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Regolamento 29 Marzo 2017 n.7

  • BUR 30 Marzo 2017 n.26
  • Testo vigente al:
  • Regolamento dei profili formativi dell'apprendistato
  • TITOLO I
    (Disposizioni generali)

     

    Art. 1
    (Finalità)

    1. Ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto, la Regione, nell’ambito della potestà regolamentare in materia di legislazione esclusiva ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, detta disposizioni sui profili formativi dell’apprendistato.
    2. Il presente regolamento ha la finalità di realizzare un mercato del lavoro inclusivo e dinamico per i giovani, in grado di contribuire alla creazione di occupazione di qualità, alla crescita sociale e alla riduzione del tasso di disoccupazione.
    3. La Regione, nell’ambito delle competenze di cui al comma 1:
      1. sostiene l’occupabilità dei giovani rafforzando l’integrazione tra formazione e lavoro valorizzando il potenziale educativo del lavoro anche per conseguire titoli di studio;
      2. favorisce l’ingresso e la permanenza dei giovani nel mercato del lavoro attraverso iniziative tese allo sviluppo delle competenze in linea con le esigenze espresse dalle imprese e dal sistema economico.

     

    Art. 2
    (Oggetto del regolamento)

    1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 3, comma 8, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 (Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione) e delle disposizioni statali vigenti in materia:
      1. i profili formativi concernenti il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
      2. i profili formativi dell’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’impresa, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali concernenti il contratto di apprendistato professionalizzante, in conformità alle Linee guida adottate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 20 febbraio 2014, di seguito denominate “Linee guida”;
      3. i profili formativi concernenti il contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca.

     

    Art. 3
    (Azioni di sistema)

    1. La Regione realizza, senza oneri per il bilancio regionale, le seguenti azioni di sistema:
      1. attività di monitoraggio periodico attraverso un Osservatorio regionale al fine di migliorare l’efficacia delle azioni previste e degli interventi programmati;
      2. azioni di informazione e comunicazione volte a promuovere l’apprendistato presso le università, gli istituti scolastici, le altre istituzioni formative o di ricerca, le imprese, le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i diversi soggetti del mercato del lavoro regionale.

     

    TITOLO II
    (Tipologie di apprendistato)

    Capo I
    (Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale)

     

    Art. 4
    (Durata dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale)

    1. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 43, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e successive modifiche e dell’articolo 4 del decreto interministeriale 12 ottobre 2015 (Definizione degli standard formativi dell’apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81), la durata del periodo di formazione dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, disciplinato dal Capo III del decreto legislativo del 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53), non può essere inferiore a sei mesi e non può, in ogni caso, essere superiore a:
      1. tre anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale;
      2. quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale;
      3. un anno per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale per coloro che sono in possesso della qualifica di istruzione e formazione professionale nell’ambito dell’indirizzo professionale corrispondente.
    2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, la durata del periodo di formazione dell’apprendistato può essere prorogata fino ad un anno, per iscritto e previo aggiornamento del piano formativo individuale di cui all’articolo 6:
      1. nel caso in cui l’apprendista abbia concluso positivamente i percorsi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), per il consolidamento e l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, utili anche ai fini dell’acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale, previa frequenza del corso annuale integrativo di cui all’articolo 15, comma 6, del d.lgs. 226/2005;
      2. nel caso in cui, al termine dei percorsi di cui al comma 1, l’apprendista non abbia conseguito la qualifica o il diploma professionale.
    3. La durata del periodo di formazione dell’apprendistato di cui al comma 1 può essere ridotta, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 43, comma 2, del d.lgs. 81/2015 e dell’articolo 4, commi 1 e 2, del d.i. 12 ottobre 2015, in caso di riconoscimento di crediti formativi secondo i criteri previsti dall’articolo 11.
    4. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, il periodo di formazione dell’apprendistato di cui al comma 1 termina alla data prevista dal contratto ai sensi del comma 1 ovvero con il conseguimento del titolo di cui al medesimo comma se intervenuto anticipatamente rispetto alla durata contrattualmente convenuta.

     

    Art. 5
    (Articolazione e finalità della formazione interna ed esterna)

    1. La formazione per il conseguimento dei titoli di cui all’articolo 4 si articola in periodi di formazione interna e in periodi di formazione esterna all’impresa che si integrano ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento dei percorsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionale, nel rispetto degli standard formativi definiti dagli articoli 17 e 18 del d.lgs. 226/2005.
    2. Per formazione interna ed esterna si intendono i periodi di apprendimento formale, come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92), che si svolgono, rispettivamente, sul posto di lavoro e presso le istituzioni formative.
    3. Assunto a base di calcolo l’orario ordinamentale dei percorsi formativi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), la formazione esterna non può essere superiore al 60 per cento dell’orario per il secondo anno e al 50 per cento per il terzo e quarto anno e, nel caso in cui l’apprendistato sia attivato a partire dal primo anno, al 60 per cento dell’orario ordinamentale per il primo e secondo anno e al 50 per cento per il terzo e quarto anno.
    4. I percorsi sono concordati dall’istituzione formativa e dal datore di lavoro e attuati sulla base dello schema di protocollo di cui all’allegato A al presente regolamento. 
    5. Ai sensi della normativa statale vigente, per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa di cui al comma 3 il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione interna è riconosciuta al lavoratore una retribuzione a carico del datore di lavoro pari al 10 per cento di quella che sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi.
    6. Il percorso di formazione interna ed esterna deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento dei risultati di apprendimento in termini di competenze tecniche e professionali previsti per il conseguimento della qualifica ed il diploma professionale ed è articolato secondo le esigenze formative e professionali delle imprese.
    7. Il contratto di apprendistato di cui al comma 1 garantisce l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e formazione ai sensi dell’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).
    8. Gli standard minimi formativi per gli apprendisti in obbligo di istruzione garantiscono l’acquisizione dei saperi e delle competenze riferibili agli assi culturali di cui al Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139 (Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione).

     

    Art. 6
    (Piano Formativo Individuale)

    1. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 42, comma 1, del d.lgs. 81/2015 e dell’articolo 5, comma 3, del d.i. 12 ottobre 2015, il Piano Formativo Individuale, di seguito denominato “PFI”, è predisposto dall’istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro secondo il modello di cui all’allegato B al presente regolamento.
    2. Il PFI stabilisce il contenuto e la durata della formazione dell’apprendistato di cui all’articolo 5, e contiene i seguenti elementi minimi:
      1. i dati indentificativi dell’apprendista, dell’istituzione formativa e del datore di lavoro;
      2. i dati indentificativi del tutor formativo e del tutor/referente aziendale e dei rispettivi ruoli nonché le modalità e le ore dedicate all’attività di tutoraggio in accordo con l’Istituzione formativa;
      3. la qualifica o il diploma professionale da conseguire;
      4. la durata del periodo di formazione dell’apprendistato per la qualifica o per il diploma professionale e l’orario di lavoro;
      5. il livello di inquadramento contrattuale dell’apprendista;
      6. le competenze da acquisire attraverso la formazione esterna e la formazione interna di cui all’articolo 5 coerenti con le competenze delle figure del Repertorio di cui all’articolo 9;
      7. l’articolazione dei periodi di formazione interna ed esterna secondo le esigenze formative e professionali dell’impresa nei limiti di cui all’articolo 5, comma 3;
      8. le competenze tecniche e professionali correlate agli apprendimenti ordinamentali che possono essere acquisiti in impresa;
      9. i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed esterna, i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti, nonché le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio;
    3. Il PFI può essere modificato nel corso del rapporto di lavoro, ferma restando la qualificazione da acquisire al termine del percorso.
    4. Nel caso di apprendisti in obbligo di istruzione il PFI indica altresì gli obiettivi formativi relativi agli assi culturali di cui all’articolo 5, comma 8. 

