Contributi ai Comuni per le spese di funzionamento degli uffici del giudice di pace.

L.R. 15/2023. Criteri e modalità di concessione. Esercizio finanziario 2024
In attuazione della L.R. 15/2023, Contributo ai Comuni per le spese di funzionamento degli uffici del giudice di pace), la Regione concede un contributo annuale ai comuni, singoli o associati, che hanno richiesto e ottenuto il mantenimento della sede degli uffici del giudice di pace ai seni dell’articolo 3 del d.lgs. 156/2012. A tale scopo con la deliberazione di Giunta regionale n. 87 del 20 febbraio 2024, pubblicata sul BURL n. 17 del 27/02/2024, sono stati adottati i criteri e le modalità per la concessione di tali contributi.
Termini per la presentazione delle domande.
Le domande di contributo possono essere presentate annualmente, entro la tempistica di seguito elencata:
- per l’anno 2024 entro il 31 maggio;
- per gli anni successivi entro il 31 marzo.
I contributi sono concessi annualmente nei limiti dello stanziamento previsto dalla legge di bilancio di previsione finanziario.
Per l’annualità 2024 lo stanziamento complessivo è di 400.000,00.
Di seguito è riportata:
- la DGR 87 del 20 febbraio 2024;
- l’allegato A alla DGR concernente: “CRITERI E MODALITA’ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEL GIUDICE DI PACE”
- la modulistica per la presentazione della domanda
Per eventuali informazioni è possibile contattare l’AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO DELLE ZONE MONTANE E DEI PICCOLI COMUNI, SICUREZZA INTEGRATA E BENI COMUNI - Responsabile del procedimento, Dott.ssa Antonella Iuliano, inviando una mail al seguente indirizzo aiuliano@regione.lazio.it.
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Data di aggiornamento/verifica: 27/02/2024