Direzione regionale competente in materia di beni confiscati, designato dal Direttore medesimo.
    9. I beni confiscati non possono essere assegnati in concessione ai soggetti destinatari delle misure di prevenzione di cui all’articolo 67 del d.lgs 159/2011 o delle sentenze di condanna, anche non definitive, di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino delle disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) o, comunque, dichiarati  incapaci di contrarre con la pubblica amministrazione.
    10. I beni confiscati, inoltre, non possono essere assegnati in concessione a comunità, associazioni, enti a vario titolo denominati dei quali facciano parte soggetti nei cui confronti è stata disposta la confisca, anche indiretta, o loro ascendenti, discendenti, coniugi o persona stabilmente convivente, parenti entro il sesto grado e gli affini entro il quarto grado.
    11. Ai sensi dell’articolo 48, comma 3, lettera c), del d.lgs 159/2011, i beni non assegnati in uso gratuito possono essere utilizzati dalla Regione per finalità di lucro e i relativi proventi reimpiegati esclusivamente per finalità sociali.

     

    Art. 5
    (Provvedimento di concessione e obblighi del concessionario)

    1. I rapporti tra concedente e concessionario sono disciplinati da apposito atto di concessione e relativa convenzione, sottoscritta dal Direttore della Direzione regionale competente in materia di beni confiscati alla criminalità organizzata e dal rappresentante legale del concessionario. L’atto di concessione è trasmesso alla Direzione regionale competente in materia di demanio e patrimonio per gli adempimenti di competenza, limitatamente alla pubblicazione nell’elenco dei beni confiscati dei dati identificativi del concessionario e gli estremi, l’oggetto e la durata del contratto.
    2. I beni sono concessi in uso a titolo gratuito.
    3. La concessione prevede, in particolare, oltre agli specifici diritti ed agli obblighi delle parti, anche l’oggetto, le finalità, la durata della concessione, le modalità d’uso del bene, le cause di risoluzione del rapporto, le modalità di controllo sulla utilizzazione del bene, la disciplina degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, del pagamento delle imposte e delle tasse, la disciplina delle modalità di autorizzazione per eventuali interventi sul bene.
    4. Nell’atto di concessione, indipendentemente dal tipo di attività da svolgere con il bene concesso, sono comunque previsti a carico del concessionario, in particolare:
      1. l’obbligo dell’utilizzo e dell’eventuale recupero del bene concesso esclusivamente per la realizzazione dell’attività di cui alla proposta progettuale;
      2. l’obbligo di tenere costantemente ed immediatamente informata la Regione dell’attività svolta;
      3. l’obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa contro tutti i rischi che possano gravare sull’immobile e per la responsabilità civile verso terzi;
      4. l’obbligo di chiedere agli enti competenti tutte le autorizzazioni, nulla osta, atti di assenso comunque denominati, eventualmente previsti dalla normativa vigente  per l’espletamento delle attività progettuali per le quali è stata rilasciata la concessione;
      5. l’obbligo di rispettare le norme in materia di tutela della sicurezza dei lavoratori, assistenza, previdenza, assicurazione dei lavoratori;
      6. l’obbligo di informare immediatamente la Regione in ordine a qualsiasi fatto che turbi lo stato e la natura del bene concesso;
      7. l’onere delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile, ivi comprese le spese per la messa a norma dei locali, la cui esecuzione è comunque subordinata all’acquisizione di apposita autorizzazione sugli interventi da parte della Regione, ove non siano di ordinaria manutenzione, fermo restando l’acquisizione da parte del concessionario di tutti i nulla osta, autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati eventualmente previsti dalla normativa vigente;
      8. l’onere delle spese per le utenze necessarie alla gestione dei locali, nonché le imposte e le tasse derivanti dal bene, ad eccezione di quelle  che, per espressa ed inderogabile previsione di legge, gravano sul proprietario;
      9. l’obbligo di trasmettere annualmente alla Regione:
        • l’elenco dei soci, degli amministratori e del personale impiegato a qualsiasi titolo per l’espletamento delle attività sui beni concessi e a comunicare ogni eventuale variazione;
        • copia dei bilanci relativi all’ultimo esercizio chiuso completi degli allegati di legge, nonché una relazione dettagliata sull’attività svolta dalla quale si evincano i risultati raggiunti;
      10. l’obbligo di esporre sui beni concessi una o più targhe di ampia visibilità dall’esterno, sulla quale dovrà essere apposto lo stemma della Regione Lazio  e la seguente dicitura: “Bene confiscato alla criminalità organizzata, ora patrimonio della Regione Lazio”;
      11. l’obbligo di inserire nel materiale divulgativo relativo alle attività poste in essere attraverso l’uso del bene, e per le finalità previste, lo stemma della Regione Lazio e, in caso di prodotti derivanti dalla coltivazione dei terreni, l’obbligo di inserire nelle confezioni di vendita anche la dicitura seguente: “Prodotti provenienti dalle terre confiscate alla criminalità organizzata nella Regione Lazio ”;
      12. l’obbligo di restituire i beni concessi nella loro integrità, comprensiva delle eventuali migliorie, restando comunque il concessionario obbligato verso la Regione al risarcimento dei danni cagionati al bene che non siano imputabili al normale deperimento per l’uso;
    5. Alla cessazione della concessione le eventuali addizioni o migliorie apportate all’immobile sono di diritto acquisite gratuitamente alla proprietà della Regione.