    Art. 7
    (Soggetti responsabili del processo formativo)

    1. I percorsi formativi per l’apprendistato di cui all’articolo 4 possono essere erogati da:
      1. Istituzioni formative accreditate dalla Regione per la formazione di soggetti in diritto-dovere all’istruzione e alla formazione in conformità all’Intesa adottata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 20 marzo 2008;
      2. Istituti professionali, di cui all’articolo 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, aderenti ai regimi di sussidiarietà previsti dall’Intesa concernente l’adozione delle linee – guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 13, comma 1-quinquies, della legge 2 aprile 2007, n. 40, adottata in sede di Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010.
    2. I soggetti di cui al comma 1 sono responsabili dell’intero processo formativo dell’apprendista anche con riferimento alla formazione erogata all’interno dell’impresa.
    3. I soggetti di cui al comma 1 garantiscono agli apprendisti di età compresa tra i quindici ed i diciotto anni, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, gli standard minimi formativi di cui all’articolo 5, comma 8.
    4. Le istituzioni formative di cui al comma 1 promuovono un’offerta didattica mirata ad agevolare l’integrazione della formazione esterna con quella interna allo scopo di valorizzare la componente formativa del lavoro.

    Art. 8
    (Diritti e doveri degli apprendisti)

    1. 1. Ai sensi dell’articolo 6 del d.i. 12 ottobre 2015, l’istituzione formativa, d’intesa con il datore di lavoro, informa i giovani e, nel caso di minorenni, i titolari della responsabilità genitoriale sugli aspetti educativi, formativi e contrattuali del percorso di apprendistato di cui all’articolo 4, con modalità tali da garantire la consapevolezza della scelta, anche ai fini degli sbocchi occupazionali, attraverso iniziative di informazione e diffusione idonee ad assicurare la conoscenza:
      1. degli aspetti educativi, formativi e contrattuali del percorso di apprendistato e della coerenza tra le attività e il settore di interesse del datore di lavoro con la qualificazione da conseguire;
      2. dei contenuti del protocollo e del PFI;
      3. delle modalità di selezione degli apprendisti;
      4. del doppio «status» di studente e di lavoratore, per quanto concerne l'osservanza delle regole comportamentali nell'istituzione formativa e nell'impresa, e, in particolare, delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e degli obblighi di frequenza delle attività di formazione interna ed esterna all’impresa.
    2. In caso di interruzione o di cessazione anticipata del contratto di apprendistato agli apprendisti è assicurato il rientro nel percorso scolastico o formativo ordinario, anche con il supporto del tutor formativo di cui all’articolo 10.

     

    Art. 9
    (Repertorio nazionale dell’offerta di Istruzione e Formazione professionale)

      1. Le figure nazionali di riferimento per i percorsi di durata triennale e quadriennale finalizzati al conseguimento dei titoli di qualifica e di diploma professionale attraverso l’apprendistato di cui all’articolo 4 sono quelle indicate nel Repertorio nazionale dell’offerta d’Istruzione e Formazione Professionale, di seguito Repertorio, istituito con l’Accordo adottato in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 27 luglio 2011, recepito con decreto interministeriale dell’11 novembre 2011, e successive modifiche e integrazioni. Le figure professionali del Repertorio sono declinate in indirizzi nazionali.
      2. Le qualifiche professionali di cui al comma 1, conseguibili al termine dei percorsi triennali, si identificano con il termine di “Operatore” e sono indicate nell’allegato C al presente regolamento. I diplomi professionali di cui al comma 1, conseguibili al termine del quarto anno, si identificano con il termine di “Tecnico” e sono indicati nell’allegato D al presente regolamento.

     

    Art. 10
    (Tutor formativo e tutor/referente aziendale)

    1. Ai sensi dell’articolo 7 del d.i. 12 ottobre 2015, la funzione tutoriale è finalizzata a promuovere il successo formativo degli apprendisti, a favorire il raccordo didattico e organizzativo tra l’istituzione formativa e l’impresa e si esplica nell’affiancamento dell’apprendista nel percorso di apprendimento e nel monitoraggio del suo corretto svolgimento.
    2. Il tutor formativo e il tutor/referente aziendale sono individuati nel PFI, rispettivamente, dalla istituzione formativa e dal datore di lavoro e garantiscono l’integrazione tra la formazione interna ed esterna.
    3. Il tutor formativo assiste l’apprendista nel rapporto con l’istituzione formativa, monitora l’andamento del percorso e interviene nella valutazione iniziale, intermedia e finale del periodo di apprendistato.
    4. Il tutor/referente aziendale favorisce l’inserimento dell’apprendista nell’impresa, lo affianca e lo assiste nel percorso di formazione interna, gli trasmette le competenze necessarie allo svolgimento delle attività lavorative e, in collaborazione con il tutor formativo, fornisce all’istituzione formativa ogni elemento atto a valutare le attività dell’apprendista e l’efficacia dei processi formativi.
    5. Il tutor formativo ed il tutor/referente aziendale collaborano alla compilazione del dossier individuale dell'apprendista di cui all’allegato E al presente regolamento e garantiscono l’attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dall’apprendista al termine del periodo di apprendistato, anche in caso di risoluzione anticipata.
    6. La funzione di tutor/referente aziendale, fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, può essere svolta dal datore di lavoro o da un dipendente della stessa che sia in possesso di un livello di inquadramento pari o superiore rispetto all’inquadramento finale che l’apprendista acquisisce al termine del contratto di apprendistato o da un soggetto esterno all’impresa.
    7. Nell’ipotesi in cui il tutor/referente aziendale sia un soggetto esterno, l’impresa garantisce l’adeguatezza delle sue competenze in relazione alle attività svolte dall’apprendista all’interno dell’impresa.

     

    Art. 11
    (Riconoscimento dei crediti formativi)

    1. La durata, l’articolazione e l’organizzazione dei percorsi formativi può essere differenziata in relazione alle competenze possedute dall’apprendista attraverso il riconoscimento di crediti formativi in ingresso, nel rispetto degli standard formativi di cui all’articolo 5, comma 8.
    2. Possono concorrere al riconoscimento di crediti formativi per la riduzione della durata della componente formativa del contratto di apprendistato la frequenza di percorsi di istruzione, di istruzione e formazione professionale e di formazione professionale. Costituisce, altresì, elemento per il riconoscimento di crediti formativi di cui al comma 1, l’acquisizione di competenze a seguito di esperienza lavorativa attestate o certificate ai sensi del d.lgs. 13/2013.
    3. Con provvedimento del Direttore regionale competente in materia di lavoro, sentito il Direttore regionale competente in materia di formazione, sono individuati, nel rispetto delle disposizioni statali e regionali vigenti, i criteri e le modalità per la valutazione dei crediti formativi.

     

    Art. 12
    (Conseguimento del titolo e certificazione delle competenze)

