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Regolamento 15 luglio 2015, n. 5

  • BUR 16 Luglio 2015, n. 57
  • Testo vigente al:
  • Regolamento della Consulta regionale dei lavoratori atipici iscritti alla gestione separata dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei libero professionisti del Lazio
  • Art.1

    (Oggetto)

    1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’articolo 2, comma 113, della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, (Misure finalizzate al miglioramento della

    funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell’ordinamento regionale, nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei

    territori e a sostegno delle famiglie) la composizione, i compiti, l’organizzazione ed il funzionamento della Consulta regionale dei lavoratori atipici iscritti alla gestione

    separata dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei libero professionisti del Lazio, di seguito denominata Consulta dei lavoratori autonomi istituita

    presso l’Assessorato regionale competente in materia di lavoro, quale organismo permanente di consultazione in relazione alle politiche regionali in materia di lavoro

    autonomo e professionale.

    Art. 2

    (Criteri di ammissione alla Consulta dei lavoratori autonomi)

    1. Sono ammesse a far parte della Consulta dei lavoratori autonomi le seguenti associazioni con sede legale nella Regione Lazio:

    a) forme aggregative di associazioni ai sensi dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), in rappresentanza dei lavoratori libero professionisti aderenti a professioni non organizzate in ordini o collegi che svolgono attività professionale autonoma nelle forme previste dalla legge;

    b) associazioni di secondo grado (associazioni di associazioni) e associazioni in forma di confederazioni delle professioni riconosciute come parti sociali in rappresentanza dei lavoratori libero professionisti aderenti a professioni organizzate in ordini o collegi, disciplinati da norme statali;

    c) organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale che sottoscrivono accordi o contratti collettivi, in rappresentanza dei lavoratori atipici iscritti alla gestione separata dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

    Art. 3

    (Composizione)

    1. La Consulta dei lavoratori autonomi, costituita con decreto del Presidente della Regione, è composta da diciannove membri effettivi designati secondo le modalità di

    cui al presente comma salvo quanto previsto al comma 2, e precisamente:

    a) l’Assessore Regionale competente in materia di Lavoro o suo delegato in qualità di Presidente;

    b) otto rappresentanti designati dalle forme aggregative di associazioni di cui all’articolo 2, lettera a), su proposta delle associazioni ad esse aderenti;

    c) sei rappresentanti designati dalle associazioni di cui all’articolo 2, lettera b), su proposta delle singole associazioni ad esse aderenti;

    d) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali di cui all’articolo 2, lettera c).

    2. Le associazioni professionali di cui all’articolo 2 della legge 4/2013 possono richiedere l’adesione alla Consulta dei lavoratori autonomi unicamente nel caso in cui

    non aderiscano da almeno tre anni a forme aggregative di associazioni di cui all’articolo 3 della medesima legge e siano in possesso dei seguenti requisiti considerati

    congiuntamente:

    a) atto Costitutivo, Statuto e cariche sociali;

    b) operatività e rappresentanza in almeno quattro regioni italiane;

    c) presenza di almeno una sede operativa ovvero un referente territoriale nella Regione Lazio;

    d) numero di iscritti o associati nella Regione Lazio negli ultimi due anni pari almeno a cento;

    e) sito web dell’associazione.

    3. Il numero dei componenti effettivi designati da ciascuna delle associazioni di cui al comma 2 è pari al massimo ad una unità, tenuto conto che il numero complessivo dei

    componenti la Consulta, in rappresentanza di dette associazioni, è pari al massimo a due unità. Qualora pervenga un numero di designazioni maggiore al limite stabilito dal

    presente comma sarà data preferenza all’associazione in possesso di un numero maggiore di iscritti o associati nella Regione Lazio.

    4. Le associazioni di cui al comma 1, lettere b), c), d), e di cui al comma 2 designano un numero di membri supplenti pari a quello previsto per gli effettivi, che

    intervengono ai lavori della Consulta dei lavoratori autonomi esclusivamente in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi.