     

    Art. 6
    (Durata della concessione e rinnovo)

    1. La concessione è rilasciata per un periodo non superiore ad anni 9 (nove), rinnovabile in considerazione della permanenza dell’interesse pubblico-sociale perseguito. La richiesta di rinnovo deve pervenire alla Regione almeno sei mesi prima della scadenza.
    2. Fermo restando il limite di cui al comma 1, la durata della convenzione è comunque modulata in relazione all’attività del progetto per il quale il bene viene concesso in uso, nonché delle risorse economiche che si ipotizzano necessarie per consentire il riutilizzo.

     

    Art. 7
    (Cessione del bene e del contratto)

    1. Il concessionario non può concedere o sub affittare a terzi, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione né cedere a terzi, a qualunque titolo, la concessione.

     

    Art. 8
    (Controlli)

    1. La Regione, per il tramite della Direzione regionale competente in materia di beni confiscati effettua il controllo sul concessionario, sui beni concessi e sull’attività svolta dallo stesso, affinché sia assicurato il rispetto dell’interesse pubblico, delle disposizioni contenute nella legge e nell’atto di concessione.
    2. La Direzione può, in ogni momento, procedere a controlli, accertamenti d’ufficio, richiesta di documenti e di certificati probatori ritenuti necessari per le finalità di cui al comma 1.
    3. L’attività di verifica/controllo deve essere espletata, in ogni caso, almeno una volta l’anno.

     

    Art. 9
    (Decadenza dalla concessione)

    1. Il concessionario decade dalla concessione qualora contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, alle norme statutarie e alle norme contrattuali che disciplinano il rapporto tra le parti, al progetto approvato oppure ponga in essere atti ed iniziative, sia sul bene concesso in uso che al di fuori di esso, che contravvengano a specifiche disposizioni di legge.
    2. Il concessionario decade altresì, in particolare, nei seguenti casi:
      1. qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto sulla moralità dei soci e degli amministratori del soggetto concessionario o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per l’espletamento delle attività sui beni concessi, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi elementi tali da far ritenere possibile che il concessionario possa subire tentativi di infiltrazione o condizionamenti mafiosi nello svolgimento della propria attività e, comunque in caso di applicazione delle misure di prevenzione e delle sentenze di condanna di cui all’articolo 4, comma 9;
      2. qualora il concessionario ceda a terzi, anche di fatto, il contratto o costituisca sui beni concessi diritti o ipoteche di qualsiasi natura;
      3. qualora dovessero sopravvenire cause che determinino per l’Ente concessionario, ai sensi della normativa vigente, l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
      4. qualora il concessionario si renda responsabile di violazioni alle norme in materia di lavoro, assistenza, sicurezza dei lavoratori e previdenza;
      5. qualora il concessionario si renda responsabile di violazioni alle norme in materia di danni ambientali;
      6. qualora il concessionario sia parte in rapporti contrattuali o convenzionali, per la fornitura di beni e servizi, con individui o organizzazioni le cui caratteristiche o composizione sociale evidenzino forme di condizionamento di tipo mafioso.
    3. In caso di decadenza dalla concessione, il concessionario non potrà essere beneficiario di nuova concessione.

     

    Art. 10
    (Entrata in vigore)

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

     

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