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Sospensione dei termini e misure per lo svolgimento delle conferenze di servizi

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Riunione in videoconferenza - Foto di Robert Kneschke da Adobe Stock

I procedimenti amministrativi iniziati su istanza di parte o d’ufficio sono prorogati di 82 giorni e le riunioni delle conferenze di servizi simultanee potranno svolgersi solo tramite videoconferenza

Con i decreti legge n. 18 e 23 del 2020 è stato disposto (rispettivamente artt. 103 e 37) che per lo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio non si deve tener conto del periodo compreso tra la data del 23 febbraio 2020 e quella del 15 maggio 2020.

Si tratta quindi di una sostanziale proroga di 82 giorni dei termini di conclusione dei procedimenti pendenti al 23 febbraio, mentre per quelli iniziati successivamente a tale data, i termini di conclusione decorreranno a partire dal 15 maggio. Le disposizioni valgono anche per i termini entro i quali applicare il cosiddetto silenzio assenso alle amministrazioni coinvolte nei suddetti procedimenti. La Regione Lazio, compatibilmente con la contingente emergenza e la normativa di riferimento, adotta ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.

La Direzione regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica, in relazione alle misure statali e regionali in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni, con nota prot. 221352 del 13 marzo 2020 ha fornito ai comuni del Lazio l’indicazione di privilegiare la modalità ordinaria di svolgimento delle conferenze di servizi, in forma semplificata senza alcuna riunione, e quindi ricorrere alla forma simultanea, con presenza contestuale delle amministrazioni, nei soli casi in cui essa è effettivamente necessaria ed imprescindibile. In tali ipotesi le riunioni di conferenza dovranno svolgersi  esclusivamente in via telematica (videoconferenza).

In base a queste disposizioni, non saranno ritenute ammissibili, in base alle vigenti misure per il contenimento del contagio da COVID-19, le indizioni di conferenze di servizi in forma simultanea se non accompagnate dalla specifica indicazione delle motivate ragioni che impediscono l’utilizzo della forma semplificata e, soprattutto, se non ne sarà adeguatamente garantito lo svolgimento esclusivamente con mezzi telematici.

Tematica: Conferenza di Servizi

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