    1. I titoli di cui all’articolo 4, comma 1, si conseguono a seguito dell’esito positivo delle prove di accertamento delle competenze acquisite e verificate nel rispetto delle disposizioni adottate ai sensi dell’articolo 20 del d.lgs. 226/2005 anche tenendo conto delle valutazioni espresse dal tutor formativo e dal tutor/referente aziendale nel dossier individuale dell’apprendista di cui all’allegato E al presente regolamento e in funzione dei risultati di apprendimento definiti nel PFI.
    2. Sulla base dei criteri di cui all’articolo 6, comma 2, lettera i), e compatibilmente con gli ordinamenti del sistema di istruzione e formazione professionale, l’istituzione formativa anche avvalendosi del datore di lavoro, per la parte di formazione interna, effettua il monitoraggio e la valutazione degli apprendimenti, anche ai fini dell’ammissione agli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato, ne dà evidenza nel dossier individuale dell’apprendista di cui al comma 1, ne comunica i risultati all’apprendista e, nel caso di minorenni, ai titolari della responsabilità genitoriale.
    3. Le modalità di rilascio nonché i modelli degli attestati di qualifica professionale e di diploma professionale sono definiti dall’Accordo adottato in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 27 luglio 2011 e dai relativi allegati n. 5 e n. 6.
    4. Agli apprendisti è garantita l’attestazione delle competenze acquisite, anche nei casi di abbandono o risoluzione anticipata del contratto, secondo il modello di cui all’allegato n. 7 dell’Accordo di cui al comma 3, a partire da un periodo minimo di lavoro di tre mesi.
    5. Per avere diritto alla valutazione e certificazione finale di cui al presente articolo, l’apprendista, al termine del percorso, deve aver frequentato almeno i tre quarti sia della formazione interna sia della formazione esterna di cui al PFI. La frequenza dei tre quarti del monte ore sia di formazione interna sia di formazione esterna di cui al PFI costituisce requisito minimo anche al termine di ciascuna annualità, ai fini dell'ammissione all’annualità successiva.
    6. In esito al superamento dell’esame finale e al conseguimento della qualificazione, l’ente titolare ai sensi del d.lgs. 13/2013 rilascia un certificato di competenze o, laddove previsto, un supplemento al certificato che, nelle more della definizione delle Linee guida di cui all'art. 3, comma 6, del d.lgs. 13/2013, deve comunque contenere:
      1. gli elementi minimi di cui all’articolo 6 del d.lgs. 13/2013;
      2. i dati che consentano la registrazione dei documenti nel sistema informativo dell’ente titolare in conformità al formato del fascicolo elettronico del lavoratore di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).
    7. Agli apprendisti in obbligo di istruzione è garantita, altresì, la certificazione delle competenze di base acquisite nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione di cui al decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 27 gennaio 2010, n. 9.
    8.  Ai sensi dell’articolo 42, comma 5, lettera f), del d.lgs. 81/2015, la formazione effettuata e la qualifica professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita sono registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui al comma 6, lettera b).
    9. Nelle more della istituzione del fascicolo elettronico del lavoratore, la registrazione è effettuata in un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 10 ottobre 2005. Il documento contiene le informazioni personali dell’apprendista e la descrizione dei contenuti e delle attività formative svolte in apprendistato. Resta salva la possibilità di utilizzare la modulistica adottata dal contratto collettivo applicato.
    10. La sospensione del giudizio in presenza di un debito formativo non configura attestazione di mancato raggiungimento degli obiettivi formativi ai fini dell’articolo 42, comma 3, del d.lgs. 81/2015.

     

    Capo II
    (Apprendistato professionalizzante)

     

    Art. 13
    (Articolazione e finalità dell’offerta formativa pubblica)

    1. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 44, comma 3, del d.lgs. 81/2015, la durata massima della formazione pubblica, interna o esterna, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali è di centoventi ore per la durata del triennio.
    2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, l’offerta formativa pubblica si articola in moduli di quaranta ore per ciascun anno di durata del contratto ed è avviata entro sei mesi dalla data di assunzione dell’apprendista.
    3. La durata e i contenuti dell’offerta formativa pubblica sono determinati, per l’intero periodo di formazione dell’apprendistato professionalizzante, sulla base del titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione:
      1. centoventi ore per apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di I grado o privi di titolo di studio;
      2. ottanta ore per apprendisti in possesso di qualifica o diploma professionale o diploma di scuola secondaria superiore di II grado;
      3. quaranta ore per apprendisti in possesso di laurea o di altro titolo di livello terziario.
    4. La durata, come articolata al comma 3, può essere ulteriormente ridotta in presenza dei crediti formativi di cui all’articolo 16.
    5. Qualora la durata del contratto di apprendistato professionalizzante sia superiore a tre anni, le attività di formazione pubblica, interna o esterna all’azienda, finalizzate all’acquisizione di competenze di base e trasversali sono realizzate nel primo triennio.
    6. La formazione pubblica per gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato per le attività stagionali è erogata ai sensi dell’articolo 14 ed è parametrata secondo le seguenti proporzioni:
      1. per i contratti di durata fino a tre mesi:
        1. dodici ore per apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di I grado o privi di titolo di studio;
        2. otto ore per apprendisti in possesso di qualifica o diploma professionale o diploma di scuola secondaria superiore di II grado;
        3. quattro ore per apprendisti in possesso di laurea o di altro titolo di livello terziario.
      2. per i contratti di durata da tre a quattro mesi:
        1. sedici ore per apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di I grado o privi di titolo di studio;
        2. dodici ore per apprendisti in possesso di qualifica o diploma professionale o diploma di scuola secondaria superiore di II grado;
        3. otto ore per apprendisti in possesso di laurea o di altro titolo di livello terziario.
      3. per i contratti di durata di oltre quattro mesi:
        1. ventiquattro ore per apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di I grado o privi di titolo di studio;
        2. venti ore per apprendisti in possesso di qualifica o diploma professionale o diploma di scuola secondaria superiore di II grado;
        3. sedici ore per apprendisti in possesso di laurea o di altro titolo di livello terziario.

     

    Art. 14
    (Modalità di realizzazione dell’offerta formativa pubblica)

    1. L’offerta formativa pubblica finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali può essere erogata all’esterno o all’interno dell’impresa ed è obbligatoria nella misura in cui è disponibile. L’offerta formativa pubblica è disponibile a condizione che:
      1. sia finanziata con risorse pubbliche;
      2. consenta al datore di lavoro l’iscrizione dell’apprendista all’offerta medesima per l’avvio delle attività formative nei termini di cui all’articolo 13, comma 2.
    2. La formazione di cui al comma 1 è svolta in ambienti organizzati e attrezzati e prevede modalità di verifica degli apprendimenti.
    3. L’offerta formativa pubblica esterna è finanziata nei limiti delle risorse pubbliche annualmente disponibili anche con riguardo all’apprendistato ai sensi dell’articolo 47, comma 4, del d.lgs. 81/2015. Il datore di lavoro, nel caso in cui non intenda avvalersi dell’offerta formativa pubblica disponibile, eroga la formazione pubblica all’interno dell’impresa ai sensi del comma 9 e senza oneri a carico del bilancio regionale.
    4. La formazione esterna è erogata da istituzioni formative accreditate dalla Regione per la formazione continua in conformità all’Intesa adottata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 20 marzo 2008.
    5. La Regione, con procedura di evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, pubblicità e libera concorrenza, individua i soggetti idonei all’erogazione delle attività formative, le risorse finanziarie di cui al comma 3, l’ammontare del contributo pubblico c.d. voucher formativo e le procedure attuative per l’erogazione della formazione esterna all’impresa.
    6. L’esito delle procedure di cui al comma 5 costituisce il Catalogo dell’offerta formativa pubblica di cui all’articolo 15.
    7. Al fine di garantire un’offerta formativa distribuita su tutto il territorio regionale, la Regione, nell’ambito delle procedure di cui al comma 5, definisce le modalità per lo svolgimento della formazione anche presso sedi a uso temporaneo (occasionali) delle istituzioni formative accreditate ai sensi del comma 4.
    8. Ai sensi dell’articolo 44, comma 3, del d.lgs. 81/2015, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di instaurazione del rapporto, la Regione comunica al datore di lavoro, attraverso i sistemi informativi all’uopo predisposti, le modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica esterna, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste, avvalendosi anche dei datori di lavoro e delle loro associazioni. Il datore di lavoro indica entro trenta giorni dalla comunicazione della Regione, per il tramite del sistema informatico per la tracciabilità della formazione in apprendistato, la scelta in merito alle modalità di erogazione della formazione pubblica.
    9. La formazione interna, realizzata sotto la responsabilità del datore di lavoro, è erogata a condizione che:
      1. sia impartita da formatori, esterni o interni all’impresa, con adeguate capacità e competenze;
      2. sia svolta in locali conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
      3. riguardi le tematiche di cui all’articolo 15, comma 2.
    10. Il Direttore regionale competente in materia di lavoro, con successivo provvedimento, recepisce le ulteriori disposizioni previste dalle Linee guida.
    11. L’offerta formativa pubblica di cui al comma 1 può essere erogata anche con modalità di formazione a distanza, di seguito denominata “FAD”. Con provvedimento del Direttore regionale competente in materia di lavoro, sentito il Direttore regionale competente in materia di formazione, sono individuati gli ambiti di applicazione della FAD, anche in relazione alla condivisione di piattaforme informatiche comuni, in conformità alle Linee guida.
    12. Ai sensi dell’articolo 47, comma 8, del d.lgs. 81/2015, le imprese con sede legale nella Regione, che hanno sedi operative in più regioni e che intendono avvalersi della possibilità di accentrare le comunicazioni obbligatorie di cui all’articolo 1, commi 118 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), possono fare riferimento all’offerta formativa di cui al presente articolo.

