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Conversione del decreto semplificazioni: novità per il procedimento amministrativo

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La legge sul procedimento amministrativo si arricchisce con nuovi principi e disposizioni che rafforzano il silenzio assenso, l’autocertificazione e agevolano la tempestiva conclusione delle procedure di autorizzazione

Con la conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), vengono inserite importanti novità nella legge n. 241/1990, orientate principalmente verso lo snellimento, la trasparenza e la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi.

Come prima cosa, sono introdotti i principi di collaborazione e buona fede come cardini del rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione.

Nell’ambito degli obblighi di trasparenza e pubblicità, le pubbliche amministrazioni sono tenute a misurare e pubblicare, nella sezione “amministrazione trasparente” del proprio sito internet istituzionale, i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi, comparandoli con i tempi previsti dalle norme vigenti. I criteri e le modalità di pubblicazione e di misurazione dei tempi saranno stabiliti da uno specifico decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

È stabilita l’inefficacia di provvedimenti, autorizzazioni, pareri, nulla osta e atti di assenso adottati dopo la scadenza dei termini previsti per la conclusione delle conferenze di servizi e dei procedimenti ad istanza di parte nonché per l’acquisizione di pareri tra amministrazioni, fermo restando quanto previsto in termini di “annullamento d’ufficio” (art. 21-nonies della L. n. 241/1990) qualora ne ricorrano i presupposti.

Quanto all’utilizzo della telematica, sia nei rapporti interni che tra diverse amministrazioni e con i privati, le amministrazioni pubbliche dovranno avvalersi esclusivamente di strumenti informatici e telematici.

Per agevolare cittadini ed imprese nel rapporto con le istituzioni, le amministrazioni dovranno adottare tutte le misure atte a garantire l’applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000. Particolare importanza assume detta applicazione per i provvedimenti avviati su istanza di parte che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici (indennità, contributi, finanziamenti, ecc.), da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta. In questi casi, infatti, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000, ovvero i dati e documenti soggetti ad acquisizione d’ufficio da parte delle amministrazioni, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento.

Viene introdotta una procedura semplificata per la riemissione di provvedimenti annullati, con sentenza passata in giudicato, per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali emessi nel corso del procedimento di autorizzazione o di valutazione di impatto ambientale (VIA). Il soggetto proponente può richiedere, all’amministrazione procedente, l’attivazione di un procedimento semplificato per riadottare l’atto annullato, qualora non siano necessarie modifiche al progetto, e fermi restando gli atti e provvedimenti resi dalle altre amministrazioni interessate. L’amministrazione procedente, entro 15 giorni dalla richiesta del proponente, trasmette l’istanza all’amministrazione che ha adottato l’atto viziato che deve provvedere entro 30 giorni alla riemissione dello stesso, con le integrazioni necessarie indicate dalla sentenza del giudice. Ricevuto l'atto integrato, o decorso il termine per l'adozione dell'atto stesso, l'amministrazione procedente riemette, entro i successivi 30 giorni, il provvedimento di autorizzazione o di VIA.

Nessuna novità rispetto al decreto legge di luglio per quanto riguarda l’art. 13 inerente l’accelerazione del procedimento in conferenza di servizi, che viene convertito senza modifiche, confermando quindi la possibilità di ricorrere a una conferenza di servizi semplificata più veloce fino al 31/12/2021 e con termini ridotti a 60 giorni per la conclusione.

Tematica: Conferenza di Servizi

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