Le indicazioni regionali dopo l’annullamento del ptpr approvato
La Regione chiarisce le norme da applicare in materia di paesaggio, dopo la sentenza della Corte Costituzionale che ha annullato l’atto di approvazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale
La sentenza della Corte Costituzionale n. 240 del 17 novembre 2020, annullando l’approvazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) del Lazio (Delibera di Consiglio Regionale n. 5 del 2 agosto 2019) in accoglimento del ricorso del Governo, ha inevitabilmente determinato una condizione di incertezza relativamente alle norme da applicare in materia di paesaggio.
Per questo motivo, a seguito di un confronto con il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo), la Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica ha emanato la Direttiva n. 1056599 del 3 dicembre 2020, contenente indicazioni univoche ed uniformi circa gli effetti della pronuncia contenuta nella sentenza n. 240/2020, che delinea la disciplina paesaggistica da applicare a partire dal 18 novembre 2020.
La direttiva chiarisce, in ragione di quanto stabilito dall’art.143 comma 9, del d.lgs. 42/2004, la valenza senza termini del piano paesaggistico adottato dalla Giunta Regionale nel 2007 e, di conseguenza, le disposizioni in esso contenute, anche in virtù del fatto che la sentenza n. 240/2020 ha annullato il PTPR approvato con DCR n. 5/2019 ma lasciato impregiudicata la sua adozione.
Inoltre, per effetto della sentenza in questione, non decadono più i Piani Territoriali Paesistici, c.d. PTP previgenti, poiché non si è verificata la condizione di sostituzione dei PTP ad opera del PTPR approvato, determinando, tale situazione, anche la validità delle disposizioni dei PTP.
Per agevolare la comprensione delle azioni consentite all’interno delle aree vincolate dopo il 18 novembre 2020, la direttiva sintetizza la disciplina da applicare in relazione alle diverse tipologie di beni paesaggistici (sottoposti a vincolo dichiarativo, tutelati ope legis e identitari) e, rispetto ai procedimenti in corso, precisa che le indicazioni in essa contenute devono essere applicate a tutti i procedimenti in essere non ancora conclusi e per i quali non sia stato emesso il provvedimento finale di autorizzazione paesaggistica, indipendentemente dalla data di presentazione dell’istanza.
In relazione alla cartografia, nella Regione Lazio il riferimento per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione delle aree o degli immobili gravati da vincoli paesaggistici è costituito dalle tavole del PTPR adottato, unitamente alle ulteriori rettifiche/integrazioni sopravvenute con apposito provvedimento (come nel caso della DGR n. 49/2020 che, in quanto autonomo atto di adozione e valido pertanto in salvaguardia, resta valida, seppur da intendersi come variante di integrazione al PTPR adottato).
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Data di aggiornamento/verifica: 26/07/2021