     

    Art. 15
    (Catalogo dell’offerta formativa pubblica)

    1. Il Catalogo dell’offerta formativa pubblica, di seguito denominato “Catalogo”, articolato in moduli, la cui durata è definita all’articolo 13, individua gli ambiti della formazione per l’acquisizione di competenze di base e trasversali ai sensi dell’articolo 44, comma 3, del d.lgs. 81/2015.
    2. Il Catalogo, in conformità alle Linee guida, ricomprende anche una selezione tra le seguenti aree di competenze:
      1. adozione di comportamenti sicuri sul luogo di lavoro;
      2. organizzazione e qualità aziendale;
      3. relazione e comunicazione nell’ambito lavorativo;
      4. diritti e doveri del lavoratore e dell’impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva;
      5. competenze di base e trasversali;
      6. competenze digitali;
      7. competenze sociali e civiche;
      8. spirito di iniziativa e imprenditorialità;
      9. elementi di base della professione/mestiere.
    3. Con provvedimento del Direttore regionale competente in materia di lavoro, sentito il Direttore regionale competente in materia di formazione, sono definiti i moduli formativi costituenti il Catalogo, nel rispetto delle disposizioni dei commi 1 e 2. Con analogo provvedimento si provvede all’aggiornamento del Catalogo.

    Art. 16
    (Riconoscimento dei crediti formativi)

    1. Il monte ore di formazione pubblica interna o esterna all’impresa, finalizzato all’acquisizione delle competenze di base e trasversali, di cui all’articolo 13, comma 3, può essere ulteriormente ridotto per gli apprendisti che abbiano già completato, in precedenti rapporti di apprendistato, uno o più moduli formativi di analogo contenuto. La riduzione oraria coincide con la durata dei moduli già frequentati.
    2. In conformità alle Linee guida, i contenuti dell’offerta formativa pubblica comprendono anche la formazione generale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che costituisce credito formativo permanente ai sensi dell’articolo 8 dell’Accordo adottato in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome il 21 dicembre 2011 (Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).
    3. Con provvedimento del Direttore regionale competente in materia di lavoro, sentito il Direttore regionale competente in materia di formazione, sono individuati, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, i criteri e le modalità per il riconoscimento dei crediti formativi di cui ai commi 1 e 2.

     

    Art. 17
    (Certificazione delle competenze)

    1. La certificazione delle competenze acquisite attraverso il contratto di apprendistato di cui all’articolo 13 si attua con le modalità definite dal d.lgs. 13/2013, sulla base del repertorio delle professioni di cui all’articolo 46, comma 3, del d.lgs. 81/2015.
    2. Ai sensi dell’articolo 42, comma 5, lettera f), del d.lgs. 81/2015, la formazione effettuata e la qualificazione professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita sono registrate dal datore di lavoro nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui all’articolo 14 del d.lgs. 150/2015.
    3. Nelle more della istituzione del fascicolo elettronico del lavoratore, la registrazione è effettuata in un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 10 ottobre 2005. Il documento contiene le informazioni personali dell’apprendista e la descrizione dei contenuti e delle attività formative svolte in apprendistato. Resta salva la possibilità di utilizzare la modulistica adottata dal contratto collettivo applicato.

     

    Capo III
    (Apprendistato di alta formazione e di ricerca)

    Sezione I
    Disposizioni comuni

     

    Art. 18
    (Formazione interna ed esterna)

    1. Per formazione interna ed esterna si intendono i periodi di apprendimento formale, come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del d.lgs. 13/2013, che si svolgono, rispettivamente, sul posto di lavoro e presso le istituzioni formative.

     

    Art. 19
    (Diritti e doveri degli apprendisti)

    1. 1. Ai sensi dell’articolo 6 del d.i. 12 ottobre 2015, l’istituzione formativa, d’intesa con il datore di lavoro, informa i giovani sugli aspetti educativi, formativi e contrattuali del percorso di apprendistato di cui al presente capo, con modalità tali da garantire la consapevolezza della scelta, anche ai fini degli sbocchi occupazionali, attraverso iniziative di informazione e diffusione idonee ad assicurare la conoscenza:
      1. degli aspetti educativi, formativi e contrattuali del percorso di apprendistato e della coerenza tra le attività e il settore di interesse del datore di lavoro con la qualificazione da conseguire;
      2. dei contenuti del protocollo e del PFI;
      3. delle modalità di selezione degli apprendisti;
      4. del doppio «status» di studente e di lavoratore, per quanto concerne l'osservanza delle regole comportamentali nell'istituzione formativa e nell'impresa, e, in particolare, delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e degli obblighi di frequenza delle attività di formazione interna ed esterna all’impresa.
    2. In caso di interruzione o di cessazione anticipata del contratto di apprendistato agli apprendisti è assicurato il rientro nel percorso formativo, anche con il supporto del tutor formativo di cui agli articoli 26, 31 e 38.

     

    Sezione II
    Profili formativi dell’apprendistato di alta formazione
    per il conseguimento di titoli universitari

     

    Art. 20
    (Titoli conseguibili con l’apprendistato di alta formazione)

    1. I titoli conseguibili attraverso l’apprendistato di alta formazione sono quelli inclusi nell’offerta didattico/formativa delle università e precisamente:
    2. laurea;
    3. laurea magistrale;
    4. laurea magistrale a ciclo unico;
    5. master di I e II livello;
    6. dottorato di ricerca.

     

    Art. 21
    (Durata e articolazione dell’apprendistato di alta formazione)

    1. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 45, comma 4, del d.lgs. 81/2015 e dall’articolo 4, comma 3, del d.i. 12 ottobre 2015, la durata del periodo di formazione dell’apprendistato di alta formazione di cui alla presente sezione è definita in relazione alla durata prevista dall’ordinamento universitario dei corsi di studio per il conseguimento dei titoli di cui all’articolo 20. Tale durata non può essere inferiore a sei mesi e non può comunque eccedere la durata massima dei relativi percorsi ordinamentali.
    2. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 42, comma 5, del d.lgs. 81/2015 e dall’articolo 20, la durata del periodo di formazione dell’apprendistato di cui alla presente sezione è stabilita d’intesa dal Dipartimento ove è incardinato il corso universitario e dal datore di lavoro e attuata sulla base del protocollo di cui all’allegato A al presente regolamento.
    3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, del d.i. 12 ottobre 2015, la durata del periodo di formazione dell’apprendistato di cui al comma 1 è ridotta in caso di riconoscimento di crediti formativi universitari disciplinati dall’articolo 5 del Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 (Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509), di seguito denominati “CFU”, maturati a seguito di esperienze formative o professionali precedenti al contratto di apprendistato di alta formazione.
    4. Nei percorsi di cui all’articolo 20 assunto a base di calcolo il numero dei crediti universitari (CFU), la formazione esterna non può essere superiore al 60 per cento del numero di ore impegnate nelle lezioni frontali previste nell’ambito dei crediti formativi di ciascun insegnamento universitario.
    5. Nell’apprendistato di alta formazione per il conseguimento dei titoli di cui all’articolo 20, le attività di formazione interna e di formazione esterna si integrano ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento secondo gli standard formativi definiti nell’ambito degli ordinamenti nazionali e universitari vigenti.
    6. Il periodo di formazione dell’apprendistato di cui al comma 1 termina alla data prevista dal contratto ai sensi dei commi 1, 2 e 3 ovvero con il conseguimento del titolo di cui all’articolo 20 se intervenuto anticipatamente rispetto alla durata contrattualmente convenuta.

