Rafforzamento conferenza di servizi: nuove disposizioni per il parere delle asl

Il rilascio del parere delle Aziende Sanitarie Locali è obbligatorio nell’ambito delle conferenze di servizi preliminari e decisorie che esaminano progetti nuovi insediamenti produttivi o modifiche di insediamenti esistenti
Con la legge di stabilità regionale (l.r. n. 28/2019) è stato introdotto l’obbligo (articolo 4, comma 9), per i dipartimenti competenti delle aziende sanitarie locali, di rilasciare un parere su tutti gli aspetti progettuali connessi ai rischi sanitari e ambientali negli ambienti di vita, alla sicurezza negli ambienti di lavoro, all’igiene degli alimenti e alla sanità veterinaria, nelle conferenze di servizi preliminari e decisorie indette per approvare progetti di nuovi insediamenti produttivi nonché di modifica di insediamenti già esistenti.
Il mancato rilascio del parere entro il termine di conclusione della conferenza di servizi equivale all’espressione di un assenso senza condizioni.
La norma codifica un principio generale già recepito dalla Direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria che, con determinazione n. G18196 del 20 dicembre 2019, ha definito le nuove procedure per il riconoscimento, la registrazione e l’autorizzazione di stabilimenti e impianti che trattano sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati.
Nell’ambito di tali procedure, è previsto l’obbligo, per i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, di rilasciare il parere igienico-sanitario nella conferenza di servizi, indetta dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), sul progetto di realizzazione o ristrutturazione dei suddetti impianti o stabilimenti. Il sopralluogo necessario al riconoscimento avviene una volta ultimati i lavori, in base a quanto indicato dal parere-igienico sanitario rilasciato in conferenza.
Data di aggiornamento/verifica: 26/07/2021