    5. Il numero massimo di componenti della Consulta dei lavoratori autonomi è stabilito in ventuno unità.

    6. Il Presidente della Regione procede con decreto alla costituzione della Consulta dei lavoratori autonomi qualora siano stati designati almeno la metà più uno dei

    componenti.

    7. Assiste ai lavori della Consulta dei lavoratori autonomi il Direttore regionale competente in materia di lavoro o suo delegato.

    8. Un funzionario della struttura regionale competente in materia di lavoro svolge le funzioni di segretario della Consulta dei lavoratori autonomi ed esplica tutti i compiti

    amministrativi di cui all’articolo 5.

    Art. 4

    (Compiti)

    1. La Consulta dei lavoratori autonomi formula proposte ed indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro promosse dall’amministrazione regionale, con particolare

    riferimento a:

    a) politiche attive relative alle professioni e coloro che svolgono attività professionale indipendente nelle forme previste dalla legge;

    b) semplificazione delle procedure amministrative riguardanti le libere professioni;

    c) indicazioni relative ai fabbisogni di formazione professionale, profili professionali e certificazione delle competenze per chi svolge attività professionale autonoma;

    d) salute e sicurezza per chi svolge attività professionale autonoma;

    e) forme di raccordo degli interventi dei vari organismi regionali con competenza in materia di libere professioni.

    2. La Consulta dei lavoratori autonomi, nell’ambito delle risorse regionali disponibili a legislazione vigente, può organizzare e promuovere iniziative ed eventi sul

    territorio regionale, incontri e dibattiti pubblici di informazione in merito alle tematiche di cui al comma 1.

    Art. 5

    (Organizzazione e funzionamento)

    1. La Consulta dei lavoratori autonomi si riunisce in seduta ordinaria, con cadenza almeno semestrale, presso la sede della Giunta regionale.

    2. La Consulta si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o su richiesta motivata di almeno tre componenti.

    3. Le sedute della Consulta dei lavoratori autonomi sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza più uno dei presenti.

    4. La convocazione della Consulta dei lavoratori autonomi è effettuata dal Presidente ovvero dal segretario di cui all’articolo 3, comma 8, su indicazione del Presidente, tramite apposito avviso di convocazione, a mezzo di posta elettronica, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo della seduta e degli argomenti posti all’ordine del giorno, da inviare ai componenti almeno tre giorni lavorativi antecedenti a quello stabilito per la seduta. Le convocazioni della Consulta dei lavoratori autonomi sono trasmesse anche al Direttore regionale competente in materia di lavoro.

    5. Di ciascuna seduta della Consulta dei lavoratori autonomi il segretario di cui all’articolo 3, comma 8, redige un apposito verbale, da inviare a tutti i componenti e a tutti i partecipanti.

    6. Qualora sia ritenuto opportuno, la Consulta dei lavoratori autonomi può istituire,al suo interno, gruppi di studio e di lavoro su argomenti specifici.

    7. Il Presidente della Consulta può invitare ad assistere alle sedute della medesima, in base agli argomenti posti all’ordine del giorno, componenti della Giunta e del Consiglio regionale, esperti in materia di politiche del lavoro, esperti per ogni disciplina di riferimento indicati dalle università, rappresentanti di associazioni dei diritti dei consumatori e degli utenti, istituzioni, associazioni ed organismi operanti a vario titolo sul territorio regionale, dirigenti di altre Direzioni regionali.

    Art. 6

    (Durata)

    1. La Consulta dei lavoratori autonomi dura in carica cinque anni. I suoi componenti, salvo il Presidente, possono essere confermati una sola volta.

    Art. 7

    (Risorse)

    1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 114, della l.r. 7/2014, l’istituzione della Consulta dei lavoratori autonomi non comporta oneri a carico del bilancio regionale e la partecipazione alla stessa è a titolo gratuito.

    Art. 8

    (Entrata in vigore)

    1. Il presente regolamento regionale entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

     

         Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

     

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