     

     

    Art. 22
    (Laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico)

    1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 21, la durata massima del periodo di formazione dell’apprendistato di alta formazione per il conseguimento della laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, è determinata in relazione al numero dei CFU già acquisiti nel percorso universitario ovvero riconosciuti sulla base di altre esperienze formative e/o professionali.
    2. L’apprendistato di alta formazione per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico di cui all’articolo 20, comma 1, lettera c), è rivolto a studenti universitari che abbiano maturato almeno centoventi CFU.
    3. Le università rendono compatibile la frequenza dei corsi da parte degli studenti apprendisti:
      1. formulando un’articolazione della didattica che tenga conto delle esigenze produttive delle imprese;
      2. definendo una progettazione formativa che valorizzi al massimo le competenze acquisibili attraverso i processi di lavoro.
    4. Le imprese garantiscono la partecipazione dell’apprendista alla formazione accademica secondo quanto previsto dal PFI di cui all’articolo 25.
    5. Ai sensi della normativa statale vigente, per le ore di formazione esterna svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione interna è riconosciuta al lavoratore una retribuzione a carico del datore di lavoro pari al 10 per cento di quella che sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsione dei contratti collettivi.

     

    Art. 23
    (Master universitari di I e di II livello)

    1. L’apprendistato di alta formazione per il conseguimento dei master universitari di I e II livello, può essere attivato per master:
      1. già presenti nell’ambito dell’offerta formativa dell’università;
      2. progettati dalle università sulla base di specifiche esigenze espresse da un’impresa o da un gruppo di imprese.
    2. La durata massima del periodo di formazione dell’apprendistato di alta formazione per il conseguimento dei titoli di cui comma 1 è pari alla durata ordinamentale del master.
    3. I percorsi formativi sono caratterizzati dall’adozione di metodologie basate su una forte integrazione fra percorso realizzato in impresa e percorso realizzato all’interno dell’università.
    4. Le imprese garantiscono la partecipazione dell’apprendista alla formazione accademica secondo quanto previsto dal PFI di cui all’articolo 25.
    5.  Ai sensi della normativa statale vigente, per le ore di formazione esterna svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione interna è riconosciuta al lavoratore una retribuzione a carico del datore di lavoro pari al 10 per cento di quella che sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsione dei contratti collettivi.

     

    Art. 24
    (Dottorato di ricerca)

    1. Le università, in collaborazione con le imprese, individuano i dottorati di ricerca e il numero di posti riservati per l’apprendistato di alta formazione attraverso procedure di evidenza pubblica.
    2. Possono essere assunti con contratto di apprendistato di alta formazione per il conseguimento del dottorato di ricerca, i laureati risultati idonei in esito ai bandi di selezione previsti dall’università, nonché i soggetti già iscritti ai dottorati di ricerca, purché rientrino entro il limite di età di cui all’articolo 45, comma 1, del d.lgs. 81/2015.
    3. La durata massima del periodo di formazione dell’apprendistato di alta formazione per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca è pari alla durata ordinamentale del dottorato.
    4. L’università definisce, in collaborazione con l’impresa, il progetto di ricerca da realizzarsi attraverso la frequenza di attività didattiche e formative.
    5. Le imprese garantiscono la partecipazione dell’apprendista alla formazione accademica secondo quanto previsto dal PFI di cui all’articolo 25.
    6. Ai sensi della normativa statale vigente, per le ore di formazione esterna svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione interna è riconosciuta al lavoratore una retribuzione a carico del datore di lavoro pari al 10 per cento di quella che sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsione dei contratti collettivi.
    7. L’attività di ricerca è finalizzata alla realizzazione di progetti da sviluppare ex novo, oppure con l’inserimento dell’apprendista in un progetto di ricerca già avviato in impresa.

     

    Art. 25
    (Piano Formativo Individuale)

    1. Nel rispetto dell’articolo 42, comma 1, del d.lgs. 81/2015 e dell’articolo 5, comma 3, del d.i. 12 ottobre 2015, il PFI è predisposto dal Dipartimento universitario con il coinvolgimento dell’impresa secondo il modello di cui all’allegato B al presente regolamento.
    2. Il PFI stabilisce il contenuto e la durata della formazione dei percorsi di cui all’articolo 20, e contiene i seguenti elementi minimi:
      1. dati indentificativi dell’apprendista, dell’università e dell’impresa;
      2. dati indentificativi del tutor accademico e del tutor/referente aziendale e dei rispettivi ruoli;
      3. il titolo da conseguire e l’orario di lavoro;
      4. il livello di inquadramento contrattuale dell’apprendista;
      5. la durata del periodo di formazione dell’apprendistato di cui alla presente sezione;
      6. l’articolazione dei periodi di formazione interna ed esterna secondo le esigenze formative e professionali dell’impresa nei limiti stabiliti dall’articolo 21, commi 4 e 5;
      7. le competenze tecniche e professionali correlate agli apprendimenti ordinamentali che possono essere acquisiti in impresa;
      8. il numero di CFU conseguibili in apprendistato di cui alla presente sezione;
      9. le competenze da acquisire durante il periodo di apprendistato.
    3. Il PFI può essere modificato nel corso del rapporto di lavoro, fermo restando il titolo da acquisire al termine del percorso.
    4. L’università promuove un’offerta didattica mirata ad agevolare l’integrazione della formazione esterna con quella interna allo scopo di valorizzare la componente formativa del lavoro.
    5. L’impresa, al fine di assicurare la prevista formazione interna, rende disponibili adeguati strumenti e professionalità finalizzati a favorire l’integrazione impresa-università.

     

    Art. 26
    (Tutor accademico e tutor/referente aziendale)

    1. Ai sensi dell’articolo 7 del d.i. 12 ottobre 2015, la funzione tutoriale è finalizzata a promuovere il successo formativo degli apprendisti, a favorire il raccordo didattico e organizzativo tra l'istituzione formativa e l'impresa e si esplica nell'affiancamento dell'apprendista nel percorso di apprendimento e nel monitoraggio del suo corretto svolgimento.
    2. Il tutor accademico e il tutor/referente aziendale sono individuati nel PFI, rispettivamente, dalla istituzione formativa e dal datore di lavoro e garantiscono l’integrazione tra la formazione interna ed esterna.
    3. Il tutor accademico assiste l'apprendista nel rapporto con l'istituzione formativa, monitora l’andamento del percorso e interviene nella valutazione iniziale, intermedia e finale del periodo di apprendistato.
    4. Il tutor/referente aziendale favorisce l’inserimento dell’apprendista nell’impresa, lo affianca e lo assiste nel percorso di formazione interna, gli trasmette le competenze necessarie allo svolgimento delle attività lavorative e, in collaborazione con il tutor formativo, fornisce all’istituzione formativa ogni elemento atto a valutare le attività dell’apprendista e l’efficacia dei processi formativi.
    5. Il tutor accademico ed il tutor/referente aziendale collaborano alla compilazione del dossier individuale dell'apprendista di cui all’allegato E al presente regolamento e garantiscono l’attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dall’apprendista al termine del periodo di apprendistato, anche in caso di risoluzione anticipata.
    6. La funzione di tutor/referente aziendale, fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, può essere svolta dal datore di lavoro o da un dipendente della stessa che sia in possesso di un livello di inquadramento pari o superiore rispetto all’inquadramento finale che l’apprendista acquisisce al termine del contratto di apprendistato o da un soggetto esterno all’impresa.
    7. Nell’ipotesi in cui il tutor/referente aziendale sia un soggetto esterno, l’impresa garantisce l’adeguatezza delle sue competenze in relazione alle attività svolte dall’apprendista all’interno dell’impresa.

