Fonti costituzionali n. articolo 51 del 27/12/1947
- Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge [cfr. artt. 56 c. 3, 58 c. 2, 84 c. 1, 97 c. 3, 104 c. 4, 106, 135 cc. 1, 2, 6, XIII c. 1]. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.
- Categoria: Normativa
- Tematica: Pari opportunità
- Tipo documento: Fonti costituzionali
- Numero documento: articolo 51
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Data di aggiornamento/verifica: 25/03/2021