Comunicato - Riparametrazione e rimodulazione del contributo concesso

Determinazione n. G04128 del 28/03/2023
In relazione a quanto riportato nel paragrafo 1.7 Riparametrazione e rimodulazione del contributo concesso della Sezione B della Determinazione G04128 del 28/03/2023 che approva la Direttiva Regionale per l’attuazione e la rendicontazione delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo, Fondo Sociale Europeo+ e altri Fondi si chiarisce quanto segue.
Nel caso di operazioni finanziate a costi reali o tassi forfettari, in cui le attività finanziate non raggiungano gli obiettivi prefissati nella domanda di finanziamento, il contributo massimo sarà soggetto ad una riparametrazione preliminare all’attività di controllo sulle spese ammissibili al termine dell’operazione. La ratio della norma è di favorire un pieno raggiungimento degli obiettivi dell’operazione, favorendo una gestione efficace delle risorse del bilancio comunitario.
Il suddetto paragrafo 1.7 distingue tra attività formative e attività non formative (per quest’ultime, in considerazione della estrema variabilità dei contenuti degli Avvisi e delle singole operazioni occorre rimandare al progetto presentato o dal dispositivo attuativo per la concreta definizione del contenuto del raggiungimento degli obiettivi).
All’interno delle attività formative, la Direttiva pone un’ulteriore distinzione tra interventi che prevedono la verifica finale e che non prevedono la verifica finale. Il calcolo del coefficiente di riparametrazione è dunque dato:
- Nel primo caso, dal rapporto fra il numero degli allievi ammessi agli esami e il numero degli allievi inclusi nell’elenco definitivo presentato all’amministrazione;
- Nel secondo caso, dal rapporto fra il numero degli allievi che abbiano frequentato il numero minimo di ore previste ed il numero degli allievi inclusi nell’elenco definitivo presentato all’amministrazione.
In entrambi i casi si ribadisce che gli allievi inclusi nell’elenco definitivo presentato all’amministrazione (denominatore) sono quelli comunicati con l’invio dell’Allegato 15 – Sezione A – Comunicazione di avvio attività corsuale. Allievi ammessi alla frequenza del corso.
Per ciò che riguarda il numeratore del coefficiente di riparametrazione, dato dal numero degli allievi ammessi agli esami o dal numero degli allievi che abbiano frequentato il numero minimo di ore previste, si precisa altresì che si dovrà fare riferimento a quanto inviato unitamente all’Allegato 24 - Sezione a - Comunicazione di fine attività.
L’allegato 17 non è preso in considerazione ai fini della rimodulazione della sovvenzione.
La correttezza di tale documentazione sarà oggetto di verifica in sede di controllo di I livello.
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Data di aggiornamento/verifica: 26/06/2025