     

    Art. 27
    (Conseguimento del titolo e certificazione dei crediti e/o delle competenze)

    1. I titoli di cui all’articolo 20 si conseguono a seguito dell’esito positivo delle prove finali di accertamento delle competenze acquisite verificate secondo le modalità previste dalle disposizioni dei rispettivi ordinamenti universitari nel rispetto della normativa vigente in materia.
    2. Qualora l’apprendista non completi il percorso formativo per interruzione del rapporto di lavoro ovvero non consegua il titolo previsto, l’università certifica i crediti formativi eventualmente acquisiti. Le competenze eventualmente acquisite possono essere oggetto di certificazione ai sensi del d.lgs. 13/2013.
    3. Ai sensi dell’articolo 42, comma 5, lettera f), del d.lgs. 81/2015, la formazione effettuata e la qualifica professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita sono registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui all’articolo 14 del d.lgs. 150/2015.
    4. Nelle more della istituzione del fascicolo elettronico del lavoratore, la registrazione è effettuata in un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 10 ottobre 2005. Il documento contiene le informazioni personali dell’apprendista e la descrizione dei contenuti e delle attività formative svolte in apprendistato. Resta salva la possibilità di utilizzare la modulistica adottata dal contratto collettivo applicato.

     

    Sezione III
    Profili formativi dell’apprendistato di alta formazione
    per il conseguimento del diploma di tecnico superiore

     

    Art. 28
    (Diploma di tecnico superiore)

    1. I diplomi di tecnico superiore di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori) e all’articolo 5 del decreto interministeriale 7 settembre 2011 (Norme generali concernenti i diplomi degli istituti tecnici superiori “ITS” e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008) conseguibili attraverso l’apprendistato di alta formazione sono quelli inclusi nell’offerta didattico/formativa degli istituti tecnici superiori, di seguito denominati “ITS”, istituiti nella Regione nelle seguenti aree tecnologiche:
      1. tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione;
      2. mobilità sostenibile;
      3. tecnologie innovative per i beni e le attività culturali/Turismo;
      4. nuove tecnologie per il made in Italy;
      5. nuove tecnologie della vita.
    2. Sono conseguibili, altresì, attraverso l’apprendistato di alta formazione, i diplomi degli ITS che saranno istituiti dalla Regione in altre aree tecnologiche non ricomprese nell’elenco di cui al comma 1.

     

    Art. 29
    (Durata e articolazione della formazione dell’apprendistato
    per il conseguimento del diploma di tecnico superiore)

    1. La durata del periodo di formazione dell’apprendistato di alta formazione per il conseguimento del titolo di Istituto Tecnico Superiore non può essere inferiore a sei mesi e non superiore al tempo necessario per il completamento del percorso, che si conclude con l’esame di verifica finale.
    2. La formazione esterna all’azienda è svolta nell’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e non può, di norma, essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale.
    3. I percorsi sono concordati dall’istituzione formativa e dal datore di lavoro e attuati sulla base del protocollo di cui all’allegato A al presente regolamento. 
    4. La formazione relativa ai titoli di cui all’articolo 28 si articola in periodi di formazione interna e in periodi di formazione esterna all’impresa che si integrano ai fini del raggiungimento dei risultati relativi alla qualificazione da conseguire nel rispetto degli standard definiti in attuazione degli articoli da 6 a 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008.
    5. Ai sensi della normativa statale vigente, per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione interna è riconosciuta al lavoratore una retribuzione a carico del datore di lavoro pari al 10 per cento di quella che sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsione dei contratti collettivi.
    6. Il periodo di formazione dell’apprendistato di cui al comma 1 termina alla data prevista dal contratto ai sensi dei commi 1, 2 e 3 ovvero con il conseguimento del titolo di cui all’articolo 28, comma 1, se intervenuto anticipatamente rispetto alla durata contrattualmente convenuta.
    7. Il contratto di apprendistato di cui alla presente sezione può essere stipulato anche successivamente all’inizio del percorso di ITS.

     

    Art. 30
    (Piano Formativo Individuale)

    1. Nel rispetto dell’articolo 42, comma 1, del d.lgs. 81/2015 e dell’articolo 5, comma 3, del d.i. 12 ottobre 2015 il PFI è predisposto dall’ITS con il coinvolgimento del datore di lavoro secondo il modello di cui all’allegato B al presente regolamento.
    2. Il PFI stabilisce il contenuto e la durata della formazione dei percorsi di cui all’articolo 28 e contiene i seguenti elementi minimi:
      1. dati indentificativi dell’apprendista, dell’università e dell’impresa;
      2. dati indentificativi del tutor accademico e del tutor/referente aziendale e dei rispettivi ruoli;
      3. il titolo da conseguire e l’orario di lavoro;
      4. il livello di inquadramento contrattuale dell’apprendista;
      5. l’articolazione dei periodi di formazione interna ed esterna secondo le esigenze formative e professionali dell’impresa nei limiti stabiliti dall’articolo 29, comma 2;
      6. le competenze tecniche e professionali correlate agli apprendimenti ordinamentali che possono essere acquisiti in impresa;
      7. la durata del periodo di formazione dell’apprendistato di cui alla presente sezione;
      8. il numero di CFU conseguibili in apprendistato di cui alla presente sezione;
      9. le competenze da acquisire durante il periodo di formazione dell’apprendistato di cui alla presente sezione;
      10. i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed esterna, i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti, nonché le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio;
    3. Il PFI può essere modificato nel corso del rapporto di lavoro, fermo restando il titolo da acquisire al termine del percorso.
    4. L’ITS promuove un’offerta didattica mirata ad agevolare l’integrazione della formazione esterna con quella interna allo scopo di valorizzare la componente formativa del lavoro.
    5. Le imprese rendono compatibile la frequenza dei corsi da parte degli apprendisti formulando, d’intesa con gli ITS, un PFI coerente con le competenze in esito ai percorsi formativi relativi a ciascuna area tecnologica delle figure nazionali di cui al decreto interministeriale 7 settembre 2011.

     

    Art. 31
    (Tutor formativo e tutor/referente aziendale)

    1. Ai sensi dell’articolo 7 del d.i. 12 ottobre 2015, la funzione tutoriale è finalizzata a promuovere il successo formativo degli apprendisti, a favorire il raccordo didattico e organizzativo tra l’istituzione formativa e l’impresa e si esplica nell’affiancamento dell’apprendista nel percorso di apprendimento e nel monitoraggio del suo corretto svolgimento.
    2. Il tutor formativo e il tutor/referente aziendale sono individuati nel PFI, rispettivamente, dalla istituzione formativa e dal datore di lavoro e garantiscono l'integrazione tra la formazione interna ed esterna.
    3. Il tutor formativo assiste l’apprendista nel rapporto con l’istituzione formativa, monitora l’andamento del percorso e interviene nella valutazione iniziale, intermedia e finale del periodo di apprendistato.
    4. Il tutor/referente aziendale favorisce l’inserimento dell’apprendista nell’impresa, lo affianca e lo assiste nel percorso di formazione interna, gli trasmette le competenze necessarie allo svolgimento delle attività lavorative e, in collaborazione con il tutor formativo, fornisce all'istituzione formativa ogni elemento atto a valutare le attività dell'apprendista e l’efficacia dei processi formativi.
    5. Il tutor formativo ed il tutor/referente aziendale collaborano alla compilazione del dossier individuale dell'apprendista di cui all’allegato E al presente regolamento e garantiscono l’attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dall’apprendista al termine del periodo di apprendistato, anche in caso di risoluzione anticipata.
    6. La funzione di tutor/referente aziendale, fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, può essere svolta dal datore di lavoro o da un dipendente della stessa che sia in possesso di un livello di inquadramento pari o superiore rispetto all’inquadramento finale che l’apprendista acquisisce al termine del contratto di apprendistato o da un soggetto esterno all’impresa.
    7. Nell’ipotesi in cui il tutor/referente aziendale sia un soggetto esterno, l’impresa garantisce l’adeguatezza delle sue competenze in relazione alle attività svolte dall’apprendista all’interno dell’impresa.

     

    Art. 32
    (Conseguimento del titolo e certificazione dei crediti e/o delle competenze)

    1. Il titolo di studio di cui all’articolo 28 si consegue a seguito dell’esito positivo delle prove finali di accertamento delle competenze acquisite verificate secondo le modalità previste dall’articolo 6 del d.i. 7 settembre 2011, in conformità alle Linee guida di cui al decreto interministeriale 7 febbraio 2013 (Linee guida di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di promozione dell’istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) anche tenendo conto delle valutazioni espresse dal tutor formativo e dal tutor/referente aziendale nel dossier individuale dell’apprendista di cui all’articolo 31, comma 5, e in funzione dei risultati di apprendimento definiti nel PFI.
    2. Sulla base dei criteri di cui all’articolo 30, comma 2, lettera j), e compatibilmente con gli ordinamenti degli ITS, l’istituzione formativa anche avvalendosi del datore di lavoro, per la parte di formazione interna, effettua il monitoraggio e la valutazione degli apprendimenti, anche ai fini dell’ammissione agli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato, dandone evidenza nel dossier individuale dell’apprendista di cui al comma 1.
    3. Le competenze eventualmente acquisite possono essere oggetto di certificazione secondo le disposizioni di cui al d.lgs. 13/2013 e, in particolare, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni ivi disciplinati, ai sensi dell’articolo 46, comma 4, del d.lgs. 81/2015. Agli apprendisti è garantito il diritto alla validazione delle competenze anche nei casi di abbandono o risoluzione anticipata del contratto, a partire da un periodo minimo di lavoro di tre mesi.
    4. Ai sensi dell’articolo 42, comma 5, lettera f), del d.lgs. 81/2015, la formazione effettuata e la qualifica professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita sono registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui all’articolo 14 del d.lgs. 150/2015.
    5. Nelle more nella istituzione del fascicolo elettronico del lavoratore, la registrazione è effettuata in un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 10 ottobre 2005. Il documento contiene le informazioni personali dell’apprendista e la descrizione dei contenuti e delle attività formative svolte in apprendistato. Resta salva la possibilità di utilizzare la modulistica adottata dal contratto collettivo applicato.

     

    Sezione IV
    Profili formativi dell’apprendistato per attività di ricerca

     

    Art. 33
    (Oggetto dell’attività di ricerca)

    1. L’apprendistato di cui alla presente sezione ha per oggetto l’attività di ricerca da parte dell’apprendista ed è finalizzato alla realizzazione di progetti da sviluppare ex novo, oppure di uno o più progetti di ricerca già avviati in impresa.
    2. Allo scopo di qualificare l’apprendistato di cui al comma 1, il progetto di ricerca garantisce:
      1. all’apprendista, di maturare un livello di esperienza coerente con gli obiettivi dell’apprendistato di ricerca;
      2. all’impresa, di intraprendere progetti di ricerca soltanto attraverso la collaborazione con i soggetti di cui all’articolo 35.

     

    Art. 34
    (Soggetti destinatari e durata dell’apprendistato per attività di ricerca)

    1. Nel rispetto dell’articolo 45, comma 1, del d.lgs. 81/2015, possono essere assunti con contratto di apprendistato per attività di ricerca i soggetti in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
      1. diploma di Tecnico Superiore (ITS);
      2. laurea;
      3. laurea magistrale;
      4. laurea magistrale a ciclo unico;
      5. dottorato di ricerca.
    2. Nel rispetto dell’articolo 42, comma 5, del d.lgs. 81/2015, la durata del periodo di formazione dei contratti di apprendistato per attività di ricerca non può essere inferiore a sei mesi, è definita, d’intesa con l’ente di ricerca di cui all’articolo 35, comma 1, in rapporto alla durata del progetto di ricerca e non può essere superiore a trentasei mesi.
    3. Un’eventuale proroga del periodo di formazione dell’apprendistato per attività di ricerca può essere convenuta per una sola volta dalle parti del rapporto di lavoro, d’intesa con il dipartimento universitario, ITS, e gli istituti/centri di ricerca e ha una durata massima di dodici mesi in presenza di particolari esigenze legate al progetto di ricerca.
    4. Il periodo di formazione dell’apprendistato per attività di ricerca termina alla data prevista dal contratto definita ai sensi dei commi 2 e 3 ovvero con la redazione del rapporto finale di ricerca di cui all’articolo 39, se intervenuto anticipatamente rispetto alla durata contrattuale convenuta.

     

    Art. 35
    (Soggetti promotori dell’attività di ricerca)

    1. Ai fini del presente regolamento per enti di ricerca s’intendono le Università, ITS, le altre istituzioni formative o di ricerca in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza comunitaria, nazionale o regionale, aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, delle professioni, della innovazione e del trasferimento tecnologico.
    2. L’apprendistato per attività di ricerca prevede uno stretto raccordo tra l’impresa che assume l’apprendista e l’ente di ricerca che garantisce la qualità del progetto assicurando all’apprendista il supporto formativo, metodologico e strumentale necessario.

     

    Art. 36
    (Articolazione della formazione per l’attività di ricerca)

    1. L’apprendistato per attività di ricerca può essere attivato da imprese, ivi comprese quelle in fase di start up, in collaborazione con l’ente di ricerca e in tutti i settori di attività al fine di sviluppare progetti ex novo, oppure per partecipare ad uno o più progetti di ricerca già avviati in impresa.
    2. Il datore di lavoro, d’intesa con l’ente di ricerca, definisce le modalità di realizzazione dell’attività di ricerca cui è finalizzato l’apprendistato della presente sezione attuata sulla base del protocollo di cui all’allegato A al presente regolamento.
    3. Al fine di consentire la realizzazione dell’attività di ricerca:
      1. l’apprendista svolge l’attività di ricerca oggetto del contratto nell’orario di lavoro come concordato con il datore di lavoro e l’ente di ricerca;
      2. l’impresa garantisce, al proprio interno, condizioni organizzative, strutturali, professionali e finanziarie necessarie;
      3. l’ente di ricerca garantisce all’apprendista il necessario supporto formativo, metodologico e strumentale;
      4. l’impresa e l’ente di ricerca garantiscono il raccordo tra le competenze acquisite in ambito formativo e di lavoro, favorendo l’applicazione nell’attività di ricerca delle conoscenze apprese in ambito formativo.
    4. Le imprese erogano la formazione interna, secondo quanto previsto dal PFI, con figure professionali in possesso di competenze adeguate, anche attraverso enti di ricerca.
    5. La formazione interna non può essere inferiore al 20 per cento del monte orario annuale contrattualmente previsto.
    6. La formazione esterna non è obbligatoria.
    7. Ai sensi della normativa statale vigente, per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione interna è riconosciuta al lavoratore una retribuzione a carico del datore di lavoro pari al 10 per cento di quella che sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsione dei contratti collettivi.

     

    Art. 37
    (Piano Formativo Individuale)

    1. Nel rispetto dell’articolo 42, comma 1, del d.lgs. 81/2015 e dell’articolo 5, comma 3, del d.i. 12 ottobre 2015, il PFI è predisposto dall’ente di ricerca con il coinvolgimento del datore di lavoro secondo il modello di cui all’allegato B al presente regolamento.
    2. Il PFI stabilisce, in coerenza con il progetto di ricerca e le mansioni assegnate all’apprendista, il contenuto e la durata della formazione di cui all’articolo 36 e contiene i seguenti elementi minimi:
      1. dati indentificativi dell’apprendista, dell’ente di ricerca e dell’impresa;
      2. dati indentificativi del tutor dell’ente di ricerca e del tutor/referente aziendale e dei rispettivi ruoli;
      3. la durata del periodo di formazione dell’apprendistato di ricerca e l’orario di lavoro;
      4. il livello di inquadramento contrattuale dell’apprendista;
      5. il progetto di ricerca;
      6. le modalità di erogazione della formazione interna con indicazione del numero di ore nel rispetto dei limiti previsti dall’articolo 36;
      7. le competenze da acquisire durante il periodo di formazione dell’apprendistato di ricerca.
    3. Il PFI può essere modificato nel corso del rapporto di lavoro, fermo restando quanto previsto dall’articolo 34, comma 3.

     

    Art. 38
    (Tutor formativo e tutor/referente aziendale)

    1. Ai sensi dell’articolo 7 del d.i. 12 ottobre 2015, la funzione tutoriale è finalizzata a promuovere il successo formativo degli apprendisti, a favorire il raccordo didattico e organizzativo tra l’istituzione formativa e l’impresa e si esplica nell’affiancamento dell’apprendista nel percorso di apprendimento e nel monitoraggio del suo corretto svolgimento.
    2. Il tutor formativo e il tutor/referente aziendale sono individuati nel PFI, rispettivamente, dalla istituzione formativa e dal datore di lavoro e garantiscono l'integrazione tra la formazione interna e, ove prevista, la formazione esterna.
    3. Il tutor formativo assiste l’apprendista nel rapporto con l’istituzione formativa, monitora l’andamento del percorso e interviene nella valutazione iniziale, intermedia e finale del periodo di apprendistato.
    4. Il tutor/referente aziendale favorisce l’inserimento dell'apprendista nell'impresa, lo affianca e lo assiste nel percorso di formazione interna, gli trasmette le competenze necessarie allo svolgimento delle attività lavorative e, in collaborazione con il tutor formativo, fornisce all’istituzione formativa ogni elemento atto a valutare le attività dell’apprendista e l’efficacia dei processi formativi.
    5. Il tutor formativo ed il tutor/referente aziendale collaborano alla compilazione del dossier individuale dell’apprendista di cui all’allegato E al presente regolamento e garantiscono l’attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dall'apprendista al termine del periodo di apprendistato, anche in caso di risoluzione anticipata.
    6. La funzione di tutor/referente aziendale, fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, può essere svolta dal datore di lavoro o da un dipendente della stessa che sia in possesso di un livello di inquadramento pari o superiore rispetto all’inquadramento finale che l’apprendista acquisisce al termine del contratto di apprendistato o da un soggetto esterno all’impresa.
    7. Nell’ipotesi in cui il tutor/referente aziendale sia un soggetto esterno, l’impresa garantisce l’adeguatezza delle sue competenze in relazione alle attività svolte dall’apprendista all’interno dell’impresa.

     

    Art. 39
    (Rapporto finale di ricerca e certificazione delle competenze)

    1. Al termine dell’attività di ricerca l’apprendista, coadiuvato dal tutor/referente aziendale e dal tutor formativo, redige un rapporto finale di ricerca che contiene i seguenti elementi minimi:
      1. obiettivi dell’attività di ricerca;
      2. metodologie applicate;
      3. risultati intermedi e conclusivi in relazione agli obiettivi previsti;
      4. eventuali evidenze dei risultati, quali, a mero titolo esemplificativo, pubblicazioni, rapporti, brevetti;
      5. esplicitazione del grado di autonomia raggiunto dall’apprendista.
    2. Il rapporto finale deve essere sottoscritto dall’apprendista, dall’impresa e dall’ente di ricerca coinvolto.
    3. Le competenze eventualmente acquisite possono essere oggetto di certificazione secondo le disposizioni di cui al d.lgs. 13/2013 e, in particolare, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni ivi disciplinati, ai sensi dell’articolo 46, comma 4, del d.lgs. 81/2015. Agli apprendisti è garantito il diritto alla validazione delle competenze eventualmente acquisite anche nei casi di abbandono o risoluzione anticipata del contratto, a partire da un periodo minimo di lavoro di tre mesi.
    4. Ai sensi dell’articolo 42, comma 5, lettera f), del d.lgs. 81/2015, la formazione effettuata e la qualifica professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita sono registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui all’articolo 14 del d.lgs. 150/2015.
    5. Nelle more della istituzione del fascicolo elettronico del lavoratore la registrazione è effettuata in un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 10 ottobre 2005. Il documento contiene le informazioni personali dell’apprendista e la descrizione dei contenuti e delle attività formative svolte in apprendistato. Resta salva la possibilità di utilizzare la modulistica adottata dal contratto collettivo applicato.

     

    TITOLO III
    (Rinvio e abrogazioni)

    Art. 40
    (Rinvio)

    1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni statali vigenti in materia.

     

    Art. 41
    (Abrogazioni)

    1. E’ abrogato il regolamento regionale 30 aprile 2015, n. 4 (Regolamento dei profili formativi dell’apprendistato).

     

    Art. 42
    (Entrata in vigore)

    1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     

     

     

     

    S o m m a r i o

    TITOLO I
    (Disposizioni generali)

    Art. 1 – (Finalità)
    Art. 2 – (Oggetto del regolamento)
    Art. 3 – (Azioni di sistema)

    TITOLO II
    (Tipologie di apprendistato)

    Capo I
    (Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale)

    Art. 4 – (Durata dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale)
    Art. 5 – (Articolazione e finalità della formazione interna ed esterna)
    Art. 6 – (Piano Formativo Individuale)
    Art. 7 – (Soggetti responsabili del processo formativo)
    Art. 8 – (Diritti e doveri degli apprendisti)
    Art. 9 – (Repertorio nazionale dell’offerta di Istruzione e Formazione professionale)
    Art. 10 – (Tutor formativo e tutor/referente aziendale)
    Art. 11 – (Riconoscimento dei crediti formativi)
    Art. 12 – (Conseguimento del titolo e certificazione delle competenze)

    Capo II
    (Apprendistato professionalizzante)

    Art. 13 – (Articolazione e finalità dell’offerta formativa pubblica)
    Art. 14 – (Modalità di realizzazione dell’offerta formativa pubblica)
    Art. 15 – (Catalogo dell’offerta formativa pubblica)
    Art. 16 – (Riconoscimento dei crediti formativi)
    Art. 17 – (Certificazione delle competenze)

    Capo III
    (Apprendistato di alta formazione e di ricerca)

    Sezione I – Disposizioni comuni
    Art. 18 – (Formazione interna ed esterna)
    Art. 19 – (Diritti e doveri degli apprendisti)

    Sezione II – Profili formativi dell’apprendistato di alta formazione per il conseguimento di titoli universitari
    Art. 20 – (Titoli conseguibili con l’apprendistato di alta formazione)
    Art. 21 – (Durata e articolazione dell’apprendistato di alta formazione)
    Art. 22 – (Laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico)        
    Art. 23 – (Master universitari di I e di II livello)
    Art. 24 – (Dottorato di ricerca)
    Art. 25 – (Piano Formativo Individuale)
    Art. 26 – (Tutor accademico e tutor/referente aziendale)
    Art. 27 – (Conseguimento del titolo e certificazione dei crediti e/o delle competenze)

    Sezione III – Profili formativi dell’apprendistato di alta formazione per il conseguimento del diploma di tecnico superiore
    Art. 28 – (Diploma di tecnico superiore)
    Art. 29 – (Durata e articolazione della formazione dell’apprendistato per il conseguimento del diploma di tecnico superiore)
    Art. 30 – (Piano Formativo Individuale)
    Art. 31 – (Tutor formativo e tutor/referente aziendale)
    Art. 32 – (Conseguimento del titolo e certificazione dei crediti e/o delle competenze)

    Sezione IV - Profili formativi dell’apprendistato per attività di ricerca
    Art. 33 – (Oggetto dell’attività di ricerca)
    Art. 34 – (Soggetti destinatari e durata dell’apprendistato per attività di ricerca)
    Art. 35 – (Soggetti promotori dell’attività di ricerca)
    Art. 36 – (Articolazione della formazione per l’attività di ricerca)
    Art. 37 – (Piano Formativo Individuale)
    Art. 38 – (Tutor formativo e tutor/referente aziendale)
    Art. 39 – (Rapporto finale di ricerca e certificazione delle competenze)

    TITOLO III
    (Rinvio e abrogazioni)

    Art. 40 – (Rinvio)
    Art. 41 – (Abrogazioni)
    Art. 42 – (Entrata in vigore)

     

    Allegato A – Schema di Protocollo istituzione formativa/impresa

    Allegato B – Piano Formativo Individuale

    Allegato C – Elenco delle qualifiche professionali di cui al Repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale

    Allegato D – Elenco dei diplomi professionali di cui al Repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale

    Allegato E – Schema di Dossier individuale dell’apprendista

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

     

  • File allegati:

Data di aggiornamento/verifica: 27/05